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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 3200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Iglio e dall'Avv. Carolina Missoni
- ricorrenti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Iglio Parte_3 C.F._2
e dall'Avv. Carolina Missoni
- interventrice volontaria e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2
l'8/11/2024, deducendo: - di aver contratto matrimonio concordatario a Pisa, in data 25/7/1999, trascritto nel registro di Stato
Civile del Comune di Pisa al n. 131, parte II, Serie A, anno 1999, in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata la GL (29/1/2001), oggi maggiorenne ed economicamente Parte_3
autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa, che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 1753/2012 del 15/2/2012 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25.07.1999, in Pisa, tra la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla Parte_2
relativa annotazione della sentenza;
- disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- disporre che nessun contributo al mantenimento sarà dovuto dai genitori in favore della GL , divenuta economicamente autosufficiente, come dalla stessa Parte_3
dichiarato e ratificato con la sottoscrizione del presente ricorso per divorzio;
- dichiarare che nessuna somma sarà dovuta da ciascuno dei ricorrenti nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento del coniuge, stante l'autosufficienza economica degli stessi”.
2. È, altresì, intervenuta in giudizio la GL la quale ha dedotto di aver raggiunto Parte_3
una stabile indipendenza economica e si è associata alle conclusioni formulate dalle parti in punto di revoca del contributo al proprio mantenimento.
3. L'udienza di comparizione del 9/1/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
4. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (8/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 15/2/2012; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse della GL maggiorenne ed economicamente autosufficiente – circostanza confermata dalla stessa , intervenuta volontariamente nel giudizio, e dalla documentazione Parte_3
dalla stessa prodotta (docc. A, B e C, fascicolo della terza intervenuta) –, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
6. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
7. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e a Pisa, in data 25/7/1999, trascritto nel registro di Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Pisa al n. 131, parte II, Serie A, anno 1999;
- dà atto che:
▪ i coniugi continueranno a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
▪ nessuna somma sarà dovuta da ciascuno dei ricorrenti l'uno nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento, stante l'autosufficienza economica degli stessi;
- revoca il contributo al mantenimento stabilito a carico di in favore della GL Parte_2
; Parte_3
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente compente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 19/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Iglio e dall'Avv. Carolina Missoni
- ricorrenti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Iglio Parte_3 C.F._2
e dall'Avv. Carolina Missoni
- interventrice volontaria e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2
l'8/11/2024, deducendo: - di aver contratto matrimonio concordatario a Pisa, in data 25/7/1999, trascritto nel registro di Stato
Civile del Comune di Pisa al n. 131, parte II, Serie A, anno 1999, in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata la GL (29/1/2001), oggi maggiorenne ed economicamente Parte_3
autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa, che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 1753/2012 del 15/2/2012 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25.07.1999, in Pisa, tra la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla Parte_2
relativa annotazione della sentenza;
- disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- disporre che nessun contributo al mantenimento sarà dovuto dai genitori in favore della GL , divenuta economicamente autosufficiente, come dalla stessa Parte_3
dichiarato e ratificato con la sottoscrizione del presente ricorso per divorzio;
- dichiarare che nessuna somma sarà dovuta da ciascuno dei ricorrenti nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento del coniuge, stante l'autosufficienza economica degli stessi”.
2. È, altresì, intervenuta in giudizio la GL la quale ha dedotto di aver raggiunto Parte_3
una stabile indipendenza economica e si è associata alle conclusioni formulate dalle parti in punto di revoca del contributo al proprio mantenimento.
3. L'udienza di comparizione del 9/1/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
4. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (8/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 15/2/2012; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse della GL maggiorenne ed economicamente autosufficiente – circostanza confermata dalla stessa , intervenuta volontariamente nel giudizio, e dalla documentazione Parte_3
dalla stessa prodotta (docc. A, B e C, fascicolo della terza intervenuta) –, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
6. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
7. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e a Pisa, in data 25/7/1999, trascritto nel registro di Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Pisa al n. 131, parte II, Serie A, anno 1999;
- dà atto che:
▪ i coniugi continueranno a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
▪ nessuna somma sarà dovuta da ciascuno dei ricorrenti l'uno nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento, stante l'autosufficienza economica degli stessi;
- revoca il contributo al mantenimento stabilito a carico di in favore della GL Parte_2
; Parte_3
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente compente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 19/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina