Articolo 11 della Legge 3 gennaio 1963, n. 3
Articolo 10Articolo 12
Versione
23 febbraio 1963
Art. 11.
Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti da gli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni, e' autorizzata una spesa di lire tre miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
La spesa di tre miliardi sara' ripartita in dieci esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1962-63 e in ragione di lire 300 milioni ad esercizio, cosi' distribuiti: lire 100.000.000 per i lavori di cui all'articolo 2; lire 50.000.000 per i contributi previsti dall'articolo 8; lire 150.000.000 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5.
Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del Consiglio comunale.
L'erogazione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1963