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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro / Previdenza
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2025 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_2 P.IVA_2
ORESTE MANZI e dell'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio CP_ Legale della sede provinciale di Piacenza
RESISTENTE
Conclusioni.
Le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e, personalmente, il suo legale rappresentante hanno Parte_1 Controparte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. OI 2620213 (prot. CP_ 6100.03/02/2025.0024048), notificata in data 20/02/2025, con cui ha irrogato la sanzione di
€.19.101,66 in relazione alla violazione dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2021.
Hanno contestato la violazione dell'art.14 L. 689/1981 - risultando l'atto di accertamento, risalente del 2021, notificato solo nel 2023 - e la conseguente estinzione del diritto dell'Istituto a riscuotere le somme essendo decorsi i previsti 90 giorni per la notifica dell'atto presupposto.
Hanno chiesto la declaratoria di nullità / annullamento dell'ordinanza impugnata previa sospensione dell'efficacia esecutiva. pagina 1 di 2 CP_ si è costituita dando atto e documentando di aver disposto in autotutela, in data 23.04.2025,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, evidenziando che per problemi di carattere procedurale, non era stato possibile notificare la diffida all'opponente entro i termini previsti dall'art. 14 L. n. 689/81. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate CP_ All'udienza del 22.05.2025 ha insistito nelle proprie conclusioni mentre parte opponente si è rimessa.
La causa viene quindi decisa in esito dell'udienza del 3 giugno 2025, trattata nelle modalità di cui all'art.127 ter cpc. all'esito del deposito delle previste note di trattazione scritta nelle quali le parti si sono riportate agli atti e all'esito della precedente udienza.
La causa va definita in conseguenza dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, tale fattispecie - rilevabile d'ufficio - si verifica allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cfr. Cass. Civ. n.26299/2018, Cass. Civ. n. 8309/2015 ; Cass. Civ. n. 2063/2014).
Nel caso di specie è indubbio che ricorra detta ipotesi, atteso che l'intervento in autotutela dell' – che ha annullato l'ordinanza impugnata in questa sede - ha determinato il venir meno CP_3 delle ragioni che avevano condotto all'instaurazione della vertenza giudiziale.
L'intesa delle parti in ordine alla regolazione delle spese di lite fa concludere per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Piacenza, 30 giugno 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro / Previdenza
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2025 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_2 P.IVA_2
ORESTE MANZI e dell'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio CP_ Legale della sede provinciale di Piacenza
RESISTENTE
Conclusioni.
Le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e, personalmente, il suo legale rappresentante hanno Parte_1 Controparte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. OI 2620213 (prot. CP_ 6100.03/02/2025.0024048), notificata in data 20/02/2025, con cui ha irrogato la sanzione di
€.19.101,66 in relazione alla violazione dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2021.
Hanno contestato la violazione dell'art.14 L. 689/1981 - risultando l'atto di accertamento, risalente del 2021, notificato solo nel 2023 - e la conseguente estinzione del diritto dell'Istituto a riscuotere le somme essendo decorsi i previsti 90 giorni per la notifica dell'atto presupposto.
Hanno chiesto la declaratoria di nullità / annullamento dell'ordinanza impugnata previa sospensione dell'efficacia esecutiva. pagina 1 di 2 CP_ si è costituita dando atto e documentando di aver disposto in autotutela, in data 23.04.2025,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, evidenziando che per problemi di carattere procedurale, non era stato possibile notificare la diffida all'opponente entro i termini previsti dall'art. 14 L. n. 689/81. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate CP_ All'udienza del 22.05.2025 ha insistito nelle proprie conclusioni mentre parte opponente si è rimessa.
La causa viene quindi decisa in esito dell'udienza del 3 giugno 2025, trattata nelle modalità di cui all'art.127 ter cpc. all'esito del deposito delle previste note di trattazione scritta nelle quali le parti si sono riportate agli atti e all'esito della precedente udienza.
La causa va definita in conseguenza dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, tale fattispecie - rilevabile d'ufficio - si verifica allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cfr. Cass. Civ. n.26299/2018, Cass. Civ. n. 8309/2015 ; Cass. Civ. n. 2063/2014).
Nel caso di specie è indubbio che ricorra detta ipotesi, atteso che l'intervento in autotutela dell' – che ha annullato l'ordinanza impugnata in questa sede - ha determinato il venir meno CP_3 delle ragioni che avevano condotto all'instaurazione della vertenza giudiziale.
L'intesa delle parti in ordine alla regolazione delle spese di lite fa concludere per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Piacenza, 30 giugno 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 2 di 2