Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 969
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione circa l'aumento di pena per la continuazione (art. 81 c.p.)

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte territoriale fosse specifica e sufficiente, evidenziando l'abilità delle condotte furtive, la ripetizione dell'azione delittuosa e il disvalore sociale delle condotte. Inoltre, la genericità del motivo di appello avrebbe giustificato una motivazione implicita di diniego.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sul rigetto del riconoscimento della continuazione con altri fatti giudicati

    Il motivo è inammissibile in quanto la richiesta di applicazione della continuazione con riferimento a precedenti pronunce di condanna era stata formulata in appello solo per il coimputato TA, mentre viene formulata per la prima volta in fase di legittimità per D'AN RO.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 969
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo