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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/08/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunziato all'udienza del 13/3/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n.150 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del Ministro p.t., l Parte_1 [...]
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentati Controparte_1
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso cui, ope legis, domiciliano in Potenza al C.so XVIII Agosto, n.46;
APPELLANTI
E
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Botte n.28, rappresentato dall'Avv. Domenico Naso come da mandato in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore in
Roma, salita di Sa Nicola da Tolentino n. 1/B
APPELLATO
OGGETTO: Attribuzione punteggio servizio di leva- Appello avverso la sentenza n.
560/2024 del 29/7/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI Per l'appellante : “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, CP_3 accogliere l'appello e respingere la domanda azionata con il ricorso di primo grado, spese vinte”;
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza …. rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
confermare la sentenza di primo grado così come formulata;
condannare parte appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1/12/2023, , premesso di aver partecipato in data Controparte_2
20 aprile 2021 alla procedura selettiva di cui al D.M. n.50 del 3 marzo 2021 per l'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021- 2024, per il profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, lamentava l'attribuzione del punteggio di 0,60 per il servizio di leva espletato dal 2/8/2024 al 1/2/2005, anzichè di 6.00 punti e, pertanto, chiedeva al giudice adito l'attribuzione di punti 6,00.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il , in Parte_1 persona del depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto CP_4 del ricorso, stante la sua infondatezza.
All'udienza di discussione, il giudice decideva la causa, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio 6.00 per il servizio militare espletato.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice, preliminarmente affermata la sua giurisdizione, riteneva come il D.M. n.50 del 3 marzo 2021 non fosse conforme alla norma contenuta nell'art.2050 del D. Lgs.n.66/2010.
Avverso tale sentenza il , in persona del Parte_1 CP_4
p.t., proponeva appello nei confronti di , con ricorso depositato il Controparte_2
19/9/2024, eccependo la non condivisibilità della sentenza non potendo essere equiparato al servizio di leva espletato in costanza di rapporto di lavoro quello, al contrario, posto in essere in un momento precedente all'assunzione, come avvenuto nel caso in esame.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., l'appellato si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva depositata telematicamente, eccependo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso appello, di cui chiedeva, dunque, il rigetto. Disposto che l'udienza del 13/3/2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La Suprema Corte con la sentenza n.8586/2024 ha affermato il principio secondo cui il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Il problema è, quindi, quello di stabilire quale punteggio deve essere attribuito all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il servizio di leva sia stato espletato non in costanza di rapporto di lavoro, ma precedentemente all'instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, la legittimità della previsione di cui al D.M. n.50 del 2021.
Ebbene, con successiva sentenza n.22429/2024 la stessa Corte di Cassazione ha affermato che in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
In sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto che l'assetto di cui al D.M. n.50 del 2021 non si pone in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». La norma primaria, quindi, non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
L'appello, quindi, va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda azionata dall'odierno appellato con il ricorso di primo grado.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., correlate alla complessità e particolarità ed assoluta novità della vicenda in esame, per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 150/2024 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti di , avverso la sentenza del CP_3 Controparte_2 Tribunale di Potenza n. 560/2024 del 17/7/2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'azionata domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 13/3/2025 Il Presidente est.
dott. Roberto SPAGNUOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunziato all'udienza del 13/3/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n.150 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del Ministro p.t., l Parte_1 [...]
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentati Controparte_1
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso cui, ope legis, domiciliano in Potenza al C.so XVIII Agosto, n.46;
APPELLANTI
E
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Botte n.28, rappresentato dall'Avv. Domenico Naso come da mandato in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore in
Roma, salita di Sa Nicola da Tolentino n. 1/B
APPELLATO
OGGETTO: Attribuzione punteggio servizio di leva- Appello avverso la sentenza n.
560/2024 del 29/7/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI Per l'appellante : “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, CP_3 accogliere l'appello e respingere la domanda azionata con il ricorso di primo grado, spese vinte”;
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza …. rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
confermare la sentenza di primo grado così come formulata;
condannare parte appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1/12/2023, , premesso di aver partecipato in data Controparte_2
20 aprile 2021 alla procedura selettiva di cui al D.M. n.50 del 3 marzo 2021 per l'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021- 2024, per il profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, lamentava l'attribuzione del punteggio di 0,60 per il servizio di leva espletato dal 2/8/2024 al 1/2/2005, anzichè di 6.00 punti e, pertanto, chiedeva al giudice adito l'attribuzione di punti 6,00.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il , in Parte_1 persona del depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto CP_4 del ricorso, stante la sua infondatezza.
All'udienza di discussione, il giudice decideva la causa, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio 6.00 per il servizio militare espletato.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice, preliminarmente affermata la sua giurisdizione, riteneva come il D.M. n.50 del 3 marzo 2021 non fosse conforme alla norma contenuta nell'art.2050 del D. Lgs.n.66/2010.
Avverso tale sentenza il , in persona del Parte_1 CP_4
p.t., proponeva appello nei confronti di , con ricorso depositato il Controparte_2
19/9/2024, eccependo la non condivisibilità della sentenza non potendo essere equiparato al servizio di leva espletato in costanza di rapporto di lavoro quello, al contrario, posto in essere in un momento precedente all'assunzione, come avvenuto nel caso in esame.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., l'appellato si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva depositata telematicamente, eccependo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso appello, di cui chiedeva, dunque, il rigetto. Disposto che l'udienza del 13/3/2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La Suprema Corte con la sentenza n.8586/2024 ha affermato il principio secondo cui il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Il problema è, quindi, quello di stabilire quale punteggio deve essere attribuito all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il servizio di leva sia stato espletato non in costanza di rapporto di lavoro, ma precedentemente all'instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, la legittimità della previsione di cui al D.M. n.50 del 2021.
Ebbene, con successiva sentenza n.22429/2024 la stessa Corte di Cassazione ha affermato che in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
In sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto che l'assetto di cui al D.M. n.50 del 2021 non si pone in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». La norma primaria, quindi, non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
L'appello, quindi, va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda azionata dall'odierno appellato con il ricorso di primo grado.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., correlate alla complessità e particolarità ed assoluta novità della vicenda in esame, per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 150/2024 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti di , avverso la sentenza del CP_3 Controparte_2 Tribunale di Potenza n. 560/2024 del 17/7/2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'azionata domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 13/3/2025 Il Presidente est.
dott. Roberto SPAGNUOLO