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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12255 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12255/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. POSITANO ROBERTO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. MASTRORILLI FRANCESCA CP_1
Resistente
Oggetto: pensione di inabilità;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 09.10.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' il decreto di omologa del 23.05.2024 reso all'esito del procedimento n. R.G. 3201/2023 dal CP_1
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in proprio favore la sussistenza del requisito sanitario utile a percepire la pensione di inabilità, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70 e il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire la pensione di inabilità (al riguardo, evidente è il mero refuso di cui alle conclusioni in ricorso, laddove si fa riferimento a diversa prestazione cfr. “- per l'effetto condanni l' al pagamento dei ratei dovuti alla ricorrente a titolo di indennità di CP_2 accompagnamento con decorrenza dal mese di novembre dell'anno 2022 (domanda amministrativa risalente al mese di ottobre 2022), maggiorati di interessi e danno da svalutazione monetaria in favore della ricorrente;
”) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre ad CP_1 accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' dava atto della liquidazione della prestazione in via amministrativa, CP_1 concludendo per rigetto del ricorso, con il favore delle spese processuali. In proposito, l' evidenziava che “l'omologa azionata nell'odierno giudizio è stata eseguita dal CP_2 competente ufficio di sede in data 1/10/2024, dunque ben prima del termine di 120 giorni riconosciuto ex lege all' per provvedere, come riconosciuto dallo stesso istante in proprio ricorso, e le CP_2 somme risultano regolarmente riscosse in data 21/10/2024”.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis,
Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha provveduto in via amministrativa a liquidare la prestazione, essendo CP_1 così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c., avendo, di conseguenza, il difensore di parte ricorrente concluso all'odierna udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. Comunicazione di liquidazione del 01.10.2024; prospetto pagamento con data valuta/esigibilità del 21.10.2024).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, alla luce del fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente ( di liquidazione del 01.10.2024; prospetto pagamento Controparte_3 con data valuta/esigibilità del 21.10.2024) è intervenuto prima della proposizione e, in ogni caso, prima della notifica del ricorso, tenuto pure conto della prossimità del termine di scadenza dei 120 giorni concessi alla P.A. per eseguire l'obbligo di pagamento, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 09.10.2024 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Bari, lì 23.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12255/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. POSITANO ROBERTO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. MASTRORILLI FRANCESCA CP_1
Resistente
Oggetto: pensione di inabilità;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 09.10.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' il decreto di omologa del 23.05.2024 reso all'esito del procedimento n. R.G. 3201/2023 dal CP_1
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in proprio favore la sussistenza del requisito sanitario utile a percepire la pensione di inabilità, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70 e il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire la pensione di inabilità (al riguardo, evidente è il mero refuso di cui alle conclusioni in ricorso, laddove si fa riferimento a diversa prestazione cfr. “- per l'effetto condanni l' al pagamento dei ratei dovuti alla ricorrente a titolo di indennità di CP_2 accompagnamento con decorrenza dal mese di novembre dell'anno 2022 (domanda amministrativa risalente al mese di ottobre 2022), maggiorati di interessi e danno da svalutazione monetaria in favore della ricorrente;
”) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre ad CP_1 accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' dava atto della liquidazione della prestazione in via amministrativa, CP_1 concludendo per rigetto del ricorso, con il favore delle spese processuali. In proposito, l' evidenziava che “l'omologa azionata nell'odierno giudizio è stata eseguita dal CP_2 competente ufficio di sede in data 1/10/2024, dunque ben prima del termine di 120 giorni riconosciuto ex lege all' per provvedere, come riconosciuto dallo stesso istante in proprio ricorso, e le CP_2 somme risultano regolarmente riscosse in data 21/10/2024”.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis,
Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha provveduto in via amministrativa a liquidare la prestazione, essendo CP_1 così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c., avendo, di conseguenza, il difensore di parte ricorrente concluso all'odierna udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. Comunicazione di liquidazione del 01.10.2024; prospetto pagamento con data valuta/esigibilità del 21.10.2024).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, alla luce del fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente ( di liquidazione del 01.10.2024; prospetto pagamento Controparte_3 con data valuta/esigibilità del 21.10.2024) è intervenuto prima della proposizione e, in ogni caso, prima della notifica del ricorso, tenuto pure conto della prossimità del termine di scadenza dei 120 giorni concessi alla P.A. per eseguire l'obbligo di pagamento, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 09.10.2024 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Bari, lì 23.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella