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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NI ND, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 305/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L200958 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 191/23 del 14.9.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Lucca respingeva il ricorso di Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Lucca per un recupero a tassazione di IVA non versata nell'anno 2017.
Il primo Giudice sosteneva la fondatezza delle argomentazioni dell'Ufficio che aveva basato il detto accertamento sul rilievo della inesistenza, inizialmente indicata come oggettiva, poi ritenuta soggettiva, di talune prestazioni di acquisto di materiali metallici. In particolare sussistevano, viste le caratteristiche del soggetto venditore e delle operazioni poste in essere, tutte le condizioni per poter ritenere, in linea con la chiara giurisprudenza sul punto, tanto l'esistenza della frode tributaria perpetrata dal soggetto cedente, quanto la piena consapevolezza, con assenza quindi di buona fede, di tale frode, da parte del cessionario, attuale ricorrente.
Il contribuente si appella con plurimi motivi. Col primo motivo ribadisce l'esistenza di un vizio motivazionale dell'atto impugnato, non ritenuto dal primo Giudice. In particolare si censura il passaggio, avvenuto, in atti, senza adeguata motivazione, e che la parte ha potuto recepire solo grazie al contributo del professionista che l'ha assistita, da un'iniziale contestazione di prestazioni oggettivamente inesistenti, ad una successiva e definitiva contestazione di prestazioni soggettivamente inesistenti, quali presupposto dell'accertamento. Trattasi, secondo l'appellante, di carenza che rende radicalmente illegittimo l'accertamento, che non può essere sanata, come sostiene la sentenza, dal fatto che il contribuente si sia difeso in giudizio.
A questo primo motivo di ricorso si accompagna un secondo gravame sull'apparenza della motivazione.
Posto che, si sostiene, nulla di specifico si è detto, in sentenza, sulle deduzioni del contribuente idonee a concretizzare la sua piena buona fede, sia con riferimento al contenuto delle operazioni contestate che con riguardo alle qualità del soggetto cedente.
Con ulteriore motivo si eccepisce poi la violazione dell'art. 7 co. 5 bis del Dl 546/92, nell'attuale configurazione, secondo cui, né l'Ufficio, né la sentenza che ne ha confermato le conclusioni, hanno rispettato il principio dell'onere di prova, che grava sulla parte pubblica, in sede di contestazione;
e ciò con particolare riguardo all'aspetto, del tutto obliterato, della necessità di consapevolezza della frode da parte dell'acquirente Ricorrente_1, perpetrata dal cedente Nominativo_1. Specularmente l'appellante eccepisce altresì la violazione dell'art. 116 cpc, laddove non sono state tenute nel giusto conto le deduzioni che, invece, erano in grado di dimostrare la piena buona fede del Ricorrente_1, rispetto alla frode semmai perpetrata da controparte.
Con ultimo motivo si censura la radicale infondatezza del merito della pretesa per violazione degli artt. 19,
21 e 24 dpr 633/72 e 8 dpr 322/98, richiamando la giurisprudenza in punto di dimostrazione della buona fede da parte dell'acquirente, nel caso di specie;
la quale risulta ben dimostrata, si sostiene, dalla sostanziale regolarità delle operazioni poste in essere e dalla completezza delle verifiche che l'acquirente medesimo è stato in grado di effettuare sulla correttezza dell'operato proprio dante causa.
L'Ufficio controdeduce su tutti i punti di gravame. Quanto al difetto di motivazione osserva che, negli atti, risultano ben distinti i rilievi circa l'inesistenza delle prestazioni di cui si tratta dal punto di vista oggettivo e soggettivo, con esplicita e non confondibile sottolineatura, ai fini sanzionatori, di questo secondo aspetto.
La sentenza, per contro, si sostiene, riprende questo assunto e lo fa proprio, con motivazione che, da questo punto di vista, non può affatto ritenersi apparente.
Su tutti gli altri aspetti di merito l'Ufficio diffusamente osserva che, versandosi in ipotesi di prestazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede del soggetto acquirente, una volta dimostrata, in capo al venditore, la frode da costui perpetrata, la buona fede dell'acquirente può essere contraddetta, da parte dell'Ufficio, anche in via presuntiva, come appunto è avvenuto in questo caso.
Da ultimo si sottolinea altresì, con richiami giurisprudenziali, che il fondamento fraudolento dell'operazione, e segnatamente l'assenza della prova che l'acquirente ignorava la fittizietà del proprio dante causa, esclude la possibilità dell'applicazione del reverse charge;
laddove può ritenersi, in linea generale, che detta fraudolenza è in grado di incidere sull'imposta stessa, togliendo all'IVA il proprio naturale carattere di neutralità, sul quale detto istituto si fonda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto.
Le eccezioni inerenti la motivazione della sentenza non sono fondate;
posto che, come osserva l'Ufficio, il conclusivo riferimento al carattere di soggettiva inesistenza delle prestazioni, posto a base dell'accertamento, è chiaramente delineato, nell'accertamento, con richiamo agli elementi indiziari e presuntivi, i quali fanno ritenere fittizie le operazioni contestate;
e ciò non tanto con riguardo alla loro effettiva esistenza, ma con riferimento al versante soggettivo delle medesime, fondatamente sospettabile di falsità e fraudolenza. Detto quadro di riferimento è recepito in sentenza con specifici richiami che, al di là della loro sinteticità, appaiono in grado di escludere l'assenza o apparenza della motivazione;
alla luce della, peraltro pacifica, giurisprudenza ripresa anche nelle controdeduzioni.
Sugli aspetti di merito, inerenti le prove che hic et inde devono essere versate in atti, onde contestare, ovvero affermare, la buona fede dell'acquirente, rispetto al congegno fraudolento ordito dal dante causa, il doveroso percorso, sul piano procedurale, è ben scandito nelle controdeduzioni e nella sostanza è coerente a quanto dedotto anche nell'appello.
Sicché il tema si risolve nella valutazione dei singoli elementi di prova, con evidente specifico riguardo ai loro aspetti indiziari e presuntivi, come da ultimo variamente esposto anche in giurisprudenza (Cass. Ord.
27042, 27053 e 27071/2025). In tal senso è da ritenere che taluni indizi di fittizietà, anche in considerazione del fatto che il soggetto cedente risulta censito in appositi elenchi di categoria, non siano di per sé in grado di indubitare la buona fede dell'acquirente. Quest'ultimo, infatti, può ben rimanere del tutto estraneo ai profili di irregolarità, pur gravi, che nella specie connotano il proprio venditore, così come sottolineati dall'Ufficio; quando manchino altri elementi capaci di contestualizzare la fraudolenza dell'agire del dante causa. Lo stesso è a dire per la paternità del mezzo utilizzato per i trasporti, verosimilmente di un parente, e per l'esistenza di un fermo amministrativo, comunque compatibile, in linea di puro fatto, con l'utilizzo del mezzo, per quanto in modo irregolare;
al riscontro del quale, quindi, non pare che sia giusto dover spingere la verifica dell'acquirente, onde poterne attestare la buona fede.
Per contro, neppure appare significativa, per l'affermazione della buona fede, la formale regolarità delle operazioni, sul piano della loro regolare fatturazione e degli importi dichiarati, trattandosi di aspetti obiettivamente estrinseci e non dirimenti.
In sostanza, pertanto, ammessa la fraudolenza dell'operazione sul versante del cedente, su cui d'altronde neppure l'appellante spende argomenti particolari, vista la pressoché totale inesistenza fiscale del dante causa, residuano soltanto, sul piano valutativo, gli obiettivi elementi di prova e di giudizio che, pur non interferendo col dubbio di effettiva esistenza delle prestazioni contestate, hanno comunque riguardo al loro intrinseco contenuto.
Da questo punto di vista si ritiene che risulti decisivo l'aspetto, sottolineato anche nella giurisprudenza sopra citata, dell'integrale regolamento per contanti di tutte le prestazioni di cui si tratta, il cui importo risulta, complessivamente, di non lieve entità. Trattasi di un dato la cui anomalia, nell'ambito delle ordinarie operazioni commerciali, è di particolare e decisiva rilevanza, ai fini del giudizio di buona fede del compratore;
ed appare, del resto, pienamente coerente al complesso degli elementi in grado di inficiare la posizione del cedente, attestando la fraudolenza del suo agire, per quanto, come detto prima, non in grado, di per sé soli e de plano,
di ribaltarsi sulla posizione dell'acquirente. Peraltro, in piena coerenza con questo elemento relativo alle dubbie modalità di pagamento, e quindi ad ulteriore riscontro, si pongono altresì gli altri aspetti indicati dall'Ufficio, certamente apprezzabili dall'appellante, circa la non verosimiglianza dei numerosi sovraccarichi e la stessa incompletezza della descrizione di taluni viaggi.
Ritenuto, pertanto, di doversi respingere l'appello sulla base di queste considerazioni resta solo da osservare che appaiono del tutto condivisibili, in una con la giurisprudenza citata, le considerazioni dell'Ufficio in punto di reverse charge, istituto la cui azionabilità, nella fattispecie, appare del tutto incompatibile con la acclarata fraudolenza dell'operazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
Euro 1500 oltre accessori di legge
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e condanna il soccombente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NI ND, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 305/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L200958 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 191/23 del 14.9.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Lucca respingeva il ricorso di Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Lucca per un recupero a tassazione di IVA non versata nell'anno 2017.
Il primo Giudice sosteneva la fondatezza delle argomentazioni dell'Ufficio che aveva basato il detto accertamento sul rilievo della inesistenza, inizialmente indicata come oggettiva, poi ritenuta soggettiva, di talune prestazioni di acquisto di materiali metallici. In particolare sussistevano, viste le caratteristiche del soggetto venditore e delle operazioni poste in essere, tutte le condizioni per poter ritenere, in linea con la chiara giurisprudenza sul punto, tanto l'esistenza della frode tributaria perpetrata dal soggetto cedente, quanto la piena consapevolezza, con assenza quindi di buona fede, di tale frode, da parte del cessionario, attuale ricorrente.
Il contribuente si appella con plurimi motivi. Col primo motivo ribadisce l'esistenza di un vizio motivazionale dell'atto impugnato, non ritenuto dal primo Giudice. In particolare si censura il passaggio, avvenuto, in atti, senza adeguata motivazione, e che la parte ha potuto recepire solo grazie al contributo del professionista che l'ha assistita, da un'iniziale contestazione di prestazioni oggettivamente inesistenti, ad una successiva e definitiva contestazione di prestazioni soggettivamente inesistenti, quali presupposto dell'accertamento. Trattasi, secondo l'appellante, di carenza che rende radicalmente illegittimo l'accertamento, che non può essere sanata, come sostiene la sentenza, dal fatto che il contribuente si sia difeso in giudizio.
A questo primo motivo di ricorso si accompagna un secondo gravame sull'apparenza della motivazione.
Posto che, si sostiene, nulla di specifico si è detto, in sentenza, sulle deduzioni del contribuente idonee a concretizzare la sua piena buona fede, sia con riferimento al contenuto delle operazioni contestate che con riguardo alle qualità del soggetto cedente.
Con ulteriore motivo si eccepisce poi la violazione dell'art. 7 co. 5 bis del Dl 546/92, nell'attuale configurazione, secondo cui, né l'Ufficio, né la sentenza che ne ha confermato le conclusioni, hanno rispettato il principio dell'onere di prova, che grava sulla parte pubblica, in sede di contestazione;
e ciò con particolare riguardo all'aspetto, del tutto obliterato, della necessità di consapevolezza della frode da parte dell'acquirente Ricorrente_1, perpetrata dal cedente Nominativo_1. Specularmente l'appellante eccepisce altresì la violazione dell'art. 116 cpc, laddove non sono state tenute nel giusto conto le deduzioni che, invece, erano in grado di dimostrare la piena buona fede del Ricorrente_1, rispetto alla frode semmai perpetrata da controparte.
Con ultimo motivo si censura la radicale infondatezza del merito della pretesa per violazione degli artt. 19,
21 e 24 dpr 633/72 e 8 dpr 322/98, richiamando la giurisprudenza in punto di dimostrazione della buona fede da parte dell'acquirente, nel caso di specie;
la quale risulta ben dimostrata, si sostiene, dalla sostanziale regolarità delle operazioni poste in essere e dalla completezza delle verifiche che l'acquirente medesimo è stato in grado di effettuare sulla correttezza dell'operato proprio dante causa.
L'Ufficio controdeduce su tutti i punti di gravame. Quanto al difetto di motivazione osserva che, negli atti, risultano ben distinti i rilievi circa l'inesistenza delle prestazioni di cui si tratta dal punto di vista oggettivo e soggettivo, con esplicita e non confondibile sottolineatura, ai fini sanzionatori, di questo secondo aspetto.
La sentenza, per contro, si sostiene, riprende questo assunto e lo fa proprio, con motivazione che, da questo punto di vista, non può affatto ritenersi apparente.
Su tutti gli altri aspetti di merito l'Ufficio diffusamente osserva che, versandosi in ipotesi di prestazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede del soggetto acquirente, una volta dimostrata, in capo al venditore, la frode da costui perpetrata, la buona fede dell'acquirente può essere contraddetta, da parte dell'Ufficio, anche in via presuntiva, come appunto è avvenuto in questo caso.
Da ultimo si sottolinea altresì, con richiami giurisprudenziali, che il fondamento fraudolento dell'operazione, e segnatamente l'assenza della prova che l'acquirente ignorava la fittizietà del proprio dante causa, esclude la possibilità dell'applicazione del reverse charge;
laddove può ritenersi, in linea generale, che detta fraudolenza è in grado di incidere sull'imposta stessa, togliendo all'IVA il proprio naturale carattere di neutralità, sul quale detto istituto si fonda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto.
Le eccezioni inerenti la motivazione della sentenza non sono fondate;
posto che, come osserva l'Ufficio, il conclusivo riferimento al carattere di soggettiva inesistenza delle prestazioni, posto a base dell'accertamento, è chiaramente delineato, nell'accertamento, con richiamo agli elementi indiziari e presuntivi, i quali fanno ritenere fittizie le operazioni contestate;
e ciò non tanto con riguardo alla loro effettiva esistenza, ma con riferimento al versante soggettivo delle medesime, fondatamente sospettabile di falsità e fraudolenza. Detto quadro di riferimento è recepito in sentenza con specifici richiami che, al di là della loro sinteticità, appaiono in grado di escludere l'assenza o apparenza della motivazione;
alla luce della, peraltro pacifica, giurisprudenza ripresa anche nelle controdeduzioni.
Sugli aspetti di merito, inerenti le prove che hic et inde devono essere versate in atti, onde contestare, ovvero affermare, la buona fede dell'acquirente, rispetto al congegno fraudolento ordito dal dante causa, il doveroso percorso, sul piano procedurale, è ben scandito nelle controdeduzioni e nella sostanza è coerente a quanto dedotto anche nell'appello.
Sicché il tema si risolve nella valutazione dei singoli elementi di prova, con evidente specifico riguardo ai loro aspetti indiziari e presuntivi, come da ultimo variamente esposto anche in giurisprudenza (Cass. Ord.
27042, 27053 e 27071/2025). In tal senso è da ritenere che taluni indizi di fittizietà, anche in considerazione del fatto che il soggetto cedente risulta censito in appositi elenchi di categoria, non siano di per sé in grado di indubitare la buona fede dell'acquirente. Quest'ultimo, infatti, può ben rimanere del tutto estraneo ai profili di irregolarità, pur gravi, che nella specie connotano il proprio venditore, così come sottolineati dall'Ufficio; quando manchino altri elementi capaci di contestualizzare la fraudolenza dell'agire del dante causa. Lo stesso è a dire per la paternità del mezzo utilizzato per i trasporti, verosimilmente di un parente, e per l'esistenza di un fermo amministrativo, comunque compatibile, in linea di puro fatto, con l'utilizzo del mezzo, per quanto in modo irregolare;
al riscontro del quale, quindi, non pare che sia giusto dover spingere la verifica dell'acquirente, onde poterne attestare la buona fede.
Per contro, neppure appare significativa, per l'affermazione della buona fede, la formale regolarità delle operazioni, sul piano della loro regolare fatturazione e degli importi dichiarati, trattandosi di aspetti obiettivamente estrinseci e non dirimenti.
In sostanza, pertanto, ammessa la fraudolenza dell'operazione sul versante del cedente, su cui d'altronde neppure l'appellante spende argomenti particolari, vista la pressoché totale inesistenza fiscale del dante causa, residuano soltanto, sul piano valutativo, gli obiettivi elementi di prova e di giudizio che, pur non interferendo col dubbio di effettiva esistenza delle prestazioni contestate, hanno comunque riguardo al loro intrinseco contenuto.
Da questo punto di vista si ritiene che risulti decisivo l'aspetto, sottolineato anche nella giurisprudenza sopra citata, dell'integrale regolamento per contanti di tutte le prestazioni di cui si tratta, il cui importo risulta, complessivamente, di non lieve entità. Trattasi di un dato la cui anomalia, nell'ambito delle ordinarie operazioni commerciali, è di particolare e decisiva rilevanza, ai fini del giudizio di buona fede del compratore;
ed appare, del resto, pienamente coerente al complesso degli elementi in grado di inficiare la posizione del cedente, attestando la fraudolenza del suo agire, per quanto, come detto prima, non in grado, di per sé soli e de plano,
di ribaltarsi sulla posizione dell'acquirente. Peraltro, in piena coerenza con questo elemento relativo alle dubbie modalità di pagamento, e quindi ad ulteriore riscontro, si pongono altresì gli altri aspetti indicati dall'Ufficio, certamente apprezzabili dall'appellante, circa la non verosimiglianza dei numerosi sovraccarichi e la stessa incompletezza della descrizione di taluni viaggi.
Ritenuto, pertanto, di doversi respingere l'appello sulla base di queste considerazioni resta solo da osservare che appaiono del tutto condivisibili, in una con la giurisprudenza citata, le considerazioni dell'Ufficio in punto di reverse charge, istituto la cui azionabilità, nella fattispecie, appare del tutto incompatibile con la acclarata fraudolenza dell'operazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
Euro 1500 oltre accessori di legge
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e condanna il soccombente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 oltre accessori di legge.