Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2024, proposto da
AR De LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
del diritto al riscatto gratuito, ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, nonché per il riconoscimento del periodo legale del predetto corso di laurea ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 il dott. IN Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, De LE AR (in appresso, D. L. M.) agiva per l’accertamento del diritto al riscatto gratuito, ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, del periodo corrispondente alla durata legale (anni 5) del corso di laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale, nonché per il riconoscimento, nell'ambito del servizio attualmente prestato alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, del periodo legale del predetto corso di laurea ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge.
2. Ad illustrazione della domanda proposta, deduceva:
- di aver avuto accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato in esito al superamento del concorso per esami per la nomina a ufficiale ingegnere, il cui bando richiedeva quale requisito idoneativo il possesso del diploma di laurea in ingegneria;
- di essere transitato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato, a seguito della soppressione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 177/2016, nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, col grado di tenente colonnello;
- di aver richiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, con istanza del 13 ottobre 2023, il riscatto gratuito ai fini pensionistici del periodo di durata legale del corso di laurea (Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale) frequentato, pari a 5 anni;
- di non aver ricevuto riscontro in merito a tale istanza dall’amministrazione interpellata.
Lamentava, quindi, che, in violazione dell’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, non sarebbe stato esteso nei propri confronti, in veste di ufficiale ingegnere del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nominato previa selezione concorsuale postulante, quale requisito di ammissione, il possesso del diploma di laurea, il beneficio del riscatto gratuito del periodo di durata legale del corso relativo al titolo di studio richiesto per la nomina degli ufficiali in servizio permanente effettivo.
3. Costituitosi l’intimato Ministero della Difesa, depositava in giudizio il decreto n. 48 dell’8 maggio 2025, col quale il Capo del Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo riconosceva, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, in favore del D. L., ai fini pensionistici, il periodo di 5 anni, equivalenti all’intera durata del corso di laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale ed antecedenti alla data di conseguimento di tale titolo di studio.
4. All’udienza pubblica del 28 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, è da ritenersi che, per effetto dell’adozione del decreto del Comandante del Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo n. 48 dell’8 maggio 2025, il D. L. abbia conseguito il bene della vita ambito, quanto al riconoscimento del riscatto gratuito, ai fini pensionistici, del periodo corrispondente alla durata legale (anni 5) del corso di laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale.
6. Il Collegio non può, tuttavia, esimersi dall’osservare che il ricorrente ha richiesto non solo l’accertamento del diritto al riscatto gratuito, ai fini pensionistici, del periodo corrispondente alla durata legale del menzionato corso di laurea, ma anche la consequenziale rideterminazione, oltre che del trattamento di fine rapporto, «sia dell’anzianità di servizio, sia del livello retributivo» alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri.
Ebbene, questo secondo capo di domanda sconta un equivoco di fondo: e cioè che il riscatto gratuito del periodo di durata legale del corso di laurea possa procurare all’interessato ulteriori vantaggi sul piano dell’anzianità di servizio e del livello retributivo locupletabili per effetto del beneficio ex art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973.
6.1. Al riguardo, giova previamente rammentare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in subiecta materia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680 cit.; sez. II, 30 maggio 2024, n. 4841; TAR Emilia Romagna, Parma, 15, giugno 2022, n. 170; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 27 ottobre 2022, n. 1036; TAR Molise Campobasso, 12 dicembre 2022, n. 477; e TAR Puglia, Lecce, sez. II, 26 gennaio 2023, n. 126; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 21 aprile 2023, n. 160; 1° dicembre 2023, n. 372; 27 febbraio 2024, n. 88; TAR Umbria, Perugia, 24 aprile 2025, n. 466) l’operatività dell’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973 deve intendersi estesa in favore ufficiali del soppresso Corpo Forestale dello Stato, transitati in data 1° gennaio 2017 nell’Arma dei Carabinieri, i quali si vedono legittimati a fruire del beneficio ex art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, in quanto, seppure prima del 1° gennaio 2017 non erano militari, erano stati nominati comunque ufficiali, per la cui nomina era necessario il possesso del diploma di laurea, e, dopo il transito nell’Arma dei Carabinieri, stabilito dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 177/2016, sono diventati ufficiali militari in servizio permanente effettivo, anche perché laureati, considerato che il citato art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973 va applicato, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 694/1982, conv. in l. n. 881/1982, se il diploma di laurea è stato considerato ai fini dei successivi sviluppi di carriera.
In particolare, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, «nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi».
L’opzione esegetica secondo cui tale norma riguarderebbe esclusivamente gli ufficiali provenienti dai ruoli civili o dai ruoli inferiori, risulta estranea al tenore letterale della stessa.
Ed invero, tale disposizione, nel riferirsi agli «ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea», non opera alcuna distinzione circa il ruolo di provenienza degli ufficiali, facendo esclusivo riferimento a due requisiti oggettivi, identificati: - nella qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo in essere al momento della presentazione della richiesta di riscatto del corso di studi universitari; - nella condizione che per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sia stata necessaria la laurea.
Il riconoscimento del diritto in questione in capo agli ufficiali militari che, indipendentemente dal ruolo di “provenienza”, soddisfino siffatto duplice requisito oggettivo risulta, del resto, coerente: - con la disciplina dell’istituto del riscatto del periodo di studi universitari, il quale, per come precisato dalla giurisprudenza, è consentito soltanto se il diploma di laurea ha costituito condizione necessaria per l’ammissione in servizio (art. 13 del d.p.r. n. 1092/1973) ovvero se il diploma è stato considerato ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente all’immissione in servizio (art. 2, comma 5, del d.l. n. 694/982, conv. in l. n. 881/1982), come, appunto, nel caso personale del Corpo Forestale dello Stato, per il quale il transito nell’Arma dei Carabinieri si è configurato quale una delle tappe degli sviluppi ulteriori di carriera; - con la ratio legis di incentivare l’accesso ai ranghi della pubblica amministrazione da parte di personale idoneo per preparazione e cultura e di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680).
6.2. Tanto ricordato, è del tutto evidente che l’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, il quale prevede il computo del periodo di durata legale del corso per il conseguimento del diploma di laurea richiesto ai fini della nomina degli ufficiali in servizio permanente effettivo, si innesta nel corpo normativo relativo al “trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” ed è insuscettibile di propagare i propri effetti oltre tale campo di materia, come, invece, pretenderebbe il ricorrente.
6.3. E’ pur vero che Consiglio di Stato, sez. II, nelle sentenze n. 8680 del 28 dicembre 2021 n. 8680 e n. 4841 del 30 maggio 2024, ha statuito che il concetto di "regime di quiescenza" postulato dall’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973 risulta essere più ampio di quello di "trattamento di quiescenza", ricomprendendo in sé anche il riscatto: quest'ultimo va, infatti, incluso nel regime della quiescenza complessivamente inteso, incidendo sui periodi computabili e, per l'effetto, sull'importo del trattamento e, si aggiunge, anche sulle modalità di acquisizione.
Affermano le sentenze citate che «il riscatto del periodo della durata legale del corso di laurea non può ricondursi solo a una questione di "regime di quiescenza", poiché lo stesso, ancor prima che incidere sul predetto regime, incide sul computo dell'anzianità di servizio e, con esso, sulla stessa carriera del dipendente: pertanto, pur coinvolgendo il regime di quiescenza, la questione della possibilità o meno per i dipendenti già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato transitati nell'Arma dei Carabinieri, di beneficiare del riscatto ex art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973, non si esaurisce in una mera questione di quiescenza, ma la travalica». Ciò comporta che, in base alla disciplina introdotta dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 694/1982, «il riscatto degli anni di studio universitario può essere disposto non solo se la laurea abbia costituito una condizione richiesta per l'accesso alla carriera, ma anche se sia stata considerata ai fini di successivi sviluppi di carriera: il che, a ben guardare, è proprio quanto si è verificato per il personale del Corpo Forestale dello Stato, per il quale il transito nell'Arma dei Carabinieri si è configurato quale una delle tappe degli sviluppi ulteriori di carriera … Pertanto, non appare ragionevole, né conforme alla normativa ora citata, negare al suddetto personale il beneficio del riscatto ex art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973, che non può che avvenire a titolo gratuito laddove il militare, già ufficiale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, abbia acquisito, come nel caso in ispecie, il titolo di studio (laurea) necessario per l'accesso alla carriera».
6.5. Tuttavia, da una simile argomentazione – che è strettamente funzionale all’affermazione della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, piuttosto che del giudice contabile – non è inferibile che il riscatto gratuito degli anni di laurea possa propagare i propri effetti favorevoli oltre il perimetro del regime di quiescenza, con essa essendosi voluto soltanto significare che la fruizione di tale beneficio si pone in parallelo, sul piano pensionistico, rispetto all’omologazione, in termini di anzianità di servizio e di trattamento retributivo (anche in termini di ricadute sul trattamento di fine servizio), la quale – in difetto di puntuali e documentate allegazioni attoree di segno contrario – è da intendersi perfezionata in sede di transito ex lege degli ufficiali del soppresso Corpo Forestale dello Stato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
7. In conclusione, all’occorsa sopravvenienza provvedimentale va ricollegato effetto parzialmente satisfattivo, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente ad esso, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., mentre, stante la sua ravvisata infondatezza, il capo di domanda rimasto inesitato dall’amministrazione va respinto.
8. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico del ricorrente, stante la parziale soccombenza acclarata retro, sub n. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo respinge, come specificato in motivazione.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che rimane a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
IN Di LO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di LO | LU SS |
IL SEGRETARIO