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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13632 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice dell'Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 18189/2024 pervenuta all'udienza del 2 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Marianna Puzo C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difeso giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Controparte_1 C.F._2
ON
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18403/2023 depositata il 19.10.2023 – opposizione a cartella esattoriale – diritto annuale alla camera di commercio – difetto di giurisdizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 2 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha proposto innanzi al GDP di Roma opposizione alla cartella esattoriale n. Controparte_1
09720160065181943000- di cui aveva avuto notizia tramite consultazione dell'estratto di ruolo - relativa al diritto annuale alla Camera di RC eccependo la intervenuta prescrizione , stante la mancata notifica della cartella medesima.
, costituitasi in primo grado, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in CP_2 favore del giudice tributario e ha contestato nel merito l'opposizione avversaria .
Il GDP con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
ha spiegato tempestivo gravame (sentenza di primo grado pubblicata il 19.10.2023 – atto CP_2
di citazione in appello notificato il 19.4.2024 - iscrizione a ruolo del procedimento di secondo grado del 26.4.2024 ) avverso la sentenza di primo grado.
Rilevata in via preliminare la ammissibilità della spiegata impugnazione , siccome proposta in conformità del dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di gravame , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione sicchè il Giudice dell'appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza di primo grado , osserva il Tribunale che ha eccepito, CP_2
in via principale ed assorbente , la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 161 c.p.c. nonché il difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere competente il Giudice Tributario , quale organo competente per tutte le controversie che hanno ad oggetto pretese di natura tributaria, quale è il diritto annuale alla Camera di RC .
Parte appellata si è costituita concludendo per il rigetto del gravame .
Tanto premesso , osserva il Tribunale che la sentenza di primo grado non può reputarsi nulla siccome del tutto disancorata dalla fattispecie concreta – come dedotto da parte appellante-, in considerazione del fatto che nella pronuncia di primo grado il GDP risulta aver preso specifica posizione in merito alla impugnabilità dell'estratto di ruolo , per arrivare a dichiarare la inammissibilità della relativa impugnazione, lo stesso estratto di ruolo che il contribuente ha menzionato per indicare come fosse venuto a conoscenza della cartella esattoriale- asseritamente mai notificata - oggetto di opposizione.
Va pertanto disattesa l'eccezione di nullità ex art. 161 c.p.c. sollevata da . CP_2
Ciò posto , l'appello è fondato e merita accoglimento in relazione al difetto di giurisdizione non rilevato dal primo Giudice .
Invero costituisce ius receptum il principio secondo il quale i diritti annuali alla Camera di
RC, ossia il tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare ogni anno a favore della Camera di RC nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale , ha natura di tributo anche se non può essere considerato un tributo locale ed è assoggettato alla prescrizione quinquennale (Cass. SSUU 13549/2005 e massime successive conformi).
Il discrimine tra giurisdizione ordinaria e g. tributaria va tuttavia ricercato non tanto e non soltanto nel fare riferimento alla natura (di tributo) della pretesa impositiva , ma nelle scansioni temporali che caratterizzano l'esecuzione tributaria , contraddistinta , da un lato, da atti prodromici e preparatori all'esecuzione e , in quanto tali , atti non aventi natura esecutiva , e, dall'altro, da atti di esecuzione vera e propria .
La questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e g. ordinaria in caso di impugnazione di atti di riscossione coattiva , è stata risolta dalle Sezioni Unite della
Cassazione nel senso che alla g. tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla g. ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) , nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica , su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (SSUU 14.4.2020 n. 7822) .
L'ordinanza n. 7822 del 2020 , in particolare, si è occupata dell'ipotesi in cui il fatto estintivo della pretesa tributaria fatto valere a sostegno dell'opposizione si sia verificato in epoca successiva alla emissione della cartella di pagamento , ma la notifica di quest'ultima sia mancata o risulti giuridicamente inesistente, ed ha affermato che in tal caso la controversia spetta alla cognizione del giudice tributario, al pari di quanto accade nell'ipotesi in cui il fatto estintivo si sia verificato anteriormente alla predetta notificazione: a fondamento di tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto di poter estendere all'opposizione all'esecuzione il principio secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi contro l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico è proponibile dinanzi al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Con particolare riguardo alla prescrizione, l'ordinanza in parola ha espressamente precisato che "se essa si assume verificata perché la notifica della cartella mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si potè verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite
l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza"; in riferimento all'ipotesi in cui si assuma che la prescrizione si è verificata per il decorso del tempo dopo la valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità, essa ha invece ribadito che il fatto estintivo deve essere fatto valere con l'opposizione di cui all'articolo 615 c.p.c., quindi innanzi al giudice ordinario.
Nel caso che ci occupa il ha lamentato la mancata notifica della cartella di pagamento;
la CP_1
mancata notifica della cartella esattoriale , quale atto interruttivo della prescrizione , è stata posta a fondamento della eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente in primo grado .
Le doglianze del contribuente circa la mancata notifica della cartella di pagamento afferiscono ad una fase che , evidentemente , precede l'esecuzione ; quanto affermato è del resto coerente con quanto previsto dall'art. 2 d.lgs. 546/1992, secondo cui “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”.
Non è dunque revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal . CP_1
Va dunque dichiarato ,in riforma della impugnata sentenza, il difetto di giurisdizione del g.o. a conoscere della controversia in favore del giudice tributario.
La pronuncia squisitamente processuale resa all'esito del secondo grado legittima una pronuncia di compensazione integrale inter partes delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza , dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario a conoscere della controversia in favore del Giudice Tributario;
b) compensa in toto le spese del secondo grado tra le parti;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice dell'Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 18189/2024 pervenuta all'udienza del 2 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Marianna Puzo C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difeso giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Controparte_1 C.F._2
ON
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18403/2023 depositata il 19.10.2023 – opposizione a cartella esattoriale – diritto annuale alla camera di commercio – difetto di giurisdizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 2 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha proposto innanzi al GDP di Roma opposizione alla cartella esattoriale n. Controparte_1
09720160065181943000- di cui aveva avuto notizia tramite consultazione dell'estratto di ruolo - relativa al diritto annuale alla Camera di RC eccependo la intervenuta prescrizione , stante la mancata notifica della cartella medesima.
, costituitasi in primo grado, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in CP_2 favore del giudice tributario e ha contestato nel merito l'opposizione avversaria .
Il GDP con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
ha spiegato tempestivo gravame (sentenza di primo grado pubblicata il 19.10.2023 – atto CP_2
di citazione in appello notificato il 19.4.2024 - iscrizione a ruolo del procedimento di secondo grado del 26.4.2024 ) avverso la sentenza di primo grado.
Rilevata in via preliminare la ammissibilità della spiegata impugnazione , siccome proposta in conformità del dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di gravame , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione sicchè il Giudice dell'appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza di primo grado , osserva il Tribunale che ha eccepito, CP_2
in via principale ed assorbente , la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 161 c.p.c. nonché il difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere competente il Giudice Tributario , quale organo competente per tutte le controversie che hanno ad oggetto pretese di natura tributaria, quale è il diritto annuale alla Camera di RC .
Parte appellata si è costituita concludendo per il rigetto del gravame .
Tanto premesso , osserva il Tribunale che la sentenza di primo grado non può reputarsi nulla siccome del tutto disancorata dalla fattispecie concreta – come dedotto da parte appellante-, in considerazione del fatto che nella pronuncia di primo grado il GDP risulta aver preso specifica posizione in merito alla impugnabilità dell'estratto di ruolo , per arrivare a dichiarare la inammissibilità della relativa impugnazione, lo stesso estratto di ruolo che il contribuente ha menzionato per indicare come fosse venuto a conoscenza della cartella esattoriale- asseritamente mai notificata - oggetto di opposizione.
Va pertanto disattesa l'eccezione di nullità ex art. 161 c.p.c. sollevata da . CP_2
Ciò posto , l'appello è fondato e merita accoglimento in relazione al difetto di giurisdizione non rilevato dal primo Giudice .
Invero costituisce ius receptum il principio secondo il quale i diritti annuali alla Camera di
RC, ossia il tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare ogni anno a favore della Camera di RC nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale , ha natura di tributo anche se non può essere considerato un tributo locale ed è assoggettato alla prescrizione quinquennale (Cass. SSUU 13549/2005 e massime successive conformi).
Il discrimine tra giurisdizione ordinaria e g. tributaria va tuttavia ricercato non tanto e non soltanto nel fare riferimento alla natura (di tributo) della pretesa impositiva , ma nelle scansioni temporali che caratterizzano l'esecuzione tributaria , contraddistinta , da un lato, da atti prodromici e preparatori all'esecuzione e , in quanto tali , atti non aventi natura esecutiva , e, dall'altro, da atti di esecuzione vera e propria .
La questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e g. ordinaria in caso di impugnazione di atti di riscossione coattiva , è stata risolta dalle Sezioni Unite della
Cassazione nel senso che alla g. tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla g. ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) , nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica , su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (SSUU 14.4.2020 n. 7822) .
L'ordinanza n. 7822 del 2020 , in particolare, si è occupata dell'ipotesi in cui il fatto estintivo della pretesa tributaria fatto valere a sostegno dell'opposizione si sia verificato in epoca successiva alla emissione della cartella di pagamento , ma la notifica di quest'ultima sia mancata o risulti giuridicamente inesistente, ed ha affermato che in tal caso la controversia spetta alla cognizione del giudice tributario, al pari di quanto accade nell'ipotesi in cui il fatto estintivo si sia verificato anteriormente alla predetta notificazione: a fondamento di tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto di poter estendere all'opposizione all'esecuzione il principio secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi contro l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico è proponibile dinanzi al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Con particolare riguardo alla prescrizione, l'ordinanza in parola ha espressamente precisato che "se essa si assume verificata perché la notifica della cartella mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si potè verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite
l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza"; in riferimento all'ipotesi in cui si assuma che la prescrizione si è verificata per il decorso del tempo dopo la valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità, essa ha invece ribadito che il fatto estintivo deve essere fatto valere con l'opposizione di cui all'articolo 615 c.p.c., quindi innanzi al giudice ordinario.
Nel caso che ci occupa il ha lamentato la mancata notifica della cartella di pagamento;
la CP_1
mancata notifica della cartella esattoriale , quale atto interruttivo della prescrizione , è stata posta a fondamento della eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente in primo grado .
Le doglianze del contribuente circa la mancata notifica della cartella di pagamento afferiscono ad una fase che , evidentemente , precede l'esecuzione ; quanto affermato è del resto coerente con quanto previsto dall'art. 2 d.lgs. 546/1992, secondo cui “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”.
Non è dunque revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal . CP_1
Va dunque dichiarato ,in riforma della impugnata sentenza, il difetto di giurisdizione del g.o. a conoscere della controversia in favore del giudice tributario.
La pronuncia squisitamente processuale resa all'esito del secondo grado legittima una pronuncia di compensazione integrale inter partes delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza , dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario a conoscere della controversia in favore del Giudice Tributario;
b) compensa in toto le spese del secondo grado tra le parti;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri