Articolo 6 della Legge 12 marzo 1968, n. 334
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 aprile 1968
Art. 6.
Le emigrazioni temporanee, purche' di durata inferiore a due anni, non determinano, di per se', la cancellazione dagli elenchi nominativi; tuttavia, per la durata di detta emigrazione, e' sospeso ogni effetto della iscrizione negli elenchi medesimi, restando salvi i diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione.
Ai fini di cui al precedente comma, i lavoratori interessati debbono comunicare all'ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura l'inizio ed il termine del periodo di emigrazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In difetto di tale comunicazione nel termine previsto, si procede alla cancellazione dagli elenchi, salvo l'accertamento del diritto nei casi previsti dal precedente primo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei lavoratori chiamati in servizio militare.
Entrata in vigore il 11 aprile 1968
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