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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 5810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5810 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Tagliamonte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17884 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI PASQUALE SANTO che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
(C.F. ), con sede a SO Controparte_1 P.IVA_1
(VE) P.zza F. De Andrè N. 1 – P.I.: – in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore nato a [...] il [...] – C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa per procura apposta su foglio separato ex art. 83 cpc dall'Avv. Rodolfo Marigonda del Foro di Venezia
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato pec il Signor ha citato in giudizio la società Parte_1 quale gestore nel 2023 della pista di pattinaggio temporanea CP_1 Controparte_1
” chiedendo che previo accertamento della responsabilità della convenuta ex art. 2051 cc CP_1 per le lesioni da lui subite a seguito della sua caduta nella pista di pattinaggio di cui sopra avvenuta il 17.12.2023 la condanna di al risarcimento del danno nella misura che sarà stabilita CP_1 in corso di causa e comunque nei limiti dei Euro 50.000,00. L'attore esponeva che in data 17.12.2023 alle ore 19,40 c.ca dopo aver pagato l'ingresso accedeva alla pista di pattinaggio gestita dalla convenuta che a suo dire era “affollata” precisando che “in tale contesto veniva sospinto e strattonato finendo per cadere a terra” subendo lesioni alla caviglia destra.
L'attore assumeva, quindi, che il sinistro di cui è causa fosse dovuto alla cattiva custodia della pista di pattinaggio su ghiaccio gestita dalla convenuta, in particolare al sovraffollamento della stessa che avrebbe di conseguenza causato l'urto ricevuto dall'attore da un terzo sconosciuto e la consequenziale caduta al suolo con relative lesioni alla caviglia destra.
Assumeva di avere denunciato il sinistro al personale della pista e di essersi poi recato al nosocomio di SO per le cure con diagnosi di frattura bimaleollare caviglia destra con una prognosi di 30 gg salvo complicazioni, a cui hanno fatto seguito le cure del caso sino a guarigione avvenuta il
02.05.2024.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea rilevando come non esista un numero massimo di avventori che possono accedere alla pista e di come la stessa non sia una giostra aggiungendo, quindi che “Tempi e modi di accesso alla struttura sono quindi rimessi alla totale e assoluta discrezione del cliente che, nel fruire della pista deve tenere conto delle sue capacità nell'uso dei pattini su ghiaccio e pattinare con la dovuta accortezza.”
La convenuta negava che al momento dell'utilizzo della pista da parte dell'attore la stessa fosse affollata, trattandosi anzi di orario vicino alla chiusura e, quindi, con minore afflusso e soprattutto che l'avvenuta caduta fosse stata comunicata al personale della pista. Infine la convenuta rilevava come da parte dell'attore non venisse dedotta alcuna anomalia della pista e che, quindi, non vi fosse alcun rapporto tra la pista stessa e l'evento dannoso, se non l'imperizia dell'attore o comunque il fatto del terzo.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
L'attore nella prima memoria istruttoria precisava “si chiede al Giudice di accertare non che il Signor sia stato spinto da un terzo e che la responsabilità ricada sul gestore della struttura, bensì Pt_1 di accertare che la custodia della struttura nel suo complesso fosse manchevole, difettosa, fallita e che il sinistro sia diretta conseguenza di tale negligenza”
La causa è stata istruita tramite ascolto di testimoni.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni e depositato gli scritti finali.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza cartolare del 21/11/2025.
La domanda di parte attrice è infondata è va, pertanto, rigettata secondo i motivi che verranno di seguito esposti.
Quella che prospetta l'attrice è una responsabilità dei beni in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. che, come noto, si qualifica in termini di responsabilità oggettiva secondo cui il nesso causale tra il bene e il danno rende responsabile chi è il custode del medesimo bene che ha causato l'evento, senza necessità di indagare l'aspetto psicologico.
E' altresì noto che ove la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, occorre dimostrare - ai fini della sussistenza del nesso causale - che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo, tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno. E quindi va anche data adeguata considerazione al comportamento del danneggiato, alla sua conoscenza dello stato dei luoghi, alle condizioni di luce e tempo e alle circostanze generali ed obiettive dei fatti.
Senonché, l'esito istruttorio complessivo della causa non convince e non appare sufficiente a fondare la sussistenza del nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la caduta riportata dall'attore.
I testi di parte attrice sentiti all'udienza del 15.05.2025 ( hanno Controparte_2 CP_3 dichiarato che:
- Al momento dell'ingresso nella pista di pattinaggio non era presente nessun all'ingresso che controllasse l'afflusso anche se la cassa dove si pagava il biglietto era collocata a 2-3 metri di distanza;
- Sulla pista era presente tanta gente e non c'era nessuno che regolava il flusso in entrata;
- La caduta dell'attore è avvenuta subito dopo l'ingresso in pista;
- La situazione di folla presente sulla pista era percepibile sin dall'area dove venivano messi i pattini tant'è che la teste ha dichiarato: “la percezione dell'estrema confusione ce lo CP_3 abbiamo avuta subito;
non siamo andati via, in quanto abbiamo pensato che oramai che avevamo pagato il biglietto provavamo a pattinare;
e di lì a poco è caduto;” Parte_1
- La caduta sarebbe avvenuta dopo che qualcuno abbia toccato l'attore, nessuno ha potuto vedere che effettivamente qualcuno si sia appoggiato a lui con forza ma solo che vi sia stato un contatto fisico;
- Non era la prima volta che l'attore pattinava sul ghiaccio avendolo già fatto in altre occasioni.
La ricostruzione operata dalle testimonianze rese consente di ritenere che non sia stata provata in alcun modo la responsabilità della convenuta in quanto non sia emerso che le condizioni della pista erano tali da rappresentare un pericolo per gli utenti, i testi hanno detto solo genericamente che c'era tanta gente, ma che era una situazione tale che non ha indotto l'attore ed i suoi amici a non entrare nella pista.
Insomma, una situazione di eventuale “sovraffollamento” era ben visibile e percepibile a chi si accostava alla pista e nonostante ciò l'attore decideva, comunque, di cominciare a pattinare;
i testi, poi, non hanno parlato effettivamente di strattonamenti da parte di un altro utente della pista ma solo di un contatto, di una “botta”. Come emero l'attore aveva già pattinato altre volte per cui ben poteva sapere che su questo tipo di piste si può entrare facilmente in contatto con altre persone, che magari perdono l'equilibrio, o comunque che vi possono essere persone non particolarmente abili che potenzialmente possono essere un rischio per gli altri, ciò a prescindere dal numero di persone presenti sulla pista. Proprio per questo l'attore avrebbe dovuto comprendere meglio la situazione e decidere di non entrare in pista o comunque prestare particolare attenzione ad una situazione in cui ipoteticamente vi erano più persone e, quindi, vi potevano essere più contatti fisici, soprattutto perché tale situazione era facilmente percepibile sin dall'esterno della pista e, quindi, non ha rappresentato per l'attore una sorpresa improvvisa. (cfr. Cass. Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025 “Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la
"res".”)
In conclusione può dirsi che non è applicabile nel caso di specie la norma invocata dell'art. 2051 c.c. non essendo stato provato che sia stata la cosa in custodia, ovvero la pista da pattinaggio, la causa dell'evento danno accorso all'attore ma solo il luogo in cui la caduta sia avvenuta e quindi vi sia tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (cfr. Cass. Ord. n. 33129/2024: “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 9 gennaio 2024,
n. 12663; Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 giugno 2022, n. 20943). Ne deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n.12760).”
Il rigetto della domanda comporta la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese forfetario come per legge.
Così deciso il 07/12/2025. il Giudice
Dott.ssa Emanuela Tagliamonte