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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, iscritta al n. 1411 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), alla Via C.F._1
Roma n. 44, presso lo studio dell'Avv. Daniele Nocera che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...], il [...], Parte_3 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), al Corso C.F._2
Umberto I n. 8, presso lo studio dell'Avv. Roberta Boccolini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente il 22 settembre ed il 5 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_3
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, a Viterbo il 31 luglio 2015, Persona_1
stabilite con la sentenza n. 1016/2024 dal Tribunale di Viterbo il 25 ottobre 2024.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. Il sig presta il consenso affinché la sig.r percepisca nella Pt_1 Parte_3
misura del 100% l'Assegno Unico per i figli a carico e ogni altra prestazione assistenziale analoga;
2. A fronte di tale consenso la sig.ra ed il sig. fissano in € Parte_3 Pt_1
120,00 mensili, da corrispondersi alla sig.r entro il 5 di ogni mese, a Parte_3
titolo di contributo per il mantenimento del figlio somma che Persona_1
verrà rivalutata ogni anno secondo la variazione degli indici ISTAT”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, iscritta al n. 1411 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), alla Via C.F._1
Roma n. 44, presso lo studio dell'Avv. Daniele Nocera che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...], il [...], Parte_3 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), al Corso C.F._2
Umberto I n. 8, presso lo studio dell'Avv. Roberta Boccolini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente il 22 settembre ed il 5 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_3
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, a Viterbo il 31 luglio 2015, Persona_1
stabilite con la sentenza n. 1016/2024 dal Tribunale di Viterbo il 25 ottobre 2024.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. Il sig presta il consenso affinché la sig.r percepisca nella Pt_1 Parte_3
misura del 100% l'Assegno Unico per i figli a carico e ogni altra prestazione assistenziale analoga;
2. A fronte di tale consenso la sig.ra ed il sig. fissano in € Parte_3 Pt_1
120,00 mensili, da corrispondersi alla sig.r entro il 5 di ogni mese, a Parte_3
titolo di contributo per il mantenimento del figlio somma che Persona_1
verrà rivalutata ogni anno secondo la variazione degli indici ISTAT”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3