Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6920/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente alla Parte_1
Via Colombo n.9/B, rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale Guastafierro, presso lo studio del quale elett.t domicilia in Boscoreale (NA), alla Piazza
Pace n. 20 ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' l'accertamento e la declaratoria CP_2 dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione delle somme di euro
1343,64 e di euro 271,99 indebitamente erogate , a detta dell a titolo CP_2 di indennità di disoccupazione agricola per gli anni, rispettivamente, 2008
e 2007, con conseguente declaratoria dell'illegittimità della richiesta di restituzione dei suddetti importi inviatagli dall . CP_1
L nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo CP_2 decreto di fissazione di udienza (cfr. ricorso notificato, in atti), non si costituiva e rimaneva contumace.
Va infatti dichiarata l'avvenuta prescrizione del diritto dell di ripetere CP_2 le somme indebitamente erogate nel 2007 e nel 2008, essendo decorso il termine decennale di prescrizione previsto dalla normativa vigente in materia.
Infatti, l' a norma degli artt. 2964 c.c. e 2033 c.c., avrebbe potuto CP_2 recuperare le somme non dovute erogate al nel termine di dieci Pt_1 anni dal pagamento indebito, per cui la pretesa creditoria dell'Istituto si è sicuramente prescritta.
Al riguardo, si osserva che il primo atto con cui è stata richiesta al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente erogate consiste nella raccomandata A.R. inviata dall – Sede di Castellammare di Stabia – nel CP_2
2022 (cfr. documentazione in atti), e che l' non ha fornito alcuna CP_1 prova dell'effettivo compimento, in epoca anteriore, di atti idonei a interrompere il decorso del suddetto termine.
Si osserva altresì che l' rimasto contumace, non ha provato né di aver CP_2 effettivamente erogato le somme di cui ha richiesto la restituzione, né il carattere indebito di tali erogazioni, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte considerazioni la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Per l'effetto, va dichiarato non tenuta alla restituzione Parte_1 delle somme di euro 343,64 e di euro 271,99 richieste dall' con CP_2 comunicazione del 2022, e va dichiarato insussistente qualsiasi diritto dell di procedere al recupero di tali somme. CP_2
Di conseguenza, l' deve essere condannato alla restituzione delle CP_1 somme illegittimamente trattenute sulla prestazione in godimento dell'istante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella parte dispositiva della presente sentenza, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 7/11/2023 nei confronti Parte_1 dell così provvede : a)accoglie la domanda della ricorrente, e per CP_2
l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall CP_2 in favore di parte ricorrente, per gli importi di euro 343,64 e 271,99, per le causali di cui in motivazione;
b)condanna l alla restituzione delle CP_2 somme illegittimamente trattenute;
c)condanna l' al pagamento delle CP_2 spese processuali, che liquida in complessivi euro 341,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 7/3/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco