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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2780/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
CA RI Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
RI OM giudice relatore nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Sara Veri Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Bergamo il 19.8.2024 e notificato il 16.1.2025 di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n.
286/1998 sulle conclusioni di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998 ha pronunciato la seguente sentenza
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente che non si è costituita in giudizio nonostante il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 7.10.2025 siano stati notificati in data 24.3.2025.
Sempre in via preliminare all'esame del merito va esaminata la questione della tempestività del ricorso già evidenziata nel decreto del 21.3.2025.
Il provvedimento impugnato è stato notificato il 16.1.2025.
1 di 2 Il ricorso è stato presentato il 18.3.2025.
Il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità dall'articolo 19-ter decreto legislativo
150/2011 non è rispettato.
Violato risulta anche il termine indicato nel provvedimento impugnato di sessanta giorni scaduto il
17.3.2025.
Nonostante l'istanza di sospensiva sia stata rigettata per le motivazioni sopra esposte, nella nota conclusiva la difesa non svolto ha alcuna considerazione riguardante il rispetto del termine di ammissibilità.
In conclusione, il ricorso è inammissibile. la Commissione resistente è rimasta contumace e, di conseguenza, nulla va disposto sulle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il giudice
RI OM
Il Presidente
CA RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
CA RI Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
RI OM giudice relatore nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Sara Veri Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Bergamo il 19.8.2024 e notificato il 16.1.2025 di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n.
286/1998 sulle conclusioni di parte ricorrente: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998 ha pronunciato la seguente sentenza
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente che non si è costituita in giudizio nonostante il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 7.10.2025 siano stati notificati in data 24.3.2025.
Sempre in via preliminare all'esame del merito va esaminata la questione della tempestività del ricorso già evidenziata nel decreto del 21.3.2025.
Il provvedimento impugnato è stato notificato il 16.1.2025.
1 di 2 Il ricorso è stato presentato il 18.3.2025.
Il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità dall'articolo 19-ter decreto legislativo
150/2011 non è rispettato.
Violato risulta anche il termine indicato nel provvedimento impugnato di sessanta giorni scaduto il
17.3.2025.
Nonostante l'istanza di sospensiva sia stata rigettata per le motivazioni sopra esposte, nella nota conclusiva la difesa non svolto ha alcuna considerazione riguardante il rispetto del termine di ammissibilità.
In conclusione, il ricorso è inammissibile. la Commissione resistente è rimasta contumace e, di conseguenza, nulla va disposto sulle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il giudice
RI OM
Il Presidente
CA RI
2 di 2