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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/09/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in forza di procura rilasciata per la procedura monitoria e
[...]
depositata telematicamente anche in data 16.12.2022, unitamente all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Ambrosini, presso il cui studio in Palermo Via Gregorio Ugdulena n. 3 è elettivamente domiciliato - Parte appellante -
Contro
, già , con sede in Torino, in persona della procuratrice speciale Controparte_1 CP_2
dr.ssa , cod. fisc. e P.IVA , rappresentata e difesa in forza di procura in CP_3 P.IVA_1
data 2.2.2021 dall'avv. Paolo Minoli elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Viotti
n. 4, - Parte appellata -
Udienza collegiale di p.c. 11.2.2025
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
− riformare integralmente, per le motivazioni e causali che precedono, l'impugnata sentenza di primo grado n. 2642/2022, resa all'esito del procedimento portante il n. 2361/2021 R.G., pronunziata dal Tribunale di Torino in data 15.06.2022 e pubblicata in data 16.06.2022, ritenendo
e dichiarando la manifesta incompetenza territoriale del foro giudiziario di Torino, erroneamente adito dall'appellata in primo grado di giudizio, e per l'effetto revocando, annullando e/o rendendo inefficace, con ogni e qualsivoglia statuizione l'impugnata pronunzia;
− riformare integralmente per le motivazioni e causali che precedono, l'impugnata sentenza di primo grado, ritenendo e dichiarando l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., proposta dall'appellata in primo grado di giudizio, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte, la fondatezza e la legittimità dell'atto di precetto opposto, notificato in data 05.11.2020; − condannare l'appellata alla restituzione, in favore dell'appallante, delle somme corrisposte da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado;
− con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre - ex art. 93 c.p.c. - in favore dell'odierno procuratore, antistatario.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.. In via istruttoria: ammettere la prova per testi sui seguenti capi che di prova che a tal fine si intendono premessi dal Con rituale “vero che”: 1) la filiale di Palermo, sita in Via Sciuti 87/c dal 2019 sino al febbraio 2021, era utilizzata quale base di appoggio per la rete commerciale senza presidio (testi: Tes_1
; ); 2) qualsiasi documento di natura contrattuale e
[...] Testimone_2 Testimone_3
Con contabile da inviare ai clienti , su loro richiesta o su ordine dell'autorità giudiziaria, è contenuto nelle cartelle informatiche che si rammostrano al teste (doc. 13) ed alle quali ha accesso esclusivamente il personale marketing e gli amministratori di sistema che lavorano presso la sede Con
di Torino, Via Bellini n. 2. (testi: ; ). 3) l'estratto conto consegnato al Tes_4 Testimone_5
Sig. in data 17.11.2020 (docc 4 e 5) riporta la data di scadenza di ogni singola rata, la Pt_1
data di pagamento precisando che si tratta di incasso SSD (testi: , Testimone_2 [...]
); Tes_3
Con 4) tale documento, sottoscritto dal procuratore , costituisce quietanza dei pagamenti ricevuti Con da in caso di incassi SSD (testi: , ). Nel merito: respingere Testimone_2 Testimone_3
l'appello promosso dal Sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 2642/2022, resa Pt_1
all'esito del procedimento R.G. n. 2351/2021 R.G., Tribunale di Torino, Ottava Sezione Civile, G.U. Dott.ssa Luisa Vigone, emessa e pubblicata in data 15.06.2022. Il tutto con vittoria nei compensi di entrambi i gradi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione 2.2.2021, aveva proposto opposizione ex art. 615 cpc al Controparte_1
precetto notificatole da con il quale, questi, premesso di aver ottenuto dal Parte_1
Tribunale di Termini Imerese l'ingiunzione per la consegna di documenti (inerenti un CP_ finanziamento erogato da ), ingiunzione che non aveva integralmente adempiuto, aveva intimato la consegna di copia di tutte le quietanze di pagamento relative al contratto del prestito finalizzato n. 2395491 ed anche il saldo delle competenze legali dell'atto di precetto.
L'opponente aveva fondato la sua azione deducendo, al contrario, di aver provveduto alla consegna della documentazione, trasmettendo copia di tutto quanto richiesto, a mezzo PEC, al legale dell'intimante, specificando quindi di aver adempiuto anche con l'invio dell'estratto conto sottoscritto dal procuratore della società (che costituiva quietanza dei pagamenti ricevuti). CP_ Ad avviso dell'opponente , il aveva quindi intimato, con il precetto, la consegna di Pt_1
documenti già in suo possesso e infine, dando atto di aver anche provveduto al pagamento delle competenze indicate in precetto, ne aveva domandata, con l'accoglimento dell'opposizione, la ripetizione.
Si era costituito in giudizio il che aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale Pt_1
di Torino affermando quella del Tribunale di Palermo sul presupposto che, intanto, esso creditore aveva, ivi, eletto domicilio, ma anche perché l'opponente aveva a Palermo una sua sede che, quindi, era da ritenere luogo dell'esecuzione.
La domanda inoltre, sempre ad avviso dell'opposto, era inammissibile (l'opponente, aveva eccepito l'inesistenza delle quietanze posto che i versamenti sarebbero evincibili dall'estratto conto inviato e, quindi, aveva dedotto argomenti inerenti al merito che avrebbe dovuto proporre con l'opposizione al decreto ingiuntivo) e comunque infondata nel merito (“… Il rilascio della quietanza è un obbligo per il creditore, qualora venga in tal senso compulsato dal debitore, il quale ha semplicemente la facoltà di effettuarne la richiesta…”).
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa con la sentenza n. 2642/2022 pubblicata il 16.6.2022, con la quale il Tribunale di Torino, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale richiamando la disposizione di cui all'art. 27 cpc e chiarendo che la previsione indicata dall'opposto (il terzo comma dell'art. 480 cpc) stabilisce un criterio sussidiario di competenza per territorio in materia di opposizioni esecutive e non sposta la competenza qualora “… il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni,
o in cui non risiede un terzo debitor debitoris …”, con onere a carico del creditore di dare dimostrazione dell'esistenza di ciò.
Il primo giudice ha quindi concluso affermando che i beni oggetto di esecuzione “… si trovavano presso la di Torino dove il creditore stesso ha formulato la richiesta di Controparte_1
consegna dei documenti …”.
Rigettata anche l'eccezione di inammissibilità perché con l'opposizione si allega l'avvenuta consegna della documentazione di cui all'ingiunzione e quindi l'oggetto di essa non inerisce a fatti
(estintivi, modificativi o impeditivi) che avrebbero dovuto esser fatti valere con l'opposizione ex CP_ art. 645 cpc, il primo giudice ha ritenuto che avesse adempiuto all'ingiunzione di consegna anche delle quietanze dei pagamenti con l'invio dell'estratto conto nel quale sono contenute le scadenze di ogni singola rata, la data del pagamento (“… precisando che si tratta di incasso SSD …”) CP_ ed osservando che il documento è sottoscritto dal procuratore di che, pertanto, ha estinto l'obbligazione oggetto di ingiunzione.
Il Tribunale ha quindi condannato parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio che ha liquidate in € 3.500,00 oltre accessori e spese forfettarie.
L'appello
La sentenza n. 2642/2022 pubblicata il 16.6.2022 non è stata notificata ed è stata impugnata da con atto notificato il 15.12.2022. Parte_1
Parte appellante ha censurato la decisione laddove il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale ed anche il capo relativo al merito della vicenda.
Richiamati principi normativi e giurisprudenziali, il signor ha evidenziato come “… al Pt_1
momento della notificazione dell'atto di precetto opposto (05.11.2020) e dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, perfezionatasi in data 02.02.2021, Controparte_1
possedeva … una filiale sul territorio palermitano - nella Via Giuseppe Sciuti n. 87/c - presso
[...]
la quale era ben possibile dirigere l'esecuzione intimata con l'atto di precetto opposto, per la consegna dei documenti contemplati nel titolo esecutivo…” come risulta dalle stesse allegazioni di CP_
che ha prodotto documenti dai quali risulta che la data del rilascio dei locali sede della filiale palermitana di (24.5.2021) è successiva alla notificazione del precetto Controparte_1
opposto (5.11.2020).
Né, insiste l'appellante, è stata fornita idonea prova che le quietanze di cui si chiedeva la consegna “… si trovassero detenute - in via esclusiva - presso la sede legale dell'Istituto di Credito appellante e non avrebbero potuto essere acquisite o riprodotte anche tramite estrazione dai terminali dalla filiale dell'Istituto di Credito su Palermo …”. CP_ Nel merito parte appellante evidenzia come abbia omesso di adempiere all'ingiunzione di consegna delle singole quietanze dei pagamenti “… affermando di averli consegnati tramite la lista dei movimenti contabili (DOCC. 4 e 5, in atti al fascicolo di parte avversario), a suo dire, sostitutiva delle quietanze…” mentre il titolo esecutivo prevede l'obbligo della consegna di tutte le copie delle quietanze e non della lista dei movimenti contabili.
Inoltre, allega ulteriormente il signor , il Tribunale ha errato laddove non ha ritenuto che i Pt_1
fatti opposti dalla banca dovessero essere oggetto di opposizione ex art. 645 cpc e non di opposizione al precetto (“… L'eccepita attitudine della lista dei movimenti contabili ad assolvere alla funzione di quietanza di pagamento costituisce un motivo fondato su circostanze anteriori alla formazione del titolo e non, certamente, su fatti posteriori alla formazione del giudicato …”).
In conclusione, ad avviso dell'appellante, il creditore è obbligato a rilasciare al debitore, su specifica richiesta, una quietanza che sia attestazione dotata di efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata ex art. 2702 CC, che, nel caso in esame, non può essere sostituita dall'estratto conto CP_ consegnato da .
L'appellata costituendosi nel presente grado, ha confermato l'infondatezza Controparte_1
dell'eccezione di incompetenza territoriale anche per il fatto che la propria sede di Palermo era stata dismessa (“… L'opponente, in data 17.9.2020, prima della notifica dell'atto di precetto, è receduta dal contrato di locazione relativo alla filiale di Palermo, Via Sciuti 87/c (doc. 11), con decorrenza
30.3.2021 rendendosi disponibile a rilasciare i locali in epoca antecedente …”) ed in ogni caso ribadendo che il aveva indirizzato, lui stesso, alla sede di Torino, le richieste di consegna dei Pt_1
documenti.
Nel merito ha confermato di aver provveduto alla consegna degli estratti conto dai quali risulta la data di scadenza di ogni singola rata, la data di pagamento e la sottoscrizione del procuratore di CP_
, documenti quindi che costituiscono quietanza dei pagamenti ricevuti.
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del grado.
Motivi della decisione
Preliminarmente la Corte ritiene, in adesione al principio enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 9936/2014 in base al quale “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”, di dover affrontare e decidere la questione di merito e precisamente se l'ingiunta abbia, o meno, adempiuto Controparte_1
all'obbligo di consegna dei documenti cui era tenuta a seguito della notifica, il 15.6.2020, del decreto ingiuntivo n. 655/2020 del Tribunale di Termini Imerese.
Pacifico in giudizio che la debitrice ha inviato a mezzo PEC, il 21.7.2020, una serie di documenti con la consegna dei quali ha ritenuto di aver compiutamente adempiuto all'ordine contenuto nel titolo esecutivo, si discute in questa sede se, effettivamente, tale consegna sia completa o se, come ha lamentato , che, per tal motivo, ha notificato il 5.11.2020 l'atto di Parte_1
precetto oggetto della presente opposizione, la debitrice abbia omesso la consegna delle singole quietanze di pagamento. CP_ Il giudice di primo grado, sul punto, ha chiarito che l'estratto conto consegnato da , riporta la scadenza di ogni singola rata, la data del pagamento - precisando che si tratta di incasso SSD – e che, di conseguenza, la debitrice precettata aveva già provveduto alla consegna della documentazione ingiunta con la notifica del de creto del Tribunale di Termini Imerese.
Il propone appello ed insiste nel sostenere che l'estratto conto consegnato non può Pt_1
equipararsi alla consegna delle singole quietanze di pagamento attestanti il graduale rimborso del finanziamento n. 2395491.
La doglianza non ha pregio.
Posto che, in generale, la quietanza di pagamento si definisce come dichiarazione scritta con cui il creditore attesta di aver ricevuto il pagamento di una somma di denaro da parte del debitore, liberandolo dall'obbligazione, è pure incontrovertibile che il documento, per essere qualificato tale
(ed avere efficacia probatoria legale ex artt. 2733 e 2735 CC), deve indicare sia l'obbligazione sia il fatto estintivo correlato ed ove l'obbligazione non sia precisata nella quietanza, il relativo accertamento è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il quale non è vincolato dal contenuto del documento ai fini di determinare il titolo del pagamento (cfr.
Cassazione sez. II^, 3.6.2025 n. 14828). Con la quietanza il creditore attesta e rende confessione extragiudiziale di avere ricevuto il pagamento (Cass. nn. 32458/2018, 4196/2014, 20993/2014 e, da ultimo, n. 5945/2023).
Si tratta quindi di accertare se l'estratto conto consegnato da a Controparte_1 Parte_1
(fatto non contestato), possa considerarsi, alla stregua di quanto appena esposto, titolo
[...]
rappresentativo delle quietanze di pagamento e la risposta deve essere affermativa posto che, da esso, si traggono gli importi di ogni singola rata, le date di scadenza dei pagamenti ed il riferimento al titolo per il quale detti pagamenti sono stati effettuati. Il tutto con la sottoscrizione del procuratore di che conferisce al documento natura confessoria che equivale Controparte_1
esattamente a ciò che deve attestare la quietanza di pagamento.
Né risulta da alcuna deduzione di parte appellante che la mancata consegna delle quietanze cui fa riferimento abbia leso interessi (di alcun genere) che siano da considerare giuridicamente rilevanti.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante,
, in applicazione del principio della soccombenza. Parte_1
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 3.473,00, oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR
n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2642/2022 pubblicata il Parte_1
16.6.2022 nei confronti di , ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado a favore Parte_1
della società liquidandole in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso Controparte_1
forfetario, IVA e CPA come per legge;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in forza di procura rilasciata per la procedura monitoria e
[...]
depositata telematicamente anche in data 16.12.2022, unitamente all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Ambrosini, presso il cui studio in Palermo Via Gregorio Ugdulena n. 3 è elettivamente domiciliato - Parte appellante -
Contro
, già , con sede in Torino, in persona della procuratrice speciale Controparte_1 CP_2
dr.ssa , cod. fisc. e P.IVA , rappresentata e difesa in forza di procura in CP_3 P.IVA_1
data 2.2.2021 dall'avv. Paolo Minoli elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Viotti
n. 4, - Parte appellata -
Udienza collegiale di p.c. 11.2.2025
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
− riformare integralmente, per le motivazioni e causali che precedono, l'impugnata sentenza di primo grado n. 2642/2022, resa all'esito del procedimento portante il n. 2361/2021 R.G., pronunziata dal Tribunale di Torino in data 15.06.2022 e pubblicata in data 16.06.2022, ritenendo
e dichiarando la manifesta incompetenza territoriale del foro giudiziario di Torino, erroneamente adito dall'appellata in primo grado di giudizio, e per l'effetto revocando, annullando e/o rendendo inefficace, con ogni e qualsivoglia statuizione l'impugnata pronunzia;
− riformare integralmente per le motivazioni e causali che precedono, l'impugnata sentenza di primo grado, ritenendo e dichiarando l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., proposta dall'appellata in primo grado di giudizio, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte, la fondatezza e la legittimità dell'atto di precetto opposto, notificato in data 05.11.2020; − condannare l'appellata alla restituzione, in favore dell'appallante, delle somme corrisposte da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado;
− con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre - ex art. 93 c.p.c. - in favore dell'odierno procuratore, antistatario.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.. In via istruttoria: ammettere la prova per testi sui seguenti capi che di prova che a tal fine si intendono premessi dal Con rituale “vero che”: 1) la filiale di Palermo, sita in Via Sciuti 87/c dal 2019 sino al febbraio 2021, era utilizzata quale base di appoggio per la rete commerciale senza presidio (testi: Tes_1
; ); 2) qualsiasi documento di natura contrattuale e
[...] Testimone_2 Testimone_3
Con contabile da inviare ai clienti , su loro richiesta o su ordine dell'autorità giudiziaria, è contenuto nelle cartelle informatiche che si rammostrano al teste (doc. 13) ed alle quali ha accesso esclusivamente il personale marketing e gli amministratori di sistema che lavorano presso la sede Con
di Torino, Via Bellini n. 2. (testi: ; ). 3) l'estratto conto consegnato al Tes_4 Testimone_5
Sig. in data 17.11.2020 (docc 4 e 5) riporta la data di scadenza di ogni singola rata, la Pt_1
data di pagamento precisando che si tratta di incasso SSD (testi: , Testimone_2 [...]
); Tes_3
Con 4) tale documento, sottoscritto dal procuratore , costituisce quietanza dei pagamenti ricevuti Con da in caso di incassi SSD (testi: , ). Nel merito: respingere Testimone_2 Testimone_3
l'appello promosso dal Sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 2642/2022, resa Pt_1
all'esito del procedimento R.G. n. 2351/2021 R.G., Tribunale di Torino, Ottava Sezione Civile, G.U. Dott.ssa Luisa Vigone, emessa e pubblicata in data 15.06.2022. Il tutto con vittoria nei compensi di entrambi i gradi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione 2.2.2021, aveva proposto opposizione ex art. 615 cpc al Controparte_1
precetto notificatole da con il quale, questi, premesso di aver ottenuto dal Parte_1
Tribunale di Termini Imerese l'ingiunzione per la consegna di documenti (inerenti un CP_ finanziamento erogato da ), ingiunzione che non aveva integralmente adempiuto, aveva intimato la consegna di copia di tutte le quietanze di pagamento relative al contratto del prestito finalizzato n. 2395491 ed anche il saldo delle competenze legali dell'atto di precetto.
L'opponente aveva fondato la sua azione deducendo, al contrario, di aver provveduto alla consegna della documentazione, trasmettendo copia di tutto quanto richiesto, a mezzo PEC, al legale dell'intimante, specificando quindi di aver adempiuto anche con l'invio dell'estratto conto sottoscritto dal procuratore della società (che costituiva quietanza dei pagamenti ricevuti). CP_ Ad avviso dell'opponente , il aveva quindi intimato, con il precetto, la consegna di Pt_1
documenti già in suo possesso e infine, dando atto di aver anche provveduto al pagamento delle competenze indicate in precetto, ne aveva domandata, con l'accoglimento dell'opposizione, la ripetizione.
Si era costituito in giudizio il che aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale Pt_1
di Torino affermando quella del Tribunale di Palermo sul presupposto che, intanto, esso creditore aveva, ivi, eletto domicilio, ma anche perché l'opponente aveva a Palermo una sua sede che, quindi, era da ritenere luogo dell'esecuzione.
La domanda inoltre, sempre ad avviso dell'opposto, era inammissibile (l'opponente, aveva eccepito l'inesistenza delle quietanze posto che i versamenti sarebbero evincibili dall'estratto conto inviato e, quindi, aveva dedotto argomenti inerenti al merito che avrebbe dovuto proporre con l'opposizione al decreto ingiuntivo) e comunque infondata nel merito (“… Il rilascio della quietanza è un obbligo per il creditore, qualora venga in tal senso compulsato dal debitore, il quale ha semplicemente la facoltà di effettuarne la richiesta…”).
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa con la sentenza n. 2642/2022 pubblicata il 16.6.2022, con la quale il Tribunale di Torino, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale richiamando la disposizione di cui all'art. 27 cpc e chiarendo che la previsione indicata dall'opposto (il terzo comma dell'art. 480 cpc) stabilisce un criterio sussidiario di competenza per territorio in materia di opposizioni esecutive e non sposta la competenza qualora “… il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni,
o in cui non risiede un terzo debitor debitoris …”, con onere a carico del creditore di dare dimostrazione dell'esistenza di ciò.
Il primo giudice ha quindi concluso affermando che i beni oggetto di esecuzione “… si trovavano presso la di Torino dove il creditore stesso ha formulato la richiesta di Controparte_1
consegna dei documenti …”.
Rigettata anche l'eccezione di inammissibilità perché con l'opposizione si allega l'avvenuta consegna della documentazione di cui all'ingiunzione e quindi l'oggetto di essa non inerisce a fatti
(estintivi, modificativi o impeditivi) che avrebbero dovuto esser fatti valere con l'opposizione ex CP_ art. 645 cpc, il primo giudice ha ritenuto che avesse adempiuto all'ingiunzione di consegna anche delle quietanze dei pagamenti con l'invio dell'estratto conto nel quale sono contenute le scadenze di ogni singola rata, la data del pagamento (“… precisando che si tratta di incasso SSD …”) CP_ ed osservando che il documento è sottoscritto dal procuratore di che, pertanto, ha estinto l'obbligazione oggetto di ingiunzione.
Il Tribunale ha quindi condannato parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio che ha liquidate in € 3.500,00 oltre accessori e spese forfettarie.
L'appello
La sentenza n. 2642/2022 pubblicata il 16.6.2022 non è stata notificata ed è stata impugnata da con atto notificato il 15.12.2022. Parte_1
Parte appellante ha censurato la decisione laddove il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale ed anche il capo relativo al merito della vicenda.
Richiamati principi normativi e giurisprudenziali, il signor ha evidenziato come “… al Pt_1
momento della notificazione dell'atto di precetto opposto (05.11.2020) e dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, perfezionatasi in data 02.02.2021, Controparte_1
possedeva … una filiale sul territorio palermitano - nella Via Giuseppe Sciuti n. 87/c - presso
[...]
la quale era ben possibile dirigere l'esecuzione intimata con l'atto di precetto opposto, per la consegna dei documenti contemplati nel titolo esecutivo…” come risulta dalle stesse allegazioni di CP_
che ha prodotto documenti dai quali risulta che la data del rilascio dei locali sede della filiale palermitana di (24.5.2021) è successiva alla notificazione del precetto Controparte_1
opposto (5.11.2020).
Né, insiste l'appellante, è stata fornita idonea prova che le quietanze di cui si chiedeva la consegna “… si trovassero detenute - in via esclusiva - presso la sede legale dell'Istituto di Credito appellante e non avrebbero potuto essere acquisite o riprodotte anche tramite estrazione dai terminali dalla filiale dell'Istituto di Credito su Palermo …”. CP_ Nel merito parte appellante evidenzia come abbia omesso di adempiere all'ingiunzione di consegna delle singole quietanze dei pagamenti “… affermando di averli consegnati tramite la lista dei movimenti contabili (DOCC. 4 e 5, in atti al fascicolo di parte avversario), a suo dire, sostitutiva delle quietanze…” mentre il titolo esecutivo prevede l'obbligo della consegna di tutte le copie delle quietanze e non della lista dei movimenti contabili.
Inoltre, allega ulteriormente il signor , il Tribunale ha errato laddove non ha ritenuto che i Pt_1
fatti opposti dalla banca dovessero essere oggetto di opposizione ex art. 645 cpc e non di opposizione al precetto (“… L'eccepita attitudine della lista dei movimenti contabili ad assolvere alla funzione di quietanza di pagamento costituisce un motivo fondato su circostanze anteriori alla formazione del titolo e non, certamente, su fatti posteriori alla formazione del giudicato …”).
In conclusione, ad avviso dell'appellante, il creditore è obbligato a rilasciare al debitore, su specifica richiesta, una quietanza che sia attestazione dotata di efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata ex art. 2702 CC, che, nel caso in esame, non può essere sostituita dall'estratto conto CP_ consegnato da .
L'appellata costituendosi nel presente grado, ha confermato l'infondatezza Controparte_1
dell'eccezione di incompetenza territoriale anche per il fatto che la propria sede di Palermo era stata dismessa (“… L'opponente, in data 17.9.2020, prima della notifica dell'atto di precetto, è receduta dal contrato di locazione relativo alla filiale di Palermo, Via Sciuti 87/c (doc. 11), con decorrenza
30.3.2021 rendendosi disponibile a rilasciare i locali in epoca antecedente …”) ed in ogni caso ribadendo che il aveva indirizzato, lui stesso, alla sede di Torino, le richieste di consegna dei Pt_1
documenti.
Nel merito ha confermato di aver provveduto alla consegna degli estratti conto dai quali risulta la data di scadenza di ogni singola rata, la data di pagamento e la sottoscrizione del procuratore di CP_
, documenti quindi che costituiscono quietanza dei pagamenti ricevuti.
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del grado.
Motivi della decisione
Preliminarmente la Corte ritiene, in adesione al principio enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 9936/2014 in base al quale “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”, di dover affrontare e decidere la questione di merito e precisamente se l'ingiunta abbia, o meno, adempiuto Controparte_1
all'obbligo di consegna dei documenti cui era tenuta a seguito della notifica, il 15.6.2020, del decreto ingiuntivo n. 655/2020 del Tribunale di Termini Imerese.
Pacifico in giudizio che la debitrice ha inviato a mezzo PEC, il 21.7.2020, una serie di documenti con la consegna dei quali ha ritenuto di aver compiutamente adempiuto all'ordine contenuto nel titolo esecutivo, si discute in questa sede se, effettivamente, tale consegna sia completa o se, come ha lamentato , che, per tal motivo, ha notificato il 5.11.2020 l'atto di Parte_1
precetto oggetto della presente opposizione, la debitrice abbia omesso la consegna delle singole quietanze di pagamento. CP_ Il giudice di primo grado, sul punto, ha chiarito che l'estratto conto consegnato da , riporta la scadenza di ogni singola rata, la data del pagamento - precisando che si tratta di incasso SSD – e che, di conseguenza, la debitrice precettata aveva già provveduto alla consegna della documentazione ingiunta con la notifica del de creto del Tribunale di Termini Imerese.
Il propone appello ed insiste nel sostenere che l'estratto conto consegnato non può Pt_1
equipararsi alla consegna delle singole quietanze di pagamento attestanti il graduale rimborso del finanziamento n. 2395491.
La doglianza non ha pregio.
Posto che, in generale, la quietanza di pagamento si definisce come dichiarazione scritta con cui il creditore attesta di aver ricevuto il pagamento di una somma di denaro da parte del debitore, liberandolo dall'obbligazione, è pure incontrovertibile che il documento, per essere qualificato tale
(ed avere efficacia probatoria legale ex artt. 2733 e 2735 CC), deve indicare sia l'obbligazione sia il fatto estintivo correlato ed ove l'obbligazione non sia precisata nella quietanza, il relativo accertamento è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il quale non è vincolato dal contenuto del documento ai fini di determinare il titolo del pagamento (cfr.
Cassazione sez. II^, 3.6.2025 n. 14828). Con la quietanza il creditore attesta e rende confessione extragiudiziale di avere ricevuto il pagamento (Cass. nn. 32458/2018, 4196/2014, 20993/2014 e, da ultimo, n. 5945/2023).
Si tratta quindi di accertare se l'estratto conto consegnato da a Controparte_1 Parte_1
(fatto non contestato), possa considerarsi, alla stregua di quanto appena esposto, titolo
[...]
rappresentativo delle quietanze di pagamento e la risposta deve essere affermativa posto che, da esso, si traggono gli importi di ogni singola rata, le date di scadenza dei pagamenti ed il riferimento al titolo per il quale detti pagamenti sono stati effettuati. Il tutto con la sottoscrizione del procuratore di che conferisce al documento natura confessoria che equivale Controparte_1
esattamente a ciò che deve attestare la quietanza di pagamento.
Né risulta da alcuna deduzione di parte appellante che la mancata consegna delle quietanze cui fa riferimento abbia leso interessi (di alcun genere) che siano da considerare giuridicamente rilevanti.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante,
, in applicazione del principio della soccombenza. Parte_1
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 3.473,00, oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR
n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2642/2022 pubblicata il Parte_1
16.6.2022 nei confronti di , ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado a favore Parte_1
della società liquidandole in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso Controparte_1
forfetario, IVA e CPA come per legge;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti