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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1699/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Coluccini e dall'Avv. Domenico Sabia con questi elett.te domiciliata in Avellino, alla via Carlo del Balzo n. 55, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore;
rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna
Sereno e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusto mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con il ricorso in atti la parte in epigrafe conviene in giudizio al fine di dichiarare il diritto alla concessione della pensione di vecchiaia e per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa prestazione dalla CP_1
CP_ data della domanda amministrativa. si è costituito. La ricorrente asserisce di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia in data 03.05.2021 ai sensi della deroga della legge disciplinata dal Pt_2
D. lgs. 30.12.1992 n. 503 lett. C.
CP_ Con nota del 12.05.2021 l' rigettava la domanda con la seguente motivazione: “non raggiunge il requisito contributivo per la prestazione richiesta, stabilito in 1040 contributi settimanali, al momento lei ha solo 793 contributi”.
Avverso il predetto rigetto la ricorrente proponeva ricorso amministrativo precisando di avere tutti i requisiti previsti dalla legge: più di 25 anni di anzianità assicurativa più di 780 settimane di assicurazione contributiva, e di avere almeno 10 anni per periodi lavorati inferiori a 52 settimane.
CP_ Con delibera del 15.09.2021 il Comitato provinciale rigettava il ricorso con un'ulteriore motivazione: “la ricorrente non risulta assicurata per almeno 10 anni di periodi inferiori alle 52 settimane e che al tal fine non sono utili gli anni per i quali la riduzione sia effetto dei versamenti inferiori ai minimali”.
Parte ricorrente rivendica il diritto a che siano considerati anche i due anni di contribuzione estera.
Come da relazione allagata alla memoria di costituzione dell'Ente, la domanda di pensione è stata respinta poiché essendo stata presentata in regime Italiano, è stata esaminata solo tenendo conto della contribuzione italiana, impedendo l'esame dei periodi lavorativi esteri.
L'Ente precisa anche che la ricorrente avrebbe potuto ottenere la pensione di vecchiaia in regime Internazionale a condizione che ne faccia, scegliendo il prodotto addato e allegando la modulistica necessaria al fine di attivare la convenzionale internazionale, e precisa altresì che i 10 anni di contribuzione estera possono essere raggiunti solo utilizzando i contributi esteri, a seguito di domanda in convenzione Internazionale.
CP_ La ricorrente in data 30 maggio 2024 ha presentato all' nuova domanda di pensione di vecchiaia, questa volta in regime Internazionale, come richiesto dall'Ente.
Pag. 2 di 5 CP_ Anche tale domanda è stata respinta, con missiva del 22 giugno 2024, per mancanza del requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia,
Ciò precisato, ai sensi del d.lgs. n. 503/1992, art. 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia): 1. “Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre
1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa”.
Come dalla lett. b di cui sopra, per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesta un'anzianità contributiva di almeno venticinque anni e che per
Pag. 3 di 5 almeno dieci anni i lavoratori non abbiano versato contributi sufficienti alla copertura di un anno (ovvero meno di 52 settimane).
Premesso che la ricorrente ha provveduto anche ad inoltrare nuova domanda di pensione, dall'esame dell'estratto conto previdenziale allegato in atti, risulta esistente il requisito contestato, ovvero che “per almeno dieci anni i lavoratori non abbiano versato contributi sufficienti alla copertura di un anno (ovvero meno di 52 settimane)”.
Dall'estratto contributivo è possibile rilevare che per gli anni 1970, 1972,
1973, 1978, 1986, 1987, 1990, 1999 e 2002 sono certificati otto anni di contribuzione inferiore alle 52 settimane, ai quali vanno aggiunti due anni, ovvero il 1982 e il 1984 ugualmente con contribuzione inferiore alle 52 settimane derivanti da lavoro prestato dalla ricorrente all'estero.
Gli altri requisiti sono da considerarsi pacifici.
Il ricorso va, quindi, accolto e, per l'effetto, va accertato e dichiarato che ha diritto alla pensione di vecchiaia di cui al d.lgs. Parte_1
30.12.1992 n. 503 lett. c. a partire dallo 03.05.2021, data della domanda amministrativa., con condanna del resistente al pagamento della CP_1
prestazione, con gli interessi sulle somme arretrate dal 120° giorno successivo alla domanda e fino all'effettivo soddisfo. CP_ va condannato al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che, in base ai criteri D.M. 147/2022, sono liquidate nella somma di
€#3.291# (tremiladuecentonovantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
CP_ 1699/2022 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
e, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1
ha diritto alla pensione di vecchiaia di cui al d.lgs. 30.12.1992
[...]
n. 503 lett. c. a partire dallo 03.05.2021;
Pag. 4 di 5 CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di della Parte_1
prestazione, con gli interessi sulle somme arretrate dal 120° giorno successivo alla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
CP_ 3) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
che liquida nella somma di
[...]
€#3.291#(tremiladuecentonovantuno) oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, udienza del 16 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1699/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Coluccini e dall'Avv. Domenico Sabia con questi elett.te domiciliata in Avellino, alla via Carlo del Balzo n. 55, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore;
rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna
Sereno e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusto mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con il ricorso in atti la parte in epigrafe conviene in giudizio al fine di dichiarare il diritto alla concessione della pensione di vecchiaia e per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa prestazione dalla CP_1
CP_ data della domanda amministrativa. si è costituito. La ricorrente asserisce di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia in data 03.05.2021 ai sensi della deroga della legge disciplinata dal Pt_2
D. lgs. 30.12.1992 n. 503 lett. C.
CP_ Con nota del 12.05.2021 l' rigettava la domanda con la seguente motivazione: “non raggiunge il requisito contributivo per la prestazione richiesta, stabilito in 1040 contributi settimanali, al momento lei ha solo 793 contributi”.
Avverso il predetto rigetto la ricorrente proponeva ricorso amministrativo precisando di avere tutti i requisiti previsti dalla legge: più di 25 anni di anzianità assicurativa più di 780 settimane di assicurazione contributiva, e di avere almeno 10 anni per periodi lavorati inferiori a 52 settimane.
CP_ Con delibera del 15.09.2021 il Comitato provinciale rigettava il ricorso con un'ulteriore motivazione: “la ricorrente non risulta assicurata per almeno 10 anni di periodi inferiori alle 52 settimane e che al tal fine non sono utili gli anni per i quali la riduzione sia effetto dei versamenti inferiori ai minimali”.
Parte ricorrente rivendica il diritto a che siano considerati anche i due anni di contribuzione estera.
Come da relazione allagata alla memoria di costituzione dell'Ente, la domanda di pensione è stata respinta poiché essendo stata presentata in regime Italiano, è stata esaminata solo tenendo conto della contribuzione italiana, impedendo l'esame dei periodi lavorativi esteri.
L'Ente precisa anche che la ricorrente avrebbe potuto ottenere la pensione di vecchiaia in regime Internazionale a condizione che ne faccia, scegliendo il prodotto addato e allegando la modulistica necessaria al fine di attivare la convenzionale internazionale, e precisa altresì che i 10 anni di contribuzione estera possono essere raggiunti solo utilizzando i contributi esteri, a seguito di domanda in convenzione Internazionale.
CP_ La ricorrente in data 30 maggio 2024 ha presentato all' nuova domanda di pensione di vecchiaia, questa volta in regime Internazionale, come richiesto dall'Ente.
Pag. 2 di 5 CP_ Anche tale domanda è stata respinta, con missiva del 22 giugno 2024, per mancanza del requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia,
Ciò precisato, ai sensi del d.lgs. n. 503/1992, art. 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia): 1. “Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre
1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa”.
Come dalla lett. b di cui sopra, per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesta un'anzianità contributiva di almeno venticinque anni e che per
Pag. 3 di 5 almeno dieci anni i lavoratori non abbiano versato contributi sufficienti alla copertura di un anno (ovvero meno di 52 settimane).
Premesso che la ricorrente ha provveduto anche ad inoltrare nuova domanda di pensione, dall'esame dell'estratto conto previdenziale allegato in atti, risulta esistente il requisito contestato, ovvero che “per almeno dieci anni i lavoratori non abbiano versato contributi sufficienti alla copertura di un anno (ovvero meno di 52 settimane)”.
Dall'estratto contributivo è possibile rilevare che per gli anni 1970, 1972,
1973, 1978, 1986, 1987, 1990, 1999 e 2002 sono certificati otto anni di contribuzione inferiore alle 52 settimane, ai quali vanno aggiunti due anni, ovvero il 1982 e il 1984 ugualmente con contribuzione inferiore alle 52 settimane derivanti da lavoro prestato dalla ricorrente all'estero.
Gli altri requisiti sono da considerarsi pacifici.
Il ricorso va, quindi, accolto e, per l'effetto, va accertato e dichiarato che ha diritto alla pensione di vecchiaia di cui al d.lgs. Parte_1
30.12.1992 n. 503 lett. c. a partire dallo 03.05.2021, data della domanda amministrativa., con condanna del resistente al pagamento della CP_1
prestazione, con gli interessi sulle somme arretrate dal 120° giorno successivo alla domanda e fino all'effettivo soddisfo. CP_ va condannato al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che, in base ai criteri D.M. 147/2022, sono liquidate nella somma di
€#3.291# (tremiladuecentonovantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
CP_ 1699/2022 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
e, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1
ha diritto alla pensione di vecchiaia di cui al d.lgs. 30.12.1992
[...]
n. 503 lett. c. a partire dallo 03.05.2021;
Pag. 4 di 5 CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di della Parte_1
prestazione, con gli interessi sulle somme arretrate dal 120° giorno successivo alla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
CP_ 3) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
che liquida nella somma di
[...]
€#3.291#(tremiladuecentonovantuno) oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, udienza del 16 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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