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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1690/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “interdizione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 AN (CS) in data 20/06/1965, rappresentata e difesa dall'avv. ROCCO FRANCO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE- E
, C.F. , parte nata a [...] CP_1 C.F._2 AN (CS) in data 20/06/1965
- RESISTENTE e CONTUMACE- CP_2 NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_3
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 6.9.2024 ha chiesto che Parte_1 venga pronunciata l'interdizione di , in considerazione della grave CP_1 situazione psico-fisica in cui si trova quest'ultima, deducendo che:
- si trova in condizioni di abituale infermità di mente, tale da renderla CP_1 incapace di provvedere ai propri interessi, al punto che, è necessaria la sua adeguata protezione;
- la persona interdicenda presenta una situazione clinica/sanitaria tale da renderla totalmente incapace di accudire ai suoi bisogni più elementari;
- la stessa non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere atti della vita quotidiana e per questo, è necessario assicurare alla stessa una adeguata protezione ed assistenza;
- alla visita della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili del 09.09.1999, le veniva diagnosticata: “Insufficienza mentale con disturbi nel comportamento”;
- successivamente, la Commissione di Prima Istanza dell' di Parte_2 Rossano, nella seduta del 25.08.2007, accertava la seguente patologia: “Insufficienza mentale medio-grande con disturbo comportamentale in cura farmacologica” con il riconoscimento dell'80% di invalidità;
- in data 09.10.2009, la Commissione di Prima Istanza dell' , accertava: Parte_3
“Insufficienza mentale grave con turbe del comportamento Episodi di agitazione psico- motoria In trattamento farmacologico continuo”; Pag. 2 di 4
- in data 29.12.2012, veniva sottoposta a perizia medico-legale da parte del Dott.
[...]
con diagnosi di: “Ritardo mentale grave”; Persona_1
- con il trascorrere del tempo, lo stato mentale della SI , è comunque CP_1 peggiorato, tanto che è stato necessario il ricovero in data 23.04.2024, per ben 30 giorni, presso l'Ospedale di Corigliano Calabro – Unità Complessa di Psichiatria- SPDC, con diagnosi di: “Ritardo mentale di media gravità”, con dimissioni in data 23.05.2024 e diagnosi di: “Psicosi Ritardo mentale di media gravità”;
- perdurante lo stato di incapacità a provvedere ai propri interessi e vista l'impossibilità di una adeguata cura ed assistenza nella casa dei propri genitori, persone anziane e con gravi problemi di salute, la stessa veniva ricoverata presso la Casa di Cura Psichiatrica
“San Francesco” sita in Villapiana (CS) Via P. Borsellino n.12, dove tutt'oggi si trova. Tanto premesso, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, eseguiti gli opportuni accertamenti anche di natura medico- legale, dichiarare l'interdizione della Sig.ra nata a [...]_1
(CS) il 20.06.1965 ed ivi residente a[...], con ogni conseguenza di Legge.”. All'udienza del giorno 20.11.2024 sono state assunte informazioni dalla parte ricorrente presente. Il giorno 2.4.2025 è stato effettuato l'esame dell'interdicendo presso la struttura Villa San Francesco. All'udienza del giorno 18.9.2025, preceduta dal deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. In rito. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'interdicenda, la quale non si è costituta in giudizio all'esito della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Ciò posto, il Collegio osserva che nel giudizio di interdizione i parenti ed affini dell'interdicendo non hanno qualità di parti in senso proprio, essendo loro assegnata piuttosto una funzione consultiva, così che possano fornire al giudice informazioni utili per la decisione (cfr. Cass. n. 1023/82; n. 2218/89; n. 15346/00). Sicché, una volta escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, nessun vizio di nullità o improcedibilità potrebbe discendere dalla mancata notifica del ricorso nei confronti di altri soggetti non individuati, i quali non apporterebbero alcun ulteriore elemento necessario ai fini della valutazione della domanda, alla luce di quanto già acquisito al giudizio.
3. Nel merito La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Dalla documentazione sanitaria prodotta in atti da parte ricorrente emerge che l'interdicenda è stata, da ultimo, riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% per
“Insufficienza mentale grave con turbe del comportamento Episodi di agitazione psico- motoria In trattamento farmacologico continuo” (cfr. verbale della Commissione di Prima Istanza dell' di Rossano, nella seduta del 9.10.2009). Parte_2 Sono altresì presenti in atti la perizia medico-legale da parte del Dott. Persona_1
con diagnosi di “Ritardo mentale medio grave” (cfr. pag. 2 del doc. 4 di parte
[...] ricorrente, che erroneamente allega “Ritardo mentale grave”). All'esito del ricovero avvenuto in data 23.04.2024, presso l'Ospedale di Corigliano Calabro
, l'interdicenda è stata dimessa in data 23.05.2024 Controparte_4 con diagnosi di “Ritardo mentale di media gravità”. Attualmente l'interdicenda risulta ricoverata presso la struttura “San Francesco” sita in Villapiana (CS). Dalle informazioni assunte da parte ricorrente, emerge che l'interdicenda è ricoverata nella struttura dal mese di maggio del 2024, con retta di euro 1250 mensili, mentre in precedenza viveva a casa con i propri genitori, e che non è titolare di beni immobili, ma Pag. 3 di 4
solo della pensione di invalidità che ammonta a complessivi € 1260,00 mensili, comprensivi dell'accompagnamento. La medesima pensione viene versata su un libretto intestato all'interdicenda ed al padre di lei, con giacenza di circa 6000,00. La parte ricorrente ha dichiarato che il ricovero in struttura dell'interdicenda è stato reso necessario dalla difficoltà di gestione da parte dei genitori, ormai anziani, nonché dalla presenza di alcuni comportamenti aggressivi dell'interdicenda, sia verbali che fisici, verso i propri genitori. La ricorrente ha dichiarato che l'interdicenda, consapevole di trovarsi in una struttura, viene seguita e curata dal personale della struttura. L'esame dell'interdicenda ha evidenziato che la stessa non è completamente orientata nel tempo e nello spazio, pur essendo consapevole di trovarsi in una struttura, di assumere una terapia farmacologica e di percepire una pensione che non è da lei gestita. Durante l'esame, poi, l'interdicenda ha ripetuto più volte frasi prive di significato, non fornendo spiegazioni. Orbene, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti risulta che l'interdicenda è sicuramente affetta da patologie che influiscono sull'espletamento delle semplici attività della vita quotidiana, ma il Collegio ritiene che nella fattispecie la possa essere CP_1 adeguatamente tutelata attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno prevista dagli artt. 404 e ss c.c., non apparendo necessaria la pronuncia di interdizione. Occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 c.c., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una
“condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace. Al riguardo, la Suprema Corte ha infatti chiarito che l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. Cassazione civile, sez. II, 04/03/2020, n.6079). Per l'effetto, nell'individuazione della forma di protezione va privilegiato un criterio logico- funzionale, fondato sull'individuazione della misura protettiva maggiormente idonea, in ragione della specificità della singola fattispecie, ad assicurare la protezione del soggetto. Nel caso di specie, la , sebbene affetta da una compromissione delle facoltà CP_1 intellettive e bisognosa di assistenza per l'assunzione della terapia farmacologica, è consapevole del suo stato di salute ed assume la terapia farmacologica con l'ausilio degli operatori della struttura nella quale si trova. Infine, né dalle allegazioni della parte ricorrente, né dall'istruttoria svolta è emerso che la abbia un patrimonio tale da richiedere un'attività complessa e continua di gestione, CP_1 Pag. 4 di 4
risultando percettrice solo degli importi della pensione e non titolare di immobili. Quanto alla riscossione ed alla gestione della pensione, trattasi di incombente cui può pacificamente provvedere, previa indicazione del giudice tutelare, l'amministratore di sostegno. In definitiva, le attuali esigenze dell'interdicenda possono essere soddisfatte con la nomina di un amministratore sostegno, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c. va disposta la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare in Sede, al quale spetta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea a ricoprire l'incarico e l'indicazione dei relativi poteri. Va pertanto rigettata la domanda di interdizione, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in Sede per le valutazioni di sua pertinenza. Ai sensi del citato art. 418 ult. co., c.c., nel trasmettere gli atti al giudice tutelare, il giudice adito per l'interdizione può adottare i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405, quarto comma, c.c., nominando, tra l'altro un amministratore di sostegno provvisorio. Nel caso di specie, vista la richiesta della parte ricorrente di essere nominato tutore in via provvisoria dell'interdicenda o amministratore di sostegno, e considerato che alcuno degli altri parenti ha inteso costituirsi nel presente procedimento, appare opportuno nominare amministratore di sostegno provvisorio di la ricorrente, CP_1 Parte_1
, con lo specifico compito di gestire la pensione invalidità e l'indennità
[...] accompagnamento per il pagamento della retta della struttura in cui si trova l'interdicenda, con obbligo rendiconto al Giudice Tutelare e con l'ulteriore obbligo di aprire e depositare su un conto corrente bancario o postale intestato unicamente al beneficiando le somme dallo stesso percepite, dove dovranno altresì essere trasferiti i saldi di ulteriori conti cointestati al beneficiando.
4. Il regime delle spese Le ragioni della decisione, unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una vera e propria soccombenza per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
CP_1 B. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1 C. NULLA sulle spese;
, C.F. , nata a [...] Controparte_5 Parte_1 C.F._1 OS AN in data 20/06/1965 amministratore di sostegno provvisorio di
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 (CS) in data 20/06/1965, esonerandolo dal giuramento;
E. VISTO l'art. 418, comma 3, c.c., MANDA alla Cancelleria per la trasmissione del presente procedimento al Giudice Tutelare in Sede per le determinazioni di sua competenza;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1690/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “interdizione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 AN (CS) in data 20/06/1965, rappresentata e difesa dall'avv. ROCCO FRANCO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE- E
, C.F. , parte nata a [...] CP_1 C.F._2 AN (CS) in data 20/06/1965
- RESISTENTE e CONTUMACE- CP_2 NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_3
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 6.9.2024 ha chiesto che Parte_1 venga pronunciata l'interdizione di , in considerazione della grave CP_1 situazione psico-fisica in cui si trova quest'ultima, deducendo che:
- si trova in condizioni di abituale infermità di mente, tale da renderla CP_1 incapace di provvedere ai propri interessi, al punto che, è necessaria la sua adeguata protezione;
- la persona interdicenda presenta una situazione clinica/sanitaria tale da renderla totalmente incapace di accudire ai suoi bisogni più elementari;
- la stessa non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere atti della vita quotidiana e per questo, è necessario assicurare alla stessa una adeguata protezione ed assistenza;
- alla visita della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili del 09.09.1999, le veniva diagnosticata: “Insufficienza mentale con disturbi nel comportamento”;
- successivamente, la Commissione di Prima Istanza dell' di Parte_2 Rossano, nella seduta del 25.08.2007, accertava la seguente patologia: “Insufficienza mentale medio-grande con disturbo comportamentale in cura farmacologica” con il riconoscimento dell'80% di invalidità;
- in data 09.10.2009, la Commissione di Prima Istanza dell' , accertava: Parte_3
“Insufficienza mentale grave con turbe del comportamento Episodi di agitazione psico- motoria In trattamento farmacologico continuo”; Pag. 2 di 4
- in data 29.12.2012, veniva sottoposta a perizia medico-legale da parte del Dott.
[...]
con diagnosi di: “Ritardo mentale grave”; Persona_1
- con il trascorrere del tempo, lo stato mentale della SI , è comunque CP_1 peggiorato, tanto che è stato necessario il ricovero in data 23.04.2024, per ben 30 giorni, presso l'Ospedale di Corigliano Calabro – Unità Complessa di Psichiatria- SPDC, con diagnosi di: “Ritardo mentale di media gravità”, con dimissioni in data 23.05.2024 e diagnosi di: “Psicosi Ritardo mentale di media gravità”;
- perdurante lo stato di incapacità a provvedere ai propri interessi e vista l'impossibilità di una adeguata cura ed assistenza nella casa dei propri genitori, persone anziane e con gravi problemi di salute, la stessa veniva ricoverata presso la Casa di Cura Psichiatrica
“San Francesco” sita in Villapiana (CS) Via P. Borsellino n.12, dove tutt'oggi si trova. Tanto premesso, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, eseguiti gli opportuni accertamenti anche di natura medico- legale, dichiarare l'interdizione della Sig.ra nata a [...]_1
(CS) il 20.06.1965 ed ivi residente a[...], con ogni conseguenza di Legge.”. All'udienza del giorno 20.11.2024 sono state assunte informazioni dalla parte ricorrente presente. Il giorno 2.4.2025 è stato effettuato l'esame dell'interdicendo presso la struttura Villa San Francesco. All'udienza del giorno 18.9.2025, preceduta dal deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. In rito. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'interdicenda, la quale non si è costituta in giudizio all'esito della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Ciò posto, il Collegio osserva che nel giudizio di interdizione i parenti ed affini dell'interdicendo non hanno qualità di parti in senso proprio, essendo loro assegnata piuttosto una funzione consultiva, così che possano fornire al giudice informazioni utili per la decisione (cfr. Cass. n. 1023/82; n. 2218/89; n. 15346/00). Sicché, una volta escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, nessun vizio di nullità o improcedibilità potrebbe discendere dalla mancata notifica del ricorso nei confronti di altri soggetti non individuati, i quali non apporterebbero alcun ulteriore elemento necessario ai fini della valutazione della domanda, alla luce di quanto già acquisito al giudizio.
3. Nel merito La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Dalla documentazione sanitaria prodotta in atti da parte ricorrente emerge che l'interdicenda è stata, da ultimo, riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% per
“Insufficienza mentale grave con turbe del comportamento Episodi di agitazione psico- motoria In trattamento farmacologico continuo” (cfr. verbale della Commissione di Prima Istanza dell' di Rossano, nella seduta del 9.10.2009). Parte_2 Sono altresì presenti in atti la perizia medico-legale da parte del Dott. Persona_1
con diagnosi di “Ritardo mentale medio grave” (cfr. pag. 2 del doc. 4 di parte
[...] ricorrente, che erroneamente allega “Ritardo mentale grave”). All'esito del ricovero avvenuto in data 23.04.2024, presso l'Ospedale di Corigliano Calabro
, l'interdicenda è stata dimessa in data 23.05.2024 Controparte_4 con diagnosi di “Ritardo mentale di media gravità”. Attualmente l'interdicenda risulta ricoverata presso la struttura “San Francesco” sita in Villapiana (CS). Dalle informazioni assunte da parte ricorrente, emerge che l'interdicenda è ricoverata nella struttura dal mese di maggio del 2024, con retta di euro 1250 mensili, mentre in precedenza viveva a casa con i propri genitori, e che non è titolare di beni immobili, ma Pag. 3 di 4
solo della pensione di invalidità che ammonta a complessivi € 1260,00 mensili, comprensivi dell'accompagnamento. La medesima pensione viene versata su un libretto intestato all'interdicenda ed al padre di lei, con giacenza di circa 6000,00. La parte ricorrente ha dichiarato che il ricovero in struttura dell'interdicenda è stato reso necessario dalla difficoltà di gestione da parte dei genitori, ormai anziani, nonché dalla presenza di alcuni comportamenti aggressivi dell'interdicenda, sia verbali che fisici, verso i propri genitori. La ricorrente ha dichiarato che l'interdicenda, consapevole di trovarsi in una struttura, viene seguita e curata dal personale della struttura. L'esame dell'interdicenda ha evidenziato che la stessa non è completamente orientata nel tempo e nello spazio, pur essendo consapevole di trovarsi in una struttura, di assumere una terapia farmacologica e di percepire una pensione che non è da lei gestita. Durante l'esame, poi, l'interdicenda ha ripetuto più volte frasi prive di significato, non fornendo spiegazioni. Orbene, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti risulta che l'interdicenda è sicuramente affetta da patologie che influiscono sull'espletamento delle semplici attività della vita quotidiana, ma il Collegio ritiene che nella fattispecie la possa essere CP_1 adeguatamente tutelata attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno prevista dagli artt. 404 e ss c.c., non apparendo necessaria la pronuncia di interdizione. Occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 c.c., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una
“condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace. Al riguardo, la Suprema Corte ha infatti chiarito che l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. Cassazione civile, sez. II, 04/03/2020, n.6079). Per l'effetto, nell'individuazione della forma di protezione va privilegiato un criterio logico- funzionale, fondato sull'individuazione della misura protettiva maggiormente idonea, in ragione della specificità della singola fattispecie, ad assicurare la protezione del soggetto. Nel caso di specie, la , sebbene affetta da una compromissione delle facoltà CP_1 intellettive e bisognosa di assistenza per l'assunzione della terapia farmacologica, è consapevole del suo stato di salute ed assume la terapia farmacologica con l'ausilio degli operatori della struttura nella quale si trova. Infine, né dalle allegazioni della parte ricorrente, né dall'istruttoria svolta è emerso che la abbia un patrimonio tale da richiedere un'attività complessa e continua di gestione, CP_1 Pag. 4 di 4
risultando percettrice solo degli importi della pensione e non titolare di immobili. Quanto alla riscossione ed alla gestione della pensione, trattasi di incombente cui può pacificamente provvedere, previa indicazione del giudice tutelare, l'amministratore di sostegno. In definitiva, le attuali esigenze dell'interdicenda possono essere soddisfatte con la nomina di un amministratore sostegno, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c. va disposta la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare in Sede, al quale spetta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea a ricoprire l'incarico e l'indicazione dei relativi poteri. Va pertanto rigettata la domanda di interdizione, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in Sede per le valutazioni di sua pertinenza. Ai sensi del citato art. 418 ult. co., c.c., nel trasmettere gli atti al giudice tutelare, il giudice adito per l'interdizione può adottare i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405, quarto comma, c.c., nominando, tra l'altro un amministratore di sostegno provvisorio. Nel caso di specie, vista la richiesta della parte ricorrente di essere nominato tutore in via provvisoria dell'interdicenda o amministratore di sostegno, e considerato che alcuno degli altri parenti ha inteso costituirsi nel presente procedimento, appare opportuno nominare amministratore di sostegno provvisorio di la ricorrente, CP_1 Parte_1
, con lo specifico compito di gestire la pensione invalidità e l'indennità
[...] accompagnamento per il pagamento della retta della struttura in cui si trova l'interdicenda, con obbligo rendiconto al Giudice Tutelare e con l'ulteriore obbligo di aprire e depositare su un conto corrente bancario o postale intestato unicamente al beneficiando le somme dallo stesso percepite, dove dovranno altresì essere trasferiti i saldi di ulteriori conti cointestati al beneficiando.
4. Il regime delle spese Le ragioni della decisione, unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una vera e propria soccombenza per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
CP_1 B. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1 C. NULLA sulle spese;
, C.F. , nata a [...] Controparte_5 Parte_1 C.F._1 OS AN in data 20/06/1965 amministratore di sostegno provvisorio di
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 (CS) in data 20/06/1965, esonerandolo dal giuramento;
E. VISTO l'art. 418, comma 3, c.c., MANDA alla Cancelleria per la trasmissione del presente procedimento al Giudice Tutelare in Sede per le determinazioni di sua competenza;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò