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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/12/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2375/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2375 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA e in persona dei legali Parte_1 Controparte_1 rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Giulio Mastrobattista, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Bossoli, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso monitorio del 9.03.2021, il Controparte_2
adiva l'intestato Tribunale chiedendo
[...] emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti della e Parte_1 di rispettivamente affittuaria e proprietaria dell'unità Controparte_1 immobiliare sita al piano terra nel blocco n. 5 del suddetto Centro Commerciale (sub. 145), per il complessivo importo di € 6.916,19, oltre interessi e spese, dovuto a proprio favore quale quota consortile ordinaria per la mensilità di febbraio 2021, giusta delibera del 30.11.2020 che aveva approvato il preventivo di spesa per l'anno seguente e la relativa ripartizione tra i consorziati (cfr. all. 2- 4 al ricorso monitorio).
pagina 1 di 6 Emesso il decreto ingiuntivo n. 505/2021 ed effettuata la notifica alle parti ingiunte, veniva proposta rituale opposizione ad opera di Controparte_1 e della con atto di citazione notificato il 30.04.2021.
[...] Parte_1 Deducevano, in particolare, le opponenti l'inammissibilità dell'avversa pretesa creditoria per avere la controparte provveduto all'abusivo frazionamento dei crediti nascenti dal medesimo rapporto obbligatorio, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, oltre che dei canoni del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. Contestavano poi la prova scritta posta a fondamento della domanda di ingiunzione anche perché: con nota del 20.02.2017, il opposto aveva CP_2 riconosciuto un credito di € 97.277,58; erano stati impugnati i conti sociali, il bilancio e la modifica delle tabelle millesimali;
ogni decisione era stata assunta dalla minoranza dei consorziati, compresa la delibera posta a base della domanda di ingiunzione;
la delibera in questione era nulla perché adottata attraverso un meccanismo di strumentale esclusione della maggioranza dei consorziati;
l'art. 6 dello Statuto del andava interpretato nel senso di CP_2 attribuire la qualifica di consorziato del C.O.M. solo a coloro che esercitavano un'attività commerciale o para-commerciale, qualora non coincidenti con i proprietari degli immobili, essendo conseguentemente nulle le delibere adottate con il voto favorevole di consorziati non rientranti nella suddetta categoria. Eccepivano, quindi, la nullità della delibera di approvazione del preventivo di spesa per l'anno 2021 in quanto adottata all'esito di un'assemblea che aveva negato il diritto di voto alle opponenti medesime, il tutto a seguito di un'illegittima modifica dello Statuto. Contestavano inoltre la legittimazione attiva della controparte, giacché la gestione delle parti comuni dell'edificio era da attribuirsi non già al , CP_2 quanto piuttosto al e nelle quote consortili ordinarie erano state CP_3 inserite anche voci estranee come quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'edificio. Contestavano, infine, l'esistenza stessa del credito dedotto in giudizio. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con vittoria delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione: -accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e/o improponibile il decreto ingiuntivo per indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio"; -accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare improponibile la domanda monitoria del C.O.M. e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e perché richiesto da persona non legittimata;
-sempre preliminarmente annullare l'impugnato provvedimento monitorio perché risulta richiesto da un soggetto non legittimato autonomamente ad agire, dichiarare la sua illegittimità per carenza di rappresentanza;
-sempre preliminarmente annullare l'impugnato provvedimento monitorio per carenza di legittimazione attiva del a CP_2 chiedere somme che per la loro natura competono esclusivamente al
CP_3
pagina 2 di 6 - accertare l'inesistenza del debito delle società opponenti nei confronti del C.O.M. nella misura indicata nella domanda monitoria;
- in via subordinata, dichiarare illegittima la pretesa azionata con il provvedimento monitorio opposto;
- condannare altresì l'opposto al risarcimento del danno per la lite temeraria intrapresa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa ovvero ritenuta equa e/o di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario, come per legge”. Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta del 25.11.2021, il
[...] contestava la Controparte_2 fondatezza dell'opposizione e concludeva per il rigetto della stessa. Quanto al frazionamento del credito, rappresentava che l'interesse alla tutela processuale frazionata derivava dallo stesso Statuto dell'ente, che prevedeva il dovere del Presidente di attivarsi in strettissimi tempi per la riscossione di quanto dovuto verso i consorziati morosi. In relazione al controcredito di € 97.277,58, deduceva che lo stesso era stato compensato con le somme dovute dalla per quote consortili, da Parte_1 dicembre 2016 ad ottobre 2018. Contestava infine la nullità della delibera del 30.11.2020, posta a fondamento dell'ingiunzione, avverso la quale non era stata proposta impugnazione. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “A) dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, atteso che la proposta opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
B) rigettare l'opposizione proposta, in quanto del tutto inammissibile, improcedibile ed infondata, confermando, per l'effetto, il D.I. n. 505/2021 emesso dal Tribunale di Latina;
C) in subordine, condannare, comunque, Contr l'opponente al pagamento, in favore del , della complessiva somma di
€ 6.916,19 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi moratori, calcolati come disposto dall'art. 16 dello Statuto sociale maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
D) condannare, sempre e comunque, parte opponente al pagamento dei compensi e delle spese del presente procedimento nonché del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione, con IVA, CPA e contributo spese generali, come per legge”. Conclusa l'istruttoria mediante la sola produzione documentale e mutata la persona fisica del giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2025, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento. Il decreto ingiuntivo n. 505/2021 ha infatti ad oggetto il pagamento della somma di € 6.916,19, a titolo di oneri consortili, ed è stato pronunciato sulla scorta della delibera assunta dall'assemblea dei consorziati il 30.11.2020. Ritiene questo giudice, d'accordo con l'orientamento ripetutamente espresso dal Tribunale, che la suddetta delibera sia affetta da nullità. Il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella è, infatti, un consorzio tra imprenditori nel senso previsto dall'art. 2602 c.c., da intendersi pagina 3 di 6 come organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi dell'attività produttiva. Ciò nonostante, appare possibile applicare analogicamente il principio di diritto secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (cfr. Cass., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839). Trattasi infatti di un principio generale, applicabile in tutti i casi in cui l'ingiunzione di pagamento si fondi su una delibera assembleare, che si sostenga essere affetta da vizi importanti la sua nullità o annullabilità. Ciò premesso, occorre ulteriormente rammentare che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico"
o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (cfr. Cass., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839, cit.). Ancorché la regola generale sia quella dell'annullabilità delle delibere assunte in violazione di legge, destinata a sanarsi in mancanza di tempestiva impugnazione, è dunque possibile che la delibera assembleare si riveli nulla, laddove sia emessa in difetto assoluto di attribuzione o presenti un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, potendo in tal caso il relativo vizio essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e non essendo sanabile. Ciò premesso, si osserva che la delibera del 30.11.2020 è stata adottata nella vigenza dello Statuto consortile del 10.12.2018 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), il quale prevedeva la partecipazione all'assemblea ordinaria sia dei proprietari delle unità immobiliari rientranti nel consorzio, sia pagina 4 di 6 degli affittuari o comunque degli esercenti l'attività commerciale;
inoltre, il proprietario che, al tempo stesso, esercitasse la sua attività imprenditoriale nel centro commerciale aveva il diritto di esprimere due volte il proprio voto in assemblea (art. 19 dello Statuto consortile del 10.12.2018). A ciò, si aggiunga che era previsto un meccanismo di esclusione automatica dall'assemblea dei consorziati per tutti coloro che fossero risultati morosi, ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto, nel pagamento dei canoni. Infine, va detto che tra gli scopi statutari vi era anche quello di “conservare e mantenere in buono stato manutentivo le parti comuni del Centro commerciale” (art. 5, comma 2, lett. g) dello Statuto); tutto ciò, nonostante sia pacifica tra le parti l'esistenza di un condominio costituito appositamente per la gestione delle parti comuni dell'edificio. Le regole statutarie sopra descritte sono state, quindi, dettate con lo scopo di sovvertire i quorum costituitivi e deliberativi in materia di condominio, con un'incidenza su norme di legge da considerare inderogabili. Infatti, ai sensi dell'art. 1138, quarto comma, c.c., le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare ad una serie di norme, tra le quali rientra anche l'art. 1136 c.c. in tema di costituzione dell'assemblea condominiale e di validità delle relative delibere (cfr. Trib. Latina, 3 aprile 2025; Trib. Latina, 4 aprile 2025). Ne discende la nullità della delibera del 30.11.2020, siccome adottata, tra l'altro, per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (cfr. previsione di spesa per l'anno 2021, allegato al verbale dell'assemblea), in violazione di norme inderogabili di legge in una materia strettamente condominiale. Alla luce di ciò, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere accolta essendo la pretesa creditoria sprovvista di prova sufficiente.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali ad eccezione della fase istruttoria e di quella decisoria, da liquidare entrambe ai minimi per via della natura documentale della causa, del modulo decisorio scelto, all'esito di discussione orale, e della ripetitività delle questioni. Non può invece essere accolta la domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. formulata da parte opponente, giacché, a prescindere dalla soccombenza, non vi è prova di una mala fede della parte opposta. Né può ritenersi integrata la fattispecie del c.d. abuso del processo, in presenza di un interesse giuridicamente rilevante alla tutela processuale frazionata quale si evince dall'art. 16 dello Statuto del , che imponeva al Presidente CP_2 del Consiglio di amministrazione di attivarsi entro un tempo ristretto (trenta giorni) per la riscossione degli oneri rimasti insoluti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
pagina 5 di 6 • Accoglie l'opposizione proposta da e da Parte_1 Controparte_1 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 505/2021;
[...]
• Condanna il Controparte_2 (C.O.M.) alla refusione delle spese processuale a favore della
[...] e della che liquida in € 145,50 per Parte_1 Controparte_1 esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta da parte opponente. Si comunichi. Latina, 24 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2375 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA e in persona dei legali Parte_1 Controparte_1 rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Giulio Mastrobattista, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Bossoli, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso monitorio del 9.03.2021, il Controparte_2
adiva l'intestato Tribunale chiedendo
[...] emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti della e Parte_1 di rispettivamente affittuaria e proprietaria dell'unità Controparte_1 immobiliare sita al piano terra nel blocco n. 5 del suddetto Centro Commerciale (sub. 145), per il complessivo importo di € 6.916,19, oltre interessi e spese, dovuto a proprio favore quale quota consortile ordinaria per la mensilità di febbraio 2021, giusta delibera del 30.11.2020 che aveva approvato il preventivo di spesa per l'anno seguente e la relativa ripartizione tra i consorziati (cfr. all. 2- 4 al ricorso monitorio).
pagina 1 di 6 Emesso il decreto ingiuntivo n. 505/2021 ed effettuata la notifica alle parti ingiunte, veniva proposta rituale opposizione ad opera di Controparte_1 e della con atto di citazione notificato il 30.04.2021.
[...] Parte_1 Deducevano, in particolare, le opponenti l'inammissibilità dell'avversa pretesa creditoria per avere la controparte provveduto all'abusivo frazionamento dei crediti nascenti dal medesimo rapporto obbligatorio, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, oltre che dei canoni del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. Contestavano poi la prova scritta posta a fondamento della domanda di ingiunzione anche perché: con nota del 20.02.2017, il opposto aveva CP_2 riconosciuto un credito di € 97.277,58; erano stati impugnati i conti sociali, il bilancio e la modifica delle tabelle millesimali;
ogni decisione era stata assunta dalla minoranza dei consorziati, compresa la delibera posta a base della domanda di ingiunzione;
la delibera in questione era nulla perché adottata attraverso un meccanismo di strumentale esclusione della maggioranza dei consorziati;
l'art. 6 dello Statuto del andava interpretato nel senso di CP_2 attribuire la qualifica di consorziato del C.O.M. solo a coloro che esercitavano un'attività commerciale o para-commerciale, qualora non coincidenti con i proprietari degli immobili, essendo conseguentemente nulle le delibere adottate con il voto favorevole di consorziati non rientranti nella suddetta categoria. Eccepivano, quindi, la nullità della delibera di approvazione del preventivo di spesa per l'anno 2021 in quanto adottata all'esito di un'assemblea che aveva negato il diritto di voto alle opponenti medesime, il tutto a seguito di un'illegittima modifica dello Statuto. Contestavano inoltre la legittimazione attiva della controparte, giacché la gestione delle parti comuni dell'edificio era da attribuirsi non già al , CP_2 quanto piuttosto al e nelle quote consortili ordinarie erano state CP_3 inserite anche voci estranee come quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'edificio. Contestavano, infine, l'esistenza stessa del credito dedotto in giudizio. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con vittoria delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione: -accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e/o improponibile il decreto ingiuntivo per indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio"; -accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare improponibile la domanda monitoria del C.O.M. e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e perché richiesto da persona non legittimata;
-sempre preliminarmente annullare l'impugnato provvedimento monitorio perché risulta richiesto da un soggetto non legittimato autonomamente ad agire, dichiarare la sua illegittimità per carenza di rappresentanza;
-sempre preliminarmente annullare l'impugnato provvedimento monitorio per carenza di legittimazione attiva del a CP_2 chiedere somme che per la loro natura competono esclusivamente al
CP_3
pagina 2 di 6 - accertare l'inesistenza del debito delle società opponenti nei confronti del C.O.M. nella misura indicata nella domanda monitoria;
- in via subordinata, dichiarare illegittima la pretesa azionata con il provvedimento monitorio opposto;
- condannare altresì l'opposto al risarcimento del danno per la lite temeraria intrapresa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa ovvero ritenuta equa e/o di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario, come per legge”. Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta del 25.11.2021, il
[...] contestava la Controparte_2 fondatezza dell'opposizione e concludeva per il rigetto della stessa. Quanto al frazionamento del credito, rappresentava che l'interesse alla tutela processuale frazionata derivava dallo stesso Statuto dell'ente, che prevedeva il dovere del Presidente di attivarsi in strettissimi tempi per la riscossione di quanto dovuto verso i consorziati morosi. In relazione al controcredito di € 97.277,58, deduceva che lo stesso era stato compensato con le somme dovute dalla per quote consortili, da Parte_1 dicembre 2016 ad ottobre 2018. Contestava infine la nullità della delibera del 30.11.2020, posta a fondamento dell'ingiunzione, avverso la quale non era stata proposta impugnazione. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “A) dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, atteso che la proposta opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
B) rigettare l'opposizione proposta, in quanto del tutto inammissibile, improcedibile ed infondata, confermando, per l'effetto, il D.I. n. 505/2021 emesso dal Tribunale di Latina;
C) in subordine, condannare, comunque, Contr l'opponente al pagamento, in favore del , della complessiva somma di
€ 6.916,19 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi moratori, calcolati come disposto dall'art. 16 dello Statuto sociale maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
D) condannare, sempre e comunque, parte opponente al pagamento dei compensi e delle spese del presente procedimento nonché del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione, con IVA, CPA e contributo spese generali, come per legge”. Conclusa l'istruttoria mediante la sola produzione documentale e mutata la persona fisica del giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2025, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento. Il decreto ingiuntivo n. 505/2021 ha infatti ad oggetto il pagamento della somma di € 6.916,19, a titolo di oneri consortili, ed è stato pronunciato sulla scorta della delibera assunta dall'assemblea dei consorziati il 30.11.2020. Ritiene questo giudice, d'accordo con l'orientamento ripetutamente espresso dal Tribunale, che la suddetta delibera sia affetta da nullità. Il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella è, infatti, un consorzio tra imprenditori nel senso previsto dall'art. 2602 c.c., da intendersi pagina 3 di 6 come organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi dell'attività produttiva. Ciò nonostante, appare possibile applicare analogicamente il principio di diritto secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (cfr. Cass., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839). Trattasi infatti di un principio generale, applicabile in tutti i casi in cui l'ingiunzione di pagamento si fondi su una delibera assembleare, che si sostenga essere affetta da vizi importanti la sua nullità o annullabilità. Ciò premesso, occorre ulteriormente rammentare che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico"
o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (cfr. Cass., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839, cit.). Ancorché la regola generale sia quella dell'annullabilità delle delibere assunte in violazione di legge, destinata a sanarsi in mancanza di tempestiva impugnazione, è dunque possibile che la delibera assembleare si riveli nulla, laddove sia emessa in difetto assoluto di attribuzione o presenti un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, potendo in tal caso il relativo vizio essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e non essendo sanabile. Ciò premesso, si osserva che la delibera del 30.11.2020 è stata adottata nella vigenza dello Statuto consortile del 10.12.2018 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), il quale prevedeva la partecipazione all'assemblea ordinaria sia dei proprietari delle unità immobiliari rientranti nel consorzio, sia pagina 4 di 6 degli affittuari o comunque degli esercenti l'attività commerciale;
inoltre, il proprietario che, al tempo stesso, esercitasse la sua attività imprenditoriale nel centro commerciale aveva il diritto di esprimere due volte il proprio voto in assemblea (art. 19 dello Statuto consortile del 10.12.2018). A ciò, si aggiunga che era previsto un meccanismo di esclusione automatica dall'assemblea dei consorziati per tutti coloro che fossero risultati morosi, ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto, nel pagamento dei canoni. Infine, va detto che tra gli scopi statutari vi era anche quello di “conservare e mantenere in buono stato manutentivo le parti comuni del Centro commerciale” (art. 5, comma 2, lett. g) dello Statuto); tutto ciò, nonostante sia pacifica tra le parti l'esistenza di un condominio costituito appositamente per la gestione delle parti comuni dell'edificio. Le regole statutarie sopra descritte sono state, quindi, dettate con lo scopo di sovvertire i quorum costituitivi e deliberativi in materia di condominio, con un'incidenza su norme di legge da considerare inderogabili. Infatti, ai sensi dell'art. 1138, quarto comma, c.c., le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare ad una serie di norme, tra le quali rientra anche l'art. 1136 c.c. in tema di costituzione dell'assemblea condominiale e di validità delle relative delibere (cfr. Trib. Latina, 3 aprile 2025; Trib. Latina, 4 aprile 2025). Ne discende la nullità della delibera del 30.11.2020, siccome adottata, tra l'altro, per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (cfr. previsione di spesa per l'anno 2021, allegato al verbale dell'assemblea), in violazione di norme inderogabili di legge in una materia strettamente condominiale. Alla luce di ciò, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere accolta essendo la pretesa creditoria sprovvista di prova sufficiente.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali ad eccezione della fase istruttoria e di quella decisoria, da liquidare entrambe ai minimi per via della natura documentale della causa, del modulo decisorio scelto, all'esito di discussione orale, e della ripetitività delle questioni. Non può invece essere accolta la domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. formulata da parte opponente, giacché, a prescindere dalla soccombenza, non vi è prova di una mala fede della parte opposta. Né può ritenersi integrata la fattispecie del c.d. abuso del processo, in presenza di un interesse giuridicamente rilevante alla tutela processuale frazionata quale si evince dall'art. 16 dello Statuto del , che imponeva al Presidente CP_2 del Consiglio di amministrazione di attivarsi entro un tempo ristretto (trenta giorni) per la riscossione degli oneri rimasti insoluti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
pagina 5 di 6 • Accoglie l'opposizione proposta da e da Parte_1 Controparte_1 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 505/2021;
[...]
• Condanna il Controparte_2 (C.O.M.) alla refusione delle spese processuale a favore della
[...] e della che liquida in € 145,50 per Parte_1 Controparte_1 esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta da parte opponente. Si comunichi. Latina, 24 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Bertollini
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