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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/09/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 276 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Catania, Via Gabriello Carnazza n. 51 presso lo studio dell'Avv. Agatino Cariola che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello
A P P E L L A N T I
E
Controparte_1
Controparte_2
In persona dei rispettivi Presidente e Ministro pro tempore, domiciliati in
Caltanissetta, Via Libertà n. 174, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T I
OGGETTO: responsabilità civile dei magistrati ex L. n. 117 del 1988
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note sostitutive ex art. 127ter
c.p.c. dell'udienza del 27 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2015, gli odierni appellanti nonché convenivano in giudizio la Parte_3 [...] ed il dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Palermo, chiedendo la condanna dello “Stato italiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. - o in subordine ai sensi della l. n. 117/1988 - al pagamento” di varie somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi “subiti in seguito all'erronea condanna formulata dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, con sentenza n. 62/A/2013, successivamente riformata dalla sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, n.
392/A/2014”.
Si costituivano gli Enti convenuti che eccepivano l'incompetenza per territorio del giudice adito e l'inammissibilità della domanda.
Con ordinanza del 2 maggio 2016, il Tribunale di Palermo, ricondotta la fattispecie unicamente all'ambito applicativo della L. n. 117 del 1988, dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di Caltanissetta, dinanzi al quale gli attori riassumevano la causa.
Le Amministrazioni convenute si costituivano, eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo al nonché Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attrici.
Con sentenza n. 134/2022 del 18 febbraio 2022 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava l'inammissibilità delle domande e compensava le spese di lite.
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello Parte_2
e , chiedendone la riforma, con accoglimento delle Parte_1 domande formulate in primo grado e qui riproposte.
Si sono anche qui costituite le Amministrazioni appellate che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali e, comunque, la sua infondatezza.
2 Il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della domanda sia se qualificata in termini di di responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 cod. civ., sia se ricondotta alla disciplina della L. n. 117 del 1988.
Quanto al primo aspetto, ha osservato che, in conformità all'art. 101 co. 2
Cost., la responsabilità civile per i danni cagionati dai magistrati nello svolgimento delle funzioni è oggetto di un regime speciale dettato dalla L. n.
117 del 1988, che prevede l'esclusiva responsabilità dello Stato con preclusione per i danneggiati di un'azione diretta nei confronti del magistrato. Ha quindi rilevato il Tribunale che gli attori, da un lato, citando in giudizio la avevano seguito Controparte_1 correttamente la via giurisdizionale prevista dalla succitata legge speciale, ma sovrapponendo alle ipotesi tassative da essa disciplinate la generale normativa degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. avevano dato vita ad “un sistema ibrido del tutto inammissibile”.
Con riferimento, appunto, alla disciplina speciale, il giudice di prime cure ha osservato, richiamando al riguardo due pronunce di legittimità conformi, che, ai sensi dell'art. 4 co. 2 L. n. 117/88, “l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento”.
Nella specie, la sentenza che si assumeva fonte di danno non era stato il provvedimento definitivo della vicenda giurisdizionale di responsabilità contabile occorsa agli attori, dal momento che con sentenza di revocazione n. 392/A/2014 del 17 luglio/25 settembre 2014 la stessa Corte dei Conti, in accoglimento parziale dell'impugnazione aveva “ridotto il danno erariale dalla significativa somma di € 12.481,474.56 al minor importo di € 600.000,00 con un esborso, per ciascuno degli odierni attori, pari ad € 35.086,14”.
Il rilievo degli attori secondo cui la sentenza del 2014 consentiva di evidenziare gli errori e la colpa grave caratterizzanti la sentenza n.
62/A/2013 dimenticava “che proprio la modifica di quel provvedimento… è idonea di per sé ad elidere il presupposto per l'esercizio dell'azione di responsabilità civile ex l. 117/1988, che postula sì l'esperimento di tutti i
3 mezzi di impugnazione, ma anche la conferma del provvedimento impugnato la cui immanenza nel sistema giuridico consente la piena configurabilità del danno ed il protrarsi dello stesso”.
Di qui la declaratoria di inammissibilità.
Gli appellanti osservano che la decisione del Tribunale aveva sottolineato innanzitutto il regime speciale della L. 117/88 sulla responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento delle funzioni giudiziarie, con possibilità per il danneggiato di agire esclusivamente contro lo Stato, senza azione diretta nei confronti del magistrato. Rilevano gli appellanti che, non avendo essi, in primo grado, agito direttamente contro i magistrati della Corte di
Conti non si comprendeva il rilievo conferito dal Tribunale a tale diversa questione ed alla sua riconduzione al difetto di giurisdizione.
Gli appellanti evidenziano che la propria domanda partiva dal presupposto che lo Stato – come ogni organizzazione – risponde dei danni ingiusti da esso stesso prodotti tramite le persone fisiche che svolgono funzioni amministrative e giurisdizionali, e la cui attività è direttamente ed immediatamente riferibile allo Stato medesimo, come desumibile anche dall'art. 28 Cost.
Gli appellanti censurano in particolare il passo di sentenza in cui il
Tribunale ha rimarcato che “parte attrice, pur avvalendosi, sotto il profilo soggettivo, dello schema processuale previsto dalla l. 117/1988 (citando invero solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ha poi strutturato la propria domanda di ristoro ancorandola ai criteri ordinari di cui agli artt. 2043
e 2059 c.c., prescindendo del tutto dalle tassative ipotesi di responsabilità previste nella summenzionata normativa (ovvero dolo, colpa grave o diniego di giustizia) e determinando così un sistema ibrido del tutto inammissibile».
Così proseguono gli appellanti la loro argomentazione critica verso la sentenza di primo grado:
“Se la sentenza ha alluso alla mancata citazione in giudizio del Ministero della giustizia, va ricordato che la giurisdizione amministrativa e contabile afferisce solo alla . Che la domanda vada proposta contro tale Controparte_1 organo è stabilito dalla l. n. 117/1988.”
Gli appellanti evidenziano poi di avere ”fondato le proprie pretese sul sistema di responsabilità comune che è il modello di riferimento anche per intendere la
4 disciplina posta dalla l. n. 117/1988”. Il Tribunale non lo aveva compreso e non aveva dato alcuna motivazione sulla dedotta contrarietà del provvedimento giudiziario ai principi di cui all' 49 CDFUE e del diritto ad un processo equo sancito dall'art. 6 della CEDU.
La sentenza di primo grado andrebbe riformata previo “corretto inquadramento della responsabilità dello Stato nel sistema della responsabilità civile – per così dire – di carattere generale”, anche tenendo conto della giurisprudenza comunitaria secondo cui “la responsabilità dello
Stato per la violazione del diritto europeo non può essere diversa sotto il profilo quantitativo come sotto il versante degli strumenti processuali per farla valere da quella che vale nel diritto comune”.
Il caso, dunque, andrebbe pur sempre valutato alla stregua della regola generale della responsabilità ex artt. 2043 e 2049 cod. civ. Sostengono gli appellanti che la “l. n. 117/1988 detta solo una particolare disciplina, che a) non esclude l'applicazione dell'istituto di carattere generale;
b) non può portare ad applicazioni restrittive ed a vanificare e/o a restringere l'effettività della tutela giurisdizionale” e questo era desumibile anche da Corte Cost. n.
205/2022.
Gli attori proseguono censurando la sentenza laddove, dopo aver citato giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto la domanda inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 4 co. 2 L. 117/88, “ l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento” (pag. 8 sentenza di primo grado).
Denunciano gli attori la singolarità della tesi così elaborata dal primo giudice
“secondo la quale, poiché gli attori… a mezzo l'esperimento del giudizio di revocazione a carico di Corte Conti, , n. 62/A/2013, avevano Controparte_3 visto parzialmente riconoscere le loro ragioni da Corte Conti, , n. Controparte_3
392/A/2014, ciò avrebbe fatto venir meno il presupposto per richiedere tutela ai sensi della l. n. 117/1988, che esigerebbe invece la conferma del provvedimento impugnato ed il protrarsi del danno cagionato”.
Sostengono gli attori l'erroneità dell'impostazione seguita dal Tribunale in quanto, in primo luogo, agendo ai sensi della L. n. 117 del 1988 non si
5 impugna un provvedimento, ma si denuncia l'illegittimità di una condotta, sicché la sentenza fonte di danno diventa un fatto appunto illecito. La responsabilità dello Stato non richiede il protrarsi nel tempo dell'attività illecita né la persistente efficacia della decisione viziata. L'art. 4 co. 2 L.
117/88 “fissa i termini per l'esercizio dell'azione, ma non esige affatto quale presupposto di esperimento che – nella sede dell'impugnazione – la decisione giudiziaria venga confermata”.
Nella specie, la sentenza n. 392/A/2014 aveva riconosciuto nella precedente sentenza n. 62/A/2013 una “fattispecie di «colpa grave» per la «negligenza inescusabile» nella lettura degli atti processuali” e su questo fondamento gli attori avevano chiesto al giudice civile ex l. n. 117/1988 il risarcimento dei danni si è chiesto di riconoscere i danni subiti dagli attori a causa e per effetto di quella decisione viziata, danni che la sentenza impugnata non aveva nemmeno preso in considerazione, così integrando anche una omissione di pronuncia.
Riprodotta la domanda presentata in primo grado, come precisata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), gli appellanti ribadiscono di avere
“agito sia ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 cc, sia in applicazione della l. n. 117/1988”. La domanda afferente al risarcimento dei danni non patrimoniali “era di necessità avanzata ai sensi degli artt. 2043 e
2059 cc, per la limitazione stabilita al tempo dall'art. 2 della l. n. 117/1988”, limitazione peraltro venuta meno per effetto della sentenza n. 205 del 15 settembre 2022 della Corte costituzionale.
Ribadendo poi, che “le vicende di responsabilità ex l. n. 117/1988 sono pur sempre relative ad ipotesi di responsabilità dello Stato per l'attività (propria ed esclusiva) posta in essere”, gli appellanti ritengono “impropria l'affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata che si versi in una fattispecie di
«esercizio dell'azione di responsabilità civile dei magistrati»” in quanto la domanda è stata presentata esclusivamente nei confronti dello Stato con giudicato destinato a formarsi solo nei rapporti tra lo Stato ed il cittadino- attore, che non avrebbe interesse ad agire contro il magistrato.
La distinzione tra il rapporto processuale che intercorre tra cittadino e Stato
e quello tra Stato ed il magistrato in sede di rivalsa assicura la doppia salvaguardia dell'indipendenza della funzione giurisdizionale e della sfera
6 personale e patrimoniale del cittadino danneggiato, secondo i valori di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Gli appellanti proseguono osservando che forme, contenuti e modalità da seguire per far valere la responsabilità dello Stato da attività giurisdizionale non possono essere tali da, di fatto, vanificarla, secondo principi di equivalenza ed effettività predicati dalla giurisprudenza europea.
Gli attori sostengono non essere più vero che, come affermato dal Tribunale, la L. n. 117 del 1988 preveda ipotesi tassative di responsabilità, in quanto, in primo luogo “il sistema della responsabilità civile è sostanzialmente unico né potrebbe essere altrimenti, giacché si finirebbe per colpire e/o vanificare il valore fondamentale dell'eguaglianza davanti la legge e si violerebbe il fondamento solidaristico della stessa responsabilità civile. Semmai, solo le deviazioni dal modello comune ad essere sospette sotto il versante costituzionale e, quindi, a dover intendersi in maniera restrittiva se non occasioni per richiedere l'intervento equilibratore del giudice delle leggi”.
Sotto altro profilo, gli appellanti contestano le affermazioni della sentenza che ascrivono loro di avere “determinato «un sistema ibrido del tutto inammissibile» tra domanda ex art. 2043 e 2059 cc e domanda ex l. n.
117/1988.”. Rappresentano di avere, piuttosto, “avanzato una domanda principale ed una subordinata”, tentando, fra l'altro, “di dare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2 della l. n. 117/1988, nel testo vigente all'epoca dell'attività giurisdizionale lamentata, e quindi di far rientrare il risarcimento del danno non patrimoniale all'interno delle maglie della l. n.
117”, sforzo interpretativo peraltro ormai superfluo, in quanto l'intervento di
Corte Cost. n. 205/2022 aveva reso la l. n. 117/1988 applicabile anche al danno non patrimoniale.
Ribadiscono poi gli appellanti la censura per errata applicazione dell'art. 4 co. 2 L. n. 117/1998, non essendo affatto previsto, quale requisito di ammissibilità dell'azione di risarcimento, che il provvedimento giurisdizionale “scorretto” ed “illecito” debba essere efficace. Puntualizzano quindi gli attori che “l'art. 4 si limita a stabilire i termini di esercizio dell'azione ex l. n. 117: null'altro.”
Sostengono, ancora, che “la responsabilità dello Stato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comprende sia l'ipotesi in cui un provvedimento è tuttora efficace, sia le vicende in cui dello stesso rimangono solo le
7 conseguenze dannose”. La sentenza impugnata formulare l'assunto abnorme che, sostanzialmente, “poiché gli attori sono stati bravi e quindi sono stati capaci di far modificare la sentenza a loro carico, gli stessi non possono più nemmeno agire per il risarcimento dei danni subiti da un provvedimento (e/o da una condotta) giurisdizionale contra ius.”. Affermano ulteriormente gli appellanti che la giurisprudenza di legittimità citata dal giudice di prime cure è nei sensi da essi sostenuti ed esattamente contraria alla conclusione adottata dal Tribunale “che giunge ad escludere l'azione ex l. n. 117/1988 perché gli attori, oggi appellanti, hanno dovuto e saputo agire a tutela della sfera personale e patrimoniale”. La sentenza di revocazione, insistono,
“elimina e/o riforma l'atto giurisdizionale “ingiusto”, ma non ne elimina del tutto gli effetti, ossia le conseguenze pregiudizievoli per la sfera personale e patrimoniale di un soggetto” ed il risarcimento di tali persistenti conseguenze lesive non poteva essere precluso dall'avere il danneggiato ridotto l'entità del danno attraverso l'esperimento dei rimedi processuali disponibili.
Rinnovano quindi gli appellanti le doglianze sui vizi istruttori e motivazionali della sentenza di primo grado, che “non ha preso in considerazione le domande dei dott. e , integrando l'omissione di Parte_1 Parte_2 pronuncia e costringendo gli appellanti a riproporre le domande siccome precisate e provate con la Memoria del 19 gennaio 2017”.
Gli appellanti passano poi alla riproposizione delle domande già formulate in primo grado.
*************
L'eccezione di inammissibilità del gravame non è fondata.
Nella formulazione vigente al momento della presentazione dell'appello qui in trattazione, l'art. 342 c.p.c. non richiedeva la concisione dell'atto di impugnazione, tanto meno quale requisito di ammissibilità. Per quanto la giurisprudenza avesse ravvisato in capo alle parti il dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali (Cfr. Cass. 20 ottobre 2016 n. 21297, Cass.
S.U. 17 gennaio 2017 n. 964, Cass. Sez. Trib. 21 marzo 2019 che parla di
“principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile”), la prolissità dell'atto è stata ritenuta non rientrare fra le cause gravi ed eccezionali di compensazione delle spese (Cass. 14 ottobre
2022 n. 30328); a maggior ragione, allora, non può fondare una valutazione di inammissibilità dell'appello. Inutile qui interrogarsi se conclusioni diverse
8 possano essere autorizzate dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., data la sua inapplicabilità alla presente fattispecie.
Eccepiscono altresì le Amministrazioni appellate che l'ordinanza del 2 maggio 2016 con cui il Tribunale di Palermo dichiarava la propria incompetenza per territorio si basava sul presupposto logico – giuridico dell'applicabilità alla fattispecie concreta unicamente della L. n. 117 del
1998, presupposto che gli attori non avevano contestato, limitandosi a riassumere la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, con conseguente formazione, sul punto, del giudicato implicito. Sarebbe perciò inammissibile il motivo di appello che chiede la riforma della sentenza di primo grado “a mezzo del corretto inquadramento della responsabilità dello
Stato nel sistema della responsabilità civile – per così dire – di carattere generale” e quindi con applicazione, appunto, della “regola generale… dell'art. 2043 c.c.”.
L'eccezione è infondata.
La costante giurisprudenza della Cassazione afferma che
La sentenza del giudice del merito che statuisca unicamente sulla competenza, anche se esamina e decide questioni preliminari di merito ai limitati fini della negazione ed individuazione della competenza (come quella della qualificazione giuridica della domanda), non contiene, nè esplicitamente nè implicitamente, alcuna pronuncia di merito suscettibile di passare in cosa giudicata;
pertanto, la sentenza di incompetenza dà luogo a giudicato soltanto formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'eventuale applicazione, per la decisione di merito, di norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza.
Cass. 23 aprile 2004 n. 7775 (negli stessi sensi, più di recente, Cass. 26 novembre 2014 n. 25144, Cass. 20 marzo 2018 n. 6970, Cass. 18 luglio
2019 n. 19472, Cass. 10 gennaio 2023 n. 341).
Il motivo di appello, però, è infondato.
Esprimendosi con riferimento a decisioni asserite contrastanti con il diritto europeo, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, in materia di danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, il rito speciale di cui alla
L. n. 117 del 1988 “è l'unico applicabile a tutte le azioni risarcitorie per i danni suddetti, senza che residuino ipotesi di applicabilità del rito ordinario ex art.
9 2043 c.c.” (Cass. 10 gennaio 2017 n. 258; Cass. S.U. 31 gennaio 2022 n.
2878).
Del resto, non si capisce a che cosa dovrebbe servire una legge speciale se i casi da essa previsti (in tal caso, gli illeciti civili commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie) restassero soggetti alle regole generali.
Dato questo presupposto, deve essere dichiarata – trattandosi, fra l'altro, di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non essendosi il Tribunale pronunciato sul punto – la carenza di legittimazione passiva del , visto il disposto dell'art. Controparte_2
4 co. 1 L. 117/88, che designa la come Controparte_1 unica Autorità destinataria della domanda di risarcimento del danno.
E' infondato anche il secondo motivo di appello.
Risulta, innanzitutto, incomprensibile la doglianza di omessa pronuncia. Il
Tribunale si è pronunciato sulla domanda degli attori giudicandola inammissibile ed è ovvio che questo ne precluda l'esame del merito.
Quanto, invece, alla dichiarazione di inammissibilità in sé, l'art. 4 co. 2 L.
117/1988 recita come segue:
L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile
Dovrebbe dunque destare sorpresa la sopra trascritta affermazione degli attori secondo cui “l'art. 4 si limita a stabilire i termini di esercizio dell'azione ex l. n. 117: null'altro.” (pag. 20 atto di appello).
Secondo gli appellanti, l'esito del mezzo ordinario di impugnazione non avrebbe alcun riflesso sull'azione risarcitoria, soprattutto nel caso, possibile, di permanenza degli effetti lesivi del provvedimento viziato anche in caso di utile esperimento del rimedio previsto.
La tesi non trova alcun conforto nella costante giurisprudenza di legittimità.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, l. n. 117 del
1988, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato solo
10 quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell'azione qualora il rimedio previsto non sia stato utilizzato. La ratio di tale disposizione è nell'intento di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando questa ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali apprestati dall'ordinamento per eliminare o, ameno, ridurre il danno. Se sotto il profilo soggettivo l'esperimento del rimedio costituisce adempimento del dovere di evitare il danno previsto dagli art. 1227, comma 2, e 2056 c.c., sotto il profilo oggettivo esso costituisce un forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma specifica che esclude la possibilità di invocare il risarcimento per equivalente, per modo che non assumono rilevanza le distinzioni di carattere processuale tra rimedi impugnatori e non impugnatori endo ed extra procedimentali, ma rileva esclusivamente il dato sostanziale che l'esercizio del rimedio consenta la rimozione dell'atto lesivo (grassetto dell'estensore)
Cass. 17 gennaio 2017 n. 932
L'intento primario espresso dal legislatore nell'art. 4, secondo comma, della legge del 1988 è stato di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno. E non v'è dubbio che il ricorso per revocazione ordinaria configuri un rimedio giurisdizionale ed impugnatorio che è pienamente riconducibile alla categoria dei rimedi il cui previo esperimento condiziona l'esperibilità dell'azione di responsabilità prevista dalla legge.
(grassetto dell'estensore)
Cass. 17 aprile 2015 n. 7294, in motivazione
… poichè l'errore del giudice inferiore deve essere di regola corretto da quello superiore attraverso il normale sistema delle impugnazioni, è solo a conclusione dell'intero iter processuale che l'errore commesso non è più correggibile e può scattare la conseguenza del giudizio di responsabilità civile contro i magistrati (grassetto dell'estensore)
11 Cass. S.U. 7 giugno 2018 n. 14842, in motivazione
Nel sistema normativo, dunque, la rimozione del provvedimento viziato e lesivo è una forma di risarcimento del danno in forma specifica che elide il diritto al risarcimento del danno per equivalente. Ed è onere ineludibile del danneggiato attivarsi per ottenere tale rimozione, utilizzando gli appositi rimedi processuali.
E' oltremodo significativo, del resto, che il termine di decadenza decorra “dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento, e non decorre, invece, dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno, che costituisce il presupposto dell'azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi” (Cass. 9 novembre 2023 n. 31270, Cass. 24 dicembre 2002
n. 18329, Cass. 25 febbraio 2005 n. 4084). Se il legislatore avesse inteso garantire il risarcimento del danno per il solo fatto dell'emissione del provvedimento viziato ed in relazione ai danni da esso prodotti, indipendentemente dall'esito dei rimedi esperibili, il termine di decadenza sarebbe dovuto decorrere dall'emissione del provvedimento stesso e non dal venir meno di ogni possibilità di sua revoca o modifica.
La sentenza del Tribunale si pone perfettamente in linea con l'assetto normativo e giurisprudenziale sopra descritto e pertanto merita conferma.
Di qui l'integrale rigetto dell'appello.
Spese del grado secondo soccombenza, liquidate con applicazione dei compensi tariffari medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, sulla base del valore della causa come determinato dalla domanda di importo più elevato fra quelle presentate
(nella specie, quella del dott. di cui al punto 1 del conclusum – v. Parte_2 pag. 46 atto di appello) , non potendosi invece procedere a cumulo fra le stesse (Cass. 17 aprile 2024 n. 10367, Cass. 21 dicembre 2016 n. 26614).
Non viene liquidata la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
12 D I C H I A R A
Il difetto di legittimazione passiva in capo al Controparte_2
[...]
C O N F E R M A la sentenza n. 134/2022 del 18 febbraio 2022 del Tribunale di Caltanissetta
C O N D A N N A
Gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere agli Enti appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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