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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1330/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250015971167000 TRIBUTO 630 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna al pagamento delle spese di lite. L'Avv. Difensore_3 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e per la condanna al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava la cartella di pagamento n. 10620250015971167000 , notificatagli in data 23.9.2025 da Agenzia Entrate e Riscossione di Taranto, per conto di Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, avente ad oggetto contributi consortili – cod. 630 - per l'anno 2021, invocandone l'annullamento, per carenza di motivazione e difetto del requisito della
“vantaggiosità” ricevuta dal fondo.
Costituitosi il contraddittorio, nei confronti di Concessionario e, a seguito di intervento volontario, del
Consorzio, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata l'eccezione di difetto di motivazione, contenendo l'avviso gli elementi essenziali ai fini della identificazione dei cespiti e conoscenza del presupposto di fatto impositivo, quanto a meno in via teorica, al di là della concreta e fattuale ricorrenza di quest'ultimo e della specifica congruità o meno del contributo, tenuto conto dei molteplici ed analitici riferimenti tecnico-amministrativi riportati in cartella
Il ricorso appare, tuttavia, fondato in ordine al difetto della vantaggiosità.
Conviene fare, in proposito, una breve ricapitolazione.
La materia della bonifica dei terreni è regolata, a monte, dall'art. 10 del R.D. 215/1933, secondo cui sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica e dall'art. 860 del codice civile, secondo il quale i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
Questo il quadro secondo la normativa generale, nell'ambito della quale già vale l'equazione contribuzione uguale beneficio diretto.
Le competenze in materia di bonifica sono state assegnate, nel tempo, alle regioni (d.p.r. 15.1.1972, n. 11), con il potere di procedere al loro riordino e di introdurre una disciplina di dettaglio ( d.l. 248/2007, art. 27). Dunque, spetta alla legislazione regionale eventualmente meglio definire i termini dell'obbligazione contributiva.
E' noto che la giurisprudenza di legittimità si è attestata sulla tesi della presunzione di vantaggiosità semplicemente discendente dall'inclusione del fondo in un piano di classifica.
Va chiarito che non si tratta di una presunzione legale, non essendo questa prevista dalla legge. Pertanto, si verte in tema di presunzioni semplici.
Ai sensi dell'art. 2729 del codice civile, le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Pertanto, finché la presunzione in esame non sarà assistita da indizi gravi, precisi e concordanti, al di là di ogni ragionevole dubbio ed in coerenza con la normativa tributaria di diritto sostanziale, è sbagliato affermare che il proprietario del fondo sia geneticamente gravato da una prova contraria, visto che una prova legale non c'è.
Trattandosi di materia ormai delegata, consegue che tali presunzioni devono ora adattarsi necessariamente alla specifica disciplina regionale, per volontà del legislatore nazionale.
Quanto alle prestazioni a carico delle parti, provvede, nella fattispecie, la legge della Regione Puglia 13 marzo 2012, n. 4.
L'art. 17 di detta legge individua i soggetti obbligati al pagamento dei contributi consortili nei proprietari dei fondi che traggono un beneficio diretto e specifico … dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio.
Dunque, il beneficio richiesto, che già non era generico nella cornice della legislazione statale, ora è espressamente ribadito che deve essere anche diretto e specifico, il che significa che non può essere né indiretto nè generico. Tradotto, significa ancora che deve riguardare direttamente e individualmente i proprietari obbligati e non soltanto alcune parti del comprensorio o questo genericamente inteso. Insomma, non è ammessa genericità. Perché la genericità è un ossimoro rispetto alle qualità di cui devono godere le presunzioni semplici, per essere ammesse dal giudice.
Ne è conferma la disposizione contenuta nell'art. 18 della stessa legge regionale, laddove è precisato ch per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica … ed è emblematico l'uso del singolare riferito al termine immobile, a riprova della condizione che il vantaggio deve riguardare ogni singolo cespite, anziché il comprensorio genericamente inteso, perché ogni singolo proprietario è un contribuente pagante ed è titolare per questo di una posizione soggettiva giuridicamente protetta.
Ne è riprova l'utilizzo, persino martellante, da parte del legislatore delle aggettivazioni qualificanti la nozione di vantaggio.
La norma citata è pregnante, perché innalza i livelli di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici codicistiche e ne richiede una distribuzione omogenea estesa per l'intero comprensorio, esigendosi, secondo lo spirito del legislatore pugliese, una vantaggiosità reale ed equamente diffusa, anziché un suo simulacro o un surrogato delle leggi della statistica, desumibile dalle prospettive di un burocratico piano di classifica. Magari, altrove non sarà così. Ma, in Puglia lo è!
Il beneficio diretto e specifico, poi, deve avere ad oggetto, tra l'altro, opere di presidio idrogeologico … di difesa idraulica … e di disponibilità idrica e irrigua …
L'art. 16 della legge, infine, impone ai Consorzi l'adozione di un piano per il controllo delle opere in atto. Ritornando alla presunzione semplice di cui sopra, questa dovrebbe ora avere ad oggetto, secondo l'intendimento del legislatore pugliese, una vantaggiosità non più generica, ma tipizzata e individualizzata, finalizzata alla salvaguardia diretta e specifica del fondo in questione e non soltanto, evidentemente, del comprensorio genericamente inteso, potendo accadere, realisticamente, che al suo interno quella auspicata vantaggiosità non sia distribuita in modo omogeneo e soddisfacente, a vantaggio di tutti i singoli proprietari.
Come si nota, si tratta di elementi fattuali ben determinati ed ulteriori, che connotano e riempiono di contenuto la prestazione a carico del Consorzio, vita natural durante, e che, almeno per quanto riguarda la realtà pugliese, indeboliscono la presunzione semplice adombrata, perché non più sorretta da riscontri gravi, precisi e concordanti, a termini dell'art. 2729 cc .
Insomma, questa Corte ritiene che la presunzione semplice codicistica non arrivi a ricomprendere tutti gli elementi della fattispecie richiesti dalla normativa regionale pugliese, in termini di immediatezza, individualità
e permanenza del vantaggio, se non attraverso un atto di fede.
Ragionando diversamente e tenuto conto anche della non trascurabile circostanza che la prestazione consortile deve essere continuativa e durare per tutto il tempo di esistenza in vita dell'ente, si arriverebbe ad ammettere in terra di Puglia, per giurisprudenza aprioristica, una presunzione di vantaggiosità indiretta, aspecifica, generica e valevole in aeternum, difforme da quella legalmente richiesta e senza il benché minimo riscontro in ordine alla sussistenza della molteplicità di elementi fattuali ulteriori, di cui sopra.
A comprova dell'assenza di vantaggiosità, militano non solo i precedenti giudiziari citati ed allegati, afferenti alle annualità pregresse, ma anche i riscontri peritali prodotti, da cui si evince che la zona interessata, per numerosi anni, quanto meno a partire dal 2019, non è stata mai oggetto di lavori e di pulizia e di manutenzione delle opere funzionali alla difesa idraulica, sicché è intuitivo immaginare che si sia determinata in loco uno stato di degrado e di abbandono, tutt'altro che vantaggioso ed anzi a rischio di danno per terreni e colture in atto.
La relazione tecnica, pur nella sua sinteticità, coglie la realtà specifica, essenziale ed inequivocabile, fissandone le patologie come in una lastra radiografica.
Ciò basta, a parere della Corte, se non ad escludere completamente, quanto meno a depotenziare e sterilizzare la presunzione (semplice) legata all'inclusione in un piano di classifica.
Quanto alla inclusione in sé del fondo nel piano di classifica, la stessa giurisprudenza prodotta dal Consorzio, pur denominandola prova, nelle premesse del ragionamento, finisce poi per declassarla al rango di presunzione semplice , così come universalmente riconosciuto, omettendo di considerare come anche un ragionevole dubbio dimostrato possa porre in cale la valenza probatoria di una presunzione semplice.
Le argomentazioni tecniche di controparte, di cui alla relazione peritale in atti, risultano generiche, in quanto riguardano il comprensorio nel suo complesso e l'attività teorico-istituzionale del Consorzio e non , nello specifico, quanto effettivamente svolto e se quanto svolto abbia interessato effettivamente la porzione di terreno controversa, documentandolo. In effetti, la relazione in argomento sembra svolgere considerazioni più di diritto che di fatto, senza comunque circostanziare e documentare il fatto. In ogni caso,gli interventi di manutenzione dedotti non si sa bene quando, con quale periodicità e dove sarebbero stati effettuati e, pertanto, non possono essere assunti come presunzione di una vantaggiosità diretta e specifica riferita all'annualità in questione, visto che un ipotetico vantaggio a Nord non è detto che si riflettesse automaticamente a Sud e viceversa, all'interno di una unità territoriale estesa per un numero considerevole di ettari. E visto che la legge ed ormai anche la Corte Costituzionale richiedono non già un vantaggio di tipo medio, ma diretto e specifico per ciascun contribuente, poiché qui non valgono le regole della media statistica
(o della statistica di Trilussa) sicché è necessario che ad ogni contribuzione sia correlata una vantaggiosità effettivamente resa. Unicuique suum. Tenendo presente, infine, che, per legge, la prova contraria rigorosa è richiesta soltanto per le presunzioni legali, mentre per le presunzioni semplici, come quelle di cui si avvarrebbe qui il Consorzio richiedente, è sufficiente che le stesse siano depotenziate anche con altrettante presunzioni semplici, che è possibile desumere dal quadro sopra delineato.
Persino il ragionevole dubbio farebbe scemare la portata delle presunzioni utilizzate dal Consorzio;
presunzioni, che non possono arrivare a coprire i requisiti impositivi indispensabili, quelli cioè richiesti in coerenza con la normativa di diritto tributario sostanziale (art. 7, comma 5, d.lg.vo 546), vale a dire l'esistenza di un presupposto di fatto impositivo e di un reale incremento di redditività dei terreni, quale effetto di una fattuale, specifica e vantaggiosa attività di bonifica resa.
D'altra parte, quello in esame costituisce, per fatto notorio, soltanto uno degli ormai innumerevoli ricorsi trasversalmente proposti in materia ed è verosimilmente dimostrativo non certo di un disegno anti istituzionale o dalla volontà di sottrarsi al pagamento di poche centinaia di euro l'anno, ma di un malcontento diffuso sulla inadeguatezza manutentiva di un servizio, per lo meno con riferimento all'annualità in esame, a difesa di un principio di giustizia, dinanzi al quale le presunzioni semplici proclamate finiscono per diventare semplici fictiones iuris..
Dunque, il fondo rustico in oggetto, per le ragioni innanzi esposte, non riceve alcun beneficio diretto e specifico dalle opere del Consorzio, venendo a mancare uno dei capisaldi delle prestazioni consortili.
Infine,è emblematico che non sia stata fornita prova documentale di interventi manutentivi periodici eseguiti sul posto, imposti dall'art. 16 della legge regionale, nonostante la vetustà del Consorzio.
Il Consorzio convenuto va condannato alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente;
spese che, equitativamente compensate di ½, si liquidano, in definitiva, nella misura di euro 700,00, per diritti ed onorario di difesa,oltre accessori di legge e rimborso del c.u. .
Compensazione delle spese tra le restanti parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese come in motivazione. Taranto,
25.2.2026 Il Presidente est.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1330/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250015971167000 TRIBUTO 630 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna al pagamento delle spese di lite. L'Avv. Difensore_3 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e per la condanna al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava la cartella di pagamento n. 10620250015971167000 , notificatagli in data 23.9.2025 da Agenzia Entrate e Riscossione di Taranto, per conto di Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, avente ad oggetto contributi consortili – cod. 630 - per l'anno 2021, invocandone l'annullamento, per carenza di motivazione e difetto del requisito della
“vantaggiosità” ricevuta dal fondo.
Costituitosi il contraddittorio, nei confronti di Concessionario e, a seguito di intervento volontario, del
Consorzio, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata l'eccezione di difetto di motivazione, contenendo l'avviso gli elementi essenziali ai fini della identificazione dei cespiti e conoscenza del presupposto di fatto impositivo, quanto a meno in via teorica, al di là della concreta e fattuale ricorrenza di quest'ultimo e della specifica congruità o meno del contributo, tenuto conto dei molteplici ed analitici riferimenti tecnico-amministrativi riportati in cartella
Il ricorso appare, tuttavia, fondato in ordine al difetto della vantaggiosità.
Conviene fare, in proposito, una breve ricapitolazione.
La materia della bonifica dei terreni è regolata, a monte, dall'art. 10 del R.D. 215/1933, secondo cui sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica e dall'art. 860 del codice civile, secondo il quale i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
Questo il quadro secondo la normativa generale, nell'ambito della quale già vale l'equazione contribuzione uguale beneficio diretto.
Le competenze in materia di bonifica sono state assegnate, nel tempo, alle regioni (d.p.r. 15.1.1972, n. 11), con il potere di procedere al loro riordino e di introdurre una disciplina di dettaglio ( d.l. 248/2007, art. 27). Dunque, spetta alla legislazione regionale eventualmente meglio definire i termini dell'obbligazione contributiva.
E' noto che la giurisprudenza di legittimità si è attestata sulla tesi della presunzione di vantaggiosità semplicemente discendente dall'inclusione del fondo in un piano di classifica.
Va chiarito che non si tratta di una presunzione legale, non essendo questa prevista dalla legge. Pertanto, si verte in tema di presunzioni semplici.
Ai sensi dell'art. 2729 del codice civile, le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Pertanto, finché la presunzione in esame non sarà assistita da indizi gravi, precisi e concordanti, al di là di ogni ragionevole dubbio ed in coerenza con la normativa tributaria di diritto sostanziale, è sbagliato affermare che il proprietario del fondo sia geneticamente gravato da una prova contraria, visto che una prova legale non c'è.
Trattandosi di materia ormai delegata, consegue che tali presunzioni devono ora adattarsi necessariamente alla specifica disciplina regionale, per volontà del legislatore nazionale.
Quanto alle prestazioni a carico delle parti, provvede, nella fattispecie, la legge della Regione Puglia 13 marzo 2012, n. 4.
L'art. 17 di detta legge individua i soggetti obbligati al pagamento dei contributi consortili nei proprietari dei fondi che traggono un beneficio diretto e specifico … dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio.
Dunque, il beneficio richiesto, che già non era generico nella cornice della legislazione statale, ora è espressamente ribadito che deve essere anche diretto e specifico, il che significa che non può essere né indiretto nè generico. Tradotto, significa ancora che deve riguardare direttamente e individualmente i proprietari obbligati e non soltanto alcune parti del comprensorio o questo genericamente inteso. Insomma, non è ammessa genericità. Perché la genericità è un ossimoro rispetto alle qualità di cui devono godere le presunzioni semplici, per essere ammesse dal giudice.
Ne è conferma la disposizione contenuta nell'art. 18 della stessa legge regionale, laddove è precisato ch per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica … ed è emblematico l'uso del singolare riferito al termine immobile, a riprova della condizione che il vantaggio deve riguardare ogni singolo cespite, anziché il comprensorio genericamente inteso, perché ogni singolo proprietario è un contribuente pagante ed è titolare per questo di una posizione soggettiva giuridicamente protetta.
Ne è riprova l'utilizzo, persino martellante, da parte del legislatore delle aggettivazioni qualificanti la nozione di vantaggio.
La norma citata è pregnante, perché innalza i livelli di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici codicistiche e ne richiede una distribuzione omogenea estesa per l'intero comprensorio, esigendosi, secondo lo spirito del legislatore pugliese, una vantaggiosità reale ed equamente diffusa, anziché un suo simulacro o un surrogato delle leggi della statistica, desumibile dalle prospettive di un burocratico piano di classifica. Magari, altrove non sarà così. Ma, in Puglia lo è!
Il beneficio diretto e specifico, poi, deve avere ad oggetto, tra l'altro, opere di presidio idrogeologico … di difesa idraulica … e di disponibilità idrica e irrigua …
L'art. 16 della legge, infine, impone ai Consorzi l'adozione di un piano per il controllo delle opere in atto. Ritornando alla presunzione semplice di cui sopra, questa dovrebbe ora avere ad oggetto, secondo l'intendimento del legislatore pugliese, una vantaggiosità non più generica, ma tipizzata e individualizzata, finalizzata alla salvaguardia diretta e specifica del fondo in questione e non soltanto, evidentemente, del comprensorio genericamente inteso, potendo accadere, realisticamente, che al suo interno quella auspicata vantaggiosità non sia distribuita in modo omogeneo e soddisfacente, a vantaggio di tutti i singoli proprietari.
Come si nota, si tratta di elementi fattuali ben determinati ed ulteriori, che connotano e riempiono di contenuto la prestazione a carico del Consorzio, vita natural durante, e che, almeno per quanto riguarda la realtà pugliese, indeboliscono la presunzione semplice adombrata, perché non più sorretta da riscontri gravi, precisi e concordanti, a termini dell'art. 2729 cc .
Insomma, questa Corte ritiene che la presunzione semplice codicistica non arrivi a ricomprendere tutti gli elementi della fattispecie richiesti dalla normativa regionale pugliese, in termini di immediatezza, individualità
e permanenza del vantaggio, se non attraverso un atto di fede.
Ragionando diversamente e tenuto conto anche della non trascurabile circostanza che la prestazione consortile deve essere continuativa e durare per tutto il tempo di esistenza in vita dell'ente, si arriverebbe ad ammettere in terra di Puglia, per giurisprudenza aprioristica, una presunzione di vantaggiosità indiretta, aspecifica, generica e valevole in aeternum, difforme da quella legalmente richiesta e senza il benché minimo riscontro in ordine alla sussistenza della molteplicità di elementi fattuali ulteriori, di cui sopra.
A comprova dell'assenza di vantaggiosità, militano non solo i precedenti giudiziari citati ed allegati, afferenti alle annualità pregresse, ma anche i riscontri peritali prodotti, da cui si evince che la zona interessata, per numerosi anni, quanto meno a partire dal 2019, non è stata mai oggetto di lavori e di pulizia e di manutenzione delle opere funzionali alla difesa idraulica, sicché è intuitivo immaginare che si sia determinata in loco uno stato di degrado e di abbandono, tutt'altro che vantaggioso ed anzi a rischio di danno per terreni e colture in atto.
La relazione tecnica, pur nella sua sinteticità, coglie la realtà specifica, essenziale ed inequivocabile, fissandone le patologie come in una lastra radiografica.
Ciò basta, a parere della Corte, se non ad escludere completamente, quanto meno a depotenziare e sterilizzare la presunzione (semplice) legata all'inclusione in un piano di classifica.
Quanto alla inclusione in sé del fondo nel piano di classifica, la stessa giurisprudenza prodotta dal Consorzio, pur denominandola prova, nelle premesse del ragionamento, finisce poi per declassarla al rango di presunzione semplice , così come universalmente riconosciuto, omettendo di considerare come anche un ragionevole dubbio dimostrato possa porre in cale la valenza probatoria di una presunzione semplice.
Le argomentazioni tecniche di controparte, di cui alla relazione peritale in atti, risultano generiche, in quanto riguardano il comprensorio nel suo complesso e l'attività teorico-istituzionale del Consorzio e non , nello specifico, quanto effettivamente svolto e se quanto svolto abbia interessato effettivamente la porzione di terreno controversa, documentandolo. In effetti, la relazione in argomento sembra svolgere considerazioni più di diritto che di fatto, senza comunque circostanziare e documentare il fatto. In ogni caso,gli interventi di manutenzione dedotti non si sa bene quando, con quale periodicità e dove sarebbero stati effettuati e, pertanto, non possono essere assunti come presunzione di una vantaggiosità diretta e specifica riferita all'annualità in questione, visto che un ipotetico vantaggio a Nord non è detto che si riflettesse automaticamente a Sud e viceversa, all'interno di una unità territoriale estesa per un numero considerevole di ettari. E visto che la legge ed ormai anche la Corte Costituzionale richiedono non già un vantaggio di tipo medio, ma diretto e specifico per ciascun contribuente, poiché qui non valgono le regole della media statistica
(o della statistica di Trilussa) sicché è necessario che ad ogni contribuzione sia correlata una vantaggiosità effettivamente resa. Unicuique suum. Tenendo presente, infine, che, per legge, la prova contraria rigorosa è richiesta soltanto per le presunzioni legali, mentre per le presunzioni semplici, come quelle di cui si avvarrebbe qui il Consorzio richiedente, è sufficiente che le stesse siano depotenziate anche con altrettante presunzioni semplici, che è possibile desumere dal quadro sopra delineato.
Persino il ragionevole dubbio farebbe scemare la portata delle presunzioni utilizzate dal Consorzio;
presunzioni, che non possono arrivare a coprire i requisiti impositivi indispensabili, quelli cioè richiesti in coerenza con la normativa di diritto tributario sostanziale (art. 7, comma 5, d.lg.vo 546), vale a dire l'esistenza di un presupposto di fatto impositivo e di un reale incremento di redditività dei terreni, quale effetto di una fattuale, specifica e vantaggiosa attività di bonifica resa.
D'altra parte, quello in esame costituisce, per fatto notorio, soltanto uno degli ormai innumerevoli ricorsi trasversalmente proposti in materia ed è verosimilmente dimostrativo non certo di un disegno anti istituzionale o dalla volontà di sottrarsi al pagamento di poche centinaia di euro l'anno, ma di un malcontento diffuso sulla inadeguatezza manutentiva di un servizio, per lo meno con riferimento all'annualità in esame, a difesa di un principio di giustizia, dinanzi al quale le presunzioni semplici proclamate finiscono per diventare semplici fictiones iuris..
Dunque, il fondo rustico in oggetto, per le ragioni innanzi esposte, non riceve alcun beneficio diretto e specifico dalle opere del Consorzio, venendo a mancare uno dei capisaldi delle prestazioni consortili.
Infine,è emblematico che non sia stata fornita prova documentale di interventi manutentivi periodici eseguiti sul posto, imposti dall'art. 16 della legge regionale, nonostante la vetustà del Consorzio.
Il Consorzio convenuto va condannato alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente;
spese che, equitativamente compensate di ½, si liquidano, in definitiva, nella misura di euro 700,00, per diritti ed onorario di difesa,oltre accessori di legge e rimborso del c.u. .
Compensazione delle spese tra le restanti parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese come in motivazione. Taranto,
25.2.2026 Il Presidente est.