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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3520/2016 R.G. a cui è riunita la causa n. 4074/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3520/2016 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, a cui è riunita la causa avente n. R.G. 4074/2016, vertenti
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Ridolfi e Roberto Ridolfi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Diaz n. 47, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE nelle cause riunite
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Levantino presso il cui studio - e domicilio CP_2 digitale - è elettivamente domiciliato in S. Mara di Sala (Ve), Email_1 via Cavin di Sala n. 39
CONVENUTA nelle cause riunite
E
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_3 dall'avv. Angela Giagnorio e dall'avv. Paolo Coppo, presso il cui studio – e domicilio digitale
– elettivamente domiciliata in Monfalcone (GO), Piazza della Email_2
Repubblica n. 6, in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta ed alla memoria di nomina di nuovo difensore
CONVENUTA nelle cause riunite
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 per “dichiarare risolto o comunque risolvere per inadempimento della Parte_1 [...] il contratto inter partes datato 28.12.2015 e conseguentemente condannare la convenuta CP_1
a pagare all'attrice a titolo di risarcimento danni per Controparte_1 Parte_1 inadempimento contrattuale, la somma di Euro 40.000,00 o quella eventualmente diversa che il
Tribunale ritenga dovuta, oltre ai danni da svalutazione e agli interessi fino al saldo;
dichiarare non dovuto l'importo di cui alla fattura n. 2 datata 02.06.2016 per € Controparte_1
132.675,00; dichiarare non dovuti gli importi di cui alle fatture n. 3, 4, 5, 6 e 7 datate Controparte_1
01.07.2016 per un importo complessivo di € 902.088,61; dichiarare non dovuti gli importi di cui alle fatture n. 14, 15, 16, 17 e 18 datate CP_3
01.07.2016, per un importo complessivo di € 444.430,50.
Con vittoria di spese del giudizio”; per “in via istruttoria dichiarare nulla ed espungere dagli atti del Controparte_1 giudizio la CTU resa nel procedimento di ATP RG n. 2503/2016, Tribunale di Ravenna, essendo stata accertata con sentenza penale irrevocabile la situazione di incompatibilità del Consulente Tecnico
d'Ufficio, ing. , tempestivamente ricusato da ai sensi dell'art. 192 Persona_1 Controparte_1
c.p.c.
Nel merito rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto:
a) Dichiarare illegittima la risoluzione del contratto inter partes datato 28.12.2015 per inadempimento comunicata da a in data 29.06.2016; b) Dichiarare che Parte_1 Controparte_1 [...] nulla deve a a titolo di risarcimento danni per inadempimento CP_1 Parte_1 contrattuale;
c) Condannare al pagamento in favore di della somma di USD Parte_1 Controparte_1
1.034.743,61 (dollari americani unmilionetrentaquattromila settecentoquarantatre/61) di cui alle fatture nn. 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016 e 7/2016, oltre interessi di legge;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per “in via preliminare: ingiungere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186 ter, con CP_3 ordinanza ingiunzione di pagamento, a di € 542.205,21in favore di o, Parte_1 Controparte_3 in subordine, condannare parte attrice al pagamento di € 542.205,21in favore di Controparte_3 dovuti in forza del contratto stipulato in data 21.05.2015 denominato “Rimozione dei sedimenti sito
Costa Concordia” regolarmente eseguito tra le parti.
In via principale e di merito: rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 12 In via istruttoria si insiste per l'ammissione agli atti delle videoriproduzioni attinenti alla valutazione della CTU siccome documento sopravvenuto, di cui la difesa della convenuta è venuta in CP_3 possesso ed a conoscenza in data 06.11.2024”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e esponendo che a seguito del noto Controparte_1 CP_3 naufragio della M/n Costa Concordia in prossimità dell'isola Del Giglio, avvenuto nel gennaio 2012, essa esponente venne incaricata di partecipare alle operazioni di sollevamento e rimozione del relitto, nonché di curare le successive operazioni di pulizia dell'area interessata;
che, rimosso il relitto nel luglio 2014, essa deducente concluse con un contratto, il 28/12/2015, con cui Controparte_1 questa società assumeva l'obbligazione di provvedere, con la macchina idraulica denominata
“frantumatore”, al pre-trattamento dei settori riportati a pag. 9, paragrafo 4.2, del contratto, mediante l'aspirazione e la frantumazione dei blocchi cementizi;
che, tuttavia, subito dopo l'inizio delle operazioni, fu evidente che i macchinari impiegati da non fossero idonei ad Controparte_1 effettuare le operazioni di aspirazione e frantumazione del materiale cementizio nelle aree individuate;
che, pertanto, in data 29/6/2016 essa odierna parte attrice, preso atto dell'inadempimento contrattuale di le comunicò l'intenzione di risolvere il contratto;
che l'inadempimento di Controparte_1 causasse ingenti danni, in ragione delle spese sostenute per effettuare, tramite Parte_3 soluzioni alternative e per mezzo di operatori subacquei, i lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti dalla convenuta e per il fermo della nave nei giorni necessari all'espletamento delle predette attività, nonché per spese di perizia per un totale di USD 2.511.185,11; che, infine, in data 27/9/2016, le società
e facente parte del gruppo di avessero Controparte_1 CP_3 Controparte_1 strumentalmente inviato a fatture, rispettivamente, per complessivi euro 902.088,61 e Parte_1
444.430,50, per lavori mai effettuati, proprio a causa del conclamato inadempimento contrattuale o che le parti avevano deciso di stralciare dalle rispettive pendenze economiche.
Tanto premesso ha chiesto di risolvere il contratto del 28/12/2015 per inadempimento Parte_1 di di condannare questa società a pagare, in proprio favore, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, la somma di usd 2.511.185,11 e equivalenti a circa euro 2.237.933,20 e di dichiarare non dovute le somme portate dalle fatture emesse da per un importo Controparte_1 complessivo di euro 902.088,61e dalle fatture emesse da per un importo complessivo di CP_3 euro 444.430,50; con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/5/2017 si sono costituite Controparte_1
e deducendo che il contratto intercorso tra le parti avesse avuto esecuzione da parte di CP_3
pagina 3 di 12 essa deducente sin dal “mese di marzo”; che la rilevanza contrattuale dell'attività cui era deputato il
“frantumatore” fosse sostanzialmente minima e corrispondente, in termini percentuali di costo/attività, al 5% del totale contrattuale;
che in realtà, avesse ostacolato la migliore esecuzione delle Pt_1 opere, anche impedendo al personale di essa deducente di partecipare alle attività lavorative;
che al momento in cui le comunicò l'intenzione di risolvere il contratto, essa deducente Controparte_1 stava procedendo alla bonifica dell'area “SW” mediante un trattamento di sorbonatura manuale effettuato dai divers ed infatti le fatture emesse da essa esponente, per usd 1.000.000,00, a seguito della comunicazione di risoluzione del contratto ad opera di fossero fondate sulla base del costo di Pt_1 lavoro a metro quadro, oltre che sulla base del costo unitario sostenuto per gli stand-by; che solo dopo la pulizia del fondale nell'area “SW” esse esponenti sarebbero passate allo svolgimento dei test sul frantumatore, utilizzato per l'area 3 “WG”, funzionale alla rimozione del quantitativo stimato del 5% del sedimento totale;
che la CTU svolta nel procedimento di atp n. 2503/2016 rg, del resto, dovesse ritenersi giuridicamente inesistente, pendente un processo penale per consulenza infedele a carico del
CTU, oltre che inattendibile perché erronea.
Tanto premesso e hanno chiesto rigettarsi le domande attoree. Controparte_1 CP_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del giudizio avente RG n. 4074/16, Parte_1 ha poi convenuto dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo accertarsi non
[...] Controparte_1 dovuto l'importo di cui alla fattura n. 2 del 2/6/2016 emessa da tale società pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 3520/2016 RG, per le ragioni già sopra esposte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/5/2017 si è costituita Controparte_1 che reiterate le allegazioni di cui alle comparse depositate nel giudizio n. 3520/2016 RG ha chiesto rigettarsi le domande attoree.
Riuniti i due procedimenti con ordinanza del 5/6/2017, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita la CTU svolta nel procedimento per atp n. 2503/2016, escussi i testimoni ammessi, sospeso il giudizio dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza di procedimento penale 5195/16 a carico del CTU ing. redattore della CTU nel procedimento civile Per_1 di atp n. 2503/2016 RG, per il reato p.ep. dall'art. 373 c.p.c., chiesta la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio da all'esito della irrevocabilità della sentenza resa nel Controparte_1 processo penale a carico del CTU ing. rigettate le istanze di rimessione in termini di Per_1 CP_3 per la produzione di video comprovanti la falsità ideologica della CTU e di emissione di un'
[...] ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzate dalla convenuta alla prima udienza celebrata dinanzi allo scrivente giudice monocratico (29/1/2025), a cui si è associata (cfr. verbale di Controparte_1
pagina 4 di 12 udienza), all'udienza del 9/4/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, va confermato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini delle parti convenute per la produzione dei video che dimostrerebbero la falsità ideologica della CTU, già rigettata dallo scrivente all'udienza del 29/1/2025, che materialmente versati in atti dalla difesa di vanno CP_3 espunti dal fascicolo.
Tale istanza risulta fondata sulla circostanza per cui “le videoriproduzioni sono state consegnate alla deducente in data 06.11.24 proprio dal teste che da molti anni vive e lavora all'estero, Tes_1 attualmente negli USA, prima in Russia e Cina e ciò a far data dall'agosto 2016” (cfr. istanza di del 25/11/2025”. CP_3
Va premesso, allora, in diritto che la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. ord. n.
17729/2018).
Nel caso di specie la richiesta di rimessione in termini riguarda documenti preesistenti al giudizio, in possesso del “teste , a distanza di diversi anni dalla maturazione delle preclusioni alle attività Tes_1 asseverative delle parti, senza (allegazione e) dimostrazione della non imputabilità della decadenza istruttoria, segnatamente considerando che a) fu il CTP nominato di nel Tes_1 Controparte_4 procedimento di atp;
b) è pacifico, e risulta dalle visure storiche delle due società, che queste abbiano le due società la stessa sede sociale, lo stesso oggetto sociale, i rispettivi amministratori unici hanno ricoperto cariche amministrative nell'altra società e l'odierno amministratore unico di CP_3 presenziò all'intero svolgimento dell'ATP nelle date del 25/26/27.07.2016 in qualità di
“Rappresentante di ” (cfr. verbali atp, doc. 20 allegato alla CTU). CP_1
2. Sempre in via preliminare deve rigettarsi la domanda avanzata da di Parte_4
“dichiarare nulla ed espungere dagli atti del giudizio la CTU resa nel procedimento di ATP RG n.
2503/2016, Tribunale di Ravenna, essendo stata accertata con sentenza penale irrevocabile la situazione di incompatibilità del Consulente Tecnico d'Ufficio, ing. , tempestivamente Persona_1 ricusato da ai sensi dell'art. 192 c.p.c.”. Controparte_1
Dagli atti di causa (cfr. sentenza penale della Corte d'appello di Bologna allegata al ricorso ex art. 297
c.p.c. depositato da in data 3/5/2024) risulta che il Consulente tecnico nominato Parte_4 nel procedimento di atp n. R.G. 2503/2016, è stato condannato, ai sensi dell'art. 495 c.p., perché “a domanda del giudice sui rapporti avuti con la soc. erano di dipendenza lavorativa Parte_1
pagina 5 di 12 oppure di incarico professionale indipendente, rispondeva che erano esclusivamente di natura professionale e su richiesta del difensore della soc. precisava che l'ultimo rapporto Controparte_1 professionale con risaliva al 2013 affermando volontariamente fatti non conformi al vero, Pt_1 avendo lo stesso effettuato prestazioni lavorative per e “società CP_5 CP_6 consortile partecipata al 50% dalla negli anni 2014 e 2015” (cfr. imputazione) e Parte_1 dovendo lo stesso essere pagato dalla al momento dell'assunzione dell'incarico, come di fatto Pt_1 avvenne successivamente sulla base della fattura emessa dallo stesso in data 19/9/2016 nei Per_1 confronti della (cfr. sentenza Corte d'appello di Bologna cit.). Parte_1
Va allora premesso in diritto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 53,54 e 63 c.p.c. la decisione sulla ricusazione del consulente tecnico è adottata con ordinanza non impugnabile (cfr. Cass. sez. lav. N. 4532/1996, secondo cui il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello che ha rigettato l'istanza di ricusazione deve essere sorretto da adeguate argomentazioni, tendenti a dimostrare che la predetta “incompatibilità” ha in effetti inciso sulla valutazione delle risultanze cliniche e strumentali, così da determinare un vizio della motivazione della sentenza (sussistenza del requisito della decisività).
Questo giudice monocratico osserva che, in virtù di un principio di conservazione degli atti giuridici – sotteso alla disciplina dei termini della ricusazione di cui all'art. 192 c.p.c. - la semplice scoperta di una causa d'incompatibilità del CTU successivamente al rigetto dell'istanza di ricusazione, pur a fronte di una tempestiva istanza di ricusazione, non costituisce ragione sufficiente per ritenere nulla la CTU svolta e considerarla tamquam non esset.
Come si dirà più esaustivamente nel prosieguo, infatti, l'incompatibilità del CTU nel caso di specie non ha inciso sulle risultanze processuali, essendo le conclusioni del CTU del tutto analoghe agli esiti dei test relativi al funzionamento del “frantumatore”, anche corredati da fotografie delle disfunzionalità rilevate - effettuati prima dell'introduzione del procedimento di atp alla presenza dei membri dell'Osservatorio di monitoraggio ambientale - comprovanti l'inefficace funzionamento della macchina
(cfr. “rapporto test di funzionamento sistema rimozione sedimenti nella shallow water area”) ed aventi valore di prova documentale autonoma, liberamente apprezzabile dal giudice.
3. Venendo allora al merito della causa va premesso in diritto, rispetto alla domanda di risoluzione del contratto avanzata da ai sensi dell'art. 1453 c.c. e rispetto alle domande di pagamento Pt_1 proposte dalle parti convenute, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, pagina 6 di 12 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass.
SU sent. n. 13533/2001).
Quanto poi alla gravità dell'inadempimento, costituente presupposto obiettivo che deve sussistere ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, va premesso, innanzitutto, che per valutare la non scarsa importanza dell'inadempimento occorre tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr., tra diverse,
Cass. sent. n. 10995/2015). Tale principio, sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, poi, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 15363/2010).
Ebbene, nel caso di specie a fondamento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto avanzata da ai sensi dell'art. 1453 c.c. (in tali termini dovendosi qualificare la domanda proposta Parte_1 dalla parte attrice in questa causa, non producendo la missiva inoltrata da a Parte_1 CP_1 in data 29/6/2016 gli effetti di una delle ipotesi tipiche di risoluzione di diritto) la parte attrice
[...] ha dedotto che, con il contratto del 28/12/2015, assunse Parte_1 Controparte_1
l'obbligazione di provvedere, mediante la macchina idraulica denominata “frantumatore”, al pre- trattamento dei settori riportati a pag. 9, paragrafo 4.2, del contratto, mediante l'aspirazione e la frantumazione dei blocchi cementizi e che, tuttavia, subito dopo l'inizio delle operazioni fu evidente che il macchinario non fosse idoneo ad effettuare le operazioni di aspirazione e frantumazione del materiale cementizio nelle aree individuate. pagina 7 di 12 a sua volta, ha dedotto che in realtà l'attività da realizzarsi mediante il Parte_4 frantumatore fosse pari al 5% delle restanti attività contrattualmente commissionate e che, pertanto,
l'inadempimento ad essa imputato non fosse grave.
Ora, deve osservarsi, innanzitutto, che l'inefficacia del “frantumatore” rispetto alle attività di frantumazione e aspirazione che avrebbe dovuto svolgere non pare seriamente contestata dalle parti convenute, le cui critiche hanno avuto come focus principale l'accertamento compiuto dal CTU.
L'inefficace operatività del “frantumatore”, tuttavia, si desume documentalmente, prima che dalla consulenza tecnica acquisita in questo giudizio, dal “rapporto test di funzionamento sistema rimozione sedimenti nella shallow water area” del per il centro universitario di biologia marina ed CP_7 ecologia applicata G. AC di Livorno n. 23 del 27/6/2016 e dalle determinazioni dell'Osservatorio del
27/6/2016.
In particolare si legge nel citato rapporto che “i giorni 21 e 24 giugno è stata testata la macchina frantumatrice che, come previsto dalla procedura operativa, ha la funzione di rompere i pezzi di cemento fino a 650 mm. I test sono stati effettuati alla presenza di membri dell'Osservatorio ( Per_2
, e dell'ISPRA, e
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 di ARPAT, e, limitatamente al giorno 24 giugno, Persona_7 Persona_8 [...]
Durante il test, la macchina ha evidenziato alcune criticità: 1) La macchina è Persona_9 lenta per la messa in opera: circa 1 ora per andare dal ponte al fondo e viceversa. 2) La macchina ha difficoltà ad essere posizionata nei punti selezionati. 3) La macchina solleva una gran quantità di sedimento fine che non viene aspirato. 4) La macchina in molti casi non riesce a frantumare, ad esempio su superfici irregolari o in presenza di più massi (condizione comune). Funziona su singoli massi e superfici piane (condizione rara). 5) Nei casi in cui riesce a frantumare non aspira i frammenti prodotti. Da controlli effettuati nelle acque di scarico su M30 non venivano osservati frammenti del cemento frantumato. Un ulteriore test sulla macchina effettuato sulla macchina sgretolatrice è stato effettuato il giorno 24 giugno, 48 ore dopo il primo test, sempre alla presenza dell'Osservatorio. I dubbi sull'efficacia della macchina sono rimasti gli stessi”.
Tali asserzioni, corredate da documentazione fotografica comprovante i singoli rilievi concernenti l'inefficacia del “frantumatore”, non sono state specificamente contestate, né è stata contestata la rispondenza ai fatti rappresentati delle foto contenute nel rapporto.
Nelle “determinazioni dell'osservatorio” del 27/6/2016, poi, si legge che “il test con frantumatore meccanico ha mostrato diverse problematiche che possono essere di seguito riassunte (…) il trituratore meccanico non è, quindi, efficace nell'azione di rimozione dei blocchi cementizi, pertanto
pagina 8 di 12 non ha passato positivamente il test di valutazione. Si rimane in attesa di ricevere una nuova proposta progettuale per la rimozione dei suddetti blocchi”.
La CTU svolta nel procedimento per atp n. 2503/2016 RG ha confermato tali rilievi circa l'inefficacia del “frantumatore” rispetto allo scopo contrattualmente previsto di, congiuntamente, frantumare ed aspirare il residuo cementizio di taglia discreta - >75mm fino a 650 m. Precisamente, secondo il CTU, in senso confrome rispetto ai rilievi del rapporto del consorzio per il centro interuniversitari odi biologia marina ed ecologia applicata di Livorno n. 23/16, “il macchinario oggetto di ATP, in CP_8 esito ai risultati delle prove di funzionamento effettuate in data 25 e 26 luglio 2016: è in grado di frantumare, ma con notevoli limitazioni operative dipendenti dalla natura del fondale, blocchi cementizi di taglia compresa da 75 a 650 mm (e oltre); non è in grado di aspirare il sedimento grossolano o medio che rimane sul fondale quale residuo di frantumazione;
è in grado di aspirare, nei limiti già indicati, il sedimento di granulometria fine (…); non è in grado di liberare il seabed”.
Le prove testimoniali assunte nel corso del presente giudizio non sono utili a contraddire le risultanze probatorie finora analizzate, univoche nel senso dell'inefficacia del “frantumatore” per lo scopo contrattualmente previsto. In particolare non si reputano idonee a sconfessare le risultanze del rapporto sopra citato comprovanti il fallimento dei test effettuati il 21 e 24 giugno 2016 le dichiarazioni dei testi e avendo sul punto i predetti testimoni, collaboratori delle parti convenute Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_1 al tempo dei fatti di causa ed ex collaboratori dell'odierna parte attrice, espresso valutazioni generiche sul fatto che i test di giugno 2016 fossero “andati bene”, in contrasto con quelle, comprovate documentalmente da materiale fotografico, del per il centro interuniversitario di biologia CP_7 marina ed ecologia applicata CP_8
Deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento contrattuale di rispetto agli Parte_4 impegni contrattualmente assunti.
Quanto, poi, alla gravità di tale inadempimento, le convenute hanno sostenuto che, in ogni caso, la rilevanza contrattuale dell'attività cui era deputato il “frantumatore” costituisse una porzione sostanzialmente minima (non superiore 5%) delle attività commissionate dall'odierna parte attrice e pertanto l'asserito inadempimento non potesse comunque considerarsi grave.
Orbene lo scrivente reputa dirimenti, ai fini dell'accertamento della funzionalità dell'utilizzo del frantumatore nell'economia complessiva del contratto e, quindi, della gravità dell'inadempimento conseguente all'inefficacia del detto macchinario in relazione allo scopo contrattualmente ad esso assegnato, le risultanze probatorie seguenti.
In particolare, infatti, il teste Presidente dell'Osservatorio di Monitoraggio Ambientale Tes_5 istituito dopo il naufragio di Costa Concordia dal giugno 2012, della cui attendibilità non v'è ragione pagina 9 di 12 per dubitare, ha narrato che “Costa spa aveva presentato un piano che prevedeva anche l'uso di un frantumatore da utilizzare su tutti i blocchi cementizi da 75 a 650 mm non asportabili con le sorbone o gli altri strumenti di aspirazione presenti in tutte le aree di intervento e non mi pare limitatamente a aree determinate”.
Tale asserzione trova riscontro nel punto 4.3. del contratto dove alla voce “fase progettuale 2: area 3
Pretrattamento dei sedimenti di taglia elevata” si legge “ a seguito dell'attività di rimozione dei sacchi di cemento, si è riscontrata la presenza di materiale cementizio di taglia discreta (da 75 a 650 mm).
Questo materiale sarà preventivamente trattato in modo da essere efficacemente aspirato, insieme a tutta la parte granulometrica fine associata. Il pretrattamento, come indicato nella procedura
Quartika, prevede l'utilizzo di un sistema subacqueo combinato di disgregazione e aspirazione congiunta (per i dettagli del sistema si rimanda alla procura Allegata al contratto)”. CP_1
Al punto 3.3.5 della procedura operativa sedimenti, poi, si legge “per la fase preventiva di sgombero del substrato di sedimenti di taglia discreta (da 75 a 650 mm), non operabile con altri mezzi di aspirazione, verrà utilizzato preventivamente un'apparecchiatura di frantumazione aspirazione del sedimento grossolano, in modo da liberare il seabed e prepararlo per la successiva fase di aspirazione del sedimento medio-fine”.
Infine nella procedura di pretrattamento, nella descrizione della “fase di pretrattamento delle aree interessate alla rimozione dei sedimenti cementizi”, si legge “ a seguito dell'opera di rimozione dei sacchi di cemento si riscontra la presenza di un residuo cementizio di taglia discreta (>75 mm fino a
6500 mm) che dovrà essere trattato in modo da poter essere efficacemente aspirato, e di conseguenza tutta la parte granulometrica fine a riguardo, durante la fase di pretrattamento. (…) l'area complessiva considerata per l'intervento è di 10.000,00 metri quadrati, per un carico complessivo di
2400 tonnellate di residuo cementizio. Se non viene liberata questa superficie dai pezzi di sedimento solido di taglia importante, si va ad inficiare il susseguente trattamento della parte fine nella fase di lavorazione successiva dei sedimenti, sulle aree coinvolte, quali SW, WG, DW. METODOLOGIA: Per risolvere la problematica si prevede di intervenire con un sistema combinato di disgregazione e di aspirazione. Per la disgregazione useremo un sistema idraulico a mascelle che verrà calato mediante la gru di bordo nell'area interessata, sopra il sedimento da pretrattare. Questo sistema sarà dotato di un sistema ad aria per l'aspirazione, analogamente a come si andrà ad operare successivamente per il trattamento della parte fine, in modo da aspirare la parte solida frantumata dal disgregatore, e con essa anche parte di sabbie e parti fini generate dalla stressa frantumazione. Successivamente tutto il solido verrà convogliato a bordo del mezzo navale per passare nel sistema di vagliatura e geofiltrazione”. pagina 10 di 12 Da tali elementi documentali si desume che l'utilizzo del sistema combinato di disgregazione ed aspirazione funzionale alla liberazione del letto del mare dal sedimento di taglia importante, aveva una obiettiva rilevanza contrattuale perché, appunto, propedeutico al trattamento della parte fine nella fase di lavorazione successiva dei sedimenti sulle aree (tutte) coinvolte SW, WG, DW.
L'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto da parte di mediante Parte_4
l'utilizzo del frantumatore, pertanto deve definirsi grave, avuto riguardo all'interesse di Parte_1
e ad esso deve conseguire la risoluzione giudiziale del contratto concluso dalle parti in data 28/12/2025.
4. Quanto alla domanda di risarcimento danni avanzata da tale domanda è invece Parte_1 infondata e va rigettata, segnatamente considerando che delle spese sostenute da (cfr. Parte_1 elencazione di cui alla comparsa conclusionale di parte attrice), risulta aver risparmiato Parte_1 gli esborsi che avrebbe dovuto sostenere in virtù del contratto concluso con e CP_1 Parte_4 non v'è allegazione e prova circa il fatto che tali esborsi fossero inferiori rispetto a quelli sostenuti per eseguire in proprio i lavori per cui è causa.
5. Quanto alle domande di pagamento avanzate dalle parti convenute si osserva che a fronte dell'eccezione d'inadempimento avanzata da sarebbe stato onere delle convenute Parte_1 fornire la prova dell'adempimento delle prestazioni fonte del credito vantato. Tale prova, tuttavia non è stata fornita, segnatamente considerando che, stando alle pattuizioni contrattuali (cfr. pag 10), a fronte dell'anticipo pacificamente pagato dal committente al momento della stipula del contratto, relativamente alla fase progettuale 1. Area SW, il gruppo subacqueo era fornito dalla stessa e Pt_1 dunque escluso dal contratto e, relativamente alla fase progettuale 2, si realizzarono le problematiche di funzionamento del frantumatore che hanno condotto alla presente controversia. Dunque non può ritenersi provata l'esistenza di un credito da parte di non onorato da Parte_5 Parte_1
[...]
Parimenti infondata deve ritenersi la pretesa di segnatamente considerando che il credito CP_3 risulta contestato, il contratto del 21/5/2015, fonte del credito vantato, non risulta essere stato prodotto e non risulta specificamente contestata l'allegazione di parte attrice secondo cui i costi relativi al fermo lavori e agli stand-by meteo marini furono espressamente stralciati dalle parti.
6. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno compensate sia in relazione al presente giudizio sia in relazione al giudizio di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. .
3520/2016 R.G. a cui è riunita la causa n. 4074/2016 R.G., ogni diversa domanda rigettata come in motivazione, così provvede: pagina 11 di 12 - dichiara l'inammissibilità della produzione documentale di dell'1/4/2025; CP_3
- accerta il grave inadempimento e per l'effetto risolve il contratto concluso Controparte_9 dalle parti in data 28/12/2025;
- rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti;
- compensa le spese dell'atp e del presente giudizio.
Ravenna, 28/10/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3520/2016 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, a cui è riunita la causa avente n. R.G. 4074/2016, vertenti
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Ridolfi e Roberto Ridolfi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Diaz n. 47, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE nelle cause riunite
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Levantino presso il cui studio - e domicilio CP_2 digitale - è elettivamente domiciliato in S. Mara di Sala (Ve), Email_1 via Cavin di Sala n. 39
CONVENUTA nelle cause riunite
E
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_3 dall'avv. Angela Giagnorio e dall'avv. Paolo Coppo, presso il cui studio – e domicilio digitale
– elettivamente domiciliata in Monfalcone (GO), Piazza della Email_2
Repubblica n. 6, in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta ed alla memoria di nomina di nuovo difensore
CONVENUTA nelle cause riunite
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 per “dichiarare risolto o comunque risolvere per inadempimento della Parte_1 [...] il contratto inter partes datato 28.12.2015 e conseguentemente condannare la convenuta CP_1
a pagare all'attrice a titolo di risarcimento danni per Controparte_1 Parte_1 inadempimento contrattuale, la somma di Euro 40.000,00 o quella eventualmente diversa che il
Tribunale ritenga dovuta, oltre ai danni da svalutazione e agli interessi fino al saldo;
dichiarare non dovuto l'importo di cui alla fattura n. 2 datata 02.06.2016 per € Controparte_1
132.675,00; dichiarare non dovuti gli importi di cui alle fatture n. 3, 4, 5, 6 e 7 datate Controparte_1
01.07.2016 per un importo complessivo di € 902.088,61; dichiarare non dovuti gli importi di cui alle fatture n. 14, 15, 16, 17 e 18 datate CP_3
01.07.2016, per un importo complessivo di € 444.430,50.
Con vittoria di spese del giudizio”; per “in via istruttoria dichiarare nulla ed espungere dagli atti del Controparte_1 giudizio la CTU resa nel procedimento di ATP RG n. 2503/2016, Tribunale di Ravenna, essendo stata accertata con sentenza penale irrevocabile la situazione di incompatibilità del Consulente Tecnico
d'Ufficio, ing. , tempestivamente ricusato da ai sensi dell'art. 192 Persona_1 Controparte_1
c.p.c.
Nel merito rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto:
a) Dichiarare illegittima la risoluzione del contratto inter partes datato 28.12.2015 per inadempimento comunicata da a in data 29.06.2016; b) Dichiarare che Parte_1 Controparte_1 [...] nulla deve a a titolo di risarcimento danni per inadempimento CP_1 Parte_1 contrattuale;
c) Condannare al pagamento in favore di della somma di USD Parte_1 Controparte_1
1.034.743,61 (dollari americani unmilionetrentaquattromila settecentoquarantatre/61) di cui alle fatture nn. 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016 e 7/2016, oltre interessi di legge;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per “in via preliminare: ingiungere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186 ter, con CP_3 ordinanza ingiunzione di pagamento, a di € 542.205,21in favore di o, Parte_1 Controparte_3 in subordine, condannare parte attrice al pagamento di € 542.205,21in favore di Controparte_3 dovuti in forza del contratto stipulato in data 21.05.2015 denominato “Rimozione dei sedimenti sito
Costa Concordia” regolarmente eseguito tra le parti.
In via principale e di merito: rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 12 In via istruttoria si insiste per l'ammissione agli atti delle videoriproduzioni attinenti alla valutazione della CTU siccome documento sopravvenuto, di cui la difesa della convenuta è venuta in CP_3 possesso ed a conoscenza in data 06.11.2024”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e esponendo che a seguito del noto Controparte_1 CP_3 naufragio della M/n Costa Concordia in prossimità dell'isola Del Giglio, avvenuto nel gennaio 2012, essa esponente venne incaricata di partecipare alle operazioni di sollevamento e rimozione del relitto, nonché di curare le successive operazioni di pulizia dell'area interessata;
che, rimosso il relitto nel luglio 2014, essa deducente concluse con un contratto, il 28/12/2015, con cui Controparte_1 questa società assumeva l'obbligazione di provvedere, con la macchina idraulica denominata
“frantumatore”, al pre-trattamento dei settori riportati a pag. 9, paragrafo 4.2, del contratto, mediante l'aspirazione e la frantumazione dei blocchi cementizi;
che, tuttavia, subito dopo l'inizio delle operazioni, fu evidente che i macchinari impiegati da non fossero idonei ad Controparte_1 effettuare le operazioni di aspirazione e frantumazione del materiale cementizio nelle aree individuate;
che, pertanto, in data 29/6/2016 essa odierna parte attrice, preso atto dell'inadempimento contrattuale di le comunicò l'intenzione di risolvere il contratto;
che l'inadempimento di Controparte_1 causasse ingenti danni, in ragione delle spese sostenute per effettuare, tramite Parte_3 soluzioni alternative e per mezzo di operatori subacquei, i lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti dalla convenuta e per il fermo della nave nei giorni necessari all'espletamento delle predette attività, nonché per spese di perizia per un totale di USD 2.511.185,11; che, infine, in data 27/9/2016, le società
e facente parte del gruppo di avessero Controparte_1 CP_3 Controparte_1 strumentalmente inviato a fatture, rispettivamente, per complessivi euro 902.088,61 e Parte_1
444.430,50, per lavori mai effettuati, proprio a causa del conclamato inadempimento contrattuale o che le parti avevano deciso di stralciare dalle rispettive pendenze economiche.
Tanto premesso ha chiesto di risolvere il contratto del 28/12/2015 per inadempimento Parte_1 di di condannare questa società a pagare, in proprio favore, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, la somma di usd 2.511.185,11 e equivalenti a circa euro 2.237.933,20 e di dichiarare non dovute le somme portate dalle fatture emesse da per un importo Controparte_1 complessivo di euro 902.088,61e dalle fatture emesse da per un importo complessivo di CP_3 euro 444.430,50; con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/5/2017 si sono costituite Controparte_1
e deducendo che il contratto intercorso tra le parti avesse avuto esecuzione da parte di CP_3
pagina 3 di 12 essa deducente sin dal “mese di marzo”; che la rilevanza contrattuale dell'attività cui era deputato il
“frantumatore” fosse sostanzialmente minima e corrispondente, in termini percentuali di costo/attività, al 5% del totale contrattuale;
che in realtà, avesse ostacolato la migliore esecuzione delle Pt_1 opere, anche impedendo al personale di essa deducente di partecipare alle attività lavorative;
che al momento in cui le comunicò l'intenzione di risolvere il contratto, essa deducente Controparte_1 stava procedendo alla bonifica dell'area “SW” mediante un trattamento di sorbonatura manuale effettuato dai divers ed infatti le fatture emesse da essa esponente, per usd 1.000.000,00, a seguito della comunicazione di risoluzione del contratto ad opera di fossero fondate sulla base del costo di Pt_1 lavoro a metro quadro, oltre che sulla base del costo unitario sostenuto per gli stand-by; che solo dopo la pulizia del fondale nell'area “SW” esse esponenti sarebbero passate allo svolgimento dei test sul frantumatore, utilizzato per l'area 3 “WG”, funzionale alla rimozione del quantitativo stimato del 5% del sedimento totale;
che la CTU svolta nel procedimento di atp n. 2503/2016 rg, del resto, dovesse ritenersi giuridicamente inesistente, pendente un processo penale per consulenza infedele a carico del
CTU, oltre che inattendibile perché erronea.
Tanto premesso e hanno chiesto rigettarsi le domande attoree. Controparte_1 CP_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del giudizio avente RG n. 4074/16, Parte_1 ha poi convenuto dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo accertarsi non
[...] Controparte_1 dovuto l'importo di cui alla fattura n. 2 del 2/6/2016 emessa da tale società pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 3520/2016 RG, per le ragioni già sopra esposte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/5/2017 si è costituita Controparte_1 che reiterate le allegazioni di cui alle comparse depositate nel giudizio n. 3520/2016 RG ha chiesto rigettarsi le domande attoree.
Riuniti i due procedimenti con ordinanza del 5/6/2017, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita la CTU svolta nel procedimento per atp n. 2503/2016, escussi i testimoni ammessi, sospeso il giudizio dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza di procedimento penale 5195/16 a carico del CTU ing. redattore della CTU nel procedimento civile Per_1 di atp n. 2503/2016 RG, per il reato p.ep. dall'art. 373 c.p.c., chiesta la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio da all'esito della irrevocabilità della sentenza resa nel Controparte_1 processo penale a carico del CTU ing. rigettate le istanze di rimessione in termini di Per_1 CP_3 per la produzione di video comprovanti la falsità ideologica della CTU e di emissione di un'
[...] ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzate dalla convenuta alla prima udienza celebrata dinanzi allo scrivente giudice monocratico (29/1/2025), a cui si è associata (cfr. verbale di Controparte_1
pagina 4 di 12 udienza), all'udienza del 9/4/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, va confermato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini delle parti convenute per la produzione dei video che dimostrerebbero la falsità ideologica della CTU, già rigettata dallo scrivente all'udienza del 29/1/2025, che materialmente versati in atti dalla difesa di vanno CP_3 espunti dal fascicolo.
Tale istanza risulta fondata sulla circostanza per cui “le videoriproduzioni sono state consegnate alla deducente in data 06.11.24 proprio dal teste che da molti anni vive e lavora all'estero, Tes_1 attualmente negli USA, prima in Russia e Cina e ciò a far data dall'agosto 2016” (cfr. istanza di del 25/11/2025”. CP_3
Va premesso, allora, in diritto che la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. ord. n.
17729/2018).
Nel caso di specie la richiesta di rimessione in termini riguarda documenti preesistenti al giudizio, in possesso del “teste , a distanza di diversi anni dalla maturazione delle preclusioni alle attività Tes_1 asseverative delle parti, senza (allegazione e) dimostrazione della non imputabilità della decadenza istruttoria, segnatamente considerando che a) fu il CTP nominato di nel Tes_1 Controparte_4 procedimento di atp;
b) è pacifico, e risulta dalle visure storiche delle due società, che queste abbiano le due società la stessa sede sociale, lo stesso oggetto sociale, i rispettivi amministratori unici hanno ricoperto cariche amministrative nell'altra società e l'odierno amministratore unico di CP_3 presenziò all'intero svolgimento dell'ATP nelle date del 25/26/27.07.2016 in qualità di
“Rappresentante di ” (cfr. verbali atp, doc. 20 allegato alla CTU). CP_1
2. Sempre in via preliminare deve rigettarsi la domanda avanzata da di Parte_4
“dichiarare nulla ed espungere dagli atti del giudizio la CTU resa nel procedimento di ATP RG n.
2503/2016, Tribunale di Ravenna, essendo stata accertata con sentenza penale irrevocabile la situazione di incompatibilità del Consulente Tecnico d'Ufficio, ing. , tempestivamente Persona_1 ricusato da ai sensi dell'art. 192 c.p.c.”. Controparte_1
Dagli atti di causa (cfr. sentenza penale della Corte d'appello di Bologna allegata al ricorso ex art. 297
c.p.c. depositato da in data 3/5/2024) risulta che il Consulente tecnico nominato Parte_4 nel procedimento di atp n. R.G. 2503/2016, è stato condannato, ai sensi dell'art. 495 c.p., perché “a domanda del giudice sui rapporti avuti con la soc. erano di dipendenza lavorativa Parte_1
pagina 5 di 12 oppure di incarico professionale indipendente, rispondeva che erano esclusivamente di natura professionale e su richiesta del difensore della soc. precisava che l'ultimo rapporto Controparte_1 professionale con risaliva al 2013 affermando volontariamente fatti non conformi al vero, Pt_1 avendo lo stesso effettuato prestazioni lavorative per e “società CP_5 CP_6 consortile partecipata al 50% dalla negli anni 2014 e 2015” (cfr. imputazione) e Parte_1 dovendo lo stesso essere pagato dalla al momento dell'assunzione dell'incarico, come di fatto Pt_1 avvenne successivamente sulla base della fattura emessa dallo stesso in data 19/9/2016 nei Per_1 confronti della (cfr. sentenza Corte d'appello di Bologna cit.). Parte_1
Va allora premesso in diritto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 53,54 e 63 c.p.c. la decisione sulla ricusazione del consulente tecnico è adottata con ordinanza non impugnabile (cfr. Cass. sez. lav. N. 4532/1996, secondo cui il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello che ha rigettato l'istanza di ricusazione deve essere sorretto da adeguate argomentazioni, tendenti a dimostrare che la predetta “incompatibilità” ha in effetti inciso sulla valutazione delle risultanze cliniche e strumentali, così da determinare un vizio della motivazione della sentenza (sussistenza del requisito della decisività).
Questo giudice monocratico osserva che, in virtù di un principio di conservazione degli atti giuridici – sotteso alla disciplina dei termini della ricusazione di cui all'art. 192 c.p.c. - la semplice scoperta di una causa d'incompatibilità del CTU successivamente al rigetto dell'istanza di ricusazione, pur a fronte di una tempestiva istanza di ricusazione, non costituisce ragione sufficiente per ritenere nulla la CTU svolta e considerarla tamquam non esset.
Come si dirà più esaustivamente nel prosieguo, infatti, l'incompatibilità del CTU nel caso di specie non ha inciso sulle risultanze processuali, essendo le conclusioni del CTU del tutto analoghe agli esiti dei test relativi al funzionamento del “frantumatore”, anche corredati da fotografie delle disfunzionalità rilevate - effettuati prima dell'introduzione del procedimento di atp alla presenza dei membri dell'Osservatorio di monitoraggio ambientale - comprovanti l'inefficace funzionamento della macchina
(cfr. “rapporto test di funzionamento sistema rimozione sedimenti nella shallow water area”) ed aventi valore di prova documentale autonoma, liberamente apprezzabile dal giudice.
3. Venendo allora al merito della causa va premesso in diritto, rispetto alla domanda di risoluzione del contratto avanzata da ai sensi dell'art. 1453 c.c. e rispetto alle domande di pagamento Pt_1 proposte dalle parti convenute, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, pagina 6 di 12 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass.
SU sent. n. 13533/2001).
Quanto poi alla gravità dell'inadempimento, costituente presupposto obiettivo che deve sussistere ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, va premesso, innanzitutto, che per valutare la non scarsa importanza dell'inadempimento occorre tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr., tra diverse,
Cass. sent. n. 10995/2015). Tale principio, sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, poi, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 15363/2010).
Ebbene, nel caso di specie a fondamento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto avanzata da ai sensi dell'art. 1453 c.c. (in tali termini dovendosi qualificare la domanda proposta Parte_1 dalla parte attrice in questa causa, non producendo la missiva inoltrata da a Parte_1 CP_1 in data 29/6/2016 gli effetti di una delle ipotesi tipiche di risoluzione di diritto) la parte attrice
[...] ha dedotto che, con il contratto del 28/12/2015, assunse Parte_1 Controparte_1
l'obbligazione di provvedere, mediante la macchina idraulica denominata “frantumatore”, al pre- trattamento dei settori riportati a pag. 9, paragrafo 4.2, del contratto, mediante l'aspirazione e la frantumazione dei blocchi cementizi e che, tuttavia, subito dopo l'inizio delle operazioni fu evidente che il macchinario non fosse idoneo ad effettuare le operazioni di aspirazione e frantumazione del materiale cementizio nelle aree individuate. pagina 7 di 12 a sua volta, ha dedotto che in realtà l'attività da realizzarsi mediante il Parte_4 frantumatore fosse pari al 5% delle restanti attività contrattualmente commissionate e che, pertanto,
l'inadempimento ad essa imputato non fosse grave.
Ora, deve osservarsi, innanzitutto, che l'inefficacia del “frantumatore” rispetto alle attività di frantumazione e aspirazione che avrebbe dovuto svolgere non pare seriamente contestata dalle parti convenute, le cui critiche hanno avuto come focus principale l'accertamento compiuto dal CTU.
L'inefficace operatività del “frantumatore”, tuttavia, si desume documentalmente, prima che dalla consulenza tecnica acquisita in questo giudizio, dal “rapporto test di funzionamento sistema rimozione sedimenti nella shallow water area” del per il centro universitario di biologia marina ed CP_7 ecologia applicata G. AC di Livorno n. 23 del 27/6/2016 e dalle determinazioni dell'Osservatorio del
27/6/2016.
In particolare si legge nel citato rapporto che “i giorni 21 e 24 giugno è stata testata la macchina frantumatrice che, come previsto dalla procedura operativa, ha la funzione di rompere i pezzi di cemento fino a 650 mm. I test sono stati effettuati alla presenza di membri dell'Osservatorio ( Per_2
, e dell'ISPRA, e
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 di ARPAT, e, limitatamente al giorno 24 giugno, Persona_7 Persona_8 [...]
Durante il test, la macchina ha evidenziato alcune criticità: 1) La macchina è Persona_9 lenta per la messa in opera: circa 1 ora per andare dal ponte al fondo e viceversa. 2) La macchina ha difficoltà ad essere posizionata nei punti selezionati. 3) La macchina solleva una gran quantità di sedimento fine che non viene aspirato. 4) La macchina in molti casi non riesce a frantumare, ad esempio su superfici irregolari o in presenza di più massi (condizione comune). Funziona su singoli massi e superfici piane (condizione rara). 5) Nei casi in cui riesce a frantumare non aspira i frammenti prodotti. Da controlli effettuati nelle acque di scarico su M30 non venivano osservati frammenti del cemento frantumato. Un ulteriore test sulla macchina effettuato sulla macchina sgretolatrice è stato effettuato il giorno 24 giugno, 48 ore dopo il primo test, sempre alla presenza dell'Osservatorio. I dubbi sull'efficacia della macchina sono rimasti gli stessi”.
Tali asserzioni, corredate da documentazione fotografica comprovante i singoli rilievi concernenti l'inefficacia del “frantumatore”, non sono state specificamente contestate, né è stata contestata la rispondenza ai fatti rappresentati delle foto contenute nel rapporto.
Nelle “determinazioni dell'osservatorio” del 27/6/2016, poi, si legge che “il test con frantumatore meccanico ha mostrato diverse problematiche che possono essere di seguito riassunte (…) il trituratore meccanico non è, quindi, efficace nell'azione di rimozione dei blocchi cementizi, pertanto
pagina 8 di 12 non ha passato positivamente il test di valutazione. Si rimane in attesa di ricevere una nuova proposta progettuale per la rimozione dei suddetti blocchi”.
La CTU svolta nel procedimento per atp n. 2503/2016 RG ha confermato tali rilievi circa l'inefficacia del “frantumatore” rispetto allo scopo contrattualmente previsto di, congiuntamente, frantumare ed aspirare il residuo cementizio di taglia discreta - >75mm fino a 650 m. Precisamente, secondo il CTU, in senso confrome rispetto ai rilievi del rapporto del consorzio per il centro interuniversitari odi biologia marina ed ecologia applicata di Livorno n. 23/16, “il macchinario oggetto di ATP, in CP_8 esito ai risultati delle prove di funzionamento effettuate in data 25 e 26 luglio 2016: è in grado di frantumare, ma con notevoli limitazioni operative dipendenti dalla natura del fondale, blocchi cementizi di taglia compresa da 75 a 650 mm (e oltre); non è in grado di aspirare il sedimento grossolano o medio che rimane sul fondale quale residuo di frantumazione;
è in grado di aspirare, nei limiti già indicati, il sedimento di granulometria fine (…); non è in grado di liberare il seabed”.
Le prove testimoniali assunte nel corso del presente giudizio non sono utili a contraddire le risultanze probatorie finora analizzate, univoche nel senso dell'inefficacia del “frantumatore” per lo scopo contrattualmente previsto. In particolare non si reputano idonee a sconfessare le risultanze del rapporto sopra citato comprovanti il fallimento dei test effettuati il 21 e 24 giugno 2016 le dichiarazioni dei testi e avendo sul punto i predetti testimoni, collaboratori delle parti convenute Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_1 al tempo dei fatti di causa ed ex collaboratori dell'odierna parte attrice, espresso valutazioni generiche sul fatto che i test di giugno 2016 fossero “andati bene”, in contrasto con quelle, comprovate documentalmente da materiale fotografico, del per il centro interuniversitario di biologia CP_7 marina ed ecologia applicata CP_8
Deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento contrattuale di rispetto agli Parte_4 impegni contrattualmente assunti.
Quanto, poi, alla gravità di tale inadempimento, le convenute hanno sostenuto che, in ogni caso, la rilevanza contrattuale dell'attività cui era deputato il “frantumatore” costituisse una porzione sostanzialmente minima (non superiore 5%) delle attività commissionate dall'odierna parte attrice e pertanto l'asserito inadempimento non potesse comunque considerarsi grave.
Orbene lo scrivente reputa dirimenti, ai fini dell'accertamento della funzionalità dell'utilizzo del frantumatore nell'economia complessiva del contratto e, quindi, della gravità dell'inadempimento conseguente all'inefficacia del detto macchinario in relazione allo scopo contrattualmente ad esso assegnato, le risultanze probatorie seguenti.
In particolare, infatti, il teste Presidente dell'Osservatorio di Monitoraggio Ambientale Tes_5 istituito dopo il naufragio di Costa Concordia dal giugno 2012, della cui attendibilità non v'è ragione pagina 9 di 12 per dubitare, ha narrato che “Costa spa aveva presentato un piano che prevedeva anche l'uso di un frantumatore da utilizzare su tutti i blocchi cementizi da 75 a 650 mm non asportabili con le sorbone o gli altri strumenti di aspirazione presenti in tutte le aree di intervento e non mi pare limitatamente a aree determinate”.
Tale asserzione trova riscontro nel punto 4.3. del contratto dove alla voce “fase progettuale 2: area 3
Pretrattamento dei sedimenti di taglia elevata” si legge “ a seguito dell'attività di rimozione dei sacchi di cemento, si è riscontrata la presenza di materiale cementizio di taglia discreta (da 75 a 650 mm).
Questo materiale sarà preventivamente trattato in modo da essere efficacemente aspirato, insieme a tutta la parte granulometrica fine associata. Il pretrattamento, come indicato nella procedura
Quartika, prevede l'utilizzo di un sistema subacqueo combinato di disgregazione e aspirazione congiunta (per i dettagli del sistema si rimanda alla procura Allegata al contratto)”. CP_1
Al punto 3.3.5 della procedura operativa sedimenti, poi, si legge “per la fase preventiva di sgombero del substrato di sedimenti di taglia discreta (da 75 a 650 mm), non operabile con altri mezzi di aspirazione, verrà utilizzato preventivamente un'apparecchiatura di frantumazione aspirazione del sedimento grossolano, in modo da liberare il seabed e prepararlo per la successiva fase di aspirazione del sedimento medio-fine”.
Infine nella procedura di pretrattamento, nella descrizione della “fase di pretrattamento delle aree interessate alla rimozione dei sedimenti cementizi”, si legge “ a seguito dell'opera di rimozione dei sacchi di cemento si riscontra la presenza di un residuo cementizio di taglia discreta (>75 mm fino a
6500 mm) che dovrà essere trattato in modo da poter essere efficacemente aspirato, e di conseguenza tutta la parte granulometrica fine a riguardo, durante la fase di pretrattamento. (…) l'area complessiva considerata per l'intervento è di 10.000,00 metri quadrati, per un carico complessivo di
2400 tonnellate di residuo cementizio. Se non viene liberata questa superficie dai pezzi di sedimento solido di taglia importante, si va ad inficiare il susseguente trattamento della parte fine nella fase di lavorazione successiva dei sedimenti, sulle aree coinvolte, quali SW, WG, DW. METODOLOGIA: Per risolvere la problematica si prevede di intervenire con un sistema combinato di disgregazione e di aspirazione. Per la disgregazione useremo un sistema idraulico a mascelle che verrà calato mediante la gru di bordo nell'area interessata, sopra il sedimento da pretrattare. Questo sistema sarà dotato di un sistema ad aria per l'aspirazione, analogamente a come si andrà ad operare successivamente per il trattamento della parte fine, in modo da aspirare la parte solida frantumata dal disgregatore, e con essa anche parte di sabbie e parti fini generate dalla stressa frantumazione. Successivamente tutto il solido verrà convogliato a bordo del mezzo navale per passare nel sistema di vagliatura e geofiltrazione”. pagina 10 di 12 Da tali elementi documentali si desume che l'utilizzo del sistema combinato di disgregazione ed aspirazione funzionale alla liberazione del letto del mare dal sedimento di taglia importante, aveva una obiettiva rilevanza contrattuale perché, appunto, propedeutico al trattamento della parte fine nella fase di lavorazione successiva dei sedimenti sulle aree (tutte) coinvolte SW, WG, DW.
L'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto da parte di mediante Parte_4
l'utilizzo del frantumatore, pertanto deve definirsi grave, avuto riguardo all'interesse di Parte_1
e ad esso deve conseguire la risoluzione giudiziale del contratto concluso dalle parti in data 28/12/2025.
4. Quanto alla domanda di risarcimento danni avanzata da tale domanda è invece Parte_1 infondata e va rigettata, segnatamente considerando che delle spese sostenute da (cfr. Parte_1 elencazione di cui alla comparsa conclusionale di parte attrice), risulta aver risparmiato Parte_1 gli esborsi che avrebbe dovuto sostenere in virtù del contratto concluso con e CP_1 Parte_4 non v'è allegazione e prova circa il fatto che tali esborsi fossero inferiori rispetto a quelli sostenuti per eseguire in proprio i lavori per cui è causa.
5. Quanto alle domande di pagamento avanzate dalle parti convenute si osserva che a fronte dell'eccezione d'inadempimento avanzata da sarebbe stato onere delle convenute Parte_1 fornire la prova dell'adempimento delle prestazioni fonte del credito vantato. Tale prova, tuttavia non è stata fornita, segnatamente considerando che, stando alle pattuizioni contrattuali (cfr. pag 10), a fronte dell'anticipo pacificamente pagato dal committente al momento della stipula del contratto, relativamente alla fase progettuale 1. Area SW, il gruppo subacqueo era fornito dalla stessa e Pt_1 dunque escluso dal contratto e, relativamente alla fase progettuale 2, si realizzarono le problematiche di funzionamento del frantumatore che hanno condotto alla presente controversia. Dunque non può ritenersi provata l'esistenza di un credito da parte di non onorato da Parte_5 Parte_1
[...]
Parimenti infondata deve ritenersi la pretesa di segnatamente considerando che il credito CP_3 risulta contestato, il contratto del 21/5/2015, fonte del credito vantato, non risulta essere stato prodotto e non risulta specificamente contestata l'allegazione di parte attrice secondo cui i costi relativi al fermo lavori e agli stand-by meteo marini furono espressamente stralciati dalle parti.
6. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno compensate sia in relazione al presente giudizio sia in relazione al giudizio di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. .
3520/2016 R.G. a cui è riunita la causa n. 4074/2016 R.G., ogni diversa domanda rigettata come in motivazione, così provvede: pagina 11 di 12 - dichiara l'inammissibilità della produzione documentale di dell'1/4/2025; CP_3
- accerta il grave inadempimento e per l'effetto risolve il contratto concluso Controparte_9 dalle parti in data 28/12/2025;
- rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti;
- compensa le spese dell'atp e del presente giudizio.
Ravenna, 28/10/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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