TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4052/2020 pendente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LOFFREDO Parte_1 C.F._1
IL (C.F. e dell'Avv. TORRE ANTONIO C.F._2
( ); C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'Avv. URCIUOLO NICOLETTA (C.F. ); C.F._4
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. MERCOGLIANO ANDREINA CARMELA (C.F. e dell'Avv. C.F._5
(C.F. ; C.F._5
APPELLATA
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza all'11.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. 2760/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, depositata in data 23.12.2019, lamentando l'erronea liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di prime cure per non aver applicato i parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e chiedendo la riforma sul punto.
3.1. La si è costituita nel presente giudizio e ha spiegato appello Controparte_1 incidentale ritenendo che la sentenza del Giudice di Pace dovesse ritenersi pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo lo stesso accolto l'opposizione “per inesistenza del titolo ovvero la notifica delle cartelle oggetto di opposizione e per intervenuta prescrizione del credito azionato”, essendo la mancata notifica e la prescrizione di eccezioni non sollevate dalla el giudizio di prime cure. Tanto premesso, chiedeva di accogliere l'appello Pt_1 incidentale e per l'effetto rigettare la domanda avanzata da con condanna alle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio e in via gradata rigettare l'appello principale perché inammissibile e/o improcedibile ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c. e infondato, con conferma della sentenza del giudice di prime cure;
in via ulteriormente gradata, condannare la sola Controparte_3
alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
[...]
3.2. L' si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto Controparte_2 dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 14.07.2020 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (23.12.2019) e della sospensione straordinaria dei termini dal 09.03.2020 all'11.05.2020 ex
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . art. 83 D.L. 18/2020 ed ex art. 36, comma 1, D.L. 23/2020, ed è parimenti procedibile ex art. 348
c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 16.07.2020, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c..
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono all'erronea liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di prime cure. Del pari, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto in via incidentale dalla CP_4
[... 052/2020 ART. 281 ROC. CIV. 3 | P A G . CP_5 essendo chiaramente evincibili sia le censure mosse alla sentenza appellata, Controparte_1 quanto le modifiche richieste.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
Ancora, risulta ammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 essendosi l'appellante incidentale costituito in data 06.11.2020, prima quindi dello spirare del termine di venti giorni dall'udienza fissata in citazione (30.11.2020).
5. Da un punto di vista logico, occorre esaminare primariamente il motivo d'appello incidentale che involge il merito della pretesa.
L'appello incidentale promosso dalla prodromico a far valere la Controparte_1 violazione da parte del primo Giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è fondato e merita accoglimento.
Vale la pena evidenziare che in prime cure la ha fondato la propria azione esclusivamente Pt_1 sull'inesistenza della pretesa creditoria per aver già pagato quanto richiesto con la cartella di pagamento n. 0712018000061745200. Il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco ha invece fondato il proprio accoglimento sull'inesistenza del titolo e sulla mancanza del titolo azionato per intervenuta prescrizione dello stesso, entrambe eccezioni che non sono mai state sollevate nel corso del giudizio di prime cure.
È ictu oculi evidente che il Giudice di Pace sia incorso in un vizio di ultra petizione, il quale può essere rilevato in questa sede in quanto espressamente prospettato dall'appellante incidentale (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 07.05.2009, n. 10516, secondo il quale “il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata
d'ufficio dal giudice del gravame, altrimenti la pronunzia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione,
l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio”).
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Ora, l'art. 112 c.p.c. dispone che “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
La giurisprudenza ha specificamente chiarito che “il vizio di ultrapetizione si manifesta quando il giudice, manipolando gli elementi essenziali dell'azione, emette una decisione diversa da quella richiesta o assegna un vantaggio diverso da quello contestato, superando i limiti delle richieste o eccezioni presentate dalle parti coinvolte” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.07.2024, n. 18891; in senso conforme, già Cass. civ., Sez. II, 21.03.2019, n. 8048; Cass. civ., Sez. I, 11.04.2018, n. 9002).
Dunque, il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione laddove arrivi a sostituire ex officio domande o eccezioni non esperite a quelle normalmente proposte.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha evidentemente fondato la propria decisione sulla mancanza della notifica nonché sull'avvenuta prescrizione della pretesa impositiva: è chiaro dalla lettura degli atti di causa che si tratta di difese del tutto non proposte, oltre che smentite dagli atti di causa. In particolare, la prescrizione è un'eccezione in senso stretto. Inoltre, anche con riferimento all'annullamento per la mancanza (e/o inesistenza) della notifica ricorre la violazione dell'art. 112
c.p.c. dovendosi evidenziare che nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall'opponente, non potendosi introdurre nel giudizio fatti estranei alla materia del contendere con l'introduzione di vizi mai dedotti in precedenza.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere dichiarata nulla per violazione da parte del primo giudicante dell'art. 112 c.p.c.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il Giudice di Appello che accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande, non trattandosi di uno dei casi tassativi di rimessione al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 10.05.2019, n. 12570).
Nel merito, l'opposizione proposta in prime cure dalla non è fondata e deve essere Pt_1 rigettata.
Nel caso in esame, come precedentemente evidenziato, la ha fondato la propria Pt_1 opposizione sull'estinzione del credito per aver già provveduto al pagamento della sanzione ed ha prodotto in atti il pagamento.
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Dall'esame degli atti risulta tuttavia che la a provveduto al pagamento della minor somma Pt_1 di € 103,00 alla soggetto del tutto terzo ed estraneo rispetto alla pretesa oggetto Controparte_6 del giudizio.
Vale infatti la pena evidenziare che il pagamento non risulta effettuato né al soggetto accertatore, ossia la che ha irrogato la sanzione, né nei confronti dell Controparte_1 [...]
, soggetto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1188 c.c., è soggetto destinatario Controparte_3 del pagamento.
Tanto premesso, il pagamento effettuato nei confronti della non può ritenersi avere CP_6 efficacia liberatoria non ricorrendo nel caso in esame neppure gli estremi per l'applicazione dell'art. 1189 c.c.
Pertanto, l'opposizione proposta in prime cure non può che essere rigettata.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello incidentale risulta caducato anche il capo sulle spese, oggetto dell'appello principale, il quale deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
6. Infatti, la totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Con riferimento al primo grado di giudizio, le spese di lite si liquidano in favore della
[...]
e dell' come da dispositivo, in applicazione del CP_1 Controparte_3 principio di soccombenza, in base ai parametri di cui al D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M.
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . 147 del 2022, con applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55 del 2014 per l'assenza di situazioni complesse in fatto e in diritto.
Quanto al regime delle spese del presente grado di giudizio, possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 comma II c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'ascrivibilità del vizio che ha inficiato la sentenza di primo grado all'erroneo rilievo officioso dell'organo giudicante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla dichiara Controparte_1 la nullità della sentenza . 2760/2019 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, depositata in data 23.12.2019 e rigetta l'opposizione proposta in primo grado da Parte_1
b) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 173,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% come per legge;
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 173,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% come per legge;
d) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Cosi deciso in Nola, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4052/2020 pendente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LOFFREDO Parte_1 C.F._1
IL (C.F. e dell'Avv. TORRE ANTONIO C.F._2
( ); C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'Avv. URCIUOLO NICOLETTA (C.F. ); C.F._4
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. MERCOGLIANO ANDREINA CARMELA (C.F. e dell'Avv. C.F._5
(C.F. ; C.F._5
APPELLATA
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza all'11.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. 2760/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, depositata in data 23.12.2019, lamentando l'erronea liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di prime cure per non aver applicato i parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e chiedendo la riforma sul punto.
3.1. La si è costituita nel presente giudizio e ha spiegato appello Controparte_1 incidentale ritenendo che la sentenza del Giudice di Pace dovesse ritenersi pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo lo stesso accolto l'opposizione “per inesistenza del titolo ovvero la notifica delle cartelle oggetto di opposizione e per intervenuta prescrizione del credito azionato”, essendo la mancata notifica e la prescrizione di eccezioni non sollevate dalla el giudizio di prime cure. Tanto premesso, chiedeva di accogliere l'appello Pt_1 incidentale e per l'effetto rigettare la domanda avanzata da con condanna alle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio e in via gradata rigettare l'appello principale perché inammissibile e/o improcedibile ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c. e infondato, con conferma della sentenza del giudice di prime cure;
in via ulteriormente gradata, condannare la sola Controparte_3
alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
[...]
3.2. L' si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto Controparte_2 dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 14.07.2020 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (23.12.2019) e della sospensione straordinaria dei termini dal 09.03.2020 all'11.05.2020 ex
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . art. 83 D.L. 18/2020 ed ex art. 36, comma 1, D.L. 23/2020, ed è parimenti procedibile ex art. 348
c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 16.07.2020, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c..
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono all'erronea liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di prime cure. Del pari, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto in via incidentale dalla CP_4
[... 052/2020 ART. 281 ROC. CIV. 3 | P A G . CP_5 essendo chiaramente evincibili sia le censure mosse alla sentenza appellata, Controparte_1 quanto le modifiche richieste.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
Ancora, risulta ammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 essendosi l'appellante incidentale costituito in data 06.11.2020, prima quindi dello spirare del termine di venti giorni dall'udienza fissata in citazione (30.11.2020).
5. Da un punto di vista logico, occorre esaminare primariamente il motivo d'appello incidentale che involge il merito della pretesa.
L'appello incidentale promosso dalla prodromico a far valere la Controparte_1 violazione da parte del primo Giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è fondato e merita accoglimento.
Vale la pena evidenziare che in prime cure la ha fondato la propria azione esclusivamente Pt_1 sull'inesistenza della pretesa creditoria per aver già pagato quanto richiesto con la cartella di pagamento n. 0712018000061745200. Il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco ha invece fondato il proprio accoglimento sull'inesistenza del titolo e sulla mancanza del titolo azionato per intervenuta prescrizione dello stesso, entrambe eccezioni che non sono mai state sollevate nel corso del giudizio di prime cure.
È ictu oculi evidente che il Giudice di Pace sia incorso in un vizio di ultra petizione, il quale può essere rilevato in questa sede in quanto espressamente prospettato dall'appellante incidentale (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 07.05.2009, n. 10516, secondo il quale “il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata
d'ufficio dal giudice del gravame, altrimenti la pronunzia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione,
l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio”).
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Ora, l'art. 112 c.p.c. dispone che “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
La giurisprudenza ha specificamente chiarito che “il vizio di ultrapetizione si manifesta quando il giudice, manipolando gli elementi essenziali dell'azione, emette una decisione diversa da quella richiesta o assegna un vantaggio diverso da quello contestato, superando i limiti delle richieste o eccezioni presentate dalle parti coinvolte” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.07.2024, n. 18891; in senso conforme, già Cass. civ., Sez. II, 21.03.2019, n. 8048; Cass. civ., Sez. I, 11.04.2018, n. 9002).
Dunque, il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione laddove arrivi a sostituire ex officio domande o eccezioni non esperite a quelle normalmente proposte.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha evidentemente fondato la propria decisione sulla mancanza della notifica nonché sull'avvenuta prescrizione della pretesa impositiva: è chiaro dalla lettura degli atti di causa che si tratta di difese del tutto non proposte, oltre che smentite dagli atti di causa. In particolare, la prescrizione è un'eccezione in senso stretto. Inoltre, anche con riferimento all'annullamento per la mancanza (e/o inesistenza) della notifica ricorre la violazione dell'art. 112
c.p.c. dovendosi evidenziare che nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall'opponente, non potendosi introdurre nel giudizio fatti estranei alla materia del contendere con l'introduzione di vizi mai dedotti in precedenza.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere dichiarata nulla per violazione da parte del primo giudicante dell'art. 112 c.p.c.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il Giudice di Appello che accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande, non trattandosi di uno dei casi tassativi di rimessione al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 10.05.2019, n. 12570).
Nel merito, l'opposizione proposta in prime cure dalla non è fondata e deve essere Pt_1 rigettata.
Nel caso in esame, come precedentemente evidenziato, la ha fondato la propria Pt_1 opposizione sull'estinzione del credito per aver già provveduto al pagamento della sanzione ed ha prodotto in atti il pagamento.
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Dall'esame degli atti risulta tuttavia che la a provveduto al pagamento della minor somma Pt_1 di € 103,00 alla soggetto del tutto terzo ed estraneo rispetto alla pretesa oggetto Controparte_6 del giudizio.
Vale infatti la pena evidenziare che il pagamento non risulta effettuato né al soggetto accertatore, ossia la che ha irrogato la sanzione, né nei confronti dell Controparte_1 [...]
, soggetto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1188 c.c., è soggetto destinatario Controparte_3 del pagamento.
Tanto premesso, il pagamento effettuato nei confronti della non può ritenersi avere CP_6 efficacia liberatoria non ricorrendo nel caso in esame neppure gli estremi per l'applicazione dell'art. 1189 c.c.
Pertanto, l'opposizione proposta in prime cure non può che essere rigettata.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello incidentale risulta caducato anche il capo sulle spese, oggetto dell'appello principale, il quale deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
6. Infatti, la totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Con riferimento al primo grado di giudizio, le spese di lite si liquidano in favore della
[...]
e dell' come da dispositivo, in applicazione del CP_1 Controparte_3 principio di soccombenza, in base ai parametri di cui al D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M.
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . 147 del 2022, con applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55 del 2014 per l'assenza di situazioni complesse in fatto e in diritto.
Quanto al regime delle spese del presente grado di giudizio, possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 comma II c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'ascrivibilità del vizio che ha inficiato la sentenza di primo grado all'erroneo rilievo officioso dell'organo giudicante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla dichiara Controparte_1 la nullità della sentenza . 2760/2019 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, depositata in data 23.12.2019 e rigetta l'opposizione proposta in primo grado da Parte_1
b) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 173,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% come per legge;
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 173,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15% come per legge;
d) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Cosi deciso in Nola, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 4052/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G .