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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6852 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6852 del 2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Maria Laura Controparte_1 C.F._1
Fiore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Salita
Annunziata n. 51, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Luigi Parenti ed CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Virgilio n. 8, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo datato il 21 marzo 2024 e depositato da parte resistente il 25 marzo 2024 depositato in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Ai fini d'intelligibilità della decisione va comunque rilevato che il Tribunale di Latina con sentenza parziale n. 1222 del 2022 emessa il 3 giugno 2022 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente rimesso la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Successivamente la causa era stata assunta in decisione e successivamente è stata rimessa sul ruolo il 19 luglio 2024, avendo rilevato che le parti dopo che la causa era stata assunta in decisione avevano “trovato un accordo e chiesto l'emissione di una sentenza a p.c. congiunte”, e ritenuto “per il principio di economicità dei giudizi di rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di precisare congiuntamente le conclusioni alla stregua dell'accordo trovato”.
La causa veniva, pertanto, assunta nuovamente in decisione, ma con ordinanza del 21 marzo 2025 veniva rimessa sul ruolo “Rilevato che parte ricorrente ha depositato un foglio di p.c. congiunte sottoscritto personalmente con il quale “insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in data 21.03.2024 in occasione del deposito dell'istanza di accoglimento di conclusioni congiunte, chiedendo venga emessa sentenza alle seguenti “CONDIZIONI CONGIUNTE (…)” – condizioni da intendersi qui integralmente trascritte – che sono, tuttavia, per alcuni aspetti, difformi dalle conclusioni di cui all'accordo datato 21 marzo 2024 e depositato agli atti del fascicolo telematico il
25 marzo 2024 da entrambe le parti e, pure, dalle condizioni di cui al foglio di p.c. congiunte sottoscritto personalmente da parte resistente;
più precisamente, le condizioni di cui al foglio di
p.c. di parte ricorrente, diversamente dalle conclusioni di cui all'accordo del 21 marzo 2024 e dal foglio di p.c. congiunte di parte resistente, non prevedono che “i genitori si impegnano nell'interesse della minore a favorire i rapporti comunicando tempestivamente tra loro al fine di tenere una condotta comune nel progetto educativo.” e che “l'assegno unico verrà suddiviso equamente tra i coniugi come per legge. / La signora provvederà a depositare domanda CP_2 con suddivisione dell'importo come legge ad entrambi i genitori.”; ancora, diversamente dalle conclusioni di cui all'accordo del 21 marzo 2024 e dal foglio di p.c. congiunte di parte resistente, le condizioni di cui al foglio di p.c. congiunte di parte ricorrente prevedono che l'obbligo in capo al ricorrente di versare il mantenimento per la figlia decorra dal “mese di aprile 2024” anziché dal
“mese di maggio 2024” e che l'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente a titolo di arretrati la somma di € 6.000,00 debba essere adempiuto “entro e non oltre il termine perentorio del 31.03.2024” anziché “entro e non oltre il termine perentorio del 10/04/2024”; / Ritenuto, pertanto, che allo stato le precisazioni di parte ricorrente appaiono inammissibili in quanto perplesse, avendo la parte richiamato l'accordo sottoscritto il 21 marzo 2024, ma avendo riportato condizioni in parte diverse dallo stesso e, peraltro, in contrasto con quelle rassegnate da parte resistente”, disponendo la comparizione personale delle parti per chiarimenti.
Pagina 2 All'udienza odierna sono comparse entrambe le parti, anche personalmente, e il nuovo difensore di parte ricorrente ha rilevato come il precedente difensore del proprio assistito aveva sbagliato a riportarsi all'accordo; confermava che il ricorrente era tuttora d'accordo sulle condizioni di cui all'accordo datato 21 marzo 2024, depositato il 25 marzo 2024 (per mero errore materiale nel verbale di udienza odierna si fa riferimento all'accordo depositato il 25 marzo 2025 invece che il 25 marzo 2024) da parte resistente, e che aveva provveduto già ad adempiere a quanto previsto in tale accordo.
Il G, I ha, pertanto, provveduto a dare lettura alle parti delle condizioni dell'accordo datato 21 marzo 2024, depositato il 25 marzo 2024 da parte resistente, e le parti, presenti personalmente, lo hanno confermato, specificando che l'INPS sta provvedendo già a versare a ciascuna parte il 50% dell'assegno unico universale.
Il G.I. ha quindi invitato le parti a precisare le conclusioni e le parti le hanno precisate le conclusioni come da suddetto accordo, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
***
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE
Ritiene il Collegio che nulla osti ad accogliere le conclusioni congiunte delle parti come indicate nell'accordo datato 21 marzo 2024 e depositato da parte resistente in data 25 marzo 2024, apparendo lo stesso conforme agli interessi della figlia minorenne.
SULLE SPESE DI LITE
Stante l'accordo intervenuto, si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 6852 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Accoglie le conclusioni congiunte delle parti e, per l'effetto, affida la figlia minore delle parti in modo condivido ad entrambi come da condizioni concordate dalle parti nell'accordo datato 21 marzo 2024 depositato il 25 marzo 2024 da parte resistente e prende atto di quanto ulteriormente concordato dalle parti in tale accordo, da intendersi in questa sede integralmente trascritto, per regolamentare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Compensa integralmente le spese di lite”.
Così deciso il 16 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6852 del 2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Maria Laura Controparte_1 C.F._1
Fiore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Salita
Annunziata n. 51, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Luigi Parenti ed CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Virgilio n. 8, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo datato il 21 marzo 2024 e depositato da parte resistente il 25 marzo 2024 depositato in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Ai fini d'intelligibilità della decisione va comunque rilevato che il Tribunale di Latina con sentenza parziale n. 1222 del 2022 emessa il 3 giugno 2022 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente rimesso la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Successivamente la causa era stata assunta in decisione e successivamente è stata rimessa sul ruolo il 19 luglio 2024, avendo rilevato che le parti dopo che la causa era stata assunta in decisione avevano “trovato un accordo e chiesto l'emissione di una sentenza a p.c. congiunte”, e ritenuto “per il principio di economicità dei giudizi di rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di precisare congiuntamente le conclusioni alla stregua dell'accordo trovato”.
La causa veniva, pertanto, assunta nuovamente in decisione, ma con ordinanza del 21 marzo 2025 veniva rimessa sul ruolo “Rilevato che parte ricorrente ha depositato un foglio di p.c. congiunte sottoscritto personalmente con il quale “insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in data 21.03.2024 in occasione del deposito dell'istanza di accoglimento di conclusioni congiunte, chiedendo venga emessa sentenza alle seguenti “CONDIZIONI CONGIUNTE (…)” – condizioni da intendersi qui integralmente trascritte – che sono, tuttavia, per alcuni aspetti, difformi dalle conclusioni di cui all'accordo datato 21 marzo 2024 e depositato agli atti del fascicolo telematico il
25 marzo 2024 da entrambe le parti e, pure, dalle condizioni di cui al foglio di p.c. congiunte sottoscritto personalmente da parte resistente;
più precisamente, le condizioni di cui al foglio di
p.c. di parte ricorrente, diversamente dalle conclusioni di cui all'accordo del 21 marzo 2024 e dal foglio di p.c. congiunte di parte resistente, non prevedono che “i genitori si impegnano nell'interesse della minore a favorire i rapporti comunicando tempestivamente tra loro al fine di tenere una condotta comune nel progetto educativo.” e che “l'assegno unico verrà suddiviso equamente tra i coniugi come per legge. / La signora provvederà a depositare domanda CP_2 con suddivisione dell'importo come legge ad entrambi i genitori.”; ancora, diversamente dalle conclusioni di cui all'accordo del 21 marzo 2024 e dal foglio di p.c. congiunte di parte resistente, le condizioni di cui al foglio di p.c. congiunte di parte ricorrente prevedono che l'obbligo in capo al ricorrente di versare il mantenimento per la figlia decorra dal “mese di aprile 2024” anziché dal
“mese di maggio 2024” e che l'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente a titolo di arretrati la somma di € 6.000,00 debba essere adempiuto “entro e non oltre il termine perentorio del 31.03.2024” anziché “entro e non oltre il termine perentorio del 10/04/2024”; / Ritenuto, pertanto, che allo stato le precisazioni di parte ricorrente appaiono inammissibili in quanto perplesse, avendo la parte richiamato l'accordo sottoscritto il 21 marzo 2024, ma avendo riportato condizioni in parte diverse dallo stesso e, peraltro, in contrasto con quelle rassegnate da parte resistente”, disponendo la comparizione personale delle parti per chiarimenti.
Pagina 2 All'udienza odierna sono comparse entrambe le parti, anche personalmente, e il nuovo difensore di parte ricorrente ha rilevato come il precedente difensore del proprio assistito aveva sbagliato a riportarsi all'accordo; confermava che il ricorrente era tuttora d'accordo sulle condizioni di cui all'accordo datato 21 marzo 2024, depositato il 25 marzo 2024 (per mero errore materiale nel verbale di udienza odierna si fa riferimento all'accordo depositato il 25 marzo 2025 invece che il 25 marzo 2024) da parte resistente, e che aveva provveduto già ad adempiere a quanto previsto in tale accordo.
Il G, I ha, pertanto, provveduto a dare lettura alle parti delle condizioni dell'accordo datato 21 marzo 2024, depositato il 25 marzo 2024 da parte resistente, e le parti, presenti personalmente, lo hanno confermato, specificando che l'INPS sta provvedendo già a versare a ciascuna parte il 50% dell'assegno unico universale.
Il G.I. ha quindi invitato le parti a precisare le conclusioni e le parti le hanno precisate le conclusioni come da suddetto accordo, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
***
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE
Ritiene il Collegio che nulla osti ad accogliere le conclusioni congiunte delle parti come indicate nell'accordo datato 21 marzo 2024 e depositato da parte resistente in data 25 marzo 2024, apparendo lo stesso conforme agli interessi della figlia minorenne.
SULLE SPESE DI LITE
Stante l'accordo intervenuto, si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 6852 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Accoglie le conclusioni congiunte delle parti e, per l'effetto, affida la figlia minore delle parti in modo condivido ad entrambi come da condizioni concordate dalle parti nell'accordo datato 21 marzo 2024 depositato il 25 marzo 2024 da parte resistente e prende atto di quanto ulteriormente concordato dalle parti in tale accordo, da intendersi in questa sede integralmente trascritto, per regolamentare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Compensa integralmente le spese di lite”.
Così deciso il 16 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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