Art. 9. 1. Le somme di cui agli articoli 1, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dai medesimi articoli 1, 5 e 7 della presente legge.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6 e 8, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6 e 8, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.