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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile - Crisi d'Impresa
riunita in camera di consiglio in data 27.11.2025 nelle persone dei signori
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente Dott.ssa Luisa Vasile Giudice relatore Dott. Luca Giani Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale IN PROPRIO
n. 1536-1/2025 RU P.U.
promosso su istanza depositata in data 21.11.2025
DA
con sede in Segrate (MI) via San Rocco n. 5, c.f. e p.iva , in Pt_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico sig. , nato in [...] il [...] e residente CP_1 a Segrate (MI) in via Roma n. 44, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1 Riccardo Pavan (c.f. ) e dall'Avv. Giorgio Mussi (c.f. C.F._2
del Foro di Milano nonché dall'Avv. Michele Pratelli (c.f. C.F._3
) del Foro di Pesaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._4 primi due in Seregno (MB) - Piazza Risorgimento n. 1/A, i quali hanno dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
- giusta procura agli atti. Email_2 Email_3
RICORRENTE IN PROPRIO
***** Il Tribunale
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso del 21.11.2025 parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, con procura alle liti depositata unitamente al ricorso, sottoscritta dall'Amm. unico e legale rappresentante della debitrice, sicchè trattasi di soggetto legittimato ex art. 40, comma 2, CCII ultimo periodo, non ritenendosi necessaria anche la sottoscrizione del ricorso, stante la riferita espressa procura al difensore per la presente iniziativa;
OSSERVA
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Segrate (MI) comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, come da visura agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
e segnatamente si consideri che dal bilancio al 31.12.2023 (non risultando né approvato né depositato il bilancio relativo all'esercizio 2024, come si evince dal ricorso) vi è il superamento delle soglie con riferimento ad attivo, ricavi e debiti;
• Ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che, come da bilanci agli atti e come da dichiarazioni confessorie rese nel ricorso vi sono pacificamente debiti scaduti superiori ad euro 30.000,00;
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39, comma 1, CCII e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale, avente ad oggetto “installazione e manutenzione di impianti di produzione, trasformazione e trasporto”;
• nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla documentazione contabile e dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi.
*** Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. e p.iva Pt_1
) con sede in Segrate (MI) via San Rocco n. 5, quale procedura principale di P.IVA_1 insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
3) NOMINA Curatore il dott. (C.F. , soggetto Persona_1 C.F._5 che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 01.04.2026 alle ore 11.00., avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII;
udienza che verrà celebrata con modalità ordinaria: in presenza;
Pagina nr. 2 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 27.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
Pagina nr. 3
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile - Crisi d'Impresa
riunita in camera di consiglio in data 27.11.2025 nelle persone dei signori
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente Dott.ssa Luisa Vasile Giudice relatore Dott. Luca Giani Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale IN PROPRIO
n. 1536-1/2025 RU P.U.
promosso su istanza depositata in data 21.11.2025
DA
con sede in Segrate (MI) via San Rocco n. 5, c.f. e p.iva , in Pt_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico sig. , nato in [...] il [...] e residente CP_1 a Segrate (MI) in via Roma n. 44, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1 Riccardo Pavan (c.f. ) e dall'Avv. Giorgio Mussi (c.f. C.F._2
del Foro di Milano nonché dall'Avv. Michele Pratelli (c.f. C.F._3
) del Foro di Pesaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._4 primi due in Seregno (MB) - Piazza Risorgimento n. 1/A, i quali hanno dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
- giusta procura agli atti. Email_2 Email_3
RICORRENTE IN PROPRIO
***** Il Tribunale
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso del 21.11.2025 parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, con procura alle liti depositata unitamente al ricorso, sottoscritta dall'Amm. unico e legale rappresentante della debitrice, sicchè trattasi di soggetto legittimato ex art. 40, comma 2, CCII ultimo periodo, non ritenendosi necessaria anche la sottoscrizione del ricorso, stante la riferita espressa procura al difensore per la presente iniziativa;
OSSERVA
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Segrate (MI) comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, come da visura agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
e segnatamente si consideri che dal bilancio al 31.12.2023 (non risultando né approvato né depositato il bilancio relativo all'esercizio 2024, come si evince dal ricorso) vi è il superamento delle soglie con riferimento ad attivo, ricavi e debiti;
• Ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che, come da bilanci agli atti e come da dichiarazioni confessorie rese nel ricorso vi sono pacificamente debiti scaduti superiori ad euro 30.000,00;
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39, comma 1, CCII e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale, avente ad oggetto “installazione e manutenzione di impianti di produzione, trasformazione e trasporto”;
• nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla documentazione contabile e dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi.
*** Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. e p.iva Pt_1
) con sede in Segrate (MI) via San Rocco n. 5, quale procedura principale di P.IVA_1 insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
3) NOMINA Curatore il dott. (C.F. , soggetto Persona_1 C.F._5 che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 01.04.2026 alle ore 11.00., avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII;
udienza che verrà celebrata con modalità ordinaria: in presenza;
Pagina nr. 2 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 27.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
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