Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1968, n. 2387
CASS
Sentenza 9 luglio 1968

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La clausola derogativa dell'ordinaria Competenza dell'autorita giudiziaria non puo ritenersi specificamente approvata per iscritto(per modo che se ne debba escludere l'inefficacia), per essere stata apposta immediatamente prima della sottoscrizione o per essere stata redatta a mano dal commissionario od in caratteri tipografici di formato diverso rispetto a quello delle restanti pattuizioni.*

L'aggiunta di talune clausole, nei cosiddetti contratti per adesione o conclusi mediante moduli o formulari, non modifica, quanto alle restanti pattuizioni, la disciplina dei contratti medesimi (nella specie dall'esistenza di tali aggiunte, il giudice di merito aveva argomentato per affermare la conoscenza della clausola derogativa della Competenza territoriale e l'inutilita di una specifica approvazione per iscritto la SC ne ha riformato il pronunziato, affermando il principio di cui sopra).*

La clausola derogativa dell'ordinaria Competenza territoriale non esclude la concorrenza del foro designato con ogni altro foro previsto dalla legge,qualora non ne sia stato espressamente convenuto il carattere di esclusivita.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1968, n. 2387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2387
    Data del deposito : 9 luglio 1968

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