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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/07/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4963/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4963 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 25.9.2024 all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. rimessa per la decisione il 27.12.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., vertente
TRA
P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, in nome e per conto, quale procuratore speciale -in virtù di mandato all'incasso con facoltà di agire in nome della mandante, e procura speciale conferiti in data 11/02/2021 per scrittura privata autenticata in Notar rep. n. 34601- della società “Roche Persona_1
Società per Azioni”, P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti.
ATTRICE
E
, P.IVA , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_3
Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Brogno e Michela
Grandinetti.
CONVENUTA pagina 1 di 20 Oggetto: pagamento somme.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.12.2022, in nome e per conto della Parte_1
ROCHE Società per Azioni -giusta procura speciale e mandato all'incasso come indicato in intestazione-, in persona del suo l.r.p.t. ha adito il Tribunale di Cosenza al fine di ottenere la condanna dell' , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento alla società CP_2 [...]
non in proprio ma in nome e per conto della Società “Roche Società per Azioni” Parte_1 della “somma per capitale ad euro 718,678,46 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 16-12-2022 ad euro 36.856,43, oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 5.920,00 quale risarcimento ex art. 6, comma 2
D.lgs. n. 231-2002”.
A sostegno della pretesa creditoria, l'attrice ha dedotto che la ROCHE Società per Azioni è creditrice nei confronti dell' , di una ingente somma Controparte_3 per la prestazione di beni e/o servizi a questa resi.
Nel dettaglio, le fatture delle quali parte attrice asserisce di essere creditrice e delle quali Contr pretende il pagamento dall' sarebbero state puntualmente trasmesse alla debitrice, per come attestato dalle dagli esiti del sistema di interscambio allegati all'atto di citazione.
Le fatture oggetto di causa (trattasi più esattamente di 143 fatture e di 5 note di credito) sono state elencate dall'attrice nell'atto introduttivo in apposita tabella, nella quale viene indicato il numero, l'importo, la data di emissione, la data di scadenza del termine di pagamento, gli eventuali incassi intervenuti, l'imputazione operata dal creditore ex art. 1194 c.c., come pagina 2 di 20 enunciato in citazione, prima gli interessi e poi al capitale, il credito in essere per sorte interessi e capitale.
Il credito vantato come da atto di citazione ammontava, al netto dei pagamenti intervenuti, alla data del 16.12.2022, per capitale ad € 718.678,46 e, per interessi di mora, ad €
36.856,43, oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo.
In relazione alle somme portate nelle fatture afferenti all'attività di impresa commerciale della società Roche società per azioni, l'attrice ha specificato che decorrono ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 231/2002, aggiornato al D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, in attuazione della Direttiva
2000/35/CE, gli interessi di mora a partire dalla data di scadenza, per come riportata in tabella, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n.231, tempo per tempo vigenti, sino al momento del saldo.
L'attrice ha richiesto altresì il risarcimento di € 40,00 per singola fattura in forza dell'applicazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, introdotta nel nostro ordinamento per recepire quanto prescritto dall'art. 6 della Direttiva UE 2011/7, per le spese di recupero, per un totale complessivo di € 5.920,00 (148 x € 40).
Ha chiesto inoltre riconoscerle, sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 4963/2022 R.G.
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Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.03.2023,
l ha eccepito, in primo luogo, che le fatture azionate sono state pagate come CP_2 da ordinativi di pagamento e cronologico prodotti in giudizio.
La medesima ha altresì contestato la mancata allegazione di un contratto scritto dal quale discenderebbe il credito vantato, nonché l'arbitrarietà dei calcoli prospettati dalla controparte, inidonei a dimostrare il preteso ritardo nel pagamento, con conseguente inapplicabilità dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/02.
Per tali ragioni, l' ha chiesto l'integrale rigetto della domanda proposta. CP_2
/// pagina 3 di 20 Con provvedimento dell'11.04.2023, questo giudice - rilevato che non risultava fornita prova del credito, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. e che, in ogni caso, il credito, allo stato, non appariva liquido - ha rigettato l'istanza di parte attrice di ingiunzione di pagamento ex 186 ter c.p.c. ed ha concesso alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, depositata in data 5.6.2023 la creditrice ha insisto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, precisando che, alla data del 27.05.2023, il credito per capitale ammonta ad € 248.933,51 e, per interessi di mora, è pari ad € 32.351,25, oltre i successivi interessi di mora maturandi, allegando alle pagine da 2 a 5 tabella che indica per le singole fatture azionate, i pagamenti di volta in volta intervenuti e le relative imputazioni a sorte capitale e ad interessi, e che di seguito giova riportare:
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/// tabella alle pagine da 2 a 5 seconda memoria istruttoria depositata da
Parte_1 in data 5.6.2023 pagina 4 di 20 pagina 5 di 20 pagina 6 di 20 pagina 7 di 20 Contr
ha esposto inoltre che la stessa ha riconosciuto in via stragiudiziale il Parte_1 debito ed avanzato proposta transattiva -ed in proposito l'attrice ha allegato nota del 7.3.2023 della U.O.C. Gestione Risorse economiche e Finanziarie Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza per il pagamento della sorte capitale delle fatture autorizzate al pagamento-; che la convenuta ha altresì dichiarato nella propria comparsa di costituzione di aver provveduto a pagare le fatture per cui è causa. Contr Tuttavia, la creditrice ha asserito che i pagamenti eseguiti dall' sono in realtà solo quelli indicati nella tabella sopra riportata. In particolare, “le comunicazioni del tesoriere allegate pagina 8 di 20 Contr dall' fanno riferimento solo a n. 8 fatture e non riguardano quelle azionate nel presente giudizio, mentre per l'ordinativo n. 4151 del 15-3-2023 è semplicemente una disposizione inoltrata alla banca che niente ci riferisce sull'esecuzione da parte della Banca”.
In via istruttoria, ha allegato documentazione contrattuale, nello specifico Parte_1 convenzione con la SUA rep. 12/2019 del 31.1.2019 primo appalto specifico sda per la fornitura quadriennale di "farmaci, emoderivati, soluzioni galeniche ed infusionali e mezzi di contrasto" alle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria, in cui è previsto che “…Con
l'emissione dell'ordinativo di fornitura le aderiscono alla Parte_2
Convenzione stipulata dalla al fine della fornitura quadriennale di “farmaci, CP_4 emoderivati, soluzioni galeniche ed infusionali e mezzi di contrasto” per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria”. La quantità complessiva degli ordinativi emessi dalle
ed non potrà superare il fabbisogno comunicato alla S.U.A., Parte_2 Parte_2 fatte salve le variazioni in aumento o in diminuzione come indicato nel Capitolato Speciale
d'appalto e nel rispetto delle vigenti normative” ed, all'art. 5 “Adesione alla Convenzione”
“Le ed aderiscono alla Convenzione mediante l'emissione di Parte_2 Parte_2 ordinativi di fornitura con le modalità negli stessi stabiliti ed inviati all'operatore economico” ed all'art. 8 “Durata della Convenzione” “1. La presente convenzione è immediatamente vincolante per l'operatore economico, dal momento della sua sottoscrizione, mentre per la
Stazione Unica Appaltante è vincolante a seguito dell'avvenuta registrazione nei modi di legge.
2. La durata della Convenzione è stabilita in anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della sottoscrizione”; ed ancora, determina appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della regione Lazio e Calabria farmaci 2020, prima tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della
Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS.. della Regione Lazio ed altri soggetti aggregatori e determina di aggiudicazione,
n. g10148 del 25 luglio 2019 nella "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio e Regione
Calabria – negoziata 16", autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016; determina di aggiudicazione nella pagina 9 di 20 procedura negoziata per l'acquisizione della fornitura annuale di farmaci unici ed esclusivi occorrendi alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria;
Decreto dirigenziale
Regione Calabria N°. 13766 del 23/11/2018 di aggiudicazione procedura aperta, con modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura quadriennale di "farmaci biologici e biosimilari" da destinare agli enti del servizio, sanitario regionale.
Ha allegato, altresì, le fatture e i relativi messaggi pec di accettazione, consegna e di esito, evidenziando che, in ogni fattura, è indicato il CIG, numero attribuito dall' , che Pt_3 presuppone un valido contratto;
documenti di trasporto della merce.
Quanto agli interessi di mora, contestati solo genericamente dall'Ente convenuto, l'attrice ha ribadito che i medesimi decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento indicato nella tabella inserita nell'atto di citazione, conforme alle previsioni di cui all'art. 4 del d.lgs.231/2002 ss. mm.
Con la memoria terzo termine l ha contestato tutto quanto dedotto, prodotto CP_2 ed eccepito dalla controparte nella seconda memoria istruttoria, anche con riferimento agli interessi moratori richiesti, ed ha prodotto ordinativi di pagamento e note di credito.
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Fissata la precisazione delle conclusioni in modalità cartolare, con termine sino al 24.9.2024 per il deposito di note scritte, le parti hanno depositato le note ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le loro conclusioni nel termine assegnato, chiedendo parte attrice (note del 21.9.2024):
“dichiarare il diritto di credito della società “Roche Società per Azioni”……. nei confronti dell'
, in persona del legale rappresentante, …, indicato Controparte_3 nell'atto di citazione e in ragione dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio condannare
l'Ente a pagare alla società non in proprio ma in nome e per conto Pt_1 Parte_4 della società “Roche Società per Azioni”, …., la somma per capitale ad euro 249.933,51 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n.
231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 27-5-2023 ad euro
32.351,25 oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei , ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. pagina 10 di 20 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 5.920,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 d. lgs. 231-2002, con vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori come per legge (rimb. forf spese generali 15%, c. p. a. 4%, iva 22%); si chiede che la causa sia trattenuta in decisione e concessi termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie ex art. 190 cpc” e concludendo parte convenuta (note del 20.9.2024): “..si riporta ai propri atti difensivi, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, si riporta alle conclusioni rassegnate in atti, alle memorie depositate e alla documentazione allegata, precisa le conclusioni come in atti e chiede che la causa sia decisa...” e questo giudice, con ordinanza del 25.09.2024 ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno scambiato comparse conclusionali;
la sola parte convenuta CP_2 ha depositato memorie di replica.
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Giova ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore [..] deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n.19715).
Nella specie, la domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento per come di seguito.
In primo luogo, deve rilevarsi che la società creditrice ha dato prova del rapporto negoziale intrattenuto con l mediante la produzione in giudizio della documentazione CP_2 contrattuale relativa all' “appalto specifico sda per la fornitura quadriennale di farmaci, emoderivati, soluzioni galeniche ed infusionali e mezzi di contrasto” e delle aggiudicazioni pagina 11 di 20 nelle procedure negoziate e dei DDT della merce, allegati alla seconda memoria istruttoria ed incontestati dalla controparte;
si osserva inoltre che, del pari, è circostanza incontestata da parte dell' , la fornitura di farmaci e l'erogazione delle prestazioni rese in suo CP_2 favore dalla ROCHE, e vedasi, altresì, in proposito, il riscontro della UOC Forniture e Servizi di Logistica dell' del 26.02.2023 allegato alla comparsa di costituzione e CP_2
Contr risposta dell' in cui si rileva che
Contr Ebbene, mentre l sostiene di avere proceduto al pagamento di tutte le fatture azionate
(ved. comparsa di costituzione, pag. 2: “Procedendo nell'esame del merito della vertenza, si fa presente innanzitutto che le fatture azionate sono state pagate come da ordinativi di pagamento e cro che si producono nel presente giudizio”), sostiene che i Parte_1
Contr pagamenti eseguiti dall siano stati solo parziali e descrive puntualmente nella tabella di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata in data 05.06.2023 – da pag. 2 a pag. 5 e sopra riportata, la situazione debitoria, tenuto conto degli ulteriori incassi nelle more ricevuti, indicando per singola fattura il numero, il valore nominale, la data di scadenza del termine di pagamento, gli eventuali pagamenti intervenuti e la relativa data e la loro imputazione ex art. 1194 c.c.; da essa risulta quindi che, alla data del 27.05.2023, il credito residuo per capitale è pari ad € 248.933,51 e, per interessi di mora, è pari ad € 32.351,25, oltre i successivi maturandi.
A tal proposito, si evidenzia che, guardando alla suddetta tabella -che, nella specie, non è stata contestata dall'azienda debitrice quanto a scadenza delle fatture e importi incassati-, parte attrice ha correttamente articolato la propria pretesa creditoria, chiedendo per le fatture Contr asseritamente non pagate dall' , la somma capitale e gli interessi moratori e chiedendo per le fatture pagate in data antecedente alla instaurazione del giudizio, i soli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza, a quella di ultimo incasso;
chiedendo per le fatture incassate in data successiva alla instaurazione del giudizio, previa imputazione del pagina 12 di 20 pagamento prima agli interessi e poi al capitale, l'importo del capitale residuo e i relativi interessi moratori calcolati sul detto importo di capitale residuo.
Dunque, se da un lato l'attrice, secondo i criteri di cui all' art. 2697 c.c., ha dimostrato il fatto costitutivo del credito, dall'altro non può dirsi che l'azienda debitrice abbia dato prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, essendosi limitata alla produzione in giudizio di meri ordinativi di pagamento e note di credito, queste ultime inconferenti rispetto ai crediti per cui è causa.
Nel dettaglio, si evidenzia che "l'emissione del mandato di pagamento da parte di un ente pubblico non costituisce, di per sé, adempimento liberatorio dell'obbligazione pecuniaria, necessitando, a tal fine, l'accredito delle somme sul conto del creditore" (Tribunale di Chieti,
Sentenza n. 104/2023 del 12-10-2023)
E difatti, “il mandato di pagamento è l'ordinativo, impartito al tesoriere del competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore dell'ente pubblico;
esso costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e pertanto la sua mera emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio, a meno che il mandato non risulti quietanzato dalla tesoreria “ (Tribunale Cuneo , 07/04/2023 , n. 244).
Nello specifico, i mandati di pagamento prodotti dall' con la memoria terzo CP_2 termine (ord. n. 10595 del 20.07.2022 per il pagamento, fra altre, delle fatture n. 6752313804 del 11.04.22, 675230712 del 1.06.22, 6752323746 del 24.06.22 e ord. n. 1577 dell'1.02.2023 per il pagamento, fra altre, delle fatture n. 6752322853 del 17.6.22, n. 6752323749 del
24.06.22) non risultano quietanzati dalla tesoreria, al pari del riscontro della UOC Forniture e
Servizi di Logistica del 26.02.2023 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, per cui non possono fornire adeguata prova dell'intervenuto pagamento.
Occorre tuttavia precisare che nella tabella riportata nella memoria n. 2 ex art. Parte_1
183 comma 6 c.p.c. ha riportato come incassato in data 29.3.2023 il pagamento della fattura n. 6752323749 del 24.06.22 di cui all'ord n. 1577 del I febbraio 2023.
Inoltre, si evidenzia che le note di credito del 28.09.2021 di € 200.917,30 e di € 183.683,67 si riferiscono rispettivamente alle fatture n. 6751341194 e n. 6751341195, estranee a quelle oggetto del presente giudizio. pagina 13 di 20 Ciò posto, in ordine al quantum preteso, si rileva che risultano integralmente non pagate le fatture V, XVII, LXXII, LXXIII, LXXXV, C, CI, CXVIII, CXXIII, CXXXII, CXXXIV e CXLV della tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, per gli importi ivi indicati, oltre interessi moratori ivi calcolati alla data del 27.5.2023.
Le parti, inoltre, controvertono in ordine alla imputazione delle somme corrisposte, atteso che Contr mentre l assume che dette somme debbano essere imputate al pagamento della sorte capitale, sostiene di contro che le somme corrisposte debbano essere Parte_1 imputate ex art. 1194 c.c. prima agli interessi di mora e poi al capitale.
Più esattamente, la società creditrice ha imputato a capitale i pagamenti eseguiti in relazione alle fatture dalla I alla III, dalla V alla XVI, dalla XVIII alla XXXV, dalla XXXVII alla LIX, alla fattura LXI, alle fatture dalla LXIII alla LXXI enumerate nella tabella riportata alle pagine da 2
a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, calcolando poi gli interessi di mora dovuti dalle rispettive scadenze e sino alla data del 27.5.2023, come da richiamata tabella.
Alla stregua della previsione contenuta all'art. 1194 c.c., ha poi imputato prima agli interessi moratori -maturati dalla scadenza delle singole fatture fino alla data di incasso- e poi al capitale i pagamenti eseguiti in relazione alle fatture dalla LXXIV alla LXXVIII, dalla CP_5
Part alla , dalla LXXXVI alla XCIX, dalla alla CXVII, dalla CXIX alla CXXII, dalla CP_6 CP_7 alla CXXXI, alla fattura CXXXIII, alle fatture dalla CXXXV alla CXLIV e dalla CXLVI alla
CXLVIII enumerate nella tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, indicando il capitale residuo dovuto e gli interessi moratori calcolati alla data del
27.5.2023, come da richiamata tabella.
In merito, infatti, si osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale (in difetto del consenso del creditore), di cui all'art. 1194 cod. civ., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento, con la conseguenza che non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento pagina 14 di 20 sul capitale, ma grava sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale, anziché agli interessi (ex multis, Cassazione civile , sez. II , 16/05/2024 , n. 13567).
Invero, è principio affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte ed in quella amministrativa (Cass. 2002/12869; 2003/17047, 2005/10692, 2017/19426; 2023/7485; 2023/
20556 Cons. Stato 2017/1706) - alla quale ha già altresì aderito Codesto Tribunale - “che la regola dettata dall'art.1194 cc trova applicazione anche nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione che assuma la veste di debitrice. Sicché, allorquando questa provveda a un pagamento parziale, la circostanza che la stessa, in base alle norme concernenti la contabilità generale dello Stato, sia tenuta a rilasciare ricevuta degli assegni tratti sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria e a quietanzare gli altri titoli di spesa, così come la circostanza che la dichiarazione di ricevuta estingua il debito dell'amministrazione, lasciano impregiudicato il problema della imputazione del pagamento, non potendosi, dalla eventuale specificazione della imputazione contenuta nel titolo di spesa, desumere l'accettazione di essa da parte del creditore.
Da ciò necessariamente deve farsi conseguire che poiché la disposizione in questione contiene un criterio legale di imputazione, per la quale il debitore - senza il consenso del creditore - non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, non è possibile, senza la prova di tale consenso, imputare il pagamento alla sorte capitale, precludendo la rivendicazione degli interessi, ma è compito del giudice accertare l'ammontare degli accessori maturati, imputando la somma pagata prima agli interessi e poi alla sorte capitale” (Tribunale di Cosenza, sentenza n. 2049/2023 pubbl. il 11/12/2023 RG n.
1356/2022) Contr Nel caso in esame, l non ha dimostrato che la creditrice opposta abbia acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi, ed anzi, nell'atto di citazione ha enunciato di ritenere il criterio di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c. Occorre precisare, a questo punto, che ha proceduto ad imputare i Parte_1 pagamenti dapprima ad interessi e poi a capitale limitatamente alle fatture dalla LXXIV alla Part LXXVIII, dalla alla , dalla lla XCIX, dalla alla CXVII, dalla CXIX CP_5 CP_6 CP_6 alla CXXII, dalla alla CXXXI, alla fattura CXXXIII, alle fatture dalla CXXXV alla CXLIV CP_7 pagina 15 di 20 e dalla CXLVI alla CXLVIII enumerate nella tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data
5.6.2023 e sopra riportata.
Trattasi di pagamenti incassati, come riportato nella tabella, alla data del 29.3.2023 pertanto successivamente alla introduzione della presente causa in cui, come detto, già nell'atto di citazione parte attrice ha precisato a pagina 2 di imputare i pagamenti ai sensi dell'art. 1194
c.c. dapprima ad interessi e poi a capitale, con ciò manifestando, in sostanza, un anticipato dissenso, con riguardo a successivi pagamenti, a diversa imputazione.
Ed allora, occorre seguire il criterio legale previsto dall'art. 1194 c.c. e quindi questo giudice deve rilevare che, in forza del prospetto analitico dei conteggi depositato da Parte_1 con la seconda memoria istruttoria, il credito è stato correttamente azionato.
[...]
Contr A fronte di ciò, l convenuta ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati da controparte, ai sensi degli art. 167, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che la mancata contestazione rende i conteggi incontroversi e come tali non richiedenti una specifica dimostrazione. Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma. Nella fattispecie è evidente come la Parte difesa dell' nulla ha eccepito in ordine al quantum dell'avversa quantificazione patrimoniale, limitandosi a contestarne l'astratta fondatezza della stessa.
Quanto alla richiesta degli interessi moratori avanzata da si evidenzia Parte_1 che la Suprema Corte (Cass. SU 26496/20) ha reiteratamente affermato che i rapporti dedotti rientrano nella previsione di "transazione commerciale" ex art. 2, comma 1, lett. a) D. Lgs.
231/20002, ed alle relative obbligazioni risultano pertanto applicabili gli interessi previsti dalla detta normativa. Contr Per tali ragioni, pacifico che l abbia pagato in ritardo, poiché, si ribadisce, non è stata da questa neppure contestata la data di ultimo incasso, sussiste in capo all'opponente l'obbligo del pagamento degli interessi, maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
pagina 16 di 20 Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale.
Riguardo alla richiesta di pagamento degli interessi anatocistici, si rileva che “Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, siano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c. …..(……..)… ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4, c.c., riconosciuto il diritto agli interessi di mora, va di conseguenza riconosciuto il diritto agli interessi sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio, nella misura degli interessi legali di mora con decorrenza dalla data di notifica della citazione” (Tribunale Ascoli Piceno, 14/10/2024, n.
627), gli interessi anatocistici pertanto vanno riconosciuti unicamente sugli interessi scaduti da oltre sei mesi alla data della domanda.
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata al pagamento CP_2 degli importi, come calcolati nella tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, di € 248.933,51 a titolo di residuo sorte capitale e di € 32.351,25 a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 calcolati alla data del 27.5.2023.
L' deve inoltre essere condannata al pagamento degli ulteriori interessi di CP_2 mora ex D. Lgs. 231/2002 calcolati sulla rispettiva sorte capitale portata dalle fatture V , XVII,
LXXII, LXXIII, LXXXV, C, CI, CXVIII, CXXIII, CXXXII, CXXXIV e CXLV della tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, con decorrenza dal 28.5.2023 al soddisfo e, limitatamente ai crediti portati dalle fatture V, XVII, LXXII, LXXIII, LXXXV di cui alla detta tabella, deve essere condannata altresì al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei alla data della citazione (28.12.2022), ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12.
L' deve, poi, essere condannata, al pagamento degli ulteriori interessi di CP_2 mora ex D. Lgs. 231/2002 calcolati, con decorrenza 28.5.2023 al soddisfo, sui singoli importi pagina 17 di 20 a titolo di residua sorte capitale dovuta, indicati nella tabella di cui alla seconda memoria di parte attrice depositata in data 5.6.2023, e sopra riportata, alla colonna intitolata “importo da recuperare” di cui fatture dalla LXXIV alla LXXVIII, dalla LXXXIII alla LXXXIV, dalla LXXXVI Part alla XCIX, dalla alla CXVII, dalla CXIX alla CXXII, dalla CXXIV alla CXXXI, alla fattura
CXXXIII, alle fatture dalla CXXXV alla CXLIV e dalla alla CXLVIII enumerate nella CP_8 ridetta tabella alla data del 27.5.2023 e, limitatamente ai crediti portati dalle fatture LXXIV alla
LXXVIII e dalla LXXXIII alla LXXXIV di cui alla detta tabella e deve essere condannata altresì al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei alla data della citazione (28.12.2022), ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Infine, deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, la domanda relativa al risarcimento forfettario del danno per costi di recupero dei crediti azionati da parte attrice in virtù del disposto dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002.
Tale disposizione (recante "risarcimento delle spese di recupero"), stabilisce che "al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 Euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".
La ratio della previsione in questione può cogliersi, da un lato, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali che ispira tutta la disciplina recata dal D.Lgs. citato (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa proprio alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e, dall'altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore. Trattasi, invero, di costi "interni" o "amministrativi" diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi di recupero crediti a soggetti esterni (cfr.
CGCE, sez 3, del 20 ottobre 2022).
Va precisato che vanno escluse dal calcolo le sei note di credito (posizione 60^, 62^, 79^,
80^, 81^, 82^ di cui alla tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023), nonché la fattura
6752305116 del 4.2.2022 (posizione 36^ di cui alla tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data pagina 18 di 20 5.6.2023) in quanto stornata per effetto della nota di credito n. 6752307285 del 22.2.2022 per pari importo.
Spetta quindi all'odierna attrice, non in proprio bensì nella qualità spiegata, a fronte del tardivo pagamento di n. 141 fatture l'importo forfettario a titolo di risarcimento ex art. 6 comma
2 dlgs 231/2002 di Euro 5.640,00. Contr Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo in base al decisum (scaglione 260.001,00-520.000,00) per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede,
1. Accoglie, per quanto in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna
l , in persona del l.r.p.t., al pagamento a Controparte_3 [...]
in persona del l.r.p.t., non in proprio ma in nome e per conto della società Parte_1
“Roche Società per Azioni”, in persona del l.r.p.t.:
a) della somma di € 248.933,51 a titolo di residuo sorte capitale e di € 32.351,25 a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 calcolati alla data del 27.5.2023;
b) degli ulteriori interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, calcolati con decorrenza dal
28.5.2023 al soddisfo, sulla rispettiva sorte capitale portata dalle fatture V, XVII, LXXII,
LXXIII, LXXXV, C, CI, CXVIII, CXXIII, CXXXII, CXXXIV e CXLV della tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata e, limitatamente ai crediti portati dalle fatture V,
XVII, LXXII, LXXIII, LXXXV di cui alla detta tabella, degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei alla data della citazione (28.12.2022), ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
c) degli ulteriori interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, calcolati, con decorrenza
28.5.2023 al soddisfo, sui singoli importi, a titolo di residua sorte capitale dovuta, indicati - nella tabella di cui alla seconda memoria di parte attrice depositata in data 5.6.2023, e sopra riportata- alla colonna intitolata “importo da recuperare” di cui fatture dalla LXXIV alla LXXVIII, pagina 19 di 20 Part dalla alla , dalla lla XCIX, dalla alla CXVII, dalla CXIX alla CXXII, CP_5 CP_6 CP_6 dalla CXXIV alla CXXXI, alla fattura CXXXIII, alle fatture dalla CXXXV alla CXLIV e dalla
CXLVI alla CXLVIII enumerate nella ridetta tabella e, limitatamente ai crediti portati dalle fatture LXXIV alla LXXVIII e dalla LXXXIII alla LXXXIV di cui alla detta tabella, degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei alla data della citazione
(28.12.2022), ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
d) della somma di € 5.640,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002;
2. Condanna, infine, l' , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_3 refusione in favore di parte attrice, che agisce nella spiegata qualità, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 11.229,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA e IVA, come per legge, oltre euro 1.713,00 per spese vive (C.U. e bollo).
Cosenza, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4963 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 25.9.2024 all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. rimessa per la decisione il 27.12.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., vertente
TRA
P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, in nome e per conto, quale procuratore speciale -in virtù di mandato all'incasso con facoltà di agire in nome della mandante, e procura speciale conferiti in data 11/02/2021 per scrittura privata autenticata in Notar rep. n. 34601- della società “Roche Persona_1
Società per Azioni”, P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti.
ATTRICE
E
, P.IVA , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_3
Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Brogno e Michela
Grandinetti.
CONVENUTA pagina 1 di 20 Oggetto: pagamento somme.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.12.2022, in nome e per conto della Parte_1
ROCHE Società per Azioni -giusta procura speciale e mandato all'incasso come indicato in intestazione-, in persona del suo l.r.p.t. ha adito il Tribunale di Cosenza al fine di ottenere la condanna dell' , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento alla società CP_2 [...]
non in proprio ma in nome e per conto della Società “Roche Società per Azioni” Parte_1 della “somma per capitale ad euro 718,678,46 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 16-12-2022 ad euro 36.856,43, oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 5.920,00 quale risarcimento ex art. 6, comma 2
D.lgs. n. 231-2002”.
A sostegno della pretesa creditoria, l'attrice ha dedotto che la ROCHE Società per Azioni è creditrice nei confronti dell' , di una ingente somma Controparte_3 per la prestazione di beni e/o servizi a questa resi.
Nel dettaglio, le fatture delle quali parte attrice asserisce di essere creditrice e delle quali Contr pretende il pagamento dall' sarebbero state puntualmente trasmesse alla debitrice, per come attestato dalle dagli esiti del sistema di interscambio allegati all'atto di citazione.
Le fatture oggetto di causa (trattasi più esattamente di 143 fatture e di 5 note di credito) sono state elencate dall'attrice nell'atto introduttivo in apposita tabella, nella quale viene indicato il numero, l'importo, la data di emissione, la data di scadenza del termine di pagamento, gli eventuali incassi intervenuti, l'imputazione operata dal creditore ex art. 1194 c.c., come pagina 2 di 20 enunciato in citazione, prima gli interessi e poi al capitale, il credito in essere per sorte interessi e capitale.
Il credito vantato come da atto di citazione ammontava, al netto dei pagamenti intervenuti, alla data del 16.12.2022, per capitale ad € 718.678,46 e, per interessi di mora, ad €
36.856,43, oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo.
In relazione alle somme portate nelle fatture afferenti all'attività di impresa commerciale della società Roche società per azioni, l'attrice ha specificato che decorrono ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 231/2002, aggiornato al D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, in attuazione della Direttiva
2000/35/CE, gli interessi di mora a partire dalla data di scadenza, per come riportata in tabella, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n.231, tempo per tempo vigenti, sino al momento del saldo.
L'attrice ha richiesto altresì il risarcimento di € 40,00 per singola fattura in forza dell'applicazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, introdotta nel nostro ordinamento per recepire quanto prescritto dall'art. 6 della Direttiva UE 2011/7, per le spese di recupero, per un totale complessivo di € 5.920,00 (148 x € 40).
Ha chiesto inoltre riconoscerle, sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 4963/2022 R.G.
///
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.03.2023,
l ha eccepito, in primo luogo, che le fatture azionate sono state pagate come CP_2 da ordinativi di pagamento e cronologico prodotti in giudizio.
La medesima ha altresì contestato la mancata allegazione di un contratto scritto dal quale discenderebbe il credito vantato, nonché l'arbitrarietà dei calcoli prospettati dalla controparte, inidonei a dimostrare il preteso ritardo nel pagamento, con conseguente inapplicabilità dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/02.
Per tali ragioni, l' ha chiesto l'integrale rigetto della domanda proposta. CP_2
/// pagina 3 di 20 Con provvedimento dell'11.04.2023, questo giudice - rilevato che non risultava fornita prova del credito, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. e che, in ogni caso, il credito, allo stato, non appariva liquido - ha rigettato l'istanza di parte attrice di ingiunzione di pagamento ex 186 ter c.p.c. ed ha concesso alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, depositata in data 5.6.2023 la creditrice ha insisto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, precisando che, alla data del 27.05.2023, il credito per capitale ammonta ad € 248.933,51 e, per interessi di mora, è pari ad € 32.351,25, oltre i successivi interessi di mora maturandi, allegando alle pagine da 2 a 5 tabella che indica per le singole fatture azionate, i pagamenti di volta in volta intervenuti e le relative imputazioni a sorte capitale e ad interessi, e che di seguito giova riportare:
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/// tabella alle pagine da 2 a 5 seconda memoria istruttoria depositata da
Parte_1 in data 5.6.2023 pagina 4 di 20 pagina 5 di 20 pagina 6 di 20 pagina 7 di 20 Contr
ha esposto inoltre che la stessa ha riconosciuto in via stragiudiziale il Parte_1 debito ed avanzato proposta transattiva -ed in proposito l'attrice ha allegato nota del 7.3.2023 della U.O.C. Gestione Risorse economiche e Finanziarie Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza per il pagamento della sorte capitale delle fatture autorizzate al pagamento-; che la convenuta ha altresì dichiarato nella propria comparsa di costituzione di aver provveduto a pagare le fatture per cui è causa. Contr Tuttavia, la creditrice ha asserito che i pagamenti eseguiti dall' sono in realtà solo quelli indicati nella tabella sopra riportata. In particolare, “le comunicazioni del tesoriere allegate pagina 8 di 20 Contr dall' fanno riferimento solo a n. 8 fatture e non riguardano quelle azionate nel presente giudizio, mentre per l'ordinativo n. 4151 del 15-3-2023 è semplicemente una disposizione inoltrata alla banca che niente ci riferisce sull'esecuzione da parte della Banca”.
In via istruttoria, ha allegato documentazione contrattuale, nello specifico Parte_1 convenzione con la SUA rep. 12/2019 del 31.1.2019 primo appalto specifico sda per la fornitura quadriennale di "farmaci, emoderivati, soluzioni galeniche ed infusionali e mezzi di contrasto" alle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria, in cui è previsto che “…Con
l'emissione dell'ordinativo di fornitura le aderiscono alla Parte_2
Convenzione stipulata dalla al fine della fornitura quadriennale di “farmaci, CP_4 emoderivati, soluzioni galeniche ed infusionali e mezzi di contrasto” per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria”. La quantità complessiva degli ordinativi emessi dalle
ed non potrà superare il fabbisogno comunicato alla S.U.A., Parte_2 Parte_2 fatte salve le variazioni in aumento o in diminuzione come indicato nel Capitolato Speciale
d'appalto e nel rispetto delle vigenti normative” ed, all'art. 5 “Adesione alla Convenzione”
“Le ed aderiscono alla Convenzione mediante l'emissione di Parte_2 Parte_2 ordinativi di fornitura con le modalità negli stessi stabiliti ed inviati all'operatore economico” ed all'art. 8 “Durata della Convenzione” “1. La presente convenzione è immediatamente vincolante per l'operatore economico, dal momento della sua sottoscrizione, mentre per la
Stazione Unica Appaltante è vincolante a seguito dell'avvenuta registrazione nei modi di legge.
2. La durata della Convenzione è stabilita in anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della sottoscrizione”; ed ancora, determina appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della regione Lazio e Calabria farmaci 2020, prima tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della
Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS.. della Regione Lazio ed altri soggetti aggregatori e determina di aggiudicazione,
n. g10148 del 25 luglio 2019 nella "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio e Regione
Calabria – negoziata 16", autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016; determina di aggiudicazione nella pagina 9 di 20 procedura negoziata per l'acquisizione della fornitura annuale di farmaci unici ed esclusivi occorrendi alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria;
Decreto dirigenziale
Regione Calabria N°. 13766 del 23/11/2018 di aggiudicazione procedura aperta, con modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura quadriennale di "farmaci biologici e biosimilari" da destinare agli enti del servizio, sanitario regionale.
Ha allegato, altresì, le fatture e i relativi messaggi pec di accettazione, consegna e di esito, evidenziando che, in ogni fattura, è indicato il CIG, numero attribuito dall' , che Pt_3 presuppone un valido contratto;
documenti di trasporto della merce.
Quanto agli interessi di mora, contestati solo genericamente dall'Ente convenuto, l'attrice ha ribadito che i medesimi decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento indicato nella tabella inserita nell'atto di citazione, conforme alle previsioni di cui all'art. 4 del d.lgs.231/2002 ss. mm.
Con la memoria terzo termine l ha contestato tutto quanto dedotto, prodotto CP_2 ed eccepito dalla controparte nella seconda memoria istruttoria, anche con riferimento agli interessi moratori richiesti, ed ha prodotto ordinativi di pagamento e note di credito.
///
Fissata la precisazione delle conclusioni in modalità cartolare, con termine sino al 24.9.2024 per il deposito di note scritte, le parti hanno depositato le note ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le loro conclusioni nel termine assegnato, chiedendo parte attrice (note del 21.9.2024):
“dichiarare il diritto di credito della società “Roche Società per Azioni”……. nei confronti dell'
, in persona del legale rappresentante, …, indicato Controparte_3 nell'atto di citazione e in ragione dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio condannare
l'Ente a pagare alla società non in proprio ma in nome e per conto Pt_1 Parte_4 della società “Roche Società per Azioni”, …., la somma per capitale ad euro 249.933,51 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n.
231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 27-5-2023 ad euro
32.351,25 oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei , ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. pagina 10 di 20 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 5.920,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 d. lgs. 231-2002, con vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori come per legge (rimb. forf spese generali 15%, c. p. a. 4%, iva 22%); si chiede che la causa sia trattenuta in decisione e concessi termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie ex art. 190 cpc” e concludendo parte convenuta (note del 20.9.2024): “..si riporta ai propri atti difensivi, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, si riporta alle conclusioni rassegnate in atti, alle memorie depositate e alla documentazione allegata, precisa le conclusioni come in atti e chiede che la causa sia decisa...” e questo giudice, con ordinanza del 25.09.2024 ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno scambiato comparse conclusionali;
la sola parte convenuta CP_2 ha depositato memorie di replica.
**********************************
Giova ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore [..] deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n.19715).
Nella specie, la domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento per come di seguito.
In primo luogo, deve rilevarsi che la società creditrice ha dato prova del rapporto negoziale intrattenuto con l mediante la produzione in giudizio della documentazione CP_2 contrattuale relativa all' “appalto specifico sda per la fornitura quadriennale di farmaci, emoderivati, soluzioni galeniche ed infusionali e mezzi di contrasto” e delle aggiudicazioni pagina 11 di 20 nelle procedure negoziate e dei DDT della merce, allegati alla seconda memoria istruttoria ed incontestati dalla controparte;
si osserva inoltre che, del pari, è circostanza incontestata da parte dell' , la fornitura di farmaci e l'erogazione delle prestazioni rese in suo CP_2 favore dalla ROCHE, e vedasi, altresì, in proposito, il riscontro della UOC Forniture e Servizi di Logistica dell' del 26.02.2023 allegato alla comparsa di costituzione e CP_2
Contr risposta dell' in cui si rileva che
Contr Ebbene, mentre l sostiene di avere proceduto al pagamento di tutte le fatture azionate
(ved. comparsa di costituzione, pag. 2: “Procedendo nell'esame del merito della vertenza, si fa presente innanzitutto che le fatture azionate sono state pagate come da ordinativi di pagamento e cro che si producono nel presente giudizio”), sostiene che i Parte_1
Contr pagamenti eseguiti dall siano stati solo parziali e descrive puntualmente nella tabella di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata in data 05.06.2023 – da pag. 2 a pag. 5 e sopra riportata, la situazione debitoria, tenuto conto degli ulteriori incassi nelle more ricevuti, indicando per singola fattura il numero, il valore nominale, la data di scadenza del termine di pagamento, gli eventuali pagamenti intervenuti e la relativa data e la loro imputazione ex art. 1194 c.c.; da essa risulta quindi che, alla data del 27.05.2023, il credito residuo per capitale è pari ad € 248.933,51 e, per interessi di mora, è pari ad € 32.351,25, oltre i successivi maturandi.
A tal proposito, si evidenzia che, guardando alla suddetta tabella -che, nella specie, non è stata contestata dall'azienda debitrice quanto a scadenza delle fatture e importi incassati-, parte attrice ha correttamente articolato la propria pretesa creditoria, chiedendo per le fatture Contr asseritamente non pagate dall' , la somma capitale e gli interessi moratori e chiedendo per le fatture pagate in data antecedente alla instaurazione del giudizio, i soli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza, a quella di ultimo incasso;
chiedendo per le fatture incassate in data successiva alla instaurazione del giudizio, previa imputazione del pagina 12 di 20 pagamento prima agli interessi e poi al capitale, l'importo del capitale residuo e i relativi interessi moratori calcolati sul detto importo di capitale residuo.
Dunque, se da un lato l'attrice, secondo i criteri di cui all' art. 2697 c.c., ha dimostrato il fatto costitutivo del credito, dall'altro non può dirsi che l'azienda debitrice abbia dato prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, essendosi limitata alla produzione in giudizio di meri ordinativi di pagamento e note di credito, queste ultime inconferenti rispetto ai crediti per cui è causa.
Nel dettaglio, si evidenzia che "l'emissione del mandato di pagamento da parte di un ente pubblico non costituisce, di per sé, adempimento liberatorio dell'obbligazione pecuniaria, necessitando, a tal fine, l'accredito delle somme sul conto del creditore" (Tribunale di Chieti,
Sentenza n. 104/2023 del 12-10-2023)
E difatti, “il mandato di pagamento è l'ordinativo, impartito al tesoriere del competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore dell'ente pubblico;
esso costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e pertanto la sua mera emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio, a meno che il mandato non risulti quietanzato dalla tesoreria “ (Tribunale Cuneo , 07/04/2023 , n. 244).
Nello specifico, i mandati di pagamento prodotti dall' con la memoria terzo CP_2 termine (ord. n. 10595 del 20.07.2022 per il pagamento, fra altre, delle fatture n. 6752313804 del 11.04.22, 675230712 del 1.06.22, 6752323746 del 24.06.22 e ord. n. 1577 dell'1.02.2023 per il pagamento, fra altre, delle fatture n. 6752322853 del 17.6.22, n. 6752323749 del
24.06.22) non risultano quietanzati dalla tesoreria, al pari del riscontro della UOC Forniture e
Servizi di Logistica del 26.02.2023 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, per cui non possono fornire adeguata prova dell'intervenuto pagamento.
Occorre tuttavia precisare che nella tabella riportata nella memoria n. 2 ex art. Parte_1
183 comma 6 c.p.c. ha riportato come incassato in data 29.3.2023 il pagamento della fattura n. 6752323749 del 24.06.22 di cui all'ord n. 1577 del I febbraio 2023.
Inoltre, si evidenzia che le note di credito del 28.09.2021 di € 200.917,30 e di € 183.683,67 si riferiscono rispettivamente alle fatture n. 6751341194 e n. 6751341195, estranee a quelle oggetto del presente giudizio. pagina 13 di 20 Ciò posto, in ordine al quantum preteso, si rileva che risultano integralmente non pagate le fatture V, XVII, LXXII, LXXIII, LXXXV, C, CI, CXVIII, CXXIII, CXXXII, CXXXIV e CXLV della tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, per gli importi ivi indicati, oltre interessi moratori ivi calcolati alla data del 27.5.2023.
Le parti, inoltre, controvertono in ordine alla imputazione delle somme corrisposte, atteso che Contr mentre l assume che dette somme debbano essere imputate al pagamento della sorte capitale, sostiene di contro che le somme corrisposte debbano essere Parte_1 imputate ex art. 1194 c.c. prima agli interessi di mora e poi al capitale.
Più esattamente, la società creditrice ha imputato a capitale i pagamenti eseguiti in relazione alle fatture dalla I alla III, dalla V alla XVI, dalla XVIII alla XXXV, dalla XXXVII alla LIX, alla fattura LXI, alle fatture dalla LXIII alla LXXI enumerate nella tabella riportata alle pagine da 2
a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, calcolando poi gli interessi di mora dovuti dalle rispettive scadenze e sino alla data del 27.5.2023, come da richiamata tabella.
Alla stregua della previsione contenuta all'art. 1194 c.c., ha poi imputato prima agli interessi moratori -maturati dalla scadenza delle singole fatture fino alla data di incasso- e poi al capitale i pagamenti eseguiti in relazione alle fatture dalla LXXIV alla LXXVIII, dalla CP_5
Part alla , dalla LXXXVI alla XCIX, dalla alla CXVII, dalla CXIX alla CXXII, dalla CP_6 CP_7 alla CXXXI, alla fattura CXXXIII, alle fatture dalla CXXXV alla CXLIV e dalla CXLVI alla
CXLVIII enumerate nella tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, indicando il capitale residuo dovuto e gli interessi moratori calcolati alla data del
27.5.2023, come da richiamata tabella.
In merito, infatti, si osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale (in difetto del consenso del creditore), di cui all'art. 1194 cod. civ., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento, con la conseguenza che non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento pagina 14 di 20 sul capitale, ma grava sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale, anziché agli interessi (ex multis, Cassazione civile , sez. II , 16/05/2024 , n. 13567).
Invero, è principio affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte ed in quella amministrativa (Cass. 2002/12869; 2003/17047, 2005/10692, 2017/19426; 2023/7485; 2023/
20556 Cons. Stato 2017/1706) - alla quale ha già altresì aderito Codesto Tribunale - “che la regola dettata dall'art.1194 cc trova applicazione anche nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione che assuma la veste di debitrice. Sicché, allorquando questa provveda a un pagamento parziale, la circostanza che la stessa, in base alle norme concernenti la contabilità generale dello Stato, sia tenuta a rilasciare ricevuta degli assegni tratti sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria e a quietanzare gli altri titoli di spesa, così come la circostanza che la dichiarazione di ricevuta estingua il debito dell'amministrazione, lasciano impregiudicato il problema della imputazione del pagamento, non potendosi, dalla eventuale specificazione della imputazione contenuta nel titolo di spesa, desumere l'accettazione di essa da parte del creditore.
Da ciò necessariamente deve farsi conseguire che poiché la disposizione in questione contiene un criterio legale di imputazione, per la quale il debitore - senza il consenso del creditore - non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, non è possibile, senza la prova di tale consenso, imputare il pagamento alla sorte capitale, precludendo la rivendicazione degli interessi, ma è compito del giudice accertare l'ammontare degli accessori maturati, imputando la somma pagata prima agli interessi e poi alla sorte capitale” (Tribunale di Cosenza, sentenza n. 2049/2023 pubbl. il 11/12/2023 RG n.
1356/2022) Contr Nel caso in esame, l non ha dimostrato che la creditrice opposta abbia acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi, ed anzi, nell'atto di citazione ha enunciato di ritenere il criterio di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c. Occorre precisare, a questo punto, che ha proceduto ad imputare i Parte_1 pagamenti dapprima ad interessi e poi a capitale limitatamente alle fatture dalla LXXIV alla Part LXXVIII, dalla alla , dalla lla XCIX, dalla alla CXVII, dalla CXIX CP_5 CP_6 CP_6 alla CXXII, dalla alla CXXXI, alla fattura CXXXIII, alle fatture dalla CXXXV alla CXLIV CP_7 pagina 15 di 20 e dalla CXLVI alla CXLVIII enumerate nella tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data
5.6.2023 e sopra riportata.
Trattasi di pagamenti incassati, come riportato nella tabella, alla data del 29.3.2023 pertanto successivamente alla introduzione della presente causa in cui, come detto, già nell'atto di citazione parte attrice ha precisato a pagina 2 di imputare i pagamenti ai sensi dell'art. 1194
c.c. dapprima ad interessi e poi a capitale, con ciò manifestando, in sostanza, un anticipato dissenso, con riguardo a successivi pagamenti, a diversa imputazione.
Ed allora, occorre seguire il criterio legale previsto dall'art. 1194 c.c. e quindi questo giudice deve rilevare che, in forza del prospetto analitico dei conteggi depositato da Parte_1 con la seconda memoria istruttoria, il credito è stato correttamente azionato.
[...]
Contr A fronte di ciò, l convenuta ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati da controparte, ai sensi degli art. 167, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che la mancata contestazione rende i conteggi incontroversi e come tali non richiedenti una specifica dimostrazione. Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma. Nella fattispecie è evidente come la Parte difesa dell' nulla ha eccepito in ordine al quantum dell'avversa quantificazione patrimoniale, limitandosi a contestarne l'astratta fondatezza della stessa.
Quanto alla richiesta degli interessi moratori avanzata da si evidenzia Parte_1 che la Suprema Corte (Cass. SU 26496/20) ha reiteratamente affermato che i rapporti dedotti rientrano nella previsione di "transazione commerciale" ex art. 2, comma 1, lett. a) D. Lgs.
231/20002, ed alle relative obbligazioni risultano pertanto applicabili gli interessi previsti dalla detta normativa. Contr Per tali ragioni, pacifico che l abbia pagato in ritardo, poiché, si ribadisce, non è stata da questa neppure contestata la data di ultimo incasso, sussiste in capo all'opponente l'obbligo del pagamento degli interessi, maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
pagina 16 di 20 Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale.
Riguardo alla richiesta di pagamento degli interessi anatocistici, si rileva che “Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, siano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c. …..(……..)… ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4, c.c., riconosciuto il diritto agli interessi di mora, va di conseguenza riconosciuto il diritto agli interessi sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio, nella misura degli interessi legali di mora con decorrenza dalla data di notifica della citazione” (Tribunale Ascoli Piceno, 14/10/2024, n.
627), gli interessi anatocistici pertanto vanno riconosciuti unicamente sugli interessi scaduti da oltre sei mesi alla data della domanda.
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata al pagamento CP_2 degli importi, come calcolati nella tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, di € 248.933,51 a titolo di residuo sorte capitale e di € 32.351,25 a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 calcolati alla data del 27.5.2023.
L' deve inoltre essere condannata al pagamento degli ulteriori interessi di CP_2 mora ex D. Lgs. 231/2002 calcolati sulla rispettiva sorte capitale portata dalle fatture V , XVII,
LXXII, LXXIII, LXXXV, C, CI, CXVIII, CXXIII, CXXXII, CXXXIV e CXLV della tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata, con decorrenza dal 28.5.2023 al soddisfo e, limitatamente ai crediti portati dalle fatture V, XVII, LXXII, LXXIII, LXXXV di cui alla detta tabella, deve essere condannata altresì al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei alla data della citazione (28.12.2022), ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12.
L' deve, poi, essere condannata, al pagamento degli ulteriori interessi di CP_2 mora ex D. Lgs. 231/2002 calcolati, con decorrenza 28.5.2023 al soddisfo, sui singoli importi pagina 17 di 20 a titolo di residua sorte capitale dovuta, indicati nella tabella di cui alla seconda memoria di parte attrice depositata in data 5.6.2023, e sopra riportata, alla colonna intitolata “importo da recuperare” di cui fatture dalla LXXIV alla LXXVIII, dalla LXXXIII alla LXXXIV, dalla LXXXVI Part alla XCIX, dalla alla CXVII, dalla CXIX alla CXXII, dalla CXXIV alla CXXXI, alla fattura
CXXXIII, alle fatture dalla CXXXV alla CXLIV e dalla alla CXLVIII enumerate nella CP_8 ridetta tabella alla data del 27.5.2023 e, limitatamente ai crediti portati dalle fatture LXXIV alla
LXXVIII e dalla LXXXIII alla LXXXIV di cui alla detta tabella e deve essere condannata altresì al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei alla data della citazione (28.12.2022), ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Infine, deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, la domanda relativa al risarcimento forfettario del danno per costi di recupero dei crediti azionati da parte attrice in virtù del disposto dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002.
Tale disposizione (recante "risarcimento delle spese di recupero"), stabilisce che "al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 Euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".
La ratio della previsione in questione può cogliersi, da un lato, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali che ispira tutta la disciplina recata dal D.Lgs. citato (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa proprio alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e, dall'altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore. Trattasi, invero, di costi "interni" o "amministrativi" diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi di recupero crediti a soggetti esterni (cfr.
CGCE, sez 3, del 20 ottobre 2022).
Va precisato che vanno escluse dal calcolo le sei note di credito (posizione 60^, 62^, 79^,
80^, 81^, 82^ di cui alla tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023), nonché la fattura
6752305116 del 4.2.2022 (posizione 36^ di cui alla tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data pagina 18 di 20 5.6.2023) in quanto stornata per effetto della nota di credito n. 6752307285 del 22.2.2022 per pari importo.
Spetta quindi all'odierna attrice, non in proprio bensì nella qualità spiegata, a fronte del tardivo pagamento di n. 141 fatture l'importo forfettario a titolo di risarcimento ex art. 6 comma
2 dlgs 231/2002 di Euro 5.640,00. Contr Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo in base al decisum (scaglione 260.001,00-520.000,00) per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede,
1. Accoglie, per quanto in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna
l , in persona del l.r.p.t., al pagamento a Controparte_3 [...]
in persona del l.r.p.t., non in proprio ma in nome e per conto della società Parte_1
“Roche Società per Azioni”, in persona del l.r.p.t.:
a) della somma di € 248.933,51 a titolo di residuo sorte capitale e di € 32.351,25 a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 calcolati alla data del 27.5.2023;
b) degli ulteriori interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, calcolati con decorrenza dal
28.5.2023 al soddisfo, sulla rispettiva sorte capitale portata dalle fatture V, XVII, LXXII,
LXXIII, LXXXV, C, CI, CXVIII, CXXIII, CXXXII, CXXXIV e CXLV della tabella riportata alle pagine da 2 a 5 della seconda memoria istruttoria depositata da parte attrice sul fascicolo telematico in data 5.6.2023 e sopra riportata e, limitatamente ai crediti portati dalle fatture V,
XVII, LXXII, LXXIII, LXXXV di cui alla detta tabella, degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei alla data della citazione (28.12.2022), ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
c) degli ulteriori interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, calcolati, con decorrenza
28.5.2023 al soddisfo, sui singoli importi, a titolo di residua sorte capitale dovuta, indicati - nella tabella di cui alla seconda memoria di parte attrice depositata in data 5.6.2023, e sopra riportata- alla colonna intitolata “importo da recuperare” di cui fatture dalla LXXIV alla LXXVIII, pagina 19 di 20 Part dalla alla , dalla lla XCIX, dalla alla CXVII, dalla CXIX alla CXXII, CP_5 CP_6 CP_6 dalla CXXIV alla CXXXI, alla fattura CXXXIII, alle fatture dalla CXXXV alla CXLIV e dalla
CXLVI alla CXLVIII enumerate nella ridetta tabella e, limitatamente ai crediti portati dalle fatture LXXIV alla LXXVIII e dalla LXXXIII alla LXXXIV di cui alla detta tabella, degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei alla data della citazione
(28.12.2022), ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
d) della somma di € 5.640,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002;
2. Condanna, infine, l' , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_3 refusione in favore di parte attrice, che agisce nella spiegata qualità, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 11.229,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA e IVA, come per legge, oltre euro 1.713,00 per spese vive (C.U. e bollo).
Cosenza, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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