Sentenza 11 luglio 1966
Massime • 2
Lo speciale trattamento tributario di cui all'art. 27 del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, riprodotto nell'art. 46 della tariffa all. B si applica al contratto di mutuo fondiario ed a negozi connessi, a prescindere dalla necessaria derivazione di una disposizione dall'altra, dovendo la norma speciale contenuta nella tariffa prevalere su quella di carattere generale di cui all'art. 9 della legge.*
La regola dell'indipendenza delle Disposizioni di cui all'art. 9 della legge di registro -R.d. 30 dicembre 1923, n.3269- non puo essere invocata al fine di escludere l'estensione della agevolazione fiscale, cui una delle due Disposizioni sia ammessa,all'altra che di per se non godrebbe di tale beneficio, quando venga in considerazione il principio prevalente secondo il quale il diritto al trattamento tributario speciale riguarda anche gli Atti che, come mezzo al fine, siano in correlazione con l'atto che gode della agevolazione,pur non essendo con esso necessariamente connessi e derivati.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/1966, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 11 luglio 1966 |
Testo completo
La regola dell'indipendenza delle Disposizioni di cui all'art. 9 della legge di registro -R.d. 30 dicembre 1923, n.3269- non puo essere invocata al fine di escludere l'estensione della agevolazione fiscale, cui una delle due Disposizioni sia ammessa,all'altra che di per se non godrebbe di tale beneficio, quando venga in considerazione il principio prevalente secondo il quale il diritto al trattamento tributario speciale riguarda anche gli Atti che, come mezzo al fine, siano in correlazione con l'atto che gode della agevolazione,pur non essendo con esso necessariamente connessi e derivati.*