TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13769 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. LARATRO MASSIMO e Parte_1 C.F._1
l'Avv. VITALE DOMENICO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. TANCA Controparte_1 P.IVA_1
SC e l'Avv. BARZIZZA MARTA
- RESISTENTE -
Oggetto: tempo di vestizione
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara la sussistenza del diritto di a vedersi Parte_1 corrispondere da parte della convenuta le differenze retributive per il c.d.
"tempo di vestizione" e/o "svestizione" in relazione a tutto il periodo dal
10.11.2008 al 15.07.2021;
2) per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di €7.458,40 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi €5.388,00 oltre iva c.p.a e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 11/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. LARATRO MASSIMO e Parte_1 C.F._1
l'Avv. VITALE DOMENICO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. TANCA Controparte_1 P.IVA_1
SC e l'Avv. BARZIZZA MARTA
- RESISTENTE -
Oggetto: tempo di vestizione
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara la sussistenza del diritto di a vedersi Parte_1 corrispondere da parte della convenuta le differenze retributive per il c.d.
"tempo di vestizione" e/o "svestizione" in relazione a tutto il periodo dal
10.11.2008 al 15.07.2021;
2) per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di €7.458,40 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi €5.388,00 oltre iva c.p.a e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 11/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani