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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Biancamaria D'Agostino Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 2522 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del Parte_1 liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Avv. Vincenzo Montone, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Montone e Rosamaria Montone, come da procura in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Friggi Silvia, come da procura in Controparte_4 atti
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
non costituito Controparte_5
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Giudizio di rinvio dalla Suprema Corte che ha cassato, con ordinanza n.
9367/2022, la sentenza n. 2358/2021 della Corte di Appello di Roma, depositata in data
30/03/2021
r.g. n. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/11/2015, i condomini sigg.
[...]
, e le società e CP Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 proponevano appello in via autonoma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8778/2015 che, sull'impugnazione delle delibere assunte dall'assemblea del in data 26/01/2010 proposta dall'allora condomina Controparte_5
così decideva: Parte_1
"a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la deliberazione assembleare impugnata del 26 gennaio 2010, nella parte in cui ha stabilito che le spese di risanamento del balcone e del cornicione (anziché, per entrambi, esclusivamente le spese della tinteggiatura esterna, come da punti e
i condomini, secondo i millesimi di proprietà, dovendo, invece, le altre spese (diverse da quelle di tinteggiatura esterna) essere poste a carico integralmente, quanto al balcone, e per il 70%, quanto al cornicione, dei soli proprietari esclusivi, rispettivamente, dell'appartamento interno 4 e delle terrazze di copertura;
b) Rigetta, per il resto, le domande di parte attrice;
c) Pone integralmente a carico del convenuto la parcella liquidata CP_5 alla Consulente dell'Ufficio;
d) Compensa per la metà tra le parti le spese del presente giudizio e condanna il convenuto a rimborsare alla condomina attrice la restante metà, che CP_5 liquida in complessivi € 2.000,00 per competenze professionali ed € 125,00 per anticipazioni, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge".
La Corte d'Appello di Roma con sentenza n.2358/2021 dichiarava inammissibile l'appello per difetto di legittimazione dei condomini a proporre l'impugnazione in via autonoma e disponeva la compensazione delle spese del grado così motivando: “Le spese di lite del presente grado, poiché la questione è stata rilevata d'ufficio (cfr. conclusioni delle parti) possono essere compensate tra le parti”.
L'appellata società proponeva ricorso alla Suprema Corte per la Parte_1 cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese, denunciando “Violazione degli artt. 91-92-132-331 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360 1° c. n. 3 c.p.c.” in quanto la statuizione non trovava rispondenza a nessuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
r.g. n. 2 sicché la regolazione delle spese andava effettuata in base al principio della soccombenza.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9367/2021, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Rilevato che:
- il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
“ letto il ricorso proposto da per la cassazione della sentenza Parte_1
n. 2358 del 30.03.2021 della Corte di Appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad impugnare, l'appello proposto da CP
, , e quali partecipanti del
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_6 condominio di in Roma, per la riforma della sentenza di primo grado Controparte_5 che aveva in parte accolto le domande della società dell' ed annullato la Pt_1 delibera condominiale del 26.01.2010, disponendo la compensazione delle spese del giudizio;
letto il controricorso di , , CP Controparte_3 Controparte_2
l'unico motivo di ricorso violazione degli artt. 91,92,132,331 cod. proc.civ., nonché dell'art. 111 Cost., censurando la statuizione della sentenza impugnata di compensazione delle spese del giudizio di appello, motivata dal solo rilievo che
l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione era stata rilevata di ufficio, che di per sé costituisce, ad avviso della ricorrente, una causa di compensazione delle spese incongrua e non prevista dalla legge, nonché fondata su circostanza smentita dalle risultanze di causa, essendo stata la relativa eccezione sollevata dalla odierna ricorrente;
il motivo appare manifestatamente fondato, risultando la motivazione addotta dalla Corte territoriale per la compensazione delle spese del giudizio di appello del tutto insufficiente ed inidonea, attesa comunque la riconducibilità della rilevata inammissibilità alla controparte, ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni” in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione ratione temporis applicabile, il giudice pur, prescindendo dal criterio della soccombenza, compensare le spese di lite (cass. n. 7352 del 2019; Cass. n. 24234 del 2016; Cass. n. 11301 del 2015;
Cass.S.U. n. 2572 del 2012)”; considerando che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, dando atto che entrambe le parti hanno depositato memoria e che quella dei controricorrenti non offre argomenti nuovi rispetto alle difese svolte nel controricorso;
la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di
r.g. n. 3 Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di
Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio”.
La ha riassunto il giudizio, chiedendo: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, e tenuto conto del valore della causa (Euro 24.000,00 per le riparazioni del cornicione ed Euro 7.000,00 per la riparazione del balcone), condannare i convenuti, in solido tra loro:
a) al pagamento delle spese del giudizio di II grado definito con la sentenza cassata n. 2358/2021;
b) alle spese del giudizio di Cassazione R.G. 12500/21;
c) nonché alle spese del presente grado di giudizio;
da liquidarsi tutte sulla base del tariffario previsto dal DM 55/2014.”
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita – dato atto che l'appello proposto in via autonoma dai condomini: , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8778/15 è
[...] Controparte_4 stato dichiarato inammissibile dalla Corte Territoriale con la sentenza n. 2358/2021 per difetto di legittimazione attiva supportato dal mutamento di giurisprudenza sopravvenuto nel corso del gravame con la sentenza della Corte di cassazione a SS.UU.
n. 10934 del 18/04/2019 – confermare l'integrale compensazione delle spese del giudizio di appello con la diversa motivazione della sussistenza della ragione grave ed eccezionale del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza, espressamente contemplata dall'art. 92 c.p.c. e, per l'effetto, disporre l'integrale compensazione anche delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.”
La causa all'udienza del 29/05/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
§ 1. — È bene richiamare i principi disciplinanti il giudizio di rinvio.
Come è noto, nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase del processo,
r.g. n. 4 autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata,
l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 23 marzo 2017, n.
7506; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26194; Cass., Sez. Lav., 23 marzo 2023, n. 8308).
Ne consegue che, per un verso, le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio, salvo che ciò sia reso necessario da statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione. Per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise, né può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed
è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte e a quanto ivi statuito stante il disposto dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ.
(sull'argomento, ex plurimis¸ Cass. 21 febbraio 2019, n. 5137: «La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno»; v. anche Cass. 6 novembre 2019, n. 28547; Cass. 31 marzo 2022, n.
10375; Cass. 14 aprile 2022, n. 12263; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3888).
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, la Corte ha precisato che nel giudizio di rinvio i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione, in quanto «nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito
r.g. n. 5 del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata» (Cass. 6 luglio 2017, n. 16660).
§ 2. — Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza per un vizio di motivazione, ritenuta “insufficiente ed inidonea”, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c., ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, e non per violazione e falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, tanto che non ha affermato alcun principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 384, nn. 1 e 2 c.p.c.
§ 3. — In tale sede, pertanto, non bisognerà limitarsi a liquidare le spese di lite, come sostenuto dalla società di cui in epigrafe, dovendosi procedere ad una nuova pronuncia sulle spese di lite, supportata da una motivazione sufficiente.
Osserva la Corte che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, in quanto, al momento dell'instaurazione del giudizio di appello (anno
2015), la giurisprudenza relativa alla legittimazione concorrente dei condomini non era uniforme, come si desume dalla sentenza n. 16562/2015 della Corte di cassazione, in cui, nell'affermare che i singoli condomini possono agire a difesa dei diritti condominiali, anche avvalendosi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata, ha precisato che la legittimazione concorrente del singolo condomino sussiste anche – in caso di inerzia dell'Amministratore – nelle ipotesi in cui si impugnino deliberazioni dell'assemblea che perseguano esclusivamente finalità di gestione di un servizio comune.
La Corte di cassazione nella sentenza in commento ha dato atto dell'altalenante orientamento giurisprudenziale che vi era al riguardo, richiamando le sentenze conformi a quanto dalla medesima statuito e le sentenze di segno contrario.
Ebbene, il fatto che l'oggetto della legittimazione concorrente, all'epoca dell'instaurazione del giudizio di appello, era stata oggetto di diverse interpretazioni o meglio di interpretazioni controverse ed in evoluzione, prima che la giurisprudenza si consolidasse, nel senso di escludere la legittimazione concorrente per gli aspetti attinenti alla gestione delle cose comuni, rientra a pieno titolo tra le “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo l'art. 92 del codice di procedura civile (come interpretato anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018), consentono la compensazione delle spese.
r.g. n. 6 In sostanza, il principio della soccombenza non è assoluto, posto che l'incertezza e l'evoluzione del diritto vivente, rappresentato dagli orientamenti dei giudici, possono influenzare l'esito del giudizio anche sulla regolamentazione delle spese processuali. (in tal senso Cass. ordinanza n. 6222/2025).
Per quanto fin qui detto, si compensano le spese di lite del giudizio di appello conclusosi con sentenza n. 2358/2021 della Corte d'appello, le spese del giudizio di cassazione, conclusosi con ordinanza n. 9367/2022 del 22 marzo 2022, nonché le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: compensa le spese di giudizio di appello conclusosi con sentenza n. 2358/2021 della Corte d'appello, le spese del giudizio di cassazione, conclusosi con ordinanza n.
9367/2022 del 22 marzo 2022, e le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio tenutasi in data 21 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 7