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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4837/2024
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Tosi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
TE (VA) Via Luigi Morelli n. 232, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'avv. Claudio Verga, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Largo Giardino n. 7 (PEC: , Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
(C.F. / P. IVA , con sede legale in Cassano
[...] C.F._1 P.IVA_2
Magnago (VA), Via Battisti n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Trotta e dall'Avv. RO CO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RO CO in Gallarate (VA), Via
Manzoni n. 14 (pec e Email_2 Email_3
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), (C.F. ) e Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
C.F. Controparte_5 P.IVA_5
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Cont Dichiarare l'insussistenza del diritto dell'impresa individuale di a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per le ragioni esposte e, per Parte_1
l'effetto, Condannare il sig. , titolare dell'impresa individuale VLT di Controparte_1 CP_1
, a restituire l'importo di €. 11.631,74 alla società oltre interessi legali e
[...] Parte_1 rivalutazione dal giorno dell'illegittima assegnazione e distribuzione sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
CONCLUSIONI di parti convenuta
Piaccia all'Ill.mo adito Tribunale di Busto Arsizio, reiectis adversis, per le ragioni di cui tutte alla superiore narrativa, rigettare ogni domanda formulata dalla società Parte_1
Con condanna della società al pagamento di spese, spese generali e compensi Parte_1 professionali del presente procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.12.2024, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. proposta avverso il pignoramento presso terzi ex art. 543
c.p.c. con cui , titolare dell'impresa individuale , Controparte_1 Controparte_2 ha sottoposto ad espropriazione forzata le somme dovute alla debitrice da parte di Controparte_3
e sino alla concorrenza del credito azionato di € 12.009,03, Controparte_4 Controparte_5 aumentato della metà.
Premesso che il titolo azionato in via esecutiva è costituito dalla sentenza n. 1292/2023 con cui il
Tribunale di Busto Arsizio ha condannato al pagamento, a favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite liquidate in € 9.805,00, oltre accessori, l'attrice ha esposto:
- che tale pronuncia è stata emessa a definizione di una opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. all'esecuzione immobiliare RGE n. 38/2019 (promossa dal creditore contro Parte_2
e contestuale opposizione ex art. 617 comma II c.p.c. avverso il decreto di Parte_1 trasferimento pronunciato nell'ambito di tale procedura a favore dell'impresa Controparte_2
, resasi aggiudicataria di uno dei cespiti pignorati;
[...]
- che l'atto di precetto posto alla base della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 38/2019, fondato su di un contratto di mutuo ipotecario, era stato già oggetto di opposizione preventiva ex art. 615 comma I c.p.c., opposizione con la quale la debitrice aveva contestato, tra l'altro, Parte_1
l'idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
- che l'opposizione a precetto era stata rigettata dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n.
559/2020, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 230/2022;
2 - che tuttavia la pronuncia della Corte d'Appello di Milano è stata riformata dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 12007/2024, che ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Milano.
L'attrice ha contestato il diritto dell'impresa individuale di Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata ed ha domandato la condanna di quest'ultima a restituire quanto già percepito per effetto dell'assegnazione delle somme pignorate presso il terzo Controparte_5 nonché a seguito della distribuzione della somma ricavata dalla espropriazione immobiliare (cui l'odierno convenuto ha partecipato quale creditore intervenuto), argomentando che:
- ai sensi dell'art. 336 comma II c.p.c., gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione n.
12007/2024 si sono estesi a tutti gli atti esecutivi ed a tutti i provvedimenti emessi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 38/2019, ivi comprese le decisioni pronunciate nei diversi procedimenti di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promossi da tra cui Parte_1 la sentenza n. 1292/2023 azionata come titolo esecutivo da;
Controparte_1
- quest'ultima pronuncia è stata infatti resa a definizione di un incidente di cognizione (i.e. il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi) instaurato nell'ambito di una procedura esecutiva caducata, avendo la Corte di legittimità statuito che il contratto di mutuo fondiario azionato da non costituiva valido titolo esecutivo;
Parte_2
- nel caso in esame non sarebbe invocabile il disposto dell'art. 2929 c.c., che si applica solo alle nullità riguardanti gli atti del processo esecutivo e non a quelle relative alla formazione o esistenza del titolo esecutivo.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.1.2025 il convenuto ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la nullità ex artt. 163bis e 164 c.p.c. dell'atto di citazione per inosservanza dei termini a comparire, con conseguente richiesta di fissazione di una nuova udienza di prima comparizione. Tale istanza è stata accolta dal giudice istruttore che, con provvedimento del
23.1.2025, ha dichiarato la nullità della citazione, fissando nuova udienza di prima comparizione ed assegnando all'attrice termine perentorio di giorni quindici per notificare l'atto rinnovato a tutti i convenuti.
Nel rispetto del termine assegnato, ha provveduto a rinnovare l'atto di citazione, Parte_1 assegnando ai convenuti il corretto termine di costituzione in giudizio.
Il convenuto si è regolarmente costituito con comparsa depositata in data 2.4.2025, Controparte_1 nella quale ha eccepito preliminarmente:
i) l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della notificazione del ricorso e del decreto entro il termine perentorio del 31.07.2024 assegnato ex art. 615 comma II c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione;
ii) l'inammissibilità dell'opposizione, poiché l'eventuale inefficacia della sentenza n. 1292/2023 avrebbe dovuto essere fatta valere con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione del titolo
3 (impugnazione peraltro già proposta da con ricorso del 16.3.2024, tuttora pendente Parte_1 avanti la Corte di Cassazione).
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione rilevando che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la pronuncia della Suprema Corte non ha dichiarato inesistente e/o inefficace il contratto di mutuo quale titolo esecutivo ma ha semplicemente disposto il rinvio alla Corte d'Appello per ulteriori accertamenti di merito (i.e. affinché venga appurato se l'obbligazione restitutoria del mutuo erogato a sia o meno consacrata in un ulteriore atto che documenti l'avvenuto Parte_1 svincolo della somma in favore della mutuataria) e che, comunque, non si è formato alcun giudicato su tale questione controversa. Ha inoltre osservato che la sentenza n. 1292/2023 ha deciso nel merito
(rigettandola) l'opposizione agli atti esecutivi 617 c.p.c. svolta da senza pronunciarsi Parte_1 sul diritto di di procedere ad esecuzione forzata, e pertanto la pronuncia della Controparte_6
Corte di cassazione – resa peraltro in un giudizio di cui l'impresa individuale Controparte_2
non era parte – non ha alcuna incidenza sul titolo esecutivo azionato. Tale sentenza non
[...] potrebbe inoltre produrre alcun effetto sugli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 38/2019 ed in particolare sull'aggiudicazione, intangibile ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 187bis disp. att. c.p.c., in quanto l'eventuale mancanza del diritto del creditore a procedere esecutivamente potrebbe comportare solo la condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni cagionati dall'iniziativa esecutiva intrapresa illegittimamente. Ha quindi concluso il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese.
Con decreto del 5.5.2025 ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c., il giudice istruttore ha dichiarato la contumacia dei terzi pignorati, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
non costituitisi. Nessuna delle parti ha depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c..
[...]
Disposta l'acquisizione degli atti del fascicolo dell'espropriazione presso terzi n. 2173/2023, all'udienza del 5.11.2025 la causa è stata è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. ed il
Giudice si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma di tale norma.
**** **** ****
In tal modo sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti e lo svolgimento del giudizio, deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 615 comma
II c.p.c..
Dall'esame del fascicolo dell'esecuzione presso terzi n. 2173/2023, acquisito su istanza di parte convenuta, si evince infatti che in data 29.7.2024 ha notificato l'opposizione ed il Parte_1 verbale dell'udienza del 10.7.2024 (contenente il decreto di fissazione ex art. 615 comma II c.p.c.) sia al creditore procedente personalmente, all'indirizzo PEC dell'Impresa VLT di Controparte_1
( sia ai terzi pignorati e Email_4 Controparte_5 Controparte_3 [...]
[...
[...] sempre a mezzo posta elettronica certificata. La prova della notificazione è stata CP_7 depositata nel fascicolo della procedura esecutiva con nota del 11.10.2024 e pertanto l'adempimento risulta espletato entro il termine perentorio del 31.7.2024 assegnato dal Giudice dell'esecuzione. La notificazione è stata peraltro rinnovata in data 2.8.2024 al procuratore del creditore procedente Avv.
RO CO (che si è costituito in giudizio), in tal modo sanando l'eventuale invalidità derivante dal fatto che la prima notificazione non è stata effettuata in conformità al disposto dell'art. 489 c.p.c. ovverosia nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto, secondo la formulazione vigente ratione temporis (per la sanatoria, cfr. Cass. 16 dicembre 2015, n. 25308).
Non è meritevole di accoglimento neppure l'ulteriore eccezione di parte convenuta, poiché il motivo di opposizione non concerne fatti anteriori alla formazione del titolo da farsi valere mediante impugnazione del medesimo.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12007/2024 è stata resa nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 615 comma I c.p.c., attraverso il quale ha contestato il diritto del Parte_1 creditore di procedere ad esecuzione forzata sulla base del contratto di mutuo Parte_2 sottoscritto in data 12.5.2006, deducendo che tale atto notarile non costituiva valido titolo esecutivo.
La debitrice ha infatti osservato che dal contratto non emergeva l'esistenza di un'obbligazione restitutoria attuale della società mutuataria nei confronti della banca, posto che tale obbligazione era condizionata al verificarsi di ulteriori circostanze di fatto (rappresentate dalla iscrizione dell'ipoteca e dal successivo svincolo delle somme costituite in deposito irregolare), il cui avveramento non risultava né dallo stesso contratto né da un successivo atto avente i requisiti di forma previsti dall'art. 474 c.p.c. (i.e. atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Si tratta quindi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di un giudizio di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (Cass.
n. 15237 del 07/06/2025; Cass. n. 34151/2024; Cass. n. 9081 del 13/09/1997) e pertanto, a differenza dell'ipotesi in cui la riforma o la cassazione abbia ad oggetto una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., l'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336 comma
II c.p.c. presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia di riforma o cassazione. La immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza impugnata è infatti strettamente correlata all'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che connota solo le pronunce di condanna ex art. 282 c.p.c. e non anche quelle aventi natura di accertamento o costitutiva (in tal senso, Cass., 28/10/2025, n.28533 ha precisato che “L'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, …. è nel senso per cui, dopo la riforma degli artt. 282 e 336 c.p.c. operata con la legge n. 353 del 1990, non è più necessario il passaggio in giudicato, ai fini dell'esecutività della sentenza di appello di riforma di quella di condanna in primo grado, di modo
5 che tutti i suoi effetti (anche l'effetto cd. espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c.) devono ritenersi operare immediatamente, dal momento della sua pronunzia)”. Si veda inoltre Cass. 7660/2025, che ha escluso che la sentenza di primo grado di annullamento del precetto sulla base del quale è intrapresa la procedura di espropriazione forzata sia esecutiva ex art. 282 c.p.c. e possa quindi essere idonea a travolgere immediatamente il processo esecutivo prima del passaggio in giudicato).
Nel caso in esame, l'opponente ha depositato la sentenza n. 2018/2025 pubblicata il 07/07/2025 con cui la Corte di Appello di Milano, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12007/2024, ha accolto l'opposizione proposta da sulla base dei principi Parte_1 affermati dalla Corte di legittimità, dichiarando l'insussistenza del diritto di Parte_2 di procedere in executivis sulla scorta del contratto di mutuo del 12.5.2006, e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto. L'attrice non ha tuttavia provato il passaggio in giudicato della sentenza, avendone prodotto una copia priva del certificato di cancelleria previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. doc. allegato alla nota depositata il 15.9.2025). La circostanza del passaggio in giudicato è stata peraltro negata dalla parte convenuta che, all'udienza di discussione, ha dedotto che il creditore ha proposto ricorso per cassazione. Parte_2
Tali considerazioni impediscono di ritenere che si sia prodotto il preteso effetto espansivo esterno su tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 38/2019 e sulla sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 1292/2023 azionata dell'impresa individuale . Controparte_2
A ciò si aggiunga che non è neppure configurabile alcun rapporto di dipendenza ex art. 336
c.p.c tra il giudizio concluso con la sentenza azionata come titolo nella procedura esecutiva presso terzi e la pronuncia riformata resa nella causa di opposizione a precetto.
Dalla lettura della sentenza n. 1292/2023 si evince infatti che in tale giudizio sono state decise tre distinte opposizioni ex artt. 615 comma II e 617 comma II c.p.c. – la cui fase sommaria è stata introdotta davanti al G.E. con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 4.1.2022, in data 18.1.2022 ed in data 18.2.2022 – rispetto alle quali il Tribunale:
i) ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di opposizione all'esecuzione in quanto, alternativamente:
- già oggetto di esame nel giudizio di opposizione a precetto definito con la sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio n. 559/2020 e confermata dalla Corte di Appello di Milano con successiva pronuncia n. 230/2022;
- proposti successivamente all'adozione dell'ordinanza di vendita e, quindi, tardivi rispetto al disposto dell'art. 615 comma II c.p.c.;
- non formulati nei ricorsi introduttivi avanti al G.E. ed introdotti nella sola fase a cognizione piena;
ii) ha rigettato, ritenendole infondate nel merito, le opposizioni ex art. 617 c.p.c. proposte avverso i decreti di trasferimento emessi in data 29.12.2021 a favore di ed in data 28.01.2022 a CP_8
6 Contr favore dell'impresa individuale di , nonché avverso gli atti presupposti Controparte_1 concernenti la fase della vendita. In particolare, il Tribunale ha disatteso le doglianze dell'esecutata concernenti la determinazione e formazione del prezzo di vendita, l'omessa notifica ai creditori pignoratizi, la sussistenza di vizi del procedimento di gara (illegittimo compimento di attività nonostante la procedura fosse sospesa ex art. 52 c.p.c. a seguito della ricusazione del giudice ed omessa fissazione di udienza a seguito della istanza di riassunzione), così come le censure relative alla dedotta violazione del divieto di partecipazione agli incanti di cui all'art. 579 c.p.c. e dell'art. 504
c.p.c. sulla cessazione della vendita forzata (doc. 2 fascicolo attrice).
Tra tale pronuncia, azionata come titolo esecutivo, ed il giudizio nel quale sono state rese la sentenza n. 12007/2024 della Corte di Cassazione e la sentenza di rinvio n. 2018/2025 della Corte di Appello di Milano non sussiste, quindi, alcun rapporto di pregiudizialità o dipendenza né tecnico-giuridica né logica (in quanto l'oggetto della causa di opposizione ex artt. 615 comma II e 617 comma II c.p.c. è stato definito senza la necessità di preventivi accertamenti con efficacia di giudicato, né il Tribunale ha dovuto risolvere incidenter tantum un antecedente logico indispensabile per decidere sulle domande formulate da volte ad ottenere la declaratoria di nullità, inesistenza ed Parte_1 inefficacia degli atti impugnati).
Né può affermarsi che l'accoglimento dell'opposizione a precetto, una volta divenuta definitiva la pronuncia (Cass. n. 7660/2015 cit.), potrebbe riverberare i propri effetti travolgendo le aggiudicazioni ed i decreti di trasferimento emessi nella procedura di espropriazione immobiliare (anche ai fini dei presupposti della decisione del giudizio di opposizione ex art. 617 comma II c.p.c.), a ciò ostando la disposizione dell'art. 187bis disp. att. c.p.c. (“In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”). La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente affermato che l'originaria mancanza del diritto di procedere all'esecuzione forzata determina l'invalidità di tutti gli atti esecutivi, ma con esclusione dell'aggiudicazione e del trasferimento del bene staggito, a tutela dell'aggiudicatario (così Cass., Sez. Un., n. 21110/2012 e successive conformi, secondo cui “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”; in tal senso anche al recente
Cass. n. 3172 del 07/02/2025). Pertanto, a prescindere dall'eventuale definitivo accertamento
7 dell'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata, l'acquisto Parte_2 dell'aggiudicataria impresa individuale rimarrebbe pienamente Controparte_2 valido ed efficace.
Neppure, infine, potrebbe essere travolta la statuizione sulle spese della fase sommaria dell'opposizione ex art. 615 comma II e 617 comma II c.p.c. (che costituisce il titolo sulla base del quale la convenuta ha spiegato intervento nella procedura di espropriazione immobiliare, partecipando alla distribuzione del ricavato), che è ridiscutibile e destinata ad essere assorbita dalla decisione della causa di merito (Cass. 22033/2011), rispetto alla quale – come detto – non sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 336 c.p.c.
L'opposizione e le conseguenti domande restitutorie formulate dall'attrice devono pertanto essere rigettate, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91
c.p.c. Considerati il valore della causa, ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, la assenza di istruttoria e la ridotta fase decisoria esauritasi con la sola discussione orale, dette spese possono liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 2.896,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione e tutte le domande proposta da ei confronti di Parte_1
titolare dell'impresa individuale;
Controparte_1 Controparte_2 condanna l'attrice opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 2.896,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
Busto Arsizio, 5/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi
8
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Tosi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
TE (VA) Via Luigi Morelli n. 232, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'avv. Claudio Verga, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Largo Giardino n. 7 (PEC: , Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
(C.F. / P. IVA , con sede legale in Cassano
[...] C.F._1 P.IVA_2
Magnago (VA), Via Battisti n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Trotta e dall'Avv. RO CO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RO CO in Gallarate (VA), Via
Manzoni n. 14 (pec e Email_2 Email_3
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), (C.F. ) e Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
C.F. Controparte_5 P.IVA_5
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Cont Dichiarare l'insussistenza del diritto dell'impresa individuale di a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per le ragioni esposte e, per Parte_1
l'effetto, Condannare il sig. , titolare dell'impresa individuale VLT di Controparte_1 CP_1
, a restituire l'importo di €. 11.631,74 alla società oltre interessi legali e
[...] Parte_1 rivalutazione dal giorno dell'illegittima assegnazione e distribuzione sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
CONCLUSIONI di parti convenuta
Piaccia all'Ill.mo adito Tribunale di Busto Arsizio, reiectis adversis, per le ragioni di cui tutte alla superiore narrativa, rigettare ogni domanda formulata dalla società Parte_1
Con condanna della società al pagamento di spese, spese generali e compensi Parte_1 professionali del presente procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.12.2024, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. proposta avverso il pignoramento presso terzi ex art. 543
c.p.c. con cui , titolare dell'impresa individuale , Controparte_1 Controparte_2 ha sottoposto ad espropriazione forzata le somme dovute alla debitrice da parte di Controparte_3
e sino alla concorrenza del credito azionato di € 12.009,03, Controparte_4 Controparte_5 aumentato della metà.
Premesso che il titolo azionato in via esecutiva è costituito dalla sentenza n. 1292/2023 con cui il
Tribunale di Busto Arsizio ha condannato al pagamento, a favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite liquidate in € 9.805,00, oltre accessori, l'attrice ha esposto:
- che tale pronuncia è stata emessa a definizione di una opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. all'esecuzione immobiliare RGE n. 38/2019 (promossa dal creditore contro Parte_2
e contestuale opposizione ex art. 617 comma II c.p.c. avverso il decreto di Parte_1 trasferimento pronunciato nell'ambito di tale procedura a favore dell'impresa Controparte_2
, resasi aggiudicataria di uno dei cespiti pignorati;
[...]
- che l'atto di precetto posto alla base della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 38/2019, fondato su di un contratto di mutuo ipotecario, era stato già oggetto di opposizione preventiva ex art. 615 comma I c.p.c., opposizione con la quale la debitrice aveva contestato, tra l'altro, Parte_1
l'idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
- che l'opposizione a precetto era stata rigettata dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n.
559/2020, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 230/2022;
2 - che tuttavia la pronuncia della Corte d'Appello di Milano è stata riformata dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 12007/2024, che ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Milano.
L'attrice ha contestato il diritto dell'impresa individuale di Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata ed ha domandato la condanna di quest'ultima a restituire quanto già percepito per effetto dell'assegnazione delle somme pignorate presso il terzo Controparte_5 nonché a seguito della distribuzione della somma ricavata dalla espropriazione immobiliare (cui l'odierno convenuto ha partecipato quale creditore intervenuto), argomentando che:
- ai sensi dell'art. 336 comma II c.p.c., gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione n.
12007/2024 si sono estesi a tutti gli atti esecutivi ed a tutti i provvedimenti emessi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 38/2019, ivi comprese le decisioni pronunciate nei diversi procedimenti di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promossi da tra cui Parte_1 la sentenza n. 1292/2023 azionata come titolo esecutivo da;
Controparte_1
- quest'ultima pronuncia è stata infatti resa a definizione di un incidente di cognizione (i.e. il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi) instaurato nell'ambito di una procedura esecutiva caducata, avendo la Corte di legittimità statuito che il contratto di mutuo fondiario azionato da non costituiva valido titolo esecutivo;
Parte_2
- nel caso in esame non sarebbe invocabile il disposto dell'art. 2929 c.c., che si applica solo alle nullità riguardanti gli atti del processo esecutivo e non a quelle relative alla formazione o esistenza del titolo esecutivo.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.1.2025 il convenuto ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la nullità ex artt. 163bis e 164 c.p.c. dell'atto di citazione per inosservanza dei termini a comparire, con conseguente richiesta di fissazione di una nuova udienza di prima comparizione. Tale istanza è stata accolta dal giudice istruttore che, con provvedimento del
23.1.2025, ha dichiarato la nullità della citazione, fissando nuova udienza di prima comparizione ed assegnando all'attrice termine perentorio di giorni quindici per notificare l'atto rinnovato a tutti i convenuti.
Nel rispetto del termine assegnato, ha provveduto a rinnovare l'atto di citazione, Parte_1 assegnando ai convenuti il corretto termine di costituzione in giudizio.
Il convenuto si è regolarmente costituito con comparsa depositata in data 2.4.2025, Controparte_1 nella quale ha eccepito preliminarmente:
i) l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della notificazione del ricorso e del decreto entro il termine perentorio del 31.07.2024 assegnato ex art. 615 comma II c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione;
ii) l'inammissibilità dell'opposizione, poiché l'eventuale inefficacia della sentenza n. 1292/2023 avrebbe dovuto essere fatta valere con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione del titolo
3 (impugnazione peraltro già proposta da con ricorso del 16.3.2024, tuttora pendente Parte_1 avanti la Corte di Cassazione).
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione rilevando che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la pronuncia della Suprema Corte non ha dichiarato inesistente e/o inefficace il contratto di mutuo quale titolo esecutivo ma ha semplicemente disposto il rinvio alla Corte d'Appello per ulteriori accertamenti di merito (i.e. affinché venga appurato se l'obbligazione restitutoria del mutuo erogato a sia o meno consacrata in un ulteriore atto che documenti l'avvenuto Parte_1 svincolo della somma in favore della mutuataria) e che, comunque, non si è formato alcun giudicato su tale questione controversa. Ha inoltre osservato che la sentenza n. 1292/2023 ha deciso nel merito
(rigettandola) l'opposizione agli atti esecutivi 617 c.p.c. svolta da senza pronunciarsi Parte_1 sul diritto di di procedere ad esecuzione forzata, e pertanto la pronuncia della Controparte_6
Corte di cassazione – resa peraltro in un giudizio di cui l'impresa individuale Controparte_2
non era parte – non ha alcuna incidenza sul titolo esecutivo azionato. Tale sentenza non
[...] potrebbe inoltre produrre alcun effetto sugli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 38/2019 ed in particolare sull'aggiudicazione, intangibile ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 187bis disp. att. c.p.c., in quanto l'eventuale mancanza del diritto del creditore a procedere esecutivamente potrebbe comportare solo la condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni cagionati dall'iniziativa esecutiva intrapresa illegittimamente. Ha quindi concluso il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese.
Con decreto del 5.5.2025 ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c., il giudice istruttore ha dichiarato la contumacia dei terzi pignorati, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
non costituitisi. Nessuna delle parti ha depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c..
[...]
Disposta l'acquisizione degli atti del fascicolo dell'espropriazione presso terzi n. 2173/2023, all'udienza del 5.11.2025 la causa è stata è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. ed il
Giudice si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma di tale norma.
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In tal modo sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti e lo svolgimento del giudizio, deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 615 comma
II c.p.c..
Dall'esame del fascicolo dell'esecuzione presso terzi n. 2173/2023, acquisito su istanza di parte convenuta, si evince infatti che in data 29.7.2024 ha notificato l'opposizione ed il Parte_1 verbale dell'udienza del 10.7.2024 (contenente il decreto di fissazione ex art. 615 comma II c.p.c.) sia al creditore procedente personalmente, all'indirizzo PEC dell'Impresa VLT di Controparte_1
( sia ai terzi pignorati e Email_4 Controparte_5 Controparte_3 [...]
[...
[...] sempre a mezzo posta elettronica certificata. La prova della notificazione è stata CP_7 depositata nel fascicolo della procedura esecutiva con nota del 11.10.2024 e pertanto l'adempimento risulta espletato entro il termine perentorio del 31.7.2024 assegnato dal Giudice dell'esecuzione. La notificazione è stata peraltro rinnovata in data 2.8.2024 al procuratore del creditore procedente Avv.
RO CO (che si è costituito in giudizio), in tal modo sanando l'eventuale invalidità derivante dal fatto che la prima notificazione non è stata effettuata in conformità al disposto dell'art. 489 c.p.c. ovverosia nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto, secondo la formulazione vigente ratione temporis (per la sanatoria, cfr. Cass. 16 dicembre 2015, n. 25308).
Non è meritevole di accoglimento neppure l'ulteriore eccezione di parte convenuta, poiché il motivo di opposizione non concerne fatti anteriori alla formazione del titolo da farsi valere mediante impugnazione del medesimo.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12007/2024 è stata resa nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 615 comma I c.p.c., attraverso il quale ha contestato il diritto del Parte_1 creditore di procedere ad esecuzione forzata sulla base del contratto di mutuo Parte_2 sottoscritto in data 12.5.2006, deducendo che tale atto notarile non costituiva valido titolo esecutivo.
La debitrice ha infatti osservato che dal contratto non emergeva l'esistenza di un'obbligazione restitutoria attuale della società mutuataria nei confronti della banca, posto che tale obbligazione era condizionata al verificarsi di ulteriori circostanze di fatto (rappresentate dalla iscrizione dell'ipoteca e dal successivo svincolo delle somme costituite in deposito irregolare), il cui avveramento non risultava né dallo stesso contratto né da un successivo atto avente i requisiti di forma previsti dall'art. 474 c.p.c. (i.e. atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Si tratta quindi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di un giudizio di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (Cass.
n. 15237 del 07/06/2025; Cass. n. 34151/2024; Cass. n. 9081 del 13/09/1997) e pertanto, a differenza dell'ipotesi in cui la riforma o la cassazione abbia ad oggetto una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., l'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336 comma
II c.p.c. presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia di riforma o cassazione. La immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza impugnata è infatti strettamente correlata all'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che connota solo le pronunce di condanna ex art. 282 c.p.c. e non anche quelle aventi natura di accertamento o costitutiva (in tal senso, Cass., 28/10/2025, n.28533 ha precisato che “L'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, …. è nel senso per cui, dopo la riforma degli artt. 282 e 336 c.p.c. operata con la legge n. 353 del 1990, non è più necessario il passaggio in giudicato, ai fini dell'esecutività della sentenza di appello di riforma di quella di condanna in primo grado, di modo
5 che tutti i suoi effetti (anche l'effetto cd. espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c.) devono ritenersi operare immediatamente, dal momento della sua pronunzia)”. Si veda inoltre Cass. 7660/2025, che ha escluso che la sentenza di primo grado di annullamento del precetto sulla base del quale è intrapresa la procedura di espropriazione forzata sia esecutiva ex art. 282 c.p.c. e possa quindi essere idonea a travolgere immediatamente il processo esecutivo prima del passaggio in giudicato).
Nel caso in esame, l'opponente ha depositato la sentenza n. 2018/2025 pubblicata il 07/07/2025 con cui la Corte di Appello di Milano, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12007/2024, ha accolto l'opposizione proposta da sulla base dei principi Parte_1 affermati dalla Corte di legittimità, dichiarando l'insussistenza del diritto di Parte_2 di procedere in executivis sulla scorta del contratto di mutuo del 12.5.2006, e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto. L'attrice non ha tuttavia provato il passaggio in giudicato della sentenza, avendone prodotto una copia priva del certificato di cancelleria previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. doc. allegato alla nota depositata il 15.9.2025). La circostanza del passaggio in giudicato è stata peraltro negata dalla parte convenuta che, all'udienza di discussione, ha dedotto che il creditore ha proposto ricorso per cassazione. Parte_2
Tali considerazioni impediscono di ritenere che si sia prodotto il preteso effetto espansivo esterno su tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 38/2019 e sulla sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 1292/2023 azionata dell'impresa individuale . Controparte_2
A ciò si aggiunga che non è neppure configurabile alcun rapporto di dipendenza ex art. 336
c.p.c tra il giudizio concluso con la sentenza azionata come titolo nella procedura esecutiva presso terzi e la pronuncia riformata resa nella causa di opposizione a precetto.
Dalla lettura della sentenza n. 1292/2023 si evince infatti che in tale giudizio sono state decise tre distinte opposizioni ex artt. 615 comma II e 617 comma II c.p.c. – la cui fase sommaria è stata introdotta davanti al G.E. con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 4.1.2022, in data 18.1.2022 ed in data 18.2.2022 – rispetto alle quali il Tribunale:
i) ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di opposizione all'esecuzione in quanto, alternativamente:
- già oggetto di esame nel giudizio di opposizione a precetto definito con la sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio n. 559/2020 e confermata dalla Corte di Appello di Milano con successiva pronuncia n. 230/2022;
- proposti successivamente all'adozione dell'ordinanza di vendita e, quindi, tardivi rispetto al disposto dell'art. 615 comma II c.p.c.;
- non formulati nei ricorsi introduttivi avanti al G.E. ed introdotti nella sola fase a cognizione piena;
ii) ha rigettato, ritenendole infondate nel merito, le opposizioni ex art. 617 c.p.c. proposte avverso i decreti di trasferimento emessi in data 29.12.2021 a favore di ed in data 28.01.2022 a CP_8
6 Contr favore dell'impresa individuale di , nonché avverso gli atti presupposti Controparte_1 concernenti la fase della vendita. In particolare, il Tribunale ha disatteso le doglianze dell'esecutata concernenti la determinazione e formazione del prezzo di vendita, l'omessa notifica ai creditori pignoratizi, la sussistenza di vizi del procedimento di gara (illegittimo compimento di attività nonostante la procedura fosse sospesa ex art. 52 c.p.c. a seguito della ricusazione del giudice ed omessa fissazione di udienza a seguito della istanza di riassunzione), così come le censure relative alla dedotta violazione del divieto di partecipazione agli incanti di cui all'art. 579 c.p.c. e dell'art. 504
c.p.c. sulla cessazione della vendita forzata (doc. 2 fascicolo attrice).
Tra tale pronuncia, azionata come titolo esecutivo, ed il giudizio nel quale sono state rese la sentenza n. 12007/2024 della Corte di Cassazione e la sentenza di rinvio n. 2018/2025 della Corte di Appello di Milano non sussiste, quindi, alcun rapporto di pregiudizialità o dipendenza né tecnico-giuridica né logica (in quanto l'oggetto della causa di opposizione ex artt. 615 comma II e 617 comma II c.p.c. è stato definito senza la necessità di preventivi accertamenti con efficacia di giudicato, né il Tribunale ha dovuto risolvere incidenter tantum un antecedente logico indispensabile per decidere sulle domande formulate da volte ad ottenere la declaratoria di nullità, inesistenza ed Parte_1 inefficacia degli atti impugnati).
Né può affermarsi che l'accoglimento dell'opposizione a precetto, una volta divenuta definitiva la pronuncia (Cass. n. 7660/2015 cit.), potrebbe riverberare i propri effetti travolgendo le aggiudicazioni ed i decreti di trasferimento emessi nella procedura di espropriazione immobiliare (anche ai fini dei presupposti della decisione del giudizio di opposizione ex art. 617 comma II c.p.c.), a ciò ostando la disposizione dell'art. 187bis disp. att. c.p.c. (“In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”). La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente affermato che l'originaria mancanza del diritto di procedere all'esecuzione forzata determina l'invalidità di tutti gli atti esecutivi, ma con esclusione dell'aggiudicazione e del trasferimento del bene staggito, a tutela dell'aggiudicatario (così Cass., Sez. Un., n. 21110/2012 e successive conformi, secondo cui “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”; in tal senso anche al recente
Cass. n. 3172 del 07/02/2025). Pertanto, a prescindere dall'eventuale definitivo accertamento
7 dell'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata, l'acquisto Parte_2 dell'aggiudicataria impresa individuale rimarrebbe pienamente Controparte_2 valido ed efficace.
Neppure, infine, potrebbe essere travolta la statuizione sulle spese della fase sommaria dell'opposizione ex art. 615 comma II e 617 comma II c.p.c. (che costituisce il titolo sulla base del quale la convenuta ha spiegato intervento nella procedura di espropriazione immobiliare, partecipando alla distribuzione del ricavato), che è ridiscutibile e destinata ad essere assorbita dalla decisione della causa di merito (Cass. 22033/2011), rispetto alla quale – come detto – non sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 336 c.p.c.
L'opposizione e le conseguenti domande restitutorie formulate dall'attrice devono pertanto essere rigettate, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91
c.p.c. Considerati il valore della causa, ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, la assenza di istruttoria e la ridotta fase decisoria esauritasi con la sola discussione orale, dette spese possono liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 2.896,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione e tutte le domande proposta da ei confronti di Parte_1
titolare dell'impresa individuale;
Controparte_1 Controparte_2 condanna l'attrice opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 2.896,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
Busto Arsizio, 5/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi
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