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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI BA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara
(NO), via F. Dominioni n. 1,
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA CP_1 C.F._2
FONTANETO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Borgomanero
(NO), via Caneto n. 56,
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della
sentenza n. 494/2022 - cronologico n. 2544/2022 - emessa e depositata in data 25 luglio 2022 dal
Giudice di Pace di Novara, in persona del Dottor Andrea , resa inter partes in esito Parte_2
al processo civile r. g. n. 139/2022, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e
dunque:
- respingere l'opposizione a precetto promossa dal sig. in quanto infondata in fatto e CP_1
diritto e confermare in toto la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato
- condannare appellato, oltre al rimborso delle spese di lite, ad una somma equitativamente
determinata ex art. 96 cpc ultimo comma, (che verrà destinata agli studi di per la temerarietà CP_2
della resistenza
- conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA
In parziale riforma della sentenza del G.D.P. di Novara n. 494/2022, confermare la validità e
l'efficacia del precetto impugnato limitatamente alle spese ordinarie di mantenimento indiretto, per
le ragioni meglio espresse in narrativa, con vittoria delle spese di lite della causa di opposizione o al
pagina 2 di 8 limite di compensazione tra le parti;
IN OGNI CASO
condannare parte appellata al rimborso in favore della sig.ra delle spese, diritti e Parte_1
onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge, del presente giudizio di
appello”.
Conclusioni di parte appellata:
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette, respingere il proposto appello confermando,
conseguentemente, in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 494 resa dal Giudice di Pace di
Novara in data 25.07.2022.
Condannare la parte appellante a rifondere spese e competenze afferenti ad entrambi i gradi di
giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 494/2022, resa dal Giudice di Pace di Novara, con la quale era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso l'atto di precetto CP_1
notificatogli dall'odierna appellante, sulla scorta del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 208/2019 emessa dal Tribunale di Novara, con cui era stato disposto l'affidamento e il collocamento del figlio presso la nonna materna, CP_2 Parte_1
pagina 3 di 8 ed era stato posto in capo al padre l'obbligo di corrispondere a quest'ultima € 200,00
mensili, a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Parte appellante ha censurato la decisione assunta dal Giudice di Pace che, aderendo al principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21241/2016, ha accolto l'opposizione ritenendo nullo l'atto di precetto, per mancata allegazione documentale idonea a comprovare la natura e l' ammontare del credito azionato, atteso che “il precetto,
in quanto atto preliminare all'avvio della procedura esecutiva, cristallizza la natura e l'ammontare
del credito liquido che, in mancanza di adempimento, sarà oggetto di esecuzione forzata.
L'allegazione, come precisato anche dalla Suprema Corte, va compiuta rispetto all'atto di precetto,
non in momenti successivi, ma nemmeno antecedenti;
risulta quindi evidente che il credito, in
quanto tale, non può trovare fondamento documentale in scambi di corrispondenza estranei al
momento del precetto, in quanto essi non consentono di individuare con precisione la pretesa
azionata in via esecutiva, in mancanza di una puntuale allegazione”.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, reputando la stessa infondata in fatto e diritto, e, per l'effetto, ha chiesto confermarsi la sentenza di primo grado.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. Il mantenimento ordinario
Con l'atto di precetto oggetto di opposizione, ha intimato a Parte_1 CP_1
il pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di mantenimento ordinario.
Sul punto, la parte appellante ha dato atto, all'udienza 3/10/2023, di aver provveduto al pagamento e ciò determina la cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 8 Al fine del giudizio di soccombenza virtuale si osserva che, laddove la materia del contendere non fosse cessata, l'appello sarebbe stato accolto sotto tale aspetto, in quanto non era necessario in sede di precetto documentare alcunché in relazione a tale richiesta di pagamento, stante la sufficienza della sentenza che costituisce titolo esecutivo.
3. Le spese straordinarie
Con il precetto oggetto di appello, ha, altresì, intimato a il Parte_1 CP_1
pagamento della quota di sua spettanza delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, pari a € 2.474,08 per spese scolastiche ed € 103,56 per spese mediche, oltre ad altre spese c.d. non routinarie, quale il costo della patente.
In ordine a tale richiesta di pagamento, per come cristallizzata nel precetto notificato,
l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese straordinarie vengono definite dalla Corte di Cassazione come “gli esborsi
necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti
nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non
quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei
genitori” (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass.
Civ., n. 23411, del 04 novembre 2009).
In relazione all'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori, il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, a condizione, però, che il creditore possa allegare e documentare l'effettiva pagina 5 di 8 sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. L'azione esecutiva intrapresa dal genitore creditore può dunque essere considerata legittima solo se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. 4182/2016).
Qualora ciò non avvenga, la produzione soltanto nel giudizio di opposizione della documentazione attestante le spese sostenute non vale a sanare il vizio dell'atto di precetto, posto che “la circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i
documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato
determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore
procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di
verificare la correttezza del quomodo dell'esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini
atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell'atto di precetto” (Cass. Sez. III Civ.,
sentenza n. 21241 del 2016).
In buona sostanza, la legittimità dell'azione esecutiva che su tale titolo si fonda è
subordinata alla condizione che il genitore creditore alleghi, già in sede di precetto, la documentazione comprovante l'effettivo sostenimento degli esborsi e la relativa quantificazione. Ne consegue che, ove l'atto di precetto non contenga, né alleghi, né
indichi i documenti formatisi successivamente alla pronuncia giudiziale e dai quali sia desumibile l'ammontare del credito azionato, l'iniziativa esecutiva risulterà viziata ab
origine, in quanto fondata su un precetto privo dei requisiti essenziali di validità e,
pertanto, nullo.
Trattasi di principio consolidato, a cui il Giudice di Pace si è uniformato e dal quale non vi pagina 6 di 8 è motivo di discostarsi in questa sede.
Nel caso di specie, l'atto di precetto è stato redatto in maniera tale da non raggiungere il suo scopo, che è quello di consentire al debitore di avere contezza della effettiva debenza delle specifiche somme richieste e di effettuare il pagamento dovuto per evitare l'inizio della procedura esecutiva ai suoi danni.
Risulta documentalmente che l'appellante non abbia allegato in sede di precetto la documentazione probatoria a sostegno degli esborsi di cui ha chiesto il ristoro a titolo di spese straordinarie, essendosi limitata alla mera indicazione dell'importo complessivo richiesto, senza fornire né un'elencazione analitica delle singole voci di spesa, né la relativa documentazione probatoria.
Va aggiunto, sulla scorta di quanto già correttamente rilevato dal primo giudice, che l'eventuale conoscenza pregressa di tale documentazione da parte del debitore (mediante invio di raccomandate) non può sanare tale difetto del precetto, in quanto si tratta di fatti extraprocessuali irrilevanti, essendo al momento della notifica dell'atto di precetto che tanto l'onere di allegazione, quanto quello di prova devono essere verificati (cfr. la citata
Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n. 21241).
4. Le spese di lite
L'esito della lite è da valutarsi in termini di soccombenza reciproca. L'appello, infatti,
avrebbe trovato accoglimento in relazione al mantenimento ordinario, laddove non fosse cessata la materia del contendere, mentre viene respinto in relazione alle spese straordinarie.
Le spese legali vanno, dunque, regolamentate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio pagina 7 di 8 e, vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per le stesse ragioni non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi del primo periodo dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, posto che l'appello non è integralmente respinto.
La fondatezza solo parziale dell'appello preclude una pronuncia di condanna ex art. 96
c.p.c., come richiesto da parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla validità del precetto per il pagamento del mantenimento ordinario;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3) rigetta, per il resto, l'appello;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Novara, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI BA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara
(NO), via F. Dominioni n. 1,
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA CP_1 C.F._2
FONTANETO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Borgomanero
(NO), via Caneto n. 56,
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della
sentenza n. 494/2022 - cronologico n. 2544/2022 - emessa e depositata in data 25 luglio 2022 dal
Giudice di Pace di Novara, in persona del Dottor Andrea , resa inter partes in esito Parte_2
al processo civile r. g. n. 139/2022, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e
dunque:
- respingere l'opposizione a precetto promossa dal sig. in quanto infondata in fatto e CP_1
diritto e confermare in toto la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato
- condannare appellato, oltre al rimborso delle spese di lite, ad una somma equitativamente
determinata ex art. 96 cpc ultimo comma, (che verrà destinata agli studi di per la temerarietà CP_2
della resistenza
- conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA
In parziale riforma della sentenza del G.D.P. di Novara n. 494/2022, confermare la validità e
l'efficacia del precetto impugnato limitatamente alle spese ordinarie di mantenimento indiretto, per
le ragioni meglio espresse in narrativa, con vittoria delle spese di lite della causa di opposizione o al
pagina 2 di 8 limite di compensazione tra le parti;
IN OGNI CASO
condannare parte appellata al rimborso in favore della sig.ra delle spese, diritti e Parte_1
onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge, del presente giudizio di
appello”.
Conclusioni di parte appellata:
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette, respingere il proposto appello confermando,
conseguentemente, in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 494 resa dal Giudice di Pace di
Novara in data 25.07.2022.
Condannare la parte appellante a rifondere spese e competenze afferenti ad entrambi i gradi di
giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 494/2022, resa dal Giudice di Pace di Novara, con la quale era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso l'atto di precetto CP_1
notificatogli dall'odierna appellante, sulla scorta del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 208/2019 emessa dal Tribunale di Novara, con cui era stato disposto l'affidamento e il collocamento del figlio presso la nonna materna, CP_2 Parte_1
pagina 3 di 8 ed era stato posto in capo al padre l'obbligo di corrispondere a quest'ultima € 200,00
mensili, a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Parte appellante ha censurato la decisione assunta dal Giudice di Pace che, aderendo al principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21241/2016, ha accolto l'opposizione ritenendo nullo l'atto di precetto, per mancata allegazione documentale idonea a comprovare la natura e l' ammontare del credito azionato, atteso che “il precetto,
in quanto atto preliminare all'avvio della procedura esecutiva, cristallizza la natura e l'ammontare
del credito liquido che, in mancanza di adempimento, sarà oggetto di esecuzione forzata.
L'allegazione, come precisato anche dalla Suprema Corte, va compiuta rispetto all'atto di precetto,
non in momenti successivi, ma nemmeno antecedenti;
risulta quindi evidente che il credito, in
quanto tale, non può trovare fondamento documentale in scambi di corrispondenza estranei al
momento del precetto, in quanto essi non consentono di individuare con precisione la pretesa
azionata in via esecutiva, in mancanza di una puntuale allegazione”.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, reputando la stessa infondata in fatto e diritto, e, per l'effetto, ha chiesto confermarsi la sentenza di primo grado.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. Il mantenimento ordinario
Con l'atto di precetto oggetto di opposizione, ha intimato a Parte_1 CP_1
il pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di mantenimento ordinario.
Sul punto, la parte appellante ha dato atto, all'udienza 3/10/2023, di aver provveduto al pagamento e ciò determina la cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 8 Al fine del giudizio di soccombenza virtuale si osserva che, laddove la materia del contendere non fosse cessata, l'appello sarebbe stato accolto sotto tale aspetto, in quanto non era necessario in sede di precetto documentare alcunché in relazione a tale richiesta di pagamento, stante la sufficienza della sentenza che costituisce titolo esecutivo.
3. Le spese straordinarie
Con il precetto oggetto di appello, ha, altresì, intimato a il Parte_1 CP_1
pagamento della quota di sua spettanza delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, pari a € 2.474,08 per spese scolastiche ed € 103,56 per spese mediche, oltre ad altre spese c.d. non routinarie, quale il costo della patente.
In ordine a tale richiesta di pagamento, per come cristallizzata nel precetto notificato,
l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese straordinarie vengono definite dalla Corte di Cassazione come “gli esborsi
necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti
nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non
quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei
genitori” (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass.
Civ., n. 23411, del 04 novembre 2009).
In relazione all'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori, il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, a condizione, però, che il creditore possa allegare e documentare l'effettiva pagina 5 di 8 sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. L'azione esecutiva intrapresa dal genitore creditore può dunque essere considerata legittima solo se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. 4182/2016).
Qualora ciò non avvenga, la produzione soltanto nel giudizio di opposizione della documentazione attestante le spese sostenute non vale a sanare il vizio dell'atto di precetto, posto che “la circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i
documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato
determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore
procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di
verificare la correttezza del quomodo dell'esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini
atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell'atto di precetto” (Cass. Sez. III Civ.,
sentenza n. 21241 del 2016).
In buona sostanza, la legittimità dell'azione esecutiva che su tale titolo si fonda è
subordinata alla condizione che il genitore creditore alleghi, già in sede di precetto, la documentazione comprovante l'effettivo sostenimento degli esborsi e la relativa quantificazione. Ne consegue che, ove l'atto di precetto non contenga, né alleghi, né
indichi i documenti formatisi successivamente alla pronuncia giudiziale e dai quali sia desumibile l'ammontare del credito azionato, l'iniziativa esecutiva risulterà viziata ab
origine, in quanto fondata su un precetto privo dei requisiti essenziali di validità e,
pertanto, nullo.
Trattasi di principio consolidato, a cui il Giudice di Pace si è uniformato e dal quale non vi pagina 6 di 8 è motivo di discostarsi in questa sede.
Nel caso di specie, l'atto di precetto è stato redatto in maniera tale da non raggiungere il suo scopo, che è quello di consentire al debitore di avere contezza della effettiva debenza delle specifiche somme richieste e di effettuare il pagamento dovuto per evitare l'inizio della procedura esecutiva ai suoi danni.
Risulta documentalmente che l'appellante non abbia allegato in sede di precetto la documentazione probatoria a sostegno degli esborsi di cui ha chiesto il ristoro a titolo di spese straordinarie, essendosi limitata alla mera indicazione dell'importo complessivo richiesto, senza fornire né un'elencazione analitica delle singole voci di spesa, né la relativa documentazione probatoria.
Va aggiunto, sulla scorta di quanto già correttamente rilevato dal primo giudice, che l'eventuale conoscenza pregressa di tale documentazione da parte del debitore (mediante invio di raccomandate) non può sanare tale difetto del precetto, in quanto si tratta di fatti extraprocessuali irrilevanti, essendo al momento della notifica dell'atto di precetto che tanto l'onere di allegazione, quanto quello di prova devono essere verificati (cfr. la citata
Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n. 21241).
4. Le spese di lite
L'esito della lite è da valutarsi in termini di soccombenza reciproca. L'appello, infatti,
avrebbe trovato accoglimento in relazione al mantenimento ordinario, laddove non fosse cessata la materia del contendere, mentre viene respinto in relazione alle spese straordinarie.
Le spese legali vanno, dunque, regolamentate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio pagina 7 di 8 e, vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per le stesse ragioni non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi del primo periodo dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, posto che l'appello non è integralmente respinto.
La fondatezza solo parziale dell'appello preclude una pronuncia di condanna ex art. 96
c.p.c., come richiesto da parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla validità del precetto per il pagamento del mantenimento ordinario;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3) rigetta, per il resto, l'appello;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Novara, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8