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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL II Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2459/2025 RG. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Capolongo, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' avv. Rosa Capolongo, giusta procura in atti C.F._2
-ricorrenti-
Nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.11.2025, le parti si riportavano agli accordi di cui al ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il giorno 19.02.1999 in Comiziano (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 1, parte II, serie A, anno 1999), che dalla loro unione nascevano i figli il 15.07.1998 in AN Giuseppe NO (NA), Persona_1 Persona_2 il 16.10.1999 in AN Giuseppe NO (NA) e , il 28.11.2003, in AN Giuseppe Per_3 Parte_1 NO (NA), tutti maggiorenni;
assumevano che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c., e le parti con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare e rinunciavano alla comparizione personale.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con l'impegno di comunicare reciprocamente ogni eventuale cambio;
I figli, maggiorenni e coniugati, vivranno con la madre;
I coniugi decidono di non corrispondere l'un l'atro alcuna forma di sussidio economico, gli arredi presenti nella casa coniugale saranno affidati alla Sig.ra che ivi continuerà a vivere;
Controparte_1
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, che non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altra; Le parti, inoltre, si obbligano espressamente a rispettare gli accordi intercorsi dal momento della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale.;
Le parti, rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.
6 del D.L. n. 132 del 2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare.
Spese compensate.”
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che le parti con l'accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza, dichiarandosi autonome economicamente, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro; e che i figli maggiorenni continueranno a vivere con la madre.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del
1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di OL II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale di , nato Parte_1
a OL (NA) il 25.06.1979 (c.f. e , nata C.F._1 Controparte_1
a AN Giuseppe NO (NA) il 23.09.1980 (c.f. ) che hanno contratto C.F._2 matrimonio concordatario il giorno 19.02.1999 in Comiziano (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 1, parte II, serie A, anno 1999);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
3) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in OL, il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca