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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9721 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17387/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1 DARA ( ), elettivamente domiciliata in via Monte Cervino n° 4 Milano C.F._2 (Studio Avv. Galloni), presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CARLO VITAGLIANO e CP_1 P.IVA_1 ANTONINO RESTUCCIA ( ), elettivamente domiciliata in Via Festa Del C.F._3 Perdono n° 10 Milano, presso i difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale intestato, in composizione monocratica, così giudicare: NEL MERITO
- accertato l'inadempimento di non scarsa importanza della dichiarare risolto il Controparte_1 contratto stipulato con il OR oggetto del presente giudizio e conseguentemente Parte_1 condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione dell'intero importo pagato pari ad € 5.826,72=, degli interessi da ogni singolo versamento al saldo oltre il risarcimento ex art. 1224 II° comma c.c., nonché il risarcimento del danno patito che si indica nella misura di € 30.000,00=, come si evince dalla perdita di guadagno (cfr. doc.
7-8 cit) ovvero quella, maggiore o minore ex art. 1226 c.c., secondo la valutazione equitativa dell'Ill.mo Giudicante. Con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge. IN VIA ISTRUTTORIA (Per quanto occorre possa) Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di sui seguenti Controparte_1 capitoli: pagina 1 di 7
1- Vero è che il documento nr. 5 di parte attrice, che si rammostra, si rinveniva nel sito web di il 17 settembre 2019, data di stipula del contratto con il OR;
Controparte_1 Parte_1
2- Vero che l'interrogando conferma la veridicità di tutte le email riprodotte nel documento 4 di parte attrice, che si rammostra;
3- Vero è che, al 23 settembre 2020, dopo oltre un anno dalla sottoscrizione dell'accordo tra le parti in causa avente durata biennale, le problematiche segnalate nel corso del rapporto dal OR Parte_1
fin dal 19 ottobre 2019 erano ancora in essere;
[...]
4- Vero è che con email del 19 novembre 2020 la direzione di proponeva all'attore, a Controparte_1 spese della medesima società, la realizzazione di 1 newsletter alle farmacie con 30.000 invii a fronte dell'eliminazione del software local, per favorire le esigenze manifestate dal OR . Pt_1
5- Vero è che la direzione di evitava di avanzare la medesima proposta di cui al CP_1 precedente capitolo 4 alle tabaccherie site in Emilia Romagna”.
PER PARTE CONVENUTA
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'improcedibilità̀ dell'azione avversaria per inesistenza di valida procura alle liti e dunque del difetto dello ius postulandi in capo al procuratore di parte attrice;
Nel merito:
- rigettare integralmente le domande avversarie, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata:
- nella denegata di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare l'eventuale quota di responsabilità della nella causazione del danno asseritamente patito dal signor Controparte_2
, per come quantificato dallo stesso in relazione ai fatti di causa, anche a mezzo consulenza Pt_1 tecnico-contabile di cui ci si riserva di chiedere l'ammissione nei termini di legge, comunque nei limiti di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto;
In via istruttoria:
- Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nei giorni successivi al 17 settembre 2019 Lei prendeva contatto con il signor Parte_1
per avviare le pratiche ed i lavori relativi al contratto sottoscritto tra la stessa e
[...] CP_1
[...] 2. Vero che in quell'occasione, Lei procedeva al riepilogo dei prodotti acquistati dal signor Parte_1
(software e servizi), illustrando le loro funzionalità e le loro specifiche, richiamando altresì le
[...] modalità di pagamento dovuto al partner finanziario Grenke Locazione S.r.l.?
3. Vero che il signor , dopo aver richiesto di provvedere al pagamento del Parte_1 software/servizio offerto da tramite contratto di locazione operativa veniva messo in CP_1 contatto con Grenke Locazione S.r.l. e che lo stesso sottoscriveva il suddetto contratto di locazione operativa predisposto da quest'ultima, anche tramite l'assistenza di personale CP_1
4. Vero che, a fronte di tale riepilogo, il signor si dichiarava edotto di tutte le circostanze da Pt_1 Lei riepilogate e si rendeva disponibile a fornire quanto necessario per la lavorazione? Si indica quale teste la signora (C.F. ) sui capitoli di prova di cui Testimone_1 C.F._4 sopra, domiciliata presso la sede operativa di con sede in Gallarate alla Via Cattaneo Controparte_1 n. 16. In ogni caso: pagina 2 di 7
- con vittoria di spese ed onorari, come per legge”.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il sig. - agente di commercio per conto della RE srl in Emilia Romagna - Parte_1 ha allegato di avere concluso nel mese di settembre 2019 con la società un contratto per CP_1
l'attivazione di servizi software aventi ad oggetto lo sviluppo della visibilità on line e l'ampliamento della commercializzazione dei prodotti destinati alla vendita e di aver scelto la proposta c.d. Software
Lead Local, per il mercato B2B, con l'indicazione del raggiungimento di almeno “nr. 100 chiamate, messaggi, lead e navigazioni” stipulando un ulteriore software gestionale con la Grenke Locazione srl, così da poter accedere alle prestazioni di Ha altresì allegato che il costo totale per l'intero CP_1 pacchetto è stato di € 5.826,72, IVA inclusa, corrisposto tramite ventiquattro rate mensili di € 199,00.
Ha citato in giudizio la convenuta allegando l'inadempimento contrattuale della stessa e l'uso di pubblicità ingannevole nei suoi confronti (ai sensi del Dlgs 145/2007), per il rilevato mancato raggiungimento dell'obiettivo promesso, evidenziando di avere manifestato alla controparte la volontà di addivenire alla risoluzione del contratto con comunicazione del 20.9.2021. Ha chiesto pertanto la restituzione dell'importo versato per l'acquisto del servizio, oltre interessi ex art. 1224 II comma c.c., oltre all'ulteriore somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese, compensi ed oneri di legge.
Si è ritualmente costituita la convenuta, la quale ha contestato le domande di parte attrice precisando di essere una società che fornisce ai propri clienti servizi aventi ad oggetto la generazione di lead attraverso lo sviluppo della presenza on line del cliente;
l'operatività della convenuta si svolgerebbe attraverso algoritmi per l'ottimizzazione dei contenuti del cliente, tramite l'utilizzo di un apposito software dalla medesima sviluppato. Le parti avrebbero dunque stipulato un contratto di web marketing anche noto come contratto di Search Engine Optimazer (S.E.O.) che rappresenta una figura contrattuale non tipizzata dal codice civile né dalla legislazione di settore e può, in astratto, essere ricondotto alla figura della fornitura di servizi, laddove la società fornitrice offre la propria consulenza ad un unico fine: quello di migliorare il posizionamento on-line dell'attività del cliente, in modo da renderla più facilmente individuabile dagli utenti finali nel mare magnum dei risultati proposti dai motori di ricerca.
Nelle Condizioni Generali di Contratto (doc. 2b), infatti, si legge che “il contratto disciplina il servizio reso da finalizzato a sviluppare la presenza on-line del Partner” attraverso, tra gli altri, CP_1
“servizi di web marketing quali la prestazione di attività di SEA (Search Engine Advertising) nella pagina 4 di 7
forma di attività di gestione di campagne pubblicitarie di link a pagamento su siti e portali;
attività di
SEO (Search Engine Optimization), nella forma di attività di ottimizzazione della struttura e/o dei contenuti di siti web per una migliore indicizzazione e “posizionamento naturale” nella SERPS
(Search Engine Results Page) pagina dei risultati del motore di ricerca nei vari motori di ricerca;
attività di SEM (Search Engine Marketing) nella forma attività svolte per incrementare la visibilità e la rintracciabilità di un website attraverso i motori di ricerca;
realizzazione di campagne pubblicitarie online, banneristica, rete display, remarketing, newsletters e “advertising social network” (art. 2 doc.
2b). In altre parole, quello stipulato tra le parti rappresenterebbe un contratto atipico il cui oggetto sarebbe solo lo sviluppo della presenza online dei clienti. La convenuta ha anche eccepito la validità della procura sottoscritta dal sig. e il mancato tentativo della negoziazione assistita Pt_1 obbligatoria, nel rispetto della Legge n. 162/2014. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La causa è andata in decisione sulla documentazione in atti ed è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.9.2025.
La procura dell'attrice è stata regolarizzata in corso di causa, pertanto l'eccezione della convenuta è infondata.
L'eccezione di improcedibilità della domanda è infondata non rientrando la controversia in quelle per le quali è prevista la negoziazione assistita ex D.L. 132/2014.
La presente azione è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per…
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto pagina 5 di 7
adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, dev'essere ricordato il disposto dell'art. 115 c.p.c. applicabile alla presente controversia, secondo il quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il Giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
Gli atti di causa mostrano che la convenuta ha disatteso del tutto le obbligazioni promesse con i contratti de quibus, nel caso di specie l'attore aveva optato per il servizio cd. di Software Lead Local nell'ambito del quale era stato indicato quale obiettivo da realizzarsi per il mercato B2B “100 chiamate, messaggi, lead e navigazioni” (cfr. doc. 2) mentre la convenuta -a fronte delle contestazioni dell'attore
- non ha in alcun modo provato in causa che tale risultato sia stato realizzato. Al contrario le interlocuzioni con l'attore mostrano che il contratto è stato eseguito senza alcuna cura verso il cliente, persino con pubblicità svolte in regioni dove il medesimo neanche operava (cfr. doc. 4) e senza il raggiungimento del risultato promesso.
Pertanto deve ritenersi l'inadempimento contrattuale del contratto da parte di con la CP_1 declaratoria di risoluzione del contratto e di condanna di quest'ultima alla restituzione verso l'attore dell'intero pacchetto pagato, pari alla somma di 5.826,72 euro oltre interessi come da domanda, come da dispositivo.
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attore in difetto di allegazione e prova del danno effettivamente subito dal medesimo, sul punto la domanda risarcitoria in parola è infondata per carenza persino di allegazione degli elementi costitutivi del diritto preteso in quanto l'attore ha omesso persino di allegare quale danno abbia patito e di che entità, oltre al nesso causale tra presunto inadempimento e il danno stesso. pagina 6 di 7 Visto l'esito del giudizio, con la reciproca soccombenza delle parti dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la risoluzione del contratto per effetto dell'inadempimento contrattuale della convenuta alle pattuizioni in esso previste;
condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore la somma di 5.826,72 euro oltre interessi come da domanda;
rigetta ogni altra domanda;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 17.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Centola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17387/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1 DARA ( ), elettivamente domiciliata in via Monte Cervino n° 4 Milano C.F._2 (Studio Avv. Galloni), presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CARLO VITAGLIANO e CP_1 P.IVA_1 ANTONINO RESTUCCIA ( ), elettivamente domiciliata in Via Festa Del C.F._3 Perdono n° 10 Milano, presso i difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale intestato, in composizione monocratica, così giudicare: NEL MERITO
- accertato l'inadempimento di non scarsa importanza della dichiarare risolto il Controparte_1 contratto stipulato con il OR oggetto del presente giudizio e conseguentemente Parte_1 condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione dell'intero importo pagato pari ad € 5.826,72=, degli interessi da ogni singolo versamento al saldo oltre il risarcimento ex art. 1224 II° comma c.c., nonché il risarcimento del danno patito che si indica nella misura di € 30.000,00=, come si evince dalla perdita di guadagno (cfr. doc.
7-8 cit) ovvero quella, maggiore o minore ex art. 1226 c.c., secondo la valutazione equitativa dell'Ill.mo Giudicante. Con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge. IN VIA ISTRUTTORIA (Per quanto occorre possa) Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di sui seguenti Controparte_1 capitoli: pagina 1 di 7
1- Vero è che il documento nr. 5 di parte attrice, che si rammostra, si rinveniva nel sito web di il 17 settembre 2019, data di stipula del contratto con il OR;
Controparte_1 Parte_1
2- Vero che l'interrogando conferma la veridicità di tutte le email riprodotte nel documento 4 di parte attrice, che si rammostra;
3- Vero è che, al 23 settembre 2020, dopo oltre un anno dalla sottoscrizione dell'accordo tra le parti in causa avente durata biennale, le problematiche segnalate nel corso del rapporto dal OR Parte_1
fin dal 19 ottobre 2019 erano ancora in essere;
[...]
4- Vero è che con email del 19 novembre 2020 la direzione di proponeva all'attore, a Controparte_1 spese della medesima società, la realizzazione di 1 newsletter alle farmacie con 30.000 invii a fronte dell'eliminazione del software local, per favorire le esigenze manifestate dal OR . Pt_1
5- Vero è che la direzione di evitava di avanzare la medesima proposta di cui al CP_1 precedente capitolo 4 alle tabaccherie site in Emilia Romagna”.
PER PARTE CONVENUTA
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'improcedibilità̀ dell'azione avversaria per inesistenza di valida procura alle liti e dunque del difetto dello ius postulandi in capo al procuratore di parte attrice;
Nel merito:
- rigettare integralmente le domande avversarie, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata:
- nella denegata di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare l'eventuale quota di responsabilità della nella causazione del danno asseritamente patito dal signor Controparte_2
, per come quantificato dallo stesso in relazione ai fatti di causa, anche a mezzo consulenza Pt_1 tecnico-contabile di cui ci si riserva di chiedere l'ammissione nei termini di legge, comunque nei limiti di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto;
In via istruttoria:
- Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nei giorni successivi al 17 settembre 2019 Lei prendeva contatto con il signor Parte_1
per avviare le pratiche ed i lavori relativi al contratto sottoscritto tra la stessa e
[...] CP_1
[...] 2. Vero che in quell'occasione, Lei procedeva al riepilogo dei prodotti acquistati dal signor Parte_1
(software e servizi), illustrando le loro funzionalità e le loro specifiche, richiamando altresì le
[...] modalità di pagamento dovuto al partner finanziario Grenke Locazione S.r.l.?
3. Vero che il signor , dopo aver richiesto di provvedere al pagamento del Parte_1 software/servizio offerto da tramite contratto di locazione operativa veniva messo in CP_1 contatto con Grenke Locazione S.r.l. e che lo stesso sottoscriveva il suddetto contratto di locazione operativa predisposto da quest'ultima, anche tramite l'assistenza di personale CP_1
4. Vero che, a fronte di tale riepilogo, il signor si dichiarava edotto di tutte le circostanze da Pt_1 Lei riepilogate e si rendeva disponibile a fornire quanto necessario per la lavorazione? Si indica quale teste la signora (C.F. ) sui capitoli di prova di cui Testimone_1 C.F._4 sopra, domiciliata presso la sede operativa di con sede in Gallarate alla Via Cattaneo Controparte_1 n. 16. In ogni caso: pagina 2 di 7
- con vittoria di spese ed onorari, come per legge”.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il sig. - agente di commercio per conto della RE srl in Emilia Romagna - Parte_1 ha allegato di avere concluso nel mese di settembre 2019 con la società un contratto per CP_1
l'attivazione di servizi software aventi ad oggetto lo sviluppo della visibilità on line e l'ampliamento della commercializzazione dei prodotti destinati alla vendita e di aver scelto la proposta c.d. Software
Lead Local, per il mercato B2B, con l'indicazione del raggiungimento di almeno “nr. 100 chiamate, messaggi, lead e navigazioni” stipulando un ulteriore software gestionale con la Grenke Locazione srl, così da poter accedere alle prestazioni di Ha altresì allegato che il costo totale per l'intero CP_1 pacchetto è stato di € 5.826,72, IVA inclusa, corrisposto tramite ventiquattro rate mensili di € 199,00.
Ha citato in giudizio la convenuta allegando l'inadempimento contrattuale della stessa e l'uso di pubblicità ingannevole nei suoi confronti (ai sensi del Dlgs 145/2007), per il rilevato mancato raggiungimento dell'obiettivo promesso, evidenziando di avere manifestato alla controparte la volontà di addivenire alla risoluzione del contratto con comunicazione del 20.9.2021. Ha chiesto pertanto la restituzione dell'importo versato per l'acquisto del servizio, oltre interessi ex art. 1224 II comma c.c., oltre all'ulteriore somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese, compensi ed oneri di legge.
Si è ritualmente costituita la convenuta, la quale ha contestato le domande di parte attrice precisando di essere una società che fornisce ai propri clienti servizi aventi ad oggetto la generazione di lead attraverso lo sviluppo della presenza on line del cliente;
l'operatività della convenuta si svolgerebbe attraverso algoritmi per l'ottimizzazione dei contenuti del cliente, tramite l'utilizzo di un apposito software dalla medesima sviluppato. Le parti avrebbero dunque stipulato un contratto di web marketing anche noto come contratto di Search Engine Optimazer (S.E.O.) che rappresenta una figura contrattuale non tipizzata dal codice civile né dalla legislazione di settore e può, in astratto, essere ricondotto alla figura della fornitura di servizi, laddove la società fornitrice offre la propria consulenza ad un unico fine: quello di migliorare il posizionamento on-line dell'attività del cliente, in modo da renderla più facilmente individuabile dagli utenti finali nel mare magnum dei risultati proposti dai motori di ricerca.
Nelle Condizioni Generali di Contratto (doc. 2b), infatti, si legge che “il contratto disciplina il servizio reso da finalizzato a sviluppare la presenza on-line del Partner” attraverso, tra gli altri, CP_1
“servizi di web marketing quali la prestazione di attività di SEA (Search Engine Advertising) nella pagina 4 di 7
forma di attività di gestione di campagne pubblicitarie di link a pagamento su siti e portali;
attività di
SEO (Search Engine Optimization), nella forma di attività di ottimizzazione della struttura e/o dei contenuti di siti web per una migliore indicizzazione e “posizionamento naturale” nella SERPS
(Search Engine Results Page) pagina dei risultati del motore di ricerca nei vari motori di ricerca;
attività di SEM (Search Engine Marketing) nella forma attività svolte per incrementare la visibilità e la rintracciabilità di un website attraverso i motori di ricerca;
realizzazione di campagne pubblicitarie online, banneristica, rete display, remarketing, newsletters e “advertising social network” (art. 2 doc.
2b). In altre parole, quello stipulato tra le parti rappresenterebbe un contratto atipico il cui oggetto sarebbe solo lo sviluppo della presenza online dei clienti. La convenuta ha anche eccepito la validità della procura sottoscritta dal sig. e il mancato tentativo della negoziazione assistita Pt_1 obbligatoria, nel rispetto della Legge n. 162/2014. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La causa è andata in decisione sulla documentazione in atti ed è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.9.2025.
La procura dell'attrice è stata regolarizzata in corso di causa, pertanto l'eccezione della convenuta è infondata.
L'eccezione di improcedibilità della domanda è infondata non rientrando la controversia in quelle per le quali è prevista la negoziazione assistita ex D.L. 132/2014.
La presente azione è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per…
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto pagina 5 di 7
adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, dev'essere ricordato il disposto dell'art. 115 c.p.c. applicabile alla presente controversia, secondo il quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il Giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
Gli atti di causa mostrano che la convenuta ha disatteso del tutto le obbligazioni promesse con i contratti de quibus, nel caso di specie l'attore aveva optato per il servizio cd. di Software Lead Local nell'ambito del quale era stato indicato quale obiettivo da realizzarsi per il mercato B2B “100 chiamate, messaggi, lead e navigazioni” (cfr. doc. 2) mentre la convenuta -a fronte delle contestazioni dell'attore
- non ha in alcun modo provato in causa che tale risultato sia stato realizzato. Al contrario le interlocuzioni con l'attore mostrano che il contratto è stato eseguito senza alcuna cura verso il cliente, persino con pubblicità svolte in regioni dove il medesimo neanche operava (cfr. doc. 4) e senza il raggiungimento del risultato promesso.
Pertanto deve ritenersi l'inadempimento contrattuale del contratto da parte di con la CP_1 declaratoria di risoluzione del contratto e di condanna di quest'ultima alla restituzione verso l'attore dell'intero pacchetto pagato, pari alla somma di 5.826,72 euro oltre interessi come da domanda, come da dispositivo.
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attore in difetto di allegazione e prova del danno effettivamente subito dal medesimo, sul punto la domanda risarcitoria in parola è infondata per carenza persino di allegazione degli elementi costitutivi del diritto preteso in quanto l'attore ha omesso persino di allegare quale danno abbia patito e di che entità, oltre al nesso causale tra presunto inadempimento e il danno stesso. pagina 6 di 7 Visto l'esito del giudizio, con la reciproca soccombenza delle parti dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la risoluzione del contratto per effetto dell'inadempimento contrattuale della convenuta alle pattuizioni in esso previste;
condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore la somma di 5.826,72 euro oltre interessi come da domanda;
rigetta ogni altra domanda;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 17.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Centola
pagina 7 di 7