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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3149/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16054/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE_PAG n. 07120249012127092000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di Pagamento n. 07120249012127092/000
e, contestualmente, l'Avviso di Accertamento sotteso n. TERTERM001924, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Napoli ed avente ad oggetto imposta l'IRPEF ed addizionale per l'anno 2014, per un importo di euro 14.845,39. In particolare, il ricorrente eccepiva, tra l'altro, il difetto di notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la conseguente prescrizione dei tributi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 23, rigettava il ricorso con Sentenza n.
16054/2024 pubblicata in data 15.11.2024, ritenendo regolarmente perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento (attestata dalla copia della raccomandata di invio e dalla comunicazione di avvenuta giacenza per il mancato ritiro) e condannando il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 1.000.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso tale sentenza eccependo la nullità della sentenza per error in procedendo, omessa pronuncia su punti decisivi, difetto di motivazione e, specificamente, insistendo sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento per mancato perfezionamento dell'iter notificatorio nel caso di irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) a causa dell'assenza della prova dell'invio e ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dichiarando di aver riesaminato la documentazione di notifica dell'avviso di accertamento n. TERTERM001924 (notifica che era stata considerata regolare dal Giudice di primo grado)
In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando in particolare Cassazione
Sezioni Unite n. 10012/21) e tenuto conto dell'impossibilità di produrre copia CAD in secondo grado (Corte
Costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025), l'Ufficio ha emesso un conseguente provvedimento di sgravio totale della partita di ruolo impugnata (Provvedimento n. 2025S374729 del 16 giugno 2025). L'Ufficio ha chiesto la compensazione delle spese.
L'appellante, con memoria illustrativa depositata il 10 novembre 2025, ha preso atto dell'annullamento in autotutela e della cessazione della materia del contendere. Ha chiesto tuttavia che la Corte provvedesse sulle spese processuali del presente giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale, in quanto l'annullamento dell'atto è avvenuto solo in seguito alla proposizione dell'appello, e non in modo spontaneo, confermando la bontà delle eccezioni formulate.
Nella seduta del 16 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di merito è assorbita dal sopravvenuto provvedimento amministrativo di annullamento. L'Agenzia delle Entrate ha depositato in atti la prova del provvedimento di sgravio totale (n.
2025S374729) della partita di ruolo impugnata. Tale sgravio è stato disposto a causa del riesame della documentazione notificatoria relativa all'avviso di accertamento prodromico (TERTERM001924), nel corso del quale è stata accertata la mancanza della prova di notifica, ovvero l'assenza della raccomandata CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito).
Poiché l'oggetto della lite è venuto meno a seguito della rimozione in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti in regione dell'andamento processuale della causa e della controvertibilità della questione che ha portato, solo dopo la proposizione dell'appello, all'annullamento in autotutela dell'Ufficio)
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Napoli – Ufficio del Territorio - che liquida in complessivi euro 1600,00 (milleseicento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3149/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16054/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE_PAG n. 07120249012127092000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di Pagamento n. 07120249012127092/000
e, contestualmente, l'Avviso di Accertamento sotteso n. TERTERM001924, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Napoli ed avente ad oggetto imposta l'IRPEF ed addizionale per l'anno 2014, per un importo di euro 14.845,39. In particolare, il ricorrente eccepiva, tra l'altro, il difetto di notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la conseguente prescrizione dei tributi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 23, rigettava il ricorso con Sentenza n.
16054/2024 pubblicata in data 15.11.2024, ritenendo regolarmente perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento (attestata dalla copia della raccomandata di invio e dalla comunicazione di avvenuta giacenza per il mancato ritiro) e condannando il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 1.000.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso tale sentenza eccependo la nullità della sentenza per error in procedendo, omessa pronuncia su punti decisivi, difetto di motivazione e, specificamente, insistendo sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento per mancato perfezionamento dell'iter notificatorio nel caso di irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) a causa dell'assenza della prova dell'invio e ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dichiarando di aver riesaminato la documentazione di notifica dell'avviso di accertamento n. TERTERM001924 (notifica che era stata considerata regolare dal Giudice di primo grado)
In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando in particolare Cassazione
Sezioni Unite n. 10012/21) e tenuto conto dell'impossibilità di produrre copia CAD in secondo grado (Corte
Costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025), l'Ufficio ha emesso un conseguente provvedimento di sgravio totale della partita di ruolo impugnata (Provvedimento n. 2025S374729 del 16 giugno 2025). L'Ufficio ha chiesto la compensazione delle spese.
L'appellante, con memoria illustrativa depositata il 10 novembre 2025, ha preso atto dell'annullamento in autotutela e della cessazione della materia del contendere. Ha chiesto tuttavia che la Corte provvedesse sulle spese processuali del presente giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale, in quanto l'annullamento dell'atto è avvenuto solo in seguito alla proposizione dell'appello, e non in modo spontaneo, confermando la bontà delle eccezioni formulate.
Nella seduta del 16 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di merito è assorbita dal sopravvenuto provvedimento amministrativo di annullamento. L'Agenzia delle Entrate ha depositato in atti la prova del provvedimento di sgravio totale (n.
2025S374729) della partita di ruolo impugnata. Tale sgravio è stato disposto a causa del riesame della documentazione notificatoria relativa all'avviso di accertamento prodromico (TERTERM001924), nel corso del quale è stata accertata la mancanza della prova di notifica, ovvero l'assenza della raccomandata CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito).
Poiché l'oggetto della lite è venuto meno a seguito della rimozione in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti in regione dell'andamento processuale della causa e della controvertibilità della questione che ha portato, solo dopo la proposizione dell'appello, all'annullamento in autotutela dell'Ufficio)
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Napoli – Ufficio del Territorio - che liquida in complessivi euro 1600,00 (milleseicento/00) oltre accessori di legge se dovuti.