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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 946/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 946/2020 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FOIS EMILIA, elettivamente domiciliata in VIA DOMENICO
GUERRAZZI N. 2, NUORO, presso lo studio del difensore
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SE NN, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI N. 63,
NUORO, presso lo studio del difensore
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 nei confronti della minore , nata il [...], ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo accertarsi e che è il padre naturale di CP_1 CP_1
; disporsi che la minore assuma anche il cognome paterno;
Parte_1
Pag. 1 di 8 ordinare all'ufficio dello stato civile le annotazioni di legge;
con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'attrice ha esposto di aver iniziato una relazione sentimentale con CP_1 nel mese di maggio 2005; che da tale relazione in data 18.2.2006 è nata la figlia Pt_1
, riconosciuta solo dalla madre all'atto della nascita;
che il signor era
[...] CP_1 contrario alla prosecuzione della gravidanza;
che la bambina è stata seguita fin dall'anno
2012 dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL di Nuoro per “ritardo mentale di grado lieve, disturbo generalizzato degli apprendimenti, basso livello adattivo, disturbo dell'espressione verbale”, nonché “disturbo della convergenza oculare, piede piatto bilaterale e note dismorfiche”; che nel corso degli anni si è rifiutato di CP_1 provvedere ai propri obblighi genitoriali;
che l'attrice negli anni ha provveduto in via esclusiva al mantenimento di . Parte_1
Con comparsa di costituzione depositata l'1.2.2021, si è costituito , il CP_1 quale ha chiesto adottarsi la “decisione più rispondente agli interessi della minore”, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto ha eccepito di aver avuto rapporti sessuali occasionali con la signora
; che non è mai iniziata una relazione stabile;
che la frequentazione è Parte_2 cessata nel mese di novembre 2005; che non è mai stato informato dello stato di gravidanza dell'attrice, della nascita della bambina, né dei problemi di salute della stessa.
All'udienza del 13.5.2021 il Giudice ha proceduto all'ascolto della minore, la quale ha dichiarato: “Ho 15 anni, so per quale motivo sono qui, sono d'accordo con la richiesta di accertamento che è mio padre naturale. Non sono d'accordo sul fatto che CP_1 al mio cognome venga aggiunto o sostituito il cognome Voglio mantenere solo il CP_1 mio cognome, perché i miei amici mi conoscono così”.
Svolta la ctu, con comparsa depositata il 25.6.2025 si è costituita in proprio
, divenuta maggiorenne, la quale ha confermato le conclusioni Parte_1 rassegnate.
All'udienza del 26.6.2025 la parte attrice ha confermato le conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi. Il convenuto ha chiesto in via preliminare la chiamata a chiarimenti del ctu e ha confermato le conclusioni già rassegnate. Il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle domande di parte attrice.
Pag. 2 di 8 1) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare padre naturale di CP_1
è fondata e va accolta. Parte_1
Secondo quanto accertato dal ctu, le analisi biostatistiche eseguite per verificare il rapporto di parentela, analizzando e confrontando il profilo genetico di e CP_1 quello di , hanno evidenziato una compatibilità biologica tra Parte_1 gli stessi con un rapporto di verosimiglianza (LR) di 9.23928126e+010, e una probabilità di di 99,99%, valore che consente di affermare l'esistenza di un rapporto di Persona_1 parentela. Si può affermare pertanto con criterio di elevata probabilità scientifica che
è il padre biologico di . CP_1 Parte_1
La parte convenuta ha sostenuto che la consulenza sarebbe viziata da gravi irregolarità con riferimento alla gestione dei campioni salivari “considerato che non è dato sapere:
1. come siano stati conservati;
2. dove siano stati conservati;
3. quanti ne siano stati utilizzati per le analisi;
2. non è stato redatto il verbale di inizio e termine delle operazioni analitiche presso il laboratorio di genetica forense dell'Università degli studi
“Tor Vergata” di Roma;
3. non sono stati indicati l'operatore o gli operatori di laboratorio che hanno processato i campioni salivari;
4. non è dato sapere se la Consulente d'ufficio abbia o meno presenziato alle operazioni di laboratorio in qualità di titolare dell'incarico di consulenza tecnica d'ufficio. E difatti la CTU si è semplicemente limitata a inviare a mezzo posta i campioni salivari (azione non conforme alla normativa ISO 17025 nella gestione di un reperto biologico con determinante valenza giudiziaria) al laboratorio di genetica forense dell'Università “Tor Vergata” di Roma, senza mai dare indicazione della sua presenza alle operazioni di laboratorio”.
Tali eccezioni non possono essere accolte: in primo luogo va evidenziato che il ctu
è stato autorizzato dal giudice ad avvalersi del laboratorio di Genetica Forense di Tor
Vergata - Roma, sito in via Montpellier 1 Roma, e a spedire il plico contenente i tamponi salivari prelevati alla data d'inizio delle operazioni peritali presso il suddetto laboratorio di Genetica Forense. Di conseguenza non possono assumere rilevanza le contestazioni relative alla trasmissione dei campioni salivari al laboratorio mediante posta, alla mancata partecipazione del consulente alle analisi svolte in laboratorio e alla redazione di un verbale di inizio delle operazioni peritali presso il laboratorio. Come emerge dalla relazione la consulente ha dato atto di aver prelevato da ciascun soggetto “n. 3 tamponi buccali, che sono stati siglati con codici di prelievo di identificazione univoci.
Pag. 3 di 8 Successivamente n. 2 tamponi buccali di ciascun convenuto sono stati inseriti nelle buste di sicurezza antimanomissione, contraddistinte da un codice alfa-numerico, anch'esso di identificazione univoco, mentre n. 1 tampone buccale è stato sigillato con nastro antimanomissione. Successivamente i terzi tamponi buccali dei convenuti sono stati inseriti in una stessa busta antimanomissione. Questi ultimi verranno sottoposti ad indagine analitica solo se sarà necessaria una ripetizione dell'analisi (..). Qui di seguito sono riportati i codici assegnati ai singoli tamponi buccali prelevati e il codice alfanumerico delle buste di sicurezza in cui sono stati inseriti:
Sui tamponi buccali evidenziati in blu, Tampone Buccale 1 e 2, si è proceduto alle successive fasi d'indagine analitica, senza soluzione di continuità, presso il laboratorio di dell' in cui l'attività di Controparte_2 Controparte_3 laboratorio viene svolta tramite l'adozione di un sistema di gestione della qualità che è conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
Come si evince dalle Foto Prelievi a pag.35: a. ogni tampone buccale riporta i codici univoci di prelievo su indicati;
b. tutte le fasi di prelievo siglate dalla sottoscritta e dai convenuti;
c. le operazioni di prelievo del materiale biologico si sono concluse alle ore
12.10 del 23 luglio 2024. I PO BU 1 e 2 una volta pervenuti in laboratorio sono stati registrati e sono stati sottoposti alle operazioni tecniche di fotosegnalazione (vedasi
Foto Laboratorio a pag.50). I campioni inseriti nel processo d'indagine analitica sono stati
Pag. 4 di 8 registrati utilizzando i codici di identificazione univoci interni del laboratorio (evidenziati in rosso)”:
Lo stesso consulente di parte ha dato atto di non avere nulla da osservare e obbiettare circa i protocolli analitici approntati dalla CTU riguardo alle operazioni di identificazione personale, consenso informato all'atto del prelievo salivare su
[...]
, e e circa il mantenimento della CP_1 Parte_2 Controparte_4 catena di custodia dei prelievi salivari inviati a mezzo posta dalla CTU al Laboratorio di
Genetica Forense dell'Università Tor Vergata di Roma.
Il consulente del convenuto, invece, ha contestato le conclusioni a cui è pervenuto il ctu nella parte in cui ha ritenuto la compatibilità di tutte le regioni genetiche esaminate nel kit “Global Filer” tra il presunto padre biologico e la presunta figlia CP_1 biologica , in quanto il padre genetico di Controparte_4 Controparte_4
ha i caratteri genetici (alleli) 16 per la regione genetica D8S1179, 9.3 per la
[...] regione genetica TH01 e 13 per la regione genetica D5S818, mentre tali caratteri non sarebbero presenti nel genotipo del Sig. per le stesse regioni genetiche. CP_1
Come ha evidenziato il ctu, gli alleli che ha ereditato Parte_1 dalla madre e conseguentemente dal padre possono essere rappresentati Parte_2 nella seguente tabella:
Pag. 5 di 8 Dal confronto con il genotipo di emerge la compatibilità anche per le CP_1 regioni genetiche indicate dal consulente di parte, come risulta dalla seguente tabella:
Il ctu ha posto in evidenza che la compatibilità allelica anche nei marcatori
D8S1179, TH01, D5S818 risulta dimostrata mediante l'analisi della Tabella 5 (pagina 9 rel. CTU) dove viene calcolato l'Indice di paternità per ogni locus sottoposto ad indagine utilizzando la formula ideata dal dott. Per_2
Pag. 6 di 8 Nello schema vengono indicati gli alleli co-dominanti con le lettere p, q, r, s;
le varie compatibilità alleliche in base al genotipo del figlio/a confrontato con quello dei genitori e - come è evidenziato dal rettangolo rosso - anche la compatibilità allelica nel caso in cui Figlio/a e Madre siano entrambi eterozigoti identici (indicati con pq): “viene confermata la fondatezza dell'affermazione sulla compatibilità allelica che la sottoscritta ha rilevato nei marcatori D8S1179, TH01, D5S818 nel caso in esame”.
Il ctu ha evidenziato che, utilizzando i loci del kit GlobalFiler™, si è ottenuto un rapporto di verosimiglianza (LR) di 9.23928126e+010, quindi una Probabilità di Per_1
(P) pari a 99,99%, a favore dell'ipotesi H1 (cioè la probabilità nell'ipotesi che CP_1 sia in rapporto di parentela con ). Tale dato secondo le
[...] Persona_3 linee guida sulle “Analisi genetiche di accertamento parentale” pubblicate dalla S.I.G.U.
(Società Italiana di Genetica Umana) e le “Raccomandazioni per gli accertamenti parentali” del Ge.F.I. (Genetisti Forensi Italiani) è considerato altamente significativo per l'attribuzione di paternità biologica, in quanto è un valore di LR superiore a 10.000 a favore dell'ipotesi H1.
Alla luce di tali valutazioni, considerato altresì che il convenuto ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con la signora fino al mese di novembre Parte_2
2005, deve ritenersi dimostrato che sia il padre naturale di CP_1 Parte_1
.
[...]
Per quanto concerne l'attribuzione del cognome paterno, l'art. 262, c.c., prevede che “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (…) Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo;
il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Pag. 7 di 8 Nel caso di specie , sentita all'udienza del 13 maggio Parte_1
2021, quando aveva ancora 15 anni, ha dichiarato di voler mantenere solo il cognome materno, essendo quello con cui tutti la conoscono.
Considerate le dichiarazioni della ragazza e tenuto conto del fatto che la stessa è da sempre identificata e conosciuta con il cognome deve ritenersi che il Parte_1 mantenimento del solo cognome materno sia conforme all'interesse di , in Parte_1 quanto corrispondente alle modalità con cui è individuata nell'ambiente Parte_1 in cui è cresciuta.
Pertanto va disposto il mantenimento del cognome . Parte_1
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara , nato a [...] il [...], genitore naturale di CP_1 [...]
, nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che mantenga esclusivamente il cognome;
Parte_1 Parte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione della sentenza nel relativo registro di nascita e a procedere a tutte le conseguenziali incombenze;
- condanna a corrispondere in favore della parte attrice le spese di CP_1 lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico del convenuto.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 946/2020 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FOIS EMILIA, elettivamente domiciliata in VIA DOMENICO
GUERRAZZI N. 2, NUORO, presso lo studio del difensore
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SE NN, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI N. 63,
NUORO, presso lo studio del difensore
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 nei confronti della minore , nata il [...], ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo accertarsi e che è il padre naturale di CP_1 CP_1
; disporsi che la minore assuma anche il cognome paterno;
Parte_1
Pag. 1 di 8 ordinare all'ufficio dello stato civile le annotazioni di legge;
con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'attrice ha esposto di aver iniziato una relazione sentimentale con CP_1 nel mese di maggio 2005; che da tale relazione in data 18.2.2006 è nata la figlia Pt_1
, riconosciuta solo dalla madre all'atto della nascita;
che il signor era
[...] CP_1 contrario alla prosecuzione della gravidanza;
che la bambina è stata seguita fin dall'anno
2012 dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL di Nuoro per “ritardo mentale di grado lieve, disturbo generalizzato degli apprendimenti, basso livello adattivo, disturbo dell'espressione verbale”, nonché “disturbo della convergenza oculare, piede piatto bilaterale e note dismorfiche”; che nel corso degli anni si è rifiutato di CP_1 provvedere ai propri obblighi genitoriali;
che l'attrice negli anni ha provveduto in via esclusiva al mantenimento di . Parte_1
Con comparsa di costituzione depositata l'1.2.2021, si è costituito , il CP_1 quale ha chiesto adottarsi la “decisione più rispondente agli interessi della minore”, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto ha eccepito di aver avuto rapporti sessuali occasionali con la signora
; che non è mai iniziata una relazione stabile;
che la frequentazione è Parte_2 cessata nel mese di novembre 2005; che non è mai stato informato dello stato di gravidanza dell'attrice, della nascita della bambina, né dei problemi di salute della stessa.
All'udienza del 13.5.2021 il Giudice ha proceduto all'ascolto della minore, la quale ha dichiarato: “Ho 15 anni, so per quale motivo sono qui, sono d'accordo con la richiesta di accertamento che è mio padre naturale. Non sono d'accordo sul fatto che CP_1 al mio cognome venga aggiunto o sostituito il cognome Voglio mantenere solo il CP_1 mio cognome, perché i miei amici mi conoscono così”.
Svolta la ctu, con comparsa depositata il 25.6.2025 si è costituita in proprio
, divenuta maggiorenne, la quale ha confermato le conclusioni Parte_1 rassegnate.
All'udienza del 26.6.2025 la parte attrice ha confermato le conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi. Il convenuto ha chiesto in via preliminare la chiamata a chiarimenti del ctu e ha confermato le conclusioni già rassegnate. Il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle domande di parte attrice.
Pag. 2 di 8 1) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare padre naturale di CP_1
è fondata e va accolta. Parte_1
Secondo quanto accertato dal ctu, le analisi biostatistiche eseguite per verificare il rapporto di parentela, analizzando e confrontando il profilo genetico di e CP_1 quello di , hanno evidenziato una compatibilità biologica tra Parte_1 gli stessi con un rapporto di verosimiglianza (LR) di 9.23928126e+010, e una probabilità di di 99,99%, valore che consente di affermare l'esistenza di un rapporto di Persona_1 parentela. Si può affermare pertanto con criterio di elevata probabilità scientifica che
è il padre biologico di . CP_1 Parte_1
La parte convenuta ha sostenuto che la consulenza sarebbe viziata da gravi irregolarità con riferimento alla gestione dei campioni salivari “considerato che non è dato sapere:
1. come siano stati conservati;
2. dove siano stati conservati;
3. quanti ne siano stati utilizzati per le analisi;
2. non è stato redatto il verbale di inizio e termine delle operazioni analitiche presso il laboratorio di genetica forense dell'Università degli studi
“Tor Vergata” di Roma;
3. non sono stati indicati l'operatore o gli operatori di laboratorio che hanno processato i campioni salivari;
4. non è dato sapere se la Consulente d'ufficio abbia o meno presenziato alle operazioni di laboratorio in qualità di titolare dell'incarico di consulenza tecnica d'ufficio. E difatti la CTU si è semplicemente limitata a inviare a mezzo posta i campioni salivari (azione non conforme alla normativa ISO 17025 nella gestione di un reperto biologico con determinante valenza giudiziaria) al laboratorio di genetica forense dell'Università “Tor Vergata” di Roma, senza mai dare indicazione della sua presenza alle operazioni di laboratorio”.
Tali eccezioni non possono essere accolte: in primo luogo va evidenziato che il ctu
è stato autorizzato dal giudice ad avvalersi del laboratorio di Genetica Forense di Tor
Vergata - Roma, sito in via Montpellier 1 Roma, e a spedire il plico contenente i tamponi salivari prelevati alla data d'inizio delle operazioni peritali presso il suddetto laboratorio di Genetica Forense. Di conseguenza non possono assumere rilevanza le contestazioni relative alla trasmissione dei campioni salivari al laboratorio mediante posta, alla mancata partecipazione del consulente alle analisi svolte in laboratorio e alla redazione di un verbale di inizio delle operazioni peritali presso il laboratorio. Come emerge dalla relazione la consulente ha dato atto di aver prelevato da ciascun soggetto “n. 3 tamponi buccali, che sono stati siglati con codici di prelievo di identificazione univoci.
Pag. 3 di 8 Successivamente n. 2 tamponi buccali di ciascun convenuto sono stati inseriti nelle buste di sicurezza antimanomissione, contraddistinte da un codice alfa-numerico, anch'esso di identificazione univoco, mentre n. 1 tampone buccale è stato sigillato con nastro antimanomissione. Successivamente i terzi tamponi buccali dei convenuti sono stati inseriti in una stessa busta antimanomissione. Questi ultimi verranno sottoposti ad indagine analitica solo se sarà necessaria una ripetizione dell'analisi (..). Qui di seguito sono riportati i codici assegnati ai singoli tamponi buccali prelevati e il codice alfanumerico delle buste di sicurezza in cui sono stati inseriti:
Sui tamponi buccali evidenziati in blu, Tampone Buccale 1 e 2, si è proceduto alle successive fasi d'indagine analitica, senza soluzione di continuità, presso il laboratorio di dell' in cui l'attività di Controparte_2 Controparte_3 laboratorio viene svolta tramite l'adozione di un sistema di gestione della qualità che è conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
Come si evince dalle Foto Prelievi a pag.35: a. ogni tampone buccale riporta i codici univoci di prelievo su indicati;
b. tutte le fasi di prelievo siglate dalla sottoscritta e dai convenuti;
c. le operazioni di prelievo del materiale biologico si sono concluse alle ore
12.10 del 23 luglio 2024. I PO BU 1 e 2 una volta pervenuti in laboratorio sono stati registrati e sono stati sottoposti alle operazioni tecniche di fotosegnalazione (vedasi
Foto Laboratorio a pag.50). I campioni inseriti nel processo d'indagine analitica sono stati
Pag. 4 di 8 registrati utilizzando i codici di identificazione univoci interni del laboratorio (evidenziati in rosso)”:
Lo stesso consulente di parte ha dato atto di non avere nulla da osservare e obbiettare circa i protocolli analitici approntati dalla CTU riguardo alle operazioni di identificazione personale, consenso informato all'atto del prelievo salivare su
[...]
, e e circa il mantenimento della CP_1 Parte_2 Controparte_4 catena di custodia dei prelievi salivari inviati a mezzo posta dalla CTU al Laboratorio di
Genetica Forense dell'Università Tor Vergata di Roma.
Il consulente del convenuto, invece, ha contestato le conclusioni a cui è pervenuto il ctu nella parte in cui ha ritenuto la compatibilità di tutte le regioni genetiche esaminate nel kit “Global Filer” tra il presunto padre biologico e la presunta figlia CP_1 biologica , in quanto il padre genetico di Controparte_4 Controparte_4
ha i caratteri genetici (alleli) 16 per la regione genetica D8S1179, 9.3 per la
[...] regione genetica TH01 e 13 per la regione genetica D5S818, mentre tali caratteri non sarebbero presenti nel genotipo del Sig. per le stesse regioni genetiche. CP_1
Come ha evidenziato il ctu, gli alleli che ha ereditato Parte_1 dalla madre e conseguentemente dal padre possono essere rappresentati Parte_2 nella seguente tabella:
Pag. 5 di 8 Dal confronto con il genotipo di emerge la compatibilità anche per le CP_1 regioni genetiche indicate dal consulente di parte, come risulta dalla seguente tabella:
Il ctu ha posto in evidenza che la compatibilità allelica anche nei marcatori
D8S1179, TH01, D5S818 risulta dimostrata mediante l'analisi della Tabella 5 (pagina 9 rel. CTU) dove viene calcolato l'Indice di paternità per ogni locus sottoposto ad indagine utilizzando la formula ideata dal dott. Per_2
Pag. 6 di 8 Nello schema vengono indicati gli alleli co-dominanti con le lettere p, q, r, s;
le varie compatibilità alleliche in base al genotipo del figlio/a confrontato con quello dei genitori e - come è evidenziato dal rettangolo rosso - anche la compatibilità allelica nel caso in cui Figlio/a e Madre siano entrambi eterozigoti identici (indicati con pq): “viene confermata la fondatezza dell'affermazione sulla compatibilità allelica che la sottoscritta ha rilevato nei marcatori D8S1179, TH01, D5S818 nel caso in esame”.
Il ctu ha evidenziato che, utilizzando i loci del kit GlobalFiler™, si è ottenuto un rapporto di verosimiglianza (LR) di 9.23928126e+010, quindi una Probabilità di Per_1
(P) pari a 99,99%, a favore dell'ipotesi H1 (cioè la probabilità nell'ipotesi che CP_1 sia in rapporto di parentela con ). Tale dato secondo le
[...] Persona_3 linee guida sulle “Analisi genetiche di accertamento parentale” pubblicate dalla S.I.G.U.
(Società Italiana di Genetica Umana) e le “Raccomandazioni per gli accertamenti parentali” del Ge.F.I. (Genetisti Forensi Italiani) è considerato altamente significativo per l'attribuzione di paternità biologica, in quanto è un valore di LR superiore a 10.000 a favore dell'ipotesi H1.
Alla luce di tali valutazioni, considerato altresì che il convenuto ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con la signora fino al mese di novembre Parte_2
2005, deve ritenersi dimostrato che sia il padre naturale di CP_1 Parte_1
.
[...]
Per quanto concerne l'attribuzione del cognome paterno, l'art. 262, c.c., prevede che “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (…) Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo;
il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Pag. 7 di 8 Nel caso di specie , sentita all'udienza del 13 maggio Parte_1
2021, quando aveva ancora 15 anni, ha dichiarato di voler mantenere solo il cognome materno, essendo quello con cui tutti la conoscono.
Considerate le dichiarazioni della ragazza e tenuto conto del fatto che la stessa è da sempre identificata e conosciuta con il cognome deve ritenersi che il Parte_1 mantenimento del solo cognome materno sia conforme all'interesse di , in Parte_1 quanto corrispondente alle modalità con cui è individuata nell'ambiente Parte_1 in cui è cresciuta.
Pertanto va disposto il mantenimento del cognome . Parte_1
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara , nato a [...] il [...], genitore naturale di CP_1 [...]
, nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che mantenga esclusivamente il cognome;
Parte_1 Parte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione della sentenza nel relativo registro di nascita e a procedere a tutte le conseguenziali incombenze;
- condanna a corrispondere in favore della parte attrice le spese di CP_1 lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico del convenuto.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8