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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa NA Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11044/22 RG in data 31.12.22, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Bruno Amendola, presso il cui studio domicilia in San
Mango Piemonte alla via Roma n. 1;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Concezione Dalia, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via F. P. Volpe n. 37;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 28.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.12.22, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 19.8.74 in Salerno con e che dalla loro unione erano nate le figlie CP_1
e NA, maggiorenni e con un loro proprio nucleo familiare, chiedeva dichiararsi la Per_1 separazione dal coniuge, proponendo altresì domanda di addebito, lamentando condotte prevaricatrici e violente poste in essere dal marito nei cui confronti pendeva giudizio penale, in fase dibattimentale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che contestava in modo preciso le allegazioni in fatto, pur non opponendosi alla domanda di separazione e contestando la richiesta di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato dal Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non riconoscendo alcun assegno di mantenimento, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 6.10.23, veniva dichiarata la separazione tra i coniugi, disponendosi la rimessione della causa sul ruolo per l'istruzione sulle ulteriori domande.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 28.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e relative memorie di replica.
Tanto premesso, deve darsi atto che è stata già pronunciata sentenza sullo status, dovendo quindi esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quelle relative all'addebito ed al mantenimento proposte dalla ricorrente, dovendo darsi atto che nelle more, come documentato da parte ricorrente, è stato introdotto il giudizio di divorzio (si veda ricorso depositato in data 30.10.24).
Ciò chiarito, va esaminata la domanda di addebito.
In particolare, lamenta la ricorrente che il coniuge avrebbe assunto un atteggiamento violenti ed aggressivi durante la vita coniugale, tanto che la stessa decideva di allontanarsi dalla casa coniugale, ospite della figlia.
Tale ricostruzione è avversata dal resistente che contesta i fatti dedotti.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda proposta vada rigettata, non essendo state acquisite prove in ordine alla violazione degli obblighi connessi al matrimonio.
Si ricorda, in proposito, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, parte ricorrente produce in giudizio delle foto che raffigurano una televisione per terra o una porta priva di un pannello, che di per sé non comprovano condotte violente.
Certo il resistente risulta rinviato a giudizio per maltrattamenti ma non vi sono, allo stato, elementi per ritenere provate tali condotte. Le stesse prove orali articolate sono generiche e/o irrilevanti ovvero afferiscono a circostanze de relato, di talchè non sussiste prova dei fatti a sostegno della domanda che come tale va rigettata.
Va, infine, esaminata la domanda di mantenimento articolata dalla ricorrente.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
In applicazione dei principi sopra enunciati, ritiene il Tribunale che alcun assegno di mantenimento vada riconosciuto alla ricorrente.
Ed invero, per come dichiarato dalle parti e dalla documentazione prodotta, si evince che la ricorrente percepisce una pensione di anzianità di € 700,00 mensili (con un reddito annuo dichiarato da lavoro dipendente di € 9511,71 come da Cud 2022), avendo contribuito il resistente in minima parte ai bisogni della famiglia, versando circa € 100,00 a settimana, anche saltuariamente, senza mai dare un apporto concreto al menage familiare. A sua volta, il resistente è titolare di una pensione di € 1100,00 (dichiarando un reddito annuo da lavoro dipendente di € 18549,00, come da Cud 2022), di un'imbarcazione anche se datata e di un camper utilizzato in passato per le sue esigenze personali, oltre a risultare entrambi comproprietari di beni immobili, adibiti a casa coniugale che è occupata dal marito, essendo la ricorrente ospite della figlia.
Orbene, in assenza di un'effettiva disparità reddituale, non avendo di fatto contribuito se non in minima parte alla vita familiare, alcun assegno di mantenimento può essere riconosciuto alla ricorrente.
Nessuna statuizione può essere emessa in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi e stante la natura necessita del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito proposte da parte ricorrente;
2) rigetta la domanda di mantenimento proposta da parte ricorrente;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 18.2.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi