TRIB
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/09/2024, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione I^ Civile, nella persona del dott. DE
SIMONE dott. Saverio Umberto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 16620/2014 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Loporcaro Parte_1
con mandato a margine dell'atto di citazione
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1
Barberio con mandato a margine del ricorso ex art. 316 bis C.C.
- ATTRICE -
Contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Vittoria Metteo con mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuti -
OGGETTO: Mantenimento, alimenti e risarcimento danni. CONCLUSIONI: All'udienza del 17/06/2024 la causa veniva riservata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, ai quali venivano concessi i termini dimidiati di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16/10/2014 conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bari i suoi genitori adottivi e Controparte_2
chiedendone la condanna a versargli la somma di € Controparte_3
1.000,00 al mese a titolo di mantenimento, quella di € 103.000,00 a titolo di arretrati sul mantenimento dovuto dal 2006, quando lo avevano allontanato dalla casa familiare senza alcuna motivazione disinteressandosi della sua educazione, istruzione e crescita, ed al risarcimento danni ex art. 1226 C.C.
Tanto chiedeva sul presupposto di avere 28 anni, di non essere ancora autonomo economicamente e di essere mantenuto da “alcuni uomini di
buona volontà”.
Aggiungeva che il 10/03/2008 i convenuti lo avevano evocato in giudizio chiedendo la revoca dell'adozione internazionale ma con sentenza n.
3627 emessa il 19/11/2012 il Tribunale di Bari aveva dichiarato improponibile tale domanda.
Lamentava che era affetto da epatite B cronica attiva, necessitava di cure costanti ed onerose e, pur avendo conseguito il diploma di geometra nell'anno 2007/2008, era tuttora disoccupato e privo di reddito pur avendo cercato in più occasioni attivamente di reperire un lavoro. Si costituivano ritualmente in giudizio e Controparte_2 CP_3
impugnando e contestando il contenuto dell'avversa citazione e
[...]
chiedendo il rigetto delle domande.
Con autonomo ricorso ex art. 316 bis C.C. depositato l'1/12/2014
sorella di , formulava analoghe Controparte_1 Pt_1
domande chiedendo che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento mensile di € 3.000,00 e che le fosse messa a disposizione per una settimana all'anno la residenza al mare di Castellaneta Marina.
Disposta la riunione dei procedimenti ed assegnata la causa alla sezione
I^ civile, con ordinanza resa fuori udienza il 18/06/2015 i convenuti venivano condannati a versare in favore di ciascuno degli attori un assegno alimentare provvisorio di € 400,00.
Con sub procedimento introdotto con ricorso del 30/09/2019 gli odierni convenuti chiedevano la revoca dell'assegno alimentare provvisorio in favore della loro figlia in quanto costei dal giugno Controparte_1
del 2017 era stata regolarmente assunta come dipendente dal titolare di un'impresa di caffetteria, come risultava dalla certificazione del
Centro per l'Impiego di Altamura rilasciata il 30/5/2019; circostanza,
questa, da lei mai dichiarata.
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04/11/2019,
in parziale modifica dell'ordinanza del 18/06/2015, revocava a decorrere da novembre 2019 l'assegno alimentare provvisorio in favore della giovane.
Espletata l'attività istruttoria, con altro sub procedimento introdotto con ricorso del 9/1/2023 i convenuti, deducendo che il loro figlio percepiva il reddito di cittadinanza ormai da maggio 2019, Pt_1
chiedevano la revoca dell'assegno alimentare provvisorio disposto anche in suo favore.
si costituiva nel sub procedimento chiedendo il Parte_1
rigetto dell'avversa domanda ma con ordinanza del 05/01/2024 il
Tribunale, preso atto che il resistente effettivamente era percettore di reddito di cittadinanza sin dal maggio del 2019, era titolare di un contratto di locazione registrato in data 8/5/2018 in Altamura con canone annuale di € 3.240,00 e che non sussisteva alcuna patologia che gli impedisse di accedere al mondo del lavoro, accertata l'insussistenza dello stato di bisogno, accoglieva il ricorso e revocava l'assegno alimentare provvisorio.
Dopo alcuni rinvii, transitata sul ruolo del presidente, all'udienza del 17/06/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini dimidiati ex art. 190 c.p.c. per le conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Le plurime domande proposte dagli odierni attori sono infondate e vanno rigettate integralmente, al pari della domanda di ripetizione formulata dai convenuti, con le conseguenze di legge in tema di spese processuali.
2.- In primis va rilevato che nel caso di specie insistere da parte degli attori sulla domanda di mantenimento appare davvero un fuor d'opera. La giurisprudenza ha più volte affermato che il dovere contributivo dei genitori sussiste fintanto che il figlio non sia stato posto nelle condizioni di rendersi economicamente autosufficiente e, tuttavia, non l'abbia fatto per ragioni a lui imputabili;
non solo, ma ha rimarcato che l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere correlato non solo alle aspirazioni, alle attitudini ed alla specifica preparazione professionale del figlio ma anche al rispetto dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (cfr. Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998 e, più di recente,
Cass. civ. Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076).
Sul punto va poi considerato il recentissimo arresto della Suprema
Corte che, argomentando a partire dalla stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e diritto al mantenimento, ha affermato che “la funzione educativa del
mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo
di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo
riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo [del figlio, n.d.r.] inserimento nella società" (cfr. Cass. 20 agosto 2014,
n. 18076 nonché Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), sicché “la raggiunta
età matura del figlio […] assume rilievo in sé: l'età maggiore,
pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo
l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte
di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne -
implica l'insussistenza del diritto al mantenimento” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 14 agosto 2020, n. 17183).
Ad avviso della Suprema Corte, dunque, l'obbligo legale di mantenimento del figlio ex artt. 147 C.C. e 315 bis C.C. cessa immediatamente con il raggiungimento della maggiore età, che lascia presumere “l'idoneità
al reddito”, sicché il diritto al mantenimento ulteriore resta subordinato ad una dichiarazione giudiziale ex art. 337 bis C.C., con conseguente onere a carico del richiedente, “di provare non solo la
mancanza di indipendenza economica […] ma di avere curato, con ogni
possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di
avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” (cfr.
Cass. civ. Sez. I, Ord., 14 agosto 2020, n. 17183 citata e, più di recente, anche Cass. Civ., 15/03/2024 n. 7015 e Cass. Civ., 20/09/2023
n. 26875).
3.- Orbene, applicando al caso di specie i suddetti principi di diritto,
, ormai 38enne, non può pretendere il contributo preteso perché Pt_1
è stato messo dai suoi genitori nelle condizioni di rendersi autosufficiente conseguendo il diploma di geometra fin dal 2007/2008
sicché, se egli non si è reso autosufficiente nelle more, imputet sibi.
Premessa l'irrilevanza dei problemi di salute da lui evidenziati,
secondo cui sarebbe affetto da epatite cronica B ed altre turbe psichiche, perché manca del tutto in atti la prova sia di tali peculiari condizioni di salute sia che esse siano invalidanti al punto da impedirgli di lavorare e, quindi, di rendersi economicamente autosufficiente, l'attore non solo non ha dimostrato la sua utile attivazione per reperire un lavoro ma, come detto in premessa, dalla documentazione depositata dall'Inps l'11/9/2023 risulta che:
• ha preso in locazione sin dall'8/5/2018 un'abitazione in Altamura
al canone annuo di € 3.240,00;
• alla data della richiesta era convivente con tale Persona_1
(v. attestazione Isee rilasciata dall'Inps il 29/01/2022 relativa al reddito complessivo del nucleo familiare di € 18.975,00 per un
Isee pari ad € 15.753,40, superiore a quello di € 9.360,00
prescritto per accedere al beneficio);
• da maggio 2019 aveva iniziato a percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile dapprima di € 970,00, poi elevato a dicembre 2019 ad € 1.170,00 e successivamente ridotto ad € 770,00 fino ad agosto 2023.
E, come affermato sia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n.
10450/2022) che da questo Tribunale (cfr. Ordinanza n. 613
dell'171/2024), il mantenimento va escluso laddove il soggetto percepisca il reddito di cittadinanza, misura introdotta dal D.L. n.
4/2019, consistente nell'erogazione di somme di denaro quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.
Neppure rileva la circostanza che attualmente l'attore non goda più di tale beneficio, trattandosi di misura assistenziale temporanea finalizzata a consentire al destinatario di usufruire, con onere a carico dello Stato, di un lasso temporale sufficiente ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro.
4.- Esclusa la sussistenza del diritto al mantenimento, va rigettata anche la domanda relativa alla richiesta di € 103.000,00 a titolo di mancato contributo al mantenimento dal 2006.
Infatti, l'attore in quell'anno si allontanò volontariamente dalla casa familiare prendendo in locazione un appartamento per andare a vivere da solo, come hanno riferito i testi Testimone_1 [...]
e Tes_2 Testimone_3 Tes_4
Non solo, ma furono proprio gli odierni convenuti che provvidero al pagamento del canone di quell'appartamento di € 300,00 mensili da agosto
2006 fino a marzo 2014, pagando anche tutte le utenze, come risulta dalle copie delle ricevute prodotte nel fascicolo di parte.
Tale circostanza, che non è stata mai puntualmente contestata dall'attore, è stata confermata non solo dai testi e Testimone_1
ma anche da citata a deporre proprio Tes_4 Testimone_5
dall'attore.
Non solo, ma i genitori dell'attore hanno sempre cercato di inserire il loro figlio nel mondo del lavoro, dapprima nell'azienda paterna -
cosa resa impossibile per i contrasti che creava con gli altri Pt_1
dipendenti – e poi procurandogli numerose offerte di lavoro, tutte rifiutate, come hanno riferito i testi Testimone_3 Tes_6
, e . Testimone_7 Testimone_8 Testimone_1
5.- La S. C. insegna poi che, anche laddove il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età non abbia ancora reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli “…non può
soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione
ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo
di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di
ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare
sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da
azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale
esigenza di vita dell'individuo bisognoso" (cfr. (Cass. Civ., n.
38366/2021 e Cass. Civ., Sezione I, Ordinanza 15/12/2021, n. 40282).
E tuttavia, neppure il diritto all'assegno alimentare sussiste, come emerge chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza resa dal G.I. nel corso del sub procedimento definito a gennaio scorso, che qui va integralmente richiamata, difettando integralmente la prova dello stato di bisogno che l'attore non ha fornito.
6.- Anche le istanze di , che vi ha insistito Controparte_1
pur non avendo rassegnato all'udienza dedicata conclusioni specifiche,
vanno rigettate.
Richiamate qui le motivazioni innanzi esposte per negare a suo fratello l'assegno di mantenimento, fin dal giugno 2017 la ragazza si è resa economicamente autosufficiente, essendo stata assunta presso la caffetteria di tale , e nelle more ha costituito anche Persona_2
un proprio nucleo familiare, dando alla luce un figlio. Peraltro, l'assegno alimentare disposto in suo favore è stato revocato già con ordinanza del 09/01/2020 e non risulta che l'istanza sia stata nuovamente riproposta.
7.- La domanda di ripetizione delle somme fin qui versate formulata dai convenuti va disattesa in quanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno alimentare provvisorio erano effettivamente sussistenti fino al momento in cui, con apposite ordinanze che ne riconobbero l'insussistenza, non vennero revocati;
ciò, del resto, ammettono gli stessi convenuti quando affermano che “nel corso del giudizio i
presupposti per beneficiare di tale assegno sono venuti meno per
entrambi i figli” (v. memoria conclusionale, pag. 14, penultimo cpv.).
E, nel caso di specie, la concreta funzione alimentare svolta dagli assegni provvisoriamente riconosciuti agli attori e l'utilizzazione del denaro per far fronte ai loro ordinari bisogni di sussistenza ne esclude la ripetibilità (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 8/11/2022 n. 32914).
8.- Le spese processuali seguono la soccombenza degli attori e vanno poste a loro carico in solido nella misura del 70% secondo la liquidazione di cui al dispositivo, comprensiva di tutte le fasi;
il residuo 30%, invece, può restare compensato per il rigetto della domanda di ripetizione formulata dai convenuti.
9.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari – Sezione I civile -, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte rispettivamente con atto di citazione del 23/10/2014 da e con ricorso depositato l'1/12/2014 Parte_1 da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
così provvede: Controparte_3
1. rigetta tutte le domande formulate dagli attori;
2. rigetta la domanda di ripetizione formulata dai convenuti;
3. condanna gli attori in solido al pagamento del 70% delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.331,20 oltre Cna, Iva
ed accessori come per legge;
4. compensa tra le parti il residuo 30%;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso il 24/8/2024
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione I^ Civile, nella persona del dott. DE
SIMONE dott. Saverio Umberto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 16620/2014 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Loporcaro Parte_1
con mandato a margine dell'atto di citazione
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1
Barberio con mandato a margine del ricorso ex art. 316 bis C.C.
- ATTRICE -
Contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Vittoria Metteo con mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuti -
OGGETTO: Mantenimento, alimenti e risarcimento danni. CONCLUSIONI: All'udienza del 17/06/2024 la causa veniva riservata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, ai quali venivano concessi i termini dimidiati di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16/10/2014 conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bari i suoi genitori adottivi e Controparte_2
chiedendone la condanna a versargli la somma di € Controparte_3
1.000,00 al mese a titolo di mantenimento, quella di € 103.000,00 a titolo di arretrati sul mantenimento dovuto dal 2006, quando lo avevano allontanato dalla casa familiare senza alcuna motivazione disinteressandosi della sua educazione, istruzione e crescita, ed al risarcimento danni ex art. 1226 C.C.
Tanto chiedeva sul presupposto di avere 28 anni, di non essere ancora autonomo economicamente e di essere mantenuto da “alcuni uomini di
buona volontà”.
Aggiungeva che il 10/03/2008 i convenuti lo avevano evocato in giudizio chiedendo la revoca dell'adozione internazionale ma con sentenza n.
3627 emessa il 19/11/2012 il Tribunale di Bari aveva dichiarato improponibile tale domanda.
Lamentava che era affetto da epatite B cronica attiva, necessitava di cure costanti ed onerose e, pur avendo conseguito il diploma di geometra nell'anno 2007/2008, era tuttora disoccupato e privo di reddito pur avendo cercato in più occasioni attivamente di reperire un lavoro. Si costituivano ritualmente in giudizio e Controparte_2 CP_3
impugnando e contestando il contenuto dell'avversa citazione e
[...]
chiedendo il rigetto delle domande.
Con autonomo ricorso ex art. 316 bis C.C. depositato l'1/12/2014
sorella di , formulava analoghe Controparte_1 Pt_1
domande chiedendo che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento mensile di € 3.000,00 e che le fosse messa a disposizione per una settimana all'anno la residenza al mare di Castellaneta Marina.
Disposta la riunione dei procedimenti ed assegnata la causa alla sezione
I^ civile, con ordinanza resa fuori udienza il 18/06/2015 i convenuti venivano condannati a versare in favore di ciascuno degli attori un assegno alimentare provvisorio di € 400,00.
Con sub procedimento introdotto con ricorso del 30/09/2019 gli odierni convenuti chiedevano la revoca dell'assegno alimentare provvisorio in favore della loro figlia in quanto costei dal giugno Controparte_1
del 2017 era stata regolarmente assunta come dipendente dal titolare di un'impresa di caffetteria, come risultava dalla certificazione del
Centro per l'Impiego di Altamura rilasciata il 30/5/2019; circostanza,
questa, da lei mai dichiarata.
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04/11/2019,
in parziale modifica dell'ordinanza del 18/06/2015, revocava a decorrere da novembre 2019 l'assegno alimentare provvisorio in favore della giovane.
Espletata l'attività istruttoria, con altro sub procedimento introdotto con ricorso del 9/1/2023 i convenuti, deducendo che il loro figlio percepiva il reddito di cittadinanza ormai da maggio 2019, Pt_1
chiedevano la revoca dell'assegno alimentare provvisorio disposto anche in suo favore.
si costituiva nel sub procedimento chiedendo il Parte_1
rigetto dell'avversa domanda ma con ordinanza del 05/01/2024 il
Tribunale, preso atto che il resistente effettivamente era percettore di reddito di cittadinanza sin dal maggio del 2019, era titolare di un contratto di locazione registrato in data 8/5/2018 in Altamura con canone annuale di € 3.240,00 e che non sussisteva alcuna patologia che gli impedisse di accedere al mondo del lavoro, accertata l'insussistenza dello stato di bisogno, accoglieva il ricorso e revocava l'assegno alimentare provvisorio.
Dopo alcuni rinvii, transitata sul ruolo del presidente, all'udienza del 17/06/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini dimidiati ex art. 190 c.p.c. per le conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Le plurime domande proposte dagli odierni attori sono infondate e vanno rigettate integralmente, al pari della domanda di ripetizione formulata dai convenuti, con le conseguenze di legge in tema di spese processuali.
2.- In primis va rilevato che nel caso di specie insistere da parte degli attori sulla domanda di mantenimento appare davvero un fuor d'opera. La giurisprudenza ha più volte affermato che il dovere contributivo dei genitori sussiste fintanto che il figlio non sia stato posto nelle condizioni di rendersi economicamente autosufficiente e, tuttavia, non l'abbia fatto per ragioni a lui imputabili;
non solo, ma ha rimarcato che l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere correlato non solo alle aspirazioni, alle attitudini ed alla specifica preparazione professionale del figlio ma anche al rispetto dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (cfr. Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998 e, più di recente,
Cass. civ. Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076).
Sul punto va poi considerato il recentissimo arresto della Suprema
Corte che, argomentando a partire dalla stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e diritto al mantenimento, ha affermato che “la funzione educativa del
mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo
di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo
riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo [del figlio, n.d.r.] inserimento nella società" (cfr. Cass. 20 agosto 2014,
n. 18076 nonché Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), sicché “la raggiunta
età matura del figlio […] assume rilievo in sé: l'età maggiore,
pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo
l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte
di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne -
implica l'insussistenza del diritto al mantenimento” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 14 agosto 2020, n. 17183).
Ad avviso della Suprema Corte, dunque, l'obbligo legale di mantenimento del figlio ex artt. 147 C.C. e 315 bis C.C. cessa immediatamente con il raggiungimento della maggiore età, che lascia presumere “l'idoneità
al reddito”, sicché il diritto al mantenimento ulteriore resta subordinato ad una dichiarazione giudiziale ex art. 337 bis C.C., con conseguente onere a carico del richiedente, “di provare non solo la
mancanza di indipendenza economica […] ma di avere curato, con ogni
possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di
avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” (cfr.
Cass. civ. Sez. I, Ord., 14 agosto 2020, n. 17183 citata e, più di recente, anche Cass. Civ., 15/03/2024 n. 7015 e Cass. Civ., 20/09/2023
n. 26875).
3.- Orbene, applicando al caso di specie i suddetti principi di diritto,
, ormai 38enne, non può pretendere il contributo preteso perché Pt_1
è stato messo dai suoi genitori nelle condizioni di rendersi autosufficiente conseguendo il diploma di geometra fin dal 2007/2008
sicché, se egli non si è reso autosufficiente nelle more, imputet sibi.
Premessa l'irrilevanza dei problemi di salute da lui evidenziati,
secondo cui sarebbe affetto da epatite cronica B ed altre turbe psichiche, perché manca del tutto in atti la prova sia di tali peculiari condizioni di salute sia che esse siano invalidanti al punto da impedirgli di lavorare e, quindi, di rendersi economicamente autosufficiente, l'attore non solo non ha dimostrato la sua utile attivazione per reperire un lavoro ma, come detto in premessa, dalla documentazione depositata dall'Inps l'11/9/2023 risulta che:
• ha preso in locazione sin dall'8/5/2018 un'abitazione in Altamura
al canone annuo di € 3.240,00;
• alla data della richiesta era convivente con tale Persona_1
(v. attestazione Isee rilasciata dall'Inps il 29/01/2022 relativa al reddito complessivo del nucleo familiare di € 18.975,00 per un
Isee pari ad € 15.753,40, superiore a quello di € 9.360,00
prescritto per accedere al beneficio);
• da maggio 2019 aveva iniziato a percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile dapprima di € 970,00, poi elevato a dicembre 2019 ad € 1.170,00 e successivamente ridotto ad € 770,00 fino ad agosto 2023.
E, come affermato sia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n.
10450/2022) che da questo Tribunale (cfr. Ordinanza n. 613
dell'171/2024), il mantenimento va escluso laddove il soggetto percepisca il reddito di cittadinanza, misura introdotta dal D.L. n.
4/2019, consistente nell'erogazione di somme di denaro quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.
Neppure rileva la circostanza che attualmente l'attore non goda più di tale beneficio, trattandosi di misura assistenziale temporanea finalizzata a consentire al destinatario di usufruire, con onere a carico dello Stato, di un lasso temporale sufficiente ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro.
4.- Esclusa la sussistenza del diritto al mantenimento, va rigettata anche la domanda relativa alla richiesta di € 103.000,00 a titolo di mancato contributo al mantenimento dal 2006.
Infatti, l'attore in quell'anno si allontanò volontariamente dalla casa familiare prendendo in locazione un appartamento per andare a vivere da solo, come hanno riferito i testi Testimone_1 [...]
e Tes_2 Testimone_3 Tes_4
Non solo, ma furono proprio gli odierni convenuti che provvidero al pagamento del canone di quell'appartamento di € 300,00 mensili da agosto
2006 fino a marzo 2014, pagando anche tutte le utenze, come risulta dalle copie delle ricevute prodotte nel fascicolo di parte.
Tale circostanza, che non è stata mai puntualmente contestata dall'attore, è stata confermata non solo dai testi e Testimone_1
ma anche da citata a deporre proprio Tes_4 Testimone_5
dall'attore.
Non solo, ma i genitori dell'attore hanno sempre cercato di inserire il loro figlio nel mondo del lavoro, dapprima nell'azienda paterna -
cosa resa impossibile per i contrasti che creava con gli altri Pt_1
dipendenti – e poi procurandogli numerose offerte di lavoro, tutte rifiutate, come hanno riferito i testi Testimone_3 Tes_6
, e . Testimone_7 Testimone_8 Testimone_1
5.- La S. C. insegna poi che, anche laddove il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età non abbia ancora reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli “…non può
soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione
ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo
di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di
ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare
sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da
azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale
esigenza di vita dell'individuo bisognoso" (cfr. (Cass. Civ., n.
38366/2021 e Cass. Civ., Sezione I, Ordinanza 15/12/2021, n. 40282).
E tuttavia, neppure il diritto all'assegno alimentare sussiste, come emerge chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza resa dal G.I. nel corso del sub procedimento definito a gennaio scorso, che qui va integralmente richiamata, difettando integralmente la prova dello stato di bisogno che l'attore non ha fornito.
6.- Anche le istanze di , che vi ha insistito Controparte_1
pur non avendo rassegnato all'udienza dedicata conclusioni specifiche,
vanno rigettate.
Richiamate qui le motivazioni innanzi esposte per negare a suo fratello l'assegno di mantenimento, fin dal giugno 2017 la ragazza si è resa economicamente autosufficiente, essendo stata assunta presso la caffetteria di tale , e nelle more ha costituito anche Persona_2
un proprio nucleo familiare, dando alla luce un figlio. Peraltro, l'assegno alimentare disposto in suo favore è stato revocato già con ordinanza del 09/01/2020 e non risulta che l'istanza sia stata nuovamente riproposta.
7.- La domanda di ripetizione delle somme fin qui versate formulata dai convenuti va disattesa in quanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno alimentare provvisorio erano effettivamente sussistenti fino al momento in cui, con apposite ordinanze che ne riconobbero l'insussistenza, non vennero revocati;
ciò, del resto, ammettono gli stessi convenuti quando affermano che “nel corso del giudizio i
presupposti per beneficiare di tale assegno sono venuti meno per
entrambi i figli” (v. memoria conclusionale, pag. 14, penultimo cpv.).
E, nel caso di specie, la concreta funzione alimentare svolta dagli assegni provvisoriamente riconosciuti agli attori e l'utilizzazione del denaro per far fronte ai loro ordinari bisogni di sussistenza ne esclude la ripetibilità (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 8/11/2022 n. 32914).
8.- Le spese processuali seguono la soccombenza degli attori e vanno poste a loro carico in solido nella misura del 70% secondo la liquidazione di cui al dispositivo, comprensiva di tutte le fasi;
il residuo 30%, invece, può restare compensato per il rigetto della domanda di ripetizione formulata dai convenuti.
9.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari – Sezione I civile -, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte rispettivamente con atto di citazione del 23/10/2014 da e con ricorso depositato l'1/12/2014 Parte_1 da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
così provvede: Controparte_3
1. rigetta tutte le domande formulate dagli attori;
2. rigetta la domanda di ripetizione formulata dai convenuti;
3. condanna gli attori in solido al pagamento del 70% delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.331,20 oltre Cna, Iva
ed accessori come per legge;
4. compensa tra le parti il residuo 30%;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso il 24/8/2024
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone