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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 11652/2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Angelo Parte_1 C.F._1
Guarino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 02.04.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “il sig. è affetto da Parte_1
artrosi polidistrettuale con deficit della deambulazione e del movimento della medie e grandi articolazioni. Ebbene, suddetta patologia, è una malattia cronica a carico delle articolazioni, da cui la definizione di “artropatia”. Essendo una malattia degenerativa comporta il progressivo deterioramento della cartilagine articolare che viene man a mano sostituita da tessuto osseo, provocando dolore, complessiva perdita di cartilagine e funzionalità della zona colpita. Le articolazioni maggiormente colpite sono la colonna vertebrale, l'anca, il ginocchio e le dita di mani e piedi. Può essere considerata la “regina” delle malattie reumatiche, essendo la principale causa di invalidità e dolore nel campo della reumatologia. Il rischio di sviluppare questa patologia aumenta con l'età. In seconda analisi il ricorrente risulta essere affetto da severa artrite psorisiaca: essa è una forma infiammatoria di artrite cronica che colpisce, in particolare, le articolazioni delle mani e dei piedi, ma che può interessare le articolazioni a livello dell'anca, delle ginocchia e della colonna vertebrale. Questa patologia è associata alla presenza di psoriasi cutanea o ungueale. I sintomi dell'artrite psoriasica includono: gonfiore, rigidità e dolore delle articolazioni coinvolte, gonfiore alle dita di mani e piedi (dattilite), dolore e gonfiore causati da un processo infiammatorio in corrispondenza dell'inserzione dei tendini sull'osso (entesite), sfaldamento, alterazioni del colore e ispessimento delle unghie ed affaticamento. Orbene, il mio assistito presenta in maniera evidente ed ingravescente gli effetti delle patologie su indicate, tanto da essere seguito dal centro geriatrico dell' e dal centro reumatologico dell'Università “Luigi Vanvitelli”. Tra la Controparte_2
documentazione depositata in atti si evidenzia: 1) certificato medico neurologico Controparte_2
del 03.10.2022 dove si legge “… poliartrosi diffusa, spondiloartrosi diffusa di grado elevato,
[...] artrite psorisiaca deformante alle ginocchia, coxartrosi… difficili i passaggi posturali, deambulazione possibile solo con appoggio”, 2) certificato medico ortopedico del 17.04.2023
[...]
dove si evince anche in questo caso “…difficoltà nei passaggi posturali e ridotta Controparte_2 capacità alla deambulazione”, 3) relazione medica reumatologica del 16.05.2023 Azienda
Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” da dove si evince “… artrite psorisiaca con psoriasi cutanea, oligoartrite asimmetrica, lombalgia infiammatoria, entesite e onicopatia”, 4) certificato medico geriatrico del 19.05.2023 da cui si legge “…artrite psorisiaca e CP_2 CP_2
poliartrosi diffusa con severa difficoltà motorie, UTILIZZA IL DEAMBULATORE PER IL
CAMMINO”, 5) certificato medico geriatrico dell'08.08.2023 Napoli 1 Centro dove si evince CP_2
la deambulazione possibile solo con sostegno e 6) certificato medico ortopedico del 09.08.2023
1 Centro da dove si evince “… impegno funzionale delle articolazioni coinvolte e CP_2 impossibilità al mantenimento della stazione eretta”. In ultimo, si allega sia ultima visita ortopedica effettuata in data 01.04.2024 presso (dove si evince la necessità di appoggio Controparte_2
per la deambulazione) sia visita reumatologica del 17.04.2024 Azienda Sanitaria Locale Napoli 2
Nord da dove si desume “impossibilità allo svolgimento a svolgere in maniera autonoma le comuni attività quotidiane necessarie sia nella vita di relazione che personali”. Orbene, il ctu dott. Per_1
, si discosta completamente dalla documentazione in atti, ritenendo che il mio ricorrente “sia
[...]
autonomo ed in grado di uscire da solo con il deambulatore per andare dal medico… è in grado di lavarsi… si rade da solo… assume autonomamente le medicine prescritte, si alimenta da solo… stazione eretta possibile senza appoggio… la deambulazione avviene nella norma ma con appoggio al deambulatore a scopo precauzionale, per paura di cadere”. Il quadro clinico individuato delinea un soggetto completamente autonomo, con una semplice depressione, cosa assolutamente non vera!
Il sig. , come si evince dalla copiosa documentazione depositata in atti, risulta essere Parte_1 abbisognevole di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani: una collaboratrice domestica e i figli non lasciano mai solo il soggetto. Egli, infatti, trascorre la maggior parte del suo tempo a letto o sul divano e le proprie uscite sono solo per visite mediche o atti necessari: il deambulatore, che il ctu ritiene una scelta di sicurezza, è assolutamente indispensabile per camminare e deambulare. Anche perché lo stesso è stato prescritto dall' per cui la sua CP_2
“indispensabilità” è assolutamente indiscutibile! Il sig. , durante la visita medica, si Parte_1
sposta con il deambulatore e quando non lo utilizza, si appoggia alla figlia per raggiungere il lettino: assolutamente l'opposto di quanto dichiarato dal ctu. Tra l'altro egli è seguito dal centro anziani dell' con visite periodiche e ingravescenti, cosi come attestato dalla documentazione Controparte_2
depositata in atti. Altresì, il ricorrente è affetto da incontinenza urinaria non stabilizzata che ne limitano il compimento dei normali atti quotidiani: condizione clinica che il dott. annovera ma Per_1 poi non considera ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento”. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
Acquisita la documentazione prodotta, espletato supplemento CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
All'esito del supplemento il CTU ha formulato le seguenti conclusioni: “1- il ricorrente presenta le seguenti infermita' : a-Artrosi polidistrettuale con modesti deficit articolari alle grosse articolazioni.
b-Psoriasi in trattamento farmacologico con farmaci biologici e con manifestazioni articolari acute da infiammazione. c-Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
2-tutte le suddette patologie possono considerarsi preesistenti alla data di revisione 3- successivamente alla data CP_1
della revisione non si è verificato aggravamento della patologia psoriasica ed artrosica ma CP_1 sicuramente un miglioramento dell'artrite psoriasica trattata con farmaci biologici (Ixakizumab) come si evince da certificazione neurologica AORN Cardarelli del 14/10/24; 4- nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata la comparsa di altre affezioni comunque incidenti;
5- tenuto conto del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sulla capacita' di lavoro;
tenuto conto del lavoro abituale esercitato , dell'età, del sesso, dell'adattabilità a lavori affini a quello espletato , si può affermare che : l'istante si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
ha la capacità di deambulare da solo e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene condividere la valutazione della CM del 3/3/22 che riconobbe all'istante un grado di invalidita' pari al 100% senza CP_1 necessità di assistenza continua in base al mio esame clinico effettuato ed in base alla documentazione sanitaria esibita dall'avvocato per un aggravamento in cui vi è una recente valutazione neurologica della deambulazione ( 14/10/24)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono pertanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Né,
d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004). Né rileva in senso contrario l'ultimo certificato medico del 29.04.2025, in quanto sostanzialmente analogo alla situazione già verificata dal CTU.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali. Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Napoli, addì 03.07.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 11652/2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Angelo Parte_1 C.F._1
Guarino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 02.04.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “il sig. è affetto da Parte_1
artrosi polidistrettuale con deficit della deambulazione e del movimento della medie e grandi articolazioni. Ebbene, suddetta patologia, è una malattia cronica a carico delle articolazioni, da cui la definizione di “artropatia”. Essendo una malattia degenerativa comporta il progressivo deterioramento della cartilagine articolare che viene man a mano sostituita da tessuto osseo, provocando dolore, complessiva perdita di cartilagine e funzionalità della zona colpita. Le articolazioni maggiormente colpite sono la colonna vertebrale, l'anca, il ginocchio e le dita di mani e piedi. Può essere considerata la “regina” delle malattie reumatiche, essendo la principale causa di invalidità e dolore nel campo della reumatologia. Il rischio di sviluppare questa patologia aumenta con l'età. In seconda analisi il ricorrente risulta essere affetto da severa artrite psorisiaca: essa è una forma infiammatoria di artrite cronica che colpisce, in particolare, le articolazioni delle mani e dei piedi, ma che può interessare le articolazioni a livello dell'anca, delle ginocchia e della colonna vertebrale. Questa patologia è associata alla presenza di psoriasi cutanea o ungueale. I sintomi dell'artrite psoriasica includono: gonfiore, rigidità e dolore delle articolazioni coinvolte, gonfiore alle dita di mani e piedi (dattilite), dolore e gonfiore causati da un processo infiammatorio in corrispondenza dell'inserzione dei tendini sull'osso (entesite), sfaldamento, alterazioni del colore e ispessimento delle unghie ed affaticamento. Orbene, il mio assistito presenta in maniera evidente ed ingravescente gli effetti delle patologie su indicate, tanto da essere seguito dal centro geriatrico dell' e dal centro reumatologico dell'Università “Luigi Vanvitelli”. Tra la Controparte_2
documentazione depositata in atti si evidenzia: 1) certificato medico neurologico Controparte_2
del 03.10.2022 dove si legge “… poliartrosi diffusa, spondiloartrosi diffusa di grado elevato,
[...] artrite psorisiaca deformante alle ginocchia, coxartrosi… difficili i passaggi posturali, deambulazione possibile solo con appoggio”, 2) certificato medico ortopedico del 17.04.2023
[...]
dove si evince anche in questo caso “…difficoltà nei passaggi posturali e ridotta Controparte_2 capacità alla deambulazione”, 3) relazione medica reumatologica del 16.05.2023 Azienda
Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” da dove si evince “… artrite psorisiaca con psoriasi cutanea, oligoartrite asimmetrica, lombalgia infiammatoria, entesite e onicopatia”, 4) certificato medico geriatrico del 19.05.2023 da cui si legge “…artrite psorisiaca e CP_2 CP_2
poliartrosi diffusa con severa difficoltà motorie, UTILIZZA IL DEAMBULATORE PER IL
CAMMINO”, 5) certificato medico geriatrico dell'08.08.2023 Napoli 1 Centro dove si evince CP_2
la deambulazione possibile solo con sostegno e 6) certificato medico ortopedico del 09.08.2023
1 Centro da dove si evince “… impegno funzionale delle articolazioni coinvolte e CP_2 impossibilità al mantenimento della stazione eretta”. In ultimo, si allega sia ultima visita ortopedica effettuata in data 01.04.2024 presso (dove si evince la necessità di appoggio Controparte_2
per la deambulazione) sia visita reumatologica del 17.04.2024 Azienda Sanitaria Locale Napoli 2
Nord da dove si desume “impossibilità allo svolgimento a svolgere in maniera autonoma le comuni attività quotidiane necessarie sia nella vita di relazione che personali”. Orbene, il ctu dott. Per_1
, si discosta completamente dalla documentazione in atti, ritenendo che il mio ricorrente “sia
[...]
autonomo ed in grado di uscire da solo con il deambulatore per andare dal medico… è in grado di lavarsi… si rade da solo… assume autonomamente le medicine prescritte, si alimenta da solo… stazione eretta possibile senza appoggio… la deambulazione avviene nella norma ma con appoggio al deambulatore a scopo precauzionale, per paura di cadere”. Il quadro clinico individuato delinea un soggetto completamente autonomo, con una semplice depressione, cosa assolutamente non vera!
Il sig. , come si evince dalla copiosa documentazione depositata in atti, risulta essere Parte_1 abbisognevole di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani: una collaboratrice domestica e i figli non lasciano mai solo il soggetto. Egli, infatti, trascorre la maggior parte del suo tempo a letto o sul divano e le proprie uscite sono solo per visite mediche o atti necessari: il deambulatore, che il ctu ritiene una scelta di sicurezza, è assolutamente indispensabile per camminare e deambulare. Anche perché lo stesso è stato prescritto dall' per cui la sua CP_2
“indispensabilità” è assolutamente indiscutibile! Il sig. , durante la visita medica, si Parte_1
sposta con il deambulatore e quando non lo utilizza, si appoggia alla figlia per raggiungere il lettino: assolutamente l'opposto di quanto dichiarato dal ctu. Tra l'altro egli è seguito dal centro anziani dell' con visite periodiche e ingravescenti, cosi come attestato dalla documentazione Controparte_2
depositata in atti. Altresì, il ricorrente è affetto da incontinenza urinaria non stabilizzata che ne limitano il compimento dei normali atti quotidiani: condizione clinica che il dott. annovera ma Per_1 poi non considera ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento”. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
Acquisita la documentazione prodotta, espletato supplemento CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
All'esito del supplemento il CTU ha formulato le seguenti conclusioni: “1- il ricorrente presenta le seguenti infermita' : a-Artrosi polidistrettuale con modesti deficit articolari alle grosse articolazioni.
b-Psoriasi in trattamento farmacologico con farmaci biologici e con manifestazioni articolari acute da infiammazione. c-Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
2-tutte le suddette patologie possono considerarsi preesistenti alla data di revisione 3- successivamente alla data CP_1
della revisione non si è verificato aggravamento della patologia psoriasica ed artrosica ma CP_1 sicuramente un miglioramento dell'artrite psoriasica trattata con farmaci biologici (Ixakizumab) come si evince da certificazione neurologica AORN Cardarelli del 14/10/24; 4- nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata la comparsa di altre affezioni comunque incidenti;
5- tenuto conto del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sulla capacita' di lavoro;
tenuto conto del lavoro abituale esercitato , dell'età, del sesso, dell'adattabilità a lavori affini a quello espletato , si può affermare che : l'istante si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
ha la capacità di deambulare da solo e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene condividere la valutazione della CM del 3/3/22 che riconobbe all'istante un grado di invalidita' pari al 100% senza CP_1 necessità di assistenza continua in base al mio esame clinico effettuato ed in base alla documentazione sanitaria esibita dall'avvocato per un aggravamento in cui vi è una recente valutazione neurologica della deambulazione ( 14/10/24)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono pertanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Né,
d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004). Né rileva in senso contrario l'ultimo certificato medico del 29.04.2025, in quanto sostanzialmente analogo alla situazione già verificata dal CTU.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali. Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Napoli, addì 03.07.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia