TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ciani GIUDICE. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 320/2025, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Marina Rossi
E
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Marina Rossi
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 24.06.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma del 05.12.2022 - hanno chiesto di pronunciare scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) il figlio minore è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e rimarrà a vivere con la madre presso la sua residenza in Roma via Luca Domenico Capozzi 34. Il padre potrà vederlo e tenerlo tutti i weekend dal sabato alla domenica sera. Le festività natalizie e pasquali equamente ripartite tra i genitori. Per 30 giorni durante le vacanze estive. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta delal residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) La casa familiare sita a Roma a Largo
Ferruccio Mangaroni 10 resta definitivamente assegnata al marito;
3) il marito verserà alla moglie per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di euro 200,00 oltre rivalutazione ISTAT Per_1 da versarsi alla moglie presso il suo domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive da sostenere nell'interesse del figlio concordate tra coniugi”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto, e intendendo il punto n. 2) relativo all' “assegnazione della casa coniugale” in termini di mera disponibilità della stessa.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Roma il 10.12.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2010, n. 2005, Parte 1, Serie 03, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 24.06.2025
LA PRESIDENTE dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ciani GIUDICE. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 320/2025, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Marina Rossi
E
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Marina Rossi
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 24.06.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma del 05.12.2022 - hanno chiesto di pronunciare scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) il figlio minore è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e rimarrà a vivere con la madre presso la sua residenza in Roma via Luca Domenico Capozzi 34. Il padre potrà vederlo e tenerlo tutti i weekend dal sabato alla domenica sera. Le festività natalizie e pasquali equamente ripartite tra i genitori. Per 30 giorni durante le vacanze estive. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta delal residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) La casa familiare sita a Roma a Largo
Ferruccio Mangaroni 10 resta definitivamente assegnata al marito;
3) il marito verserà alla moglie per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di euro 200,00 oltre rivalutazione ISTAT Per_1 da versarsi alla moglie presso il suo domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive da sostenere nell'interesse del figlio concordate tra coniugi”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto, e intendendo il punto n. 2) relativo all' “assegnazione della casa coniugale” in termini di mera disponibilità della stessa.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Roma il 10.12.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2010, n. 2005, Parte 1, Serie 03, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 24.06.2025
LA PRESIDENTE dott.ssa Marta Ienzi