Art. 13. 1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della convenzione e' rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale , nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della convenzione medesima.
Il Ministro di grazia e giustizia puo' rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso articolo 18.
Il Ministro di grazia e giustizia puo' rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso articolo 18.