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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NE Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa LA ZZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data 9. 4.2024
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Murdolo ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via F. Daverio n. 6, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Paolo RI PP ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Milano Via Visconti di Modrone 18, giusta procura in atti
APPELLATI
E DI
pagina 1 di 40 (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Manlio Marino ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso il suo studio in Milano, Corso Italia n. 50, giusta procura in atti
APPELLATI
E
[...]
P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo RI Controparte_5 P.IVA_2
PP ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone 18, giusta procura in atti
APPELLATA
NONCHE'
[...]
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo RI PP ed Controparte_6 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone 18, giusta procura in atti
APPELLATA
E
[...]
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_7 C.F._5
RI PP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone
18, giusta procura in atti
APPELLATO
E
[...]
(P.I. e (P.I. Controparte_8 P.IVA_4 Controparte_9
), rappresentate e difese dall'Avv. Luigi Borlone ed elettivamente domiciliate presso il P.IVA_5 suo studio in Milano, Via San Damiano, 4, giusta procura in atti
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza n. 7806/2023, emessa dal Tribunale di
Milano il 5.10.2023, pubblicata il 9.10.2023 e non notificata, previo ogni accertamento ritenuto opportuno e/o necessario da Codesta Ecc.ma Corte, così giudicare:
Nel merito:
pagina 2 di 40 1. Accogliere l'appello e riformare e dichiarare nulla, priva d'effetto, errata in fatto e in diritto la sentenza n. 7806/2023 del Tribunale di Milano, Sez. Quindicesima – Tribunale delle Imprese –
Specializzata Impresa “B” Civile, Giudice relatore dott. Nicola Fascilla, emessa in data 5 ottobre
2023, depositata in data 9 ottobre 2023 e non notificata, all'esito della causa rubricata al numero di ruolo generale 39277/2020
- per l'effetto accogliere tutte le domande formulate avanti al Tribunale da in primo grado e Parte_1 pertanto, come meglio in fatto:
2. in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le domande formulate in primo grado e pertanto:
- accertare e dichiarare l'annullamento della transazione 20.1.2020 (datata erroneamente 20.1.2019) ex art 1971 c.c. o, in subordine, ex art 1435 c.c.;
- dichiarare tenuto e condannare a restituire all'attore le quote di Controparte_7 CP_5 nella misura del 10% o, in caso di valore inferiore delle stesse rispetto alla data del
[...]
20.1.20, o di trasferimento a terzi, condannare a versare all'attore somma equivalente CP_7 al loro valore in misura da determinarsi in corso di causa, in ogni caso non minore di euro 1.004.500;
- dichiarare tenuto a restituire alla la somma di euro 172.000, quale quota CP_7 Parte_1 parte del finanziamento soci effettuato da quest'ultima a Controparte_5
- dichiarare tenuti e condannare in via tra loro solidale , , Controparte_3 Controparte_4
già soci di al versamento a favore CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_5 dell'attore della somma di euro 1.444.110,11 o in quella diversa misura emergente in corso di causa per penali da ritardo, earn out, minor valore dell'immobile per inosservanza degli elementi del capitolato;
- dichiarare la responsabilità dei signori , e Controparte_10 Controparte_1
quali amministratori i primi due di diritto, il terzo di fatto, per il danno creato a Controparte_7 con la scrittura 20.1.20; Parte_1
- dichiarare tenuti e condannare e in via tra loro solidale anche CP_2 CP_1 CP_7 con , , già soci Controparte_3 Controparte_4 CP_6 Controparte_8 CP_9 di a risarcire all'attore i danni nella misura di euro 2.621.110,11, o in quella diversa CP_5 misura emergente in corso di causa in via solidale con , , Controparte_3 Controparte_4
già soci di o in via subordinata nel caso in CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_5 cui i predetti già soci fossero incapiente;
pagina 3 di 40 - condannare in via tra loro solidale , , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 [...]
già soci di , CP_8 CP_9 CP_5 Controparte_10 Controparte_1
e per quanto di ragione a pagare gli interessi sulle somme cui verranno Controparte_7 condannati a versare all'attrice;
- con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite. In via subordinata
- accertare e dichiarare l'annullamento della transazione 20.1.2020 (datata erroneamente 20.1.2019) ex art 1971 c.c. o, in subordine, ex art 1435 c.c.;
- dichiarare tenuto e condannare a restituire all'attore le quote di CP_7 Controparte_5 nella misura del 10% o, in caso di valore inferiore delle stesse rispetto alla data del 20.1.20, o di trasferimento a terzi, condannare a versare all'attore somma equivalente al loro valore CP_7 in misura da determinarsi in corso di causa, in ogni caso non minore di euro 1.004.500;
- dichiarare tenuto a restituire all'attore la somma di euro 172.000 quale quota parte CP_7 del finanziamento soci effettuato da quest'ultimo a - dichiarare tenuti e Controparte_5 condannare in via tra loro solidale , , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 [...]
già soci di al versamento a favore dell'attore della somma di CP_8 CP_9 CP_5 euro 1.444.110,11 o in quella diversa misura emergente in corso di causa per penali da ritardo, earn out, minor valore dell'immobile per variazione in minor valore degli elementi del capitolato;
- dichiarare la responsabilità di e per il danno creato a Controparte_10 Controparte_1 Pt_1 con la scrittura 20.1.20 ai sensi dell'art 2467 c.c.;
[...]
- dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art 2476 co. 8 c.c.; CP_7
- dichiarare tenuti e condannare e in via tra loro solidale, e/o CP_2 CP_1 CP_7 alternativa, a risarcire all'attore i danni a nella misura di euro 2.621,110,11, o in quella Parte_1 diversa misura emergente in corso di causa, in via solidale con , Controparte_3 [...]
, già soci di o in via subordinata CP_4 CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_5 nel caso in cui i predetti già soci fossero incapienti;
- condannare in via tra loro solidale , , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 [...]
già soci di e per quanto di CP_8 CP_9 CP_5 CP_2 CP_7 ragione a pagare gli interessi sulle somme cui verranno condannati a versare all'attrice;
- con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In via di ulteriore subordine previe le declaratorie necessarie e opportune pagina 4 di 40 - condannare , , , Controparte_7 Controparte_10 Controparte_1 Controparte_3
, , già soci di in
[...] Controparte_4 CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_5 via tra loro solidale o alternativa a risarcire i danni subiti da ammontanti a euro Parte_1
2.621.110,11 o nella diversa misura che emergerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Si precisa che la condanna di , , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 CP_8
[...
dovrà avvenire nei limiti di quanto ad essi attribuito da nel piano di CP_9 Controparte_5 riparto di liquidazione essendo essi successori nel diritto e nei limiti di quanto ricevuto, oltre interessi e rivalutazione.
In via istruttoria:
3. Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse in primo grado e precisamente:
A - Prova per interrogatorio formale di , e Controparte_7 Controparte_10 CP_11
, sui seguenti capitoli:
[...]
1. - Vero che fino a luglio 2019 ha gestito le trattative e gli accordi per conto di Parte_2 CP_5 con l'ing. relativamente alla compravendita dell'area e alla distinta compra-vendita degli Tes_1 appartamenti da costruire;
2. - Vero che nel mese di aprile/maggio 2019 l'ing direttore generale di Tes_2 CP_5 informava il sig. , socio al 40% di che la costruzione di via L. Papi 14 CP_7 CP_5
Milano aveva richiesto l'impiego di costi di costruzione maggiori rispetto al preventi-vato;
3. - Vero che in tale occasione reagiva con insulti urlati a gran voce ai due soci CP_7 operativi, e di incompetenza e condotta irresponsa-bile e la Controparte_12 Controparte_13 pretesa di recuperare dalle loro spettanze l'utile a lui mancante rispetto alle previsioni iniziali;
4. - Vero che nella stessa riunione asseriva che l'unico a guadagnare vera-mente CP_7 dall'operazione era la dell'ing. e che occorreva recuperare l'utile da Parte_1 Tes_1 Parte_1
5. - Vero che fino a quel momento (maggio 2019) nelle scritture contabili di a credito di CP_5 questa società verso erano iscritti i soli saldi dei corrispettivi per la com-pravendita degli Parte_1 appartamenti di cui al preliminare 16.2.16;
5. - Vero che nessuna delle cifre riportate e dei titoli di cui alla lettera 2.12.19 di (all. 14) CP_5 era iscritta nelle scritture contabili di fino a tutto il novembre 2019; CP_5
pagina 5 di 40 6. - Vero che gli addebiti di responsabilità (derivanti dalla vendita dell'area (all. 5) e le somme indicate nella lettera 2.12.19 sono stati sollevati e richiesti da per la prima vol-ta con la CP_5 lettera 2.12.19, salvo la questione delle altezze che è stata sollevata da nel 2018 ed è stata CP_5 oggetto di scambio di corrispondenza che si mostra (all. da 42 a 45);
7. - Vero che nei mesi di giugno e luglio 2019 si susseguivano incontri tra e l'ing. Controparte_12
durante i quali si discuteva dei crediti di verso per penali e earn out Tes_1 Parte_1 CP_5
(adeguamento prezzi);
8. - Vero che nel luglio 2019 proponeva di corrispondere a 350.000 euro Parte_2 Parte_1 complessivi a definizione delle sue richieste per penali e earn out,
9. - Vero che faceva presente che la mancata accettazione di tale proposta avrebbe Parte_2 comportato il subentro di nella gestione della questione;
CP_7
10. - Vero che ha comunicato a che non accettava la proposta ma che era Tes_1 Parte_2 disponibile a discuterne;
11. - Vero che a luglio 2019 ha incaricato di chiedere a la CP_7 Parte_2 Parte_1 cancellazione della trascrizione del preliminare;
12. - Vero che dopo tale cancellazione, ha cambiato i poteri a Bezziccheri co-me da all CP_7
8;
13. - Vero che Il 7.9.19 aveva completato la vendita (su preliminare) delle unità immobiliari CP_5 ed aveva fornito i dati relativi alle somme di vendita a Parte_1
14. - Vero che con tali dati ha sviluppato e inviato la lettera 20.9.19 (all. 11) con la Parte_1 quantificazione del meccanismo di adeguamento del prezzo contrattuale earn out dovuto in base al contratto e precisamente:
a - Adeguamento del prezzo contrattuale in funzione degli incassi di , secondo i criteri CP_5 indicati nei documenti contrattuali, oggetto di una lettera di del settembre 2019, quando gli Parte_1 incassi definitivi di erano noti CP_5
b - Penali per ritardata consegna rispetto al termine contrattuale del 19.4.2019. dettagliate in contratto per ogni singola unità immobiliare e ammontanti a 648.000 euro alla data di stipula dei primi rogiti (gli altri hanno avuto luogo successivamente fino a luglio 2020)
c - Variazioni volte a risparmiare effettuate negli ultimi mesi del cantiere, cui non si era Parte_1 opposta, come era suo pieno diritto in base alle clausole contrattuali, nel proposito di andare incontro alle necessità dei presunti amici soci di , che lamentavano il notevole degrado economico del CP_5
pagina 6 di 40 progetto. Quando si è resa conto che non le sarebbe stata riconosciuta la quota di risparmi Parte_1 relativa al 25% di sua competenza, ha dato incarico all'ing. di valutarne l'entità, risultata pari Per_1
a 77.229,75 euro.
16. - Vero che dopo tale lettera ha conferito incarico all'avv. PP e ha fatto CP_7 comunicare ciò da a Parte_2 Tes_1
17. - Vero che nella riunione del 11.12.19, indetta per discutere i contenuti delle richieste di Parte_1
e di , erano presenti nello studio dell'avv. PP lo stesso avvocato, l'avv. Pirola, CP_5
e l'arch. CP_7 Per_2
18. - Vero che nell'occasione e hanno affermato che aveva sostenuto Per_2 CP_7 CP_5 per la costruzione di via L. Papi 14, consistenti maggiori costi non previsti;
19. - Vero che e hanno affermato che doveva farsi carico di tali Per_2 CP_7 Parte_1 oneri non previsti nonostante gli accordi scritti non prevedessero alcun “contributo” a tale riguardo di Parte_1
20. - Vero che ha dichiarato che la quota di maggiori costi che intendeva at-tribuire a CP_7 variava tra €1.380.000 e 1.400.000€, somma che doveva assolutamente Parte_1 Parte_1 riconoscergli;
21. - Vero che ha evidenziato che la richiesta era senza fondamento e che gli accordi Tes_1 contrattuali confermavano l'insussistenza di qualsiasi ragione creditoria di;
CP_5
22. - Vero che ha replicato che ciò che contava era soltanto il costo sopportato e la realtà Per_2 fattuale, mentre i contratti non contavano niente;
23. - Vero che ha aggiunto che se avesse voluto affrontare la questio-ne in CP_7 Tes_1 tribunale, non avrebbe trasferito a le unità immobiliari promesse, e a quel CP_5 Parte_1 punto chissà i figli di chi avrebbero potuto vedere la fine del contenzioso;
23 - Vero che nel contempo ha invitato a tornare sui banchi della scuola CP_7 Tes_1 elementare per non avere imparato neppure a fare di conto, nonostante le sue due lauree e l'età di 74 anni;
24. - Vero che ha aggiunto che l'ing. non doveva permettersi di rubare i soldi a CP_7 Tes_1 lui non contribuendo nelle spese di costruzione, e che se si fosse in altri tempi, lo avrebbe quantomeno sfidato a duello;
25 - Vero che ha dichiarato di avere importanti entrature nel tribunale per vincere le CP_7 cause;
pagina 7 di 40 26 - Vero che dopo tali esternazioni, nel corso dell'incontro 11.12.19 ha proposto a Tes_1
: CP_7
- la cessione, a titolo gratuito della quota di partecipazione del 10% di Petra s.r.l. in CP_5
, società creata con i soci di ( , e e altri per
[...] CP_5 CP_7 Parte_2 CP_13 realizzare una operazione immobiliare il cui utile previsto, in base agli ultimi prospetti previsionali circolati, era pari a 10.000.000 di euro;
- la riduzione delle proprie richieste per a) meccanismo contrattuale di adeguamento del prezzo (“earn out” del valore dei 720.000 euro, come da lettera del 12/09/2019), b) penali contrattuali Parte_1
(già ammontanti a circa 650.000 euro a quella data), c) riduzione di valore delle proprie unità immobiliari stimata in almeno 75.000 euro;
- l'abbuono del saldo dovuto di 470.000 euro per l'acquisto dell'appartamento prenotato da Pt_1 nel costruendo complesso immobiliare da parte di , per il quale
[...] Controparte_5 Parte_1 aveva già versato l'importo di 120.000 euro, a titolo di caparra confirmato-ria;
27 - Vero che immediatamente dopo la proposta di cui sopra, nel corso della riunio-ne 11.12.19,
ha informato i partecipanti (avv. PP, arch. avv. Pirola) che gli CP_7 Per_2 Tes_1 aveva formulato una proposta interessante e che l'avrebbe tenuta in considerazione;
28 - Vero che la sera stessa del 11.12.19 ha inviato l'email all. 20 /41 che si mostra con CP_7 cui ha dettato le sue condizioni dell'accordo e che ha indicato come valide fino al 21.12.19;
29 - Vero che ha chiamato e scritto a diverse volte nei giorni tra il 12.12 e il Tes_1 CP_7
15.12. per discutere di quelle condizioni, senza che rispondesse all. 21; CP_7
30 - Vero che con l'email del 15.12.19 che si mostra all. 22/40 ha riti-rato la proposta CP_7 di cui all'email 11.12.19;
31 - Vero che nelle giornate successive ha modificato le condizioni di cui alla email CP_7
11.12.19, fino a puntualizzare come categoriche le condizioni indicate nel testo del 20.1.20;
32 - Vero che ha preteso per sé la partecipazione di nella so-cietà CP_7 Tes_1 CP_5
estranea alle controversie tra e come risulta dal doc. 23 che si
[...] Parte_1 CP_5 mostra;
33 - Vero che Il 20.1.20 aveva proibito a di firmare gli atti di vendita degli CP_7 CP_5 appartamenti a favore di fissati per il 21.1.21 se quest'ultimo non avesse firmato la Tes_1 transazione nel testo imposto dallo stesso del 20.1.20; CP_7
pagina 8 di 40 34 - Vero che a giugno 2020 ha preteso il pagamento di costi extra contratto relativi a CP_7 tutti gli appartamenti venduti e da vendere a invitando a non sottoscrivere gli Parte_1 CP_5 atti di vendita in mancanza del pagamento integrale di tutti i costi extra contratto;
35 - Vero che il 4.8.20 ha negato a l'autorizzazione di per la CP_7 Parte_1 CP_5 finestratura chiusa dei locali a ristorante, affermando che non poteva tollerare le ri-serve di azione del sig. rispetto alla scrittura 20.1.20. Tes_1
B - Prova per testi sulle seguenti circostanze:
1 - Vero che nei mesi di ottobre e novembre l'avv. Pirola su incarico di ing. ha pre-so Tes_1 contatti con l'avv. PP, il quale ha sempre affermato di essere in attesa di ricevere istruzioni dai propri clienti;
2 - Vero che nella riunione del 11.12.19, indetta per discutere i contenuti delle richieste di Pt_1
e di , erano presenti nello studio dell'avv. PP lo stesso avvocato, l'avv.
[...] CP_5
Pirola, e l'arch. CP_7 Per_2
3 - Vero che nell'occasione e hanno affermato che aveva Per_2 CP_7 CP_5 sostenuto per la costruzione di via L. Papi 14, maggiori costi non previsti;
4 - Vero che e hanno affermato che doveva farsi carico di tali Per_2 CP_7 Parte_1 oneri non previsti nonostante gli accordi scritti non prevedessero alcun “contributo” a tale riguardo di Parte_1
5 - Vero che ha affermato che la quota di maggiori costi che intendeva attri-buire CP_7
a variava tra €1.380.000 e 1.400.000€, somma che doveva assolutamente Parte_1 Parte_1 ri-conoscergli;
6 - Vero che ha evidenziato che la richiesta era senza fondamento e che gli accordi Tes_1 contrattuali confermavano l'insussistenza di qualsiasi ragione creditoria di;
CP_5
7 - Vero che ha replicato che ciò che contava era soltanto il costo sopportato e la realtà Per_2 fattuale, mentre i contratti non contavano niente;
8 - Vero che ha aggiunto che se avesse voluto affrontare la questio-ne in CP_7 Tes_1 tribunale, non avrebbe trasferito a le unità immobiliari promesse, e a CP_5 Parte_1 quel punto chissà i figli di chi avrebbero potuto vedere la fine del contenzioso;
9 - Vero che nel contempo ha invitato a tornare sui banchi della scuola CP_7 Tes_1 elementare per non avere imparato neppure a fare di conto, nonostante le sue due lau-ree e l'età di 74 anni;
pagina 9 di 40 10 - Vero che ha aggiunto che l'ing. non doveva permettersi di ruba-re i CP_7 Tes_1 soldi a lui non contribuendo nelle spese di costruzione, e che se si fosse in altri tempi, lo avrebbe quantomeno sfidato a duello;
11 - Vero che ha dichiarato di avere importanti entrature nel tribunale per vincere CP_7 le cause;
12 - Vero che l'ing. ha dato istruzioni all'avv. Pirola di non contestare il contenuto della Tes_1 scrittura 20.1.20 che si mostra, precisandogli che si trattava di imposizione di , e CP_7 che la mancata accettazione di tale accordo da parte di avrebbe comportato di non Parte_1 sottoscrivere i rogiti degli appartamenti di cui al preliminare 16.2.2016, e per Parte_1
l'inevitabile tracollo finanziario;
13 - Vero che ha dichiarato di essere spaventato dal comportamento di e di Tes_1 CP_7 non potersi permettere di risultare inadempiente alle obbligazioni assunte verso i suoi promissari acquirenti. Si indica a teste l'avv. ; Testimone_3
14 - Vero che durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, quale promissaria acqui- Parte_1 rente di diverse costruende unità immobiliari, ha nominato una societa' di supervisione (QSC) per controllare il rispetto del capitolato riferito alle unità immobiliari oggetto del promesso acquisto;
15 - Vero che a seguito di tale incarico contestava le difformità del capitolato che gli Parte_1 venivano segnalate dai tecnici e , senza interferenza nei lavori che Parte_3 Parte_4
era libera di eseguire a propria discrezione. Si indicano a testi l'Arch. CP_5 [...]
e l'Ing. ; Tes_4 Testimone_5
C - Disporre consulenza tecnica al fine di accertare la congruità delle poste di cui alla lettera
20.9.2019 da a (all. 11) con confronto con il doc. 14 di parte e con Parte_1 CP_5 CP_7
i docc. 3, 4, 9 e Respingere tutte le domande, di merito, in via principale e subordinata, e tutte le istanze istruttorie proposte da e e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
In caso di ammissione delle prove per testi dedotte da e Controparte_6 Controparte_3
e l'appellante chiede di essere Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6 Parte_1 abilitata a prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta.
In ogni caso:
pagina 10 di 40 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, dovuti come per legge, e con condanna degli appellati a restituire le somme pagate da in ottemperanza alla sentenza di primo grado.” Parte_1
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.mo, contariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'Appello proposto da perché infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto e confermare la Sentenza n. 7806/23;
2. IN OGNI CASO: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i Gradi del Giudizio.”
Per Controparte_3 Controparte_4
“Chiedono a codesto Ecc.mo Tribunale, omniis contrariis rejectis, di voler
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare tutte le domande degli appellanti, principale e incidentale, perché infondate in fatto e in diritto nonché, quanto all'appello cosiddetto “incidentale”, tardive, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la
Sentenza n. 7806/2023 del Tribunale di Milano;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale di e/o Parte_1 degli appellanti incidentali:
-. In via preliminare/pregiudiziale, dichiarare la carenza di competenza/giurisdizione e/o comunque l'impossibilità/carenza di potere di codesto Tribunale a pronunciarsi in relazione alle domande dell'attrice riferite a “penali da ritardo”, “minor valore” dell'immobile per inosservanza degli elementi del capitolato” ed a qualsivoglia altra domanda attorea riconducibile alle materie di cui agli artt. 8 e 17 del preliminare 19 febbraio 2016 (nonché agli artt. 10 e 14 della scrittura del 22 giugno
2015), in quanto contrattualmente assoggettate ad Arbitrato Tecnico, così come meglio descritto in narrativa;
-. Nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto a Pt_1
a titolo di earn-out, o, in subordine, rideterminare l'earn-out contrattuale a favore di
[...] Parte_1 nell'importo di euro 94.019,60, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia anche secondo equità, per i motivi indicati nella lettera di del 2 CP_5 dicembre 2019, comunque compensandola con gli importi rivendicati da in tale missiva a CP_5 titolo di maggiori costi, conguagli e danni da ritardo, la cui quantificazione venga ritenuta di pagina 11 di 40 competenza di codesto Giudice e contenendo, in ogni caso, la responsabilità dei soci entro i limiti di quanto da questi ultimi percepito a titolo di dividendi all'esito della liquidazione di Controparte_5
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento della scrittura transattiva del 20 gennaio 2020, e di rigetto dell'eccezione preliminare:
-. In via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare al pagamento in Parte_1 favore dei signori e dell'importo pari a 322.415,7 euro ciascuno, in CP_3 Controparte_4 proporzione alle rispettive quote di capitale sociale possedute in (15% cadauno) Controparte_5 attualmente cancellata dal Registro Imprese, o del maggiore/minore importo che verrà determinato in corso di causa o ritenuto di giustizia anche facendo ricorso a criteri equitativi, in ragione di tutte le causali indicate nella lettera di Bluestone del 2 dicembre 2019 ed in particolare per conguagli, maggiori costi e danni da ritardo;
-. in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto a Pt_1
a titolo di earn-out o, in subordine, rideterminare l'earn-out contrattuale a favore di
[...] Parte_1 nell'importo di euro 94.019,60, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia anche secondo equità, per i motivi indicati nella lettera di del 2 CP_5 dicembre 2019, ponendo detto importo in compensazione con la somma liquidata in favore dei soci di in ragione della precedente domanda e contenendo, comunque, la responsabilità dei soci CP_5 entro i limiti di quanto da questi ultimi percepito a titolo di dividendi all'esito della liquidazione di
Controparte_5
-. statuire che , e così i signori e per tutti i motivi di cui in CP_5 CP_3 Controparte_4 narrativa, nulla devono a né per “minore valore degli immobili”, né a titolo di penali per il Parte_1 ritardo nella consegna delle unità promesse in vendita - derivando detti ritardi unicamente da fatti addebitabili a stessa e/o per temporanea oggettiva impossibilità di eseguire la prestazione - Parte_1 né per qualsivoglia ulteriore “danno” da rivendicato;
Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente un qualsivoglia titolo di responsabilità dei soci e nei confronti di contenere in Controparte_4 CP_3 Parte_1 ogni caso l'eventuale condanna entro i limiti di quanto da questi ultimi percepito a titolo di dividendi all'esito della liquidazione di Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 12 di 40 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Illustre Giudicante dovesse decidere di disporre l'istruttoria orale e/o accogliere la domanda avversaria di annullamento della transazione del
20.1.2020, nonché che sia sussistente la propria competenza/giurisdizione in ordine alle ulteriori domande avanzate da nei confronti dei signori si richiede: Parte_1 CP_3
1) che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e definire sia nell'an che nel quantum, le pretese di relative al pagamento di somme a titolo di “penali da ritardo, earn Parte_1 out, minor valore dell'immobile per variazione in minor valore degli elementi del capitolato”, nonché la sussistenza e la quantificazione di tutte le poste rivendicate da nei confronti di CP_5 Parte_1
a titolo di maggiori costi, conguagli, spese e danni da ritardo di cui alla missiva del 2 dicembre 2019
(allegata quale doc. 7);
2) che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Arch. Persona_3 affinché produca nel presente giudizio tutta la documentazione tecnica dallo stesso elaborata “a supporto” delle contestazioni sollevate da nei confronti di di cui alla missiva del CP_5 Parte_1
2 dicembre 2019 (di cui al doc. 7).
Nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova ex adverso dedotti, se ne eccepisce l'inammissibilità per tutte le ragioni dedotte nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. e si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
Si indica, a tale scopo, quale testimone, l'Architetto residente in [...]
Lomazzo 19.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA,
IVA e spese generali come per legge.”
Per Controparte_5
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.mo, contariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'Appello proposto da perché infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto e confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata;
2. IN OGNI CASO: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i Gradi del Giudizio.”
Per Controparte_6
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.mo, contariis reiectis:
pagina 13 di 40 1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'Appello proposto da perché infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto;
2. IN VIA SUBORDINATA E INCIDENTALE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della
Sentenza n. 7806/23 con conseguente accoglimento della domanda di annullamento della scrittura transattiva del 20 gennaio 2020 limitare la responsabilità di e determinare l'importo Controparte_6 eventualmente dovuto nel rispetto dei termini disposti dall'art. 2495 c.c., ovvero sino alla concorrenza massima di euro 856.090,00 per Controparte_6
3. SEMPRE IN VIA SUBORDINATA E INCIDENTALE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della Sentenza n. 7806/23 con conseguente accoglimento della domanda di annullamento della scrittura transattiva del 20 gennaio 2020:
3.1. Condannare al pagamento a favore di quale socia di Bluestone s.r.l. in Parte_1 Controparte_6
Liquidazione attualmente cancellata dal Registro Imprese, dell'importo di euro 2.149.437,98, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche secondo equità, così ripartita:
- Euro 265.845,73 per conguagli così come indicati nella lettera di del 2 dicembre 2019; CP_5
- Euro 1.219.283,25 per maggiori costi di progetto, così come indicati nella lettera di del 2 CP_5 dicembre 2019;
- Euro 664.309,00 per danni derivanti dai ritardi imputabili a così come indicati nella Parte_1 lettera di del 2 dicembre 2019, e per quanto concerne l'odierna Appellata, in ragione della CP_5 quota posseduta di Euro 859.775,19
3.2. rideterminare l'earn-out contrattuale a favore di nell'importo di euro 94.019,60, o Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche secondo equità, per i motivi indicati nella lettera di Bluestone del 2 dicembre 2019, ponendo detto importo in compensazione con la somma liquidata e di cui al precedente punto 3.1.;
3.3. statuire che non ha diritto ad alcuna penale per il ritardo nella consegna delle unità Parte_1 promessele in vendita, derivando detti ritardi unicamente da fatti addebitabili ad essa Parte_1
4. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, se del caso, Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare i maggiori costi sostenuti da a seguito delle modifiche contrattuali nonché del costo di Controparte_5 costruzione del terzo piano interrato dell'immobile di Milano, Via Lazzaro Papi 14.
5. IN OGNI CASO: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrami i gradi del Giudizio.”
Per : Controparte_7
pagina 14 di 40 “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.mo, contariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'Appello proposto da perché infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto;
2. IN VIA SUBORDINATA E INCIDENTALE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della
Sentenza n. 7806/23 con conseguente accoglimento della domanda di annullamento della scrittura transattiva del 20 gennaio 2020
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore di Parte_1
, quale socio di in Liquidazione attualmente cancellata dal Controparte_7 Controparte_5
Registro Imprese, dell'importo di euro
2.149.437,98, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche secondo equità, così ripartita:
Ø Euro 265.845,73 per conguagli così come indicati nella lettera di CP_5 del 2 dicembre 2019;
Ø Euro 1.219.283,25 per maggiori costi di progetto, così come indicati nella lettera di del 2 dicembre 2019; CP_5
Ø Euro 664.309,00 per danni derivanti dai ritardi imputabili a così Parte_1 come indicati nella lettera di del 2 dicembre 2019; CP_5
- rideterminare l'earn-out contrattuale a favore di nell'importo di euro 94.019,60, o Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche secondo equità, per i motivi indicati nella lettera di del 2 dicembre 2019, ponendo detto importo in compensazione con la somma CP_5 liquidata e di cui al precedente punto
- statuire che non ha diritto ad alcuna penale per il ritardo nella consegna delle unità Parte_1 promessele in vendita, derivando detti ritardi unicamente da fatti addebitabili ad essa Parte_1
3. IN OGNI CASO: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i Gradi del Giudizio.
4. IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova ammettersi, se ritenuto opportuno:
A) CAPITOLI DI PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE E
PER TESTI sulle seguenti circostanze
1) Vero che il Signor ha incontrato per la prima volta l'ing. in Controparte_7 Persona_4 data 12.06.2015 in occasione della costituzione della società Controparte_5
pagina 15 di 40 2) Vero che nel 2016 in occasione dell'esecuzione degli scavi nell'area di Milano via Lazzaro Papi n.
14, l'impresa incaricata da rinveniva una trave interrata della dimensione di 250x180 Controparte_5
(come da doc.n. 33 da rammostrare al teste);
3) Vero che la trave interrata della dimensione di 250x180 rinvenuta nell'anno 2016 non era segnalata nei documenti progettuali allegati al permesso di costruire n. 115 del 3 luglio 2015 sub doc. n. 8 del fascicolo del Convenuto da rammostrare al teste;
4) Vero che nel giugno 2018 i signori e hanno per la Controparte_12 Testimone_6 prima volta comunicato all'ing. e ai soci di che i costi di costruzione Persona_4 Controparte_5 dell'immobile di via Lazzaro Papi 14 sarebbero aumentati a causa della realizzazione di un terzo piano interrato nonché delle modifiche, anche strutturali, da doversi eseguire per imprevisti tecnici;
5) Vero che, in particolare, gli imprevisti costruttivi comunicati dai signori
[...] nel giugno 2018 all'ing. e ai soci di Parte_5 Persona_4 Controparte_5 riguardavano l'esistenza di una trave interrata non segnalata nei documenti progettuali, che avrebbe reso necessario effettuarsi fondazioni e palificazioni con una più costosa tecnica e aumentare lo scavo sino al terzo piano interrato;
6) Vero che, in particolare, i signori e nel giugno Controparte_12 Testimone_6
2018, avevano altresì a comunicare all'ing. e ai soci di che i maggiori Persona_4 Controparte_5 costi delle strutture, delle murature e degli impianti da sostenersi nell'immobile di via Lazzaro Papi 14 erano dovuti al maggior numero degli appartamenti definiti congiuntamente con nonché Parte_1 alle migliorie introdotte nella scelta dei materiali di facciata e di finitura;
7) Vero che nell'anno 2016 l'ing. conveniva, nell'interesse di e i signori Persona_4 Parte_1
e nell'interesse di di alzare i prezzi del Controparte_12 Testimone_6 Controparte_5 listino della vendita degli appartamenti da realizzarsi in considerazione delle migliorie introdotte nel permesso di costruire n. 97 del 18 maggio 2017 (sub doc. n. 9 da rammostrare a teste) rispetto al progetto originario di cui al permesso di costruire n. 115 del3 luglio 2015 sub doc. n. 8 del fascicolo del Convenuto da rammostrare al teste;
8) Vero che l'ing. ha nominato la società QSC srl nella persona dell'ing. Persona_4 [...]
come professionista di fiducia con l'incarico di seguire e verificare tutte le opere per Tes_5
l'edificazione del nuovo complesso in via Lazzaro Papi 14;
9) Vero che l'ing. unitamente al sig. era presente nel cantiere di via Lazzaro Testimone_5 Tes_1
Papi 14 in occasione delle opere di realizzazione della nuova costruzione, con cadenza trimestrale;
pagina 16 di 40 10) Vero che UBI Banca nella persona del dr. chiedeva in data 25 luglio 2019 a CP_14
quale condizione per erogare l'ulteriore finanziamento di euro 2.000.000,00 dalla Controparte_5 stesa richiesto, la cancellazione dei contratti preliminari trascritti sul compendio immobiliare di
Milano via Lazzaro Papi 14;
11) Vero che in data 30 luglio 2019 e hanno sottoscritto la scrittura privata Controparte_5 Parte_1 prodotta sub doc n. 10 da rammostrare al teste;
12) Vero che in data 30 luglio 2019 l'Avv. ha inviato all'Avv. l'email Testimone_3 Controparte_15 con allegata la scrittura prodotta sub doc. 10 predisposta dall'Avv. come da doc. n. 32 Testimone_3 da rammostrare al teste;
13) Vero che in data 26.10.2018 ha presentato la pratica al Comune di Milano per la Controparte_5 modifica del progetto (sub doc. n. 34 da rammostrare al teste) di cui al permesso di costruire 115/2015
e successiva variante 97/2017, rappresentando le reali altezze degli stabili limitrofi;
14) Vero che ha sospeso le opere dall'ottobre 2018 al gennaio 2019 in attesa Controparte_5 dell'autorizzazione di detta variante dal Comune di Milano;
15) Vero che tra i mesi di giugno e luglio 2018 il Signor ha appreso dai Signori Controparte_7
e che la rappresentazione delle altezze degli edifici Controparte_12 Testimone_6 confinanti con quello acquistato da , come indicata dal permesso di costruire n. 115 del 3 CP_5 luglio 2015 sub doc. n. 8 da rammostrare al teste, era rappresentata differentemente dalla situazione di fatto;
16) Vero che ha inviato la comunicazione del 19 ottobre 2019 sub doc n. 12 da Controparte_5 rammostrare al teste;
17) Vero che ha inviato in data 25 ottobre 2019 la comunicazione prodotta sub doc. n. 13 Parte_1 da rammostrare al teste;
18) Vero che nel mese di ottobre 2019 il Signor ha nominato l'arch. Controparte_7 Per_3 per verificare i costi sostenuti per la costruzione dell'immobile di Milano via Lazzaro Papi
[...]
14;
19) Vero che ha utilizzato la struttura commerciale predisposta da Bluestone Holding S.r.l. Parte_1
a favore di per la vendita dei propri appartamenti;
Controparte_5
20) Vero che ha inviato in data 2 dicembre 2019 la comunicazione prodotta sub doc. n Controparte_5
14 da rammostrare al teste;
pagina 17 di 40 21) Vero che l'Avv. ha inviato il 5 dicembre 2019 la comunicazione prodotta sub doc. Testimone_3
n. 15 da rammostrare al teste;
22) Vero che in data 6 dicembre 2019 l'Avv. ha inviato al Notaio la Testimone_3 Persona_5 comunicazione prodotta sub doc. n. 16 da rammostrare al teste;
23) Vero che in data 10 dicembre 2019 l'Avv. ha inviato all'Avv. la Controparte_15 Testimone_3 comunicazione sub doc. n. 17 da rammostrare al teste;
24) Vero che l'ing. dopo il 10 dicembre 2019 ha intimato al Notaio di Persona_4 Persona_5 provvedere alla trascrizione del preliminare del 19 febbraio 2016 sub doc. n. 6 del fascicolo del
Convenuto da rammostrare al teste sull'intero compendio immobiliare di Via Lazzaro Papi 14;
25) Vero che nel mese di giugno 2018, a seguito della comunicazione effettuata ai soci di CP_5 della richiesta dell'ing. della trascrizione del contratto preliminare del 19 febbraio
[...] Persona_4
2016 sub doc. n. 6 del fascicolo del Convenuto da rammostrare al teste sull'intero compendio immobiliare di Via Lazzaro Papi 14, il Signor si è fatto rilasciare dai soci di Controparte_7
e da il mandato per trattare la definizione dei rapporti con Controparte_5 Controparte_5 Parte_1
26) Vero che l'11 dicembre 2019 si è tenuto un incontro presso lo studio dell'Avv. in Controparte_15
Milano Via Visconti di Modrone 18 con l'ing. l'Avv. , il Signor Persona_4 Testimone_3 [...]
e l'arch. CP_7 Persona_3
27) Vero che in occasione dell'incontro dell'11 dicembre 2019 presso lo studio dell'Avv. CP_15
il Signor ha rappresentato all'ing. che le migliorie che
[...] Controparte_7 Persona_4 lo stesso aveva concordato con avrebbero portato al doppio vantaggio economico del Controparte_5 maggior corrispettivo al quale aveva venduto i propri appartamenti e dell'incremento Parte_1 dell'earn-out contrattuale per i maggiori ricavi conseguiti da lasciando i costi delle Controparte_5 migliorie in capo a Controparte_5
28) Vero che l'Ing. in occasione dell'incontro dell'11 dicembre 2019 presso lo studio Persona_4 dell'Avv. ha replicato al Signor di essere stato abile nel Controparte_15 Controparte_7 concludere contratti con a proprio favore;
Controparte_5
29) Vero che due giorni dopo la riunione il 13 dicembre 2019 presso lo studio dell'Avv.
[...]
ha inviato al Notaio la comunicazione allegata sub. doc. n. 18 da Controparte_16 Persona_5 rammostrare al teste;
30) Vero che in data 16 dicembre 2019 ha inviato la comunicazione PEC prodotta sub doc. CP_5
n. 19 da rammostrare al teste;
pagina 18 di 40 31) Vero che in data 17 dicembre 2019 il Notaio ha inviato l'e-mail prodotta sub doc. n. 20 Per_5 da rammostrare al teste;
32) Vero che in data 19 dicembre 2019 il Signor ha accettato l'invito dell'Ing. Controparte_7 per una colazione presso il Molinetto Country Club;
Persona_4
33) Vero che in data 19 dicembre 2019, al Molinetto Country Club, l'ing. ha indicato al Persona_4
Signor i termini dell'accordo che lo stesso intendeva concludere tra e CP_7 Parte_1
Controparte_5
34) Vero che il 20 dicembre 2019, l'ing. ha inviato al Signor l'e- Persona_4 Controparte_7 mail prodotta sub doc. n. 21 da rammostrare al teste;
35) Vero che il Signor in data 20 dicembre 2019 ha inviato all'ing. Controparte_7 [...]
l'e-mail prodotta sub doc. n. 22 da rammostrare al teste;
Per_4
36) Vero che il 20 dicembre 2019, l'ing. ha inviato al Signor l'e- Persona_4 Controparte_7 mail prodotta sub doc. n. 23 da rammostrare al teste;
37) Vero che ha incaricato l'Avv. per la predisposizione della bozza Controparte_5 Controparte_15 dell'accordo raggiunto a seguito delle trattative iniziate tra l'ing. per e il Persona_4 Parte_1 signor per iniziate all'incontro del 13 dicembre 2019 tenutosi Controparte_7 Controparte_5 presso lo studio dell'Avv. in Milano via Visconti di Modrone 18; Controparte_15
38) Vero che ha incaricato l'Avv. per la predisposizione della bozza Parte_1 Testimone_3 dell'accordo a seguito delle trattative iniziate tra l'ing. per e il signor Persona_4 Parte_1
per a far data dall'incontro del 13 dicembre 2019 tenutosi Controparte_7 Controparte_5 presso lo studio dell'Avv. in Milano via Visconti di Modrone 18; Controparte_15
39) Vero che, ricevuta la bozza di accordo, l'ing. il 23 dicembre 2019 ha chiamato il Persona_4
Signor chiedendo di cambiare i termini dell'accordo; CP_7
40) Vero che in data 30 dicembre 2019 l'Avv. ha inviato all'Avv. l'e- Testimone_3 Controparte_15 mail sub doc. n. 25 da rammostrare al teste;
41) Vero che in data in data 7 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 26 da rammostrare al teste;
[...]
42) Vero che in data in data 10 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 27 da rammostrare al teste;
[...]
43) Vero che in data in data 15 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 28 da rammostrare al teste;
[...]
pagina 19 di 40 44) Vero che in data in data 17 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 29 da rammostrare al teste;
[...]
45) Vero che in data in data 24 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 30 da rammostrare al teste;
[...]
46) Vero che in data 20 gennaio 2020 è stato sottoscritto l'accordo prodotto sub doc. n. 24 da rammostrare al teste.
Si indicano a testi:
Arch. in Milano, Via Lomazzo 19; Persona_3
Notaio con studio in Milano, Via Larga 19; Persona_5
Dr. presso UBI Banca sul capitolo n. 10. CP_14
Avv. Sabrina Cesari in via Severoli n. 3, Milano.
Geom. in via G. Di Vittorio n. 51, Settimo Milanese. CP_17
B) CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO: ammettersi, se del caso, Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare i maggiori costi sostenuti da a seguito delle modifiche progettuali ed Controparte_5 esecutive rispetto a quanto convenuto contrattualmente con nonché del costo di costruzione Parte_1 del terzo piano interrato dell'immobile di Milano, Via Lazzaro Papi 14.”
Per Controparte_8 Controparte_9
“così mutate rispetto a quelle iniziali in coerenza con quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti esposti in atti e a verbale, da intendersi richiamati, a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, così giudicare:
1) In via principale: accogliere i due motivi di appello incidentale dedotti nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalle comparenti;
2) previo accoglimento dei pertinenti motivi d'appello, accogliere parzialmente la domanda subordinata formulata da ma nei soli confronti del dott. e del sig. Parte_1 Controparte_7
con conseguente accoglimento delle seguenti domande, respinte le altre: Controparte_10
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'annullamento della transazione 20.1.2020 (datata per errore 20.1.2019) ex art. 1971 c.c. o, in subordine, ex art. 1435 c.c. quanto al solo CP_7
pagina 20 di 40 - dichiarare tenuto e condannare a restituire all'attore le quote di Controparte_7 [...] nella misura del 10% o, in caso di valore inferiore delle stesse rispetto alla data del CP_5
20.1.2020 o di trasferimento a terzi, condannare a versare all'attore la somma Controparte_7 equivalente al loro valore in misura da determinarsi in corso di causa non minore di euro
1.004.500,00;
- dichiarare tenuto a restituire a la somma di euro 172.000,00 quale Controparte_7 Parte_1 quota parte del finanziamento soci effettuato da quest'ultima a Controparte_5
(…)
- dichiarare la responsabilità di (…) per il danno creato a con la Controparte_10 Parte_1 scrittura 20.1.20 ai sensi dell'art. 2467 c.c.
- dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 2476 c.c. co 8 c.c.; CP_7
(omissis)
3) constatata l'assenza di qualsiasi ingerenza e/o partecipazione delle società e Controparte_8 nella trattativa che ha portato alla conclusione dell'accordo transattivo del 20 Controparte_9 gennaio 2020 e, per l'effetto, condannare solo i signori , Controparte_7 Controparte_10
e al pagamento delle somme richieste - a vario titolo - dall'attrice
[...] Controparte_1 Parte_1
[...]
4) respingere tutte le altre domande di nei confronti delle odierne appellate. Parte_1 in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale, risolvendo la transazione, dovesse ritenere fondata la richiesta di risarcimento danni avanzata da nei Parte_1 confronti della cessata escludere o limitare la responsabilità di e Controparte_5 Controparte_8
e determinare l'importo eventualmente dovuto nel rispetto dei termini disposti Controparte_9 dall'art. 2495 c.c., ovvero sino alla concorrenza massima di euro 146.034,00 per Controparte_8
e di euro 146.034,00 per determinandolo in un importo nullo o inferiore a tali Controparte_9 somme per i motivi di cui in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nei confronti della parte che risulti soccombente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Bluestone s.r.l. in Parte_1 liquidazione, i relativi amministratori (sig.ri e ) e il Controparte_1 Controparte_10 socio di maggioranza (sig. ), nonché esponendo in fatto: Controparte_7 Controparte_5
pagina 21 di 40 - che era proprietaria di un immobile cielo-terra adibito ad autorimessa sito in Milano, Parte_1
via Lazzaro Papi, n. 14;
- che, con scrittura privata del 22 giugno 2015, aveva promesso in vendita detto Parte_1
immobile, per il prezzo di euro 9.200.000, a intenzionata a demolirlo e a Controparte_5 costruire sul terreno un nuovo complesso residenziale;
- che, con la medesima scrittura privata, si era a sua volta impegnata a vendere a Controparte_5
per il corrispettivo di euro 6.400.000, il 25% delle unità immobiliari che sarebbero Parte_1 state ivi costruite;
- che siffatta scrittura, poi integrata da un successivo accordo del 5 febbraio 2016:
i. prevedeva un particolare meccanismo, detto “earn out”, in base al quale il prezzo della compravendita si sarebbe incrementato a favore di nell'ipotesi in cui Parte_1 avesse ricavato dall'operazione immobiliare un importo superiore ad Controparte_5 euro 24.000.000;
ii. stabiliva un termine di trentotto mesi dalla data del rogito per il completamento, da parte di del nuovo complesso immobiliare, prevedendo penali a favore di Controparte_5 in caso di ritardo;
Parte_1
iii. era sospensivamente condizionata al rilascio amministrativo del permesso di costruire;
- che ottenuto il permesso di costruire, le parti, in data 19.2.2016, provvedevano alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell'autorimessa;
- che, in pari data, le parti stipulavano altresì un preliminare di vendita avente ad oggetto il 25% delle costruende unità immobiliari, contratto regolarmente iscritto nella Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
- che successivamente alla stipula del predetto preliminare di vendita, prometteva a sua Parte_1
volta in vendita a terzi la maggior parte delle unità immobili che si era Controparte_5 impegnata a trasferirle, ricevendo caparre confirmatorie per complessivi euro 2.373.000.;
- che solo in data 26 febbraio 2019, a ridosso dalla scadenza del termine di trentotto mesi stabilito nella scrittura privata del 22.6.2015, comunicava a che i lavori non Controparte_5 Parte_1 sarebbero stati completati nel termine pattuito;
- che conseguentemente, con missiva del 26.3.2019, comunicava a di Parte_1 Controparte_5
volersi avvalere delle penali per il ritardo;
pagina 22 di 40 - che nel luglio 2019, comunicava a la necessità di ottenere un Controparte_5 Parte_1
finanziamento bancario per il completamento della costruzione e che a tal fine si rendeva necessaria la cancellazione della trascrizione del preliminare di vendita delle unità immobiliari;
- che acconsentiva alla cancellazione, previa promessa scritta della rinnovazione della Parte_1
trascrizione una volta ottenuto il finanziamento;
- che nelle more comunicava a il diritto all'ottenimento di somme in Parte_1 Controparte_5
applicazione del meccanismo dell'earn out (atteso che aveva realizzato un Controparte_5 fatturato superiore ad euro 24.000.000);
- che contestava la debenza di tali somme in punto di quantum, dichiarandosi, con Controparte_5
missiva del 2.12.2019, a sua volta creditrice nei confronti cui imputava i ritardi nelle Parte_1 costruzioni e i maggiori costi di progettazione e realizzazione;
- che in data 11 dicembre 2019, nel corso di una riunione, minacciava di non dare Controparte_5
seguito al trasferimento delle unità immobiliari a paventando altresì, a scopo Parte_1 intimidatorio, il rischio di fallimento di in considerazione delle caparre che Parte_1 quest'ultima avrebbe dovuto restituire ai terzi promissari acquirenti;
- che per tale ragione si determinava ad accettare una scrittura transattiva, formalizzata Parte_1
in data 20.1.2020, con la quale:
i. trasferiva al socio di maggioranza di sig. , la Parte_1 Controparte_5 CP_7 quota del 10% dalla medesima detenuta nella società (del valore Controparte_5 di euro 1.000.000), al corrispettivo -irrisorio- di euro 1.000, nonché parte di un finanziamento soci effettuato da a per euro 172.000, a Parte_1 Controparte_5 fronte di un corrispettivo -ancor più irrisorio- di euro uno;
ii. rinunciava alle somme dovute da a titolo di penali, earn out e Parte_1 Controparte_5 minor valore degli immobili per mancato rispetto del capitolato;
iii. dal conto suo, rinunciava alle pretese creditorie avanzate nei confronti di CP_5
Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'attrice domandava al Tribunale l'annullamento dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1971 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 1434 e ss. c.c., con conseguente condanna:
- del sig. alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della transazione (e, CP_7
quindi, a restituire il 10% delle quote di ovvero il loro valore, da Controparte_5
pagina 23 di 40 quantificarsi in una somma non inferiore ad euro 1.004.500, nonché a restituire la somma di euro 172.000, quale quota parte del finanziamento soci);
- di pagamento di quanto dovuto a titolo di penali, earn out e minor valore degli Controparte_5
immobili trasferiti per mancato rispetto del capitolato, per un importo non inferiore ad euro
1.444.110,11.
Parte attrice domandava altresì la condanna dei sig.ri e , amministratori di CP_2 CP_1
nonché del sig. al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro Controparte_5 CP_7
2.621.110,11
Si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_5 nonché, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese attoree.
Si costituiva altresì il sig. , contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata CP_7 dall'attrice ed eccependo in particolare che:
- le trattative che hanno condotto alla transazione erano state innescate da reciproche pretese economiche;
- le trattive, diversamente da quanto allegato da parte attrice, erano state condotte sotto l'incessante pressione di la quale intendeva ottenere la trascrizione di un contratto Parte_1 preliminare, non solo sugli immobili che le erano stati promessi in vendita, ma sull'intero mappale su cui insistevano appartamenti nel frattempo edificati e promessi in vendita da a terzi acquirenti per decine di milioni;
Controparte_5
- che l'earn out contrattuale, tenuto conto dei maggiori costi resisi necessari a causa della condotta di (che aveva sottaciuto l'esistenza di una trave nel sottosuolo che aveva Parte_1 reso necessari maggiori scavi), nonché del costo della fornitura e degli arredi compresi nella vendita degli immobili, era da quantificarsi in euro 94.019,60 e non già nel maggior importo di euro 677.110,11 allegato da Parte_1
- che non aveva diritto alla penale per i ritardi, essendosi questi ultimi verificati a Parte_1
causa della condotta dell'attrice (che oltre ad aver sottaciuto i problemi strutturali dell'immobile, aveva anche erroneamente indicato, nel progetto dalla medesima realizzato, le altezze degli stabili confinanti con cui allinearsi, rendendo conseguentemente necessario attendere il rilascio dell'autorizzazione comunale alle variazioni progettuali);
pagina 24 di 40 - che vantava nei confronti di un credito per complessivi euro Controparte_5 Parte_1
2.149.437,98 (di cui euro 265.845,73 per conguagli, euro 1.219.283,25 per maggiori costi di progetto ed euro 664.309,00 per i danni derivanti dai ritardi imputabili a;
Parte_1
- che la domanda di annullamento era del tutto infondata.
Concludeva, quindi, domandando, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale subordinata: (i) di condannare al pagamento della somma di euro Parte_1
2.149.437,98; (ii) di accertare l'earn out contrattuale in favore di nella (sola) somma di euro Parte_1
94.019,60.
Si costituivano altresì i sig.ri e , instando per il rigetto delle Controparte_1 Controparte_10 domande attoree.
Alla prima udienza il giudice istruttore, preso atto dell'avvenuta cancellazione di dal Controparte_5 registro delle imprese, dichiarava l'interruzione del giudizio. nel riassumere il giudizio citava innanzi al Tribunale, oltre alle originarie parti del processo, Parte_1 anche i soci della cancellata ( Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
e , domandandone la condanna al Controparte_8 Controparte_4 CP_3 pagamento di quanto dovuto a titolo di penali, earn out e minor valore degli immobili trasferiti per mancato rispetto del capitolato, nonché al risarcimento, in solido con gli altri convenuti, del danno patito. si costituivano in Controparte_6 Controparte_18 giudizio concludendo per il rigetto delle domande attoree o, comunque, per la limitazione della loro responsabilità in proporzione a quanto ricevuto in sede di liquidazione di Formulavano Controparte_5 altresì domanda riconvenzionale condizionata analoga a quella avanzata dal sig. , CP_7 ritualmente costituitosi, al pari degli altri convenuti, nel giudizio riassunto.
Si costituivano altresì i sig.ri e instando per il rigetto delle domande Controparte_4 CP_3 attoree e domandando in via riconvenzionale subordinata:
- di accertare e dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di earn out ovvero, in Parte_1
subordine, di rideterminare l'earn out contrattuale in favore di parte attrice nella somma di euro
94.019,60;
- di condannare al pagamento in favore dei sig.ri in proporzione alle rispettive Parte_1 CP_3
quote sociali, di un importo, da determinarsi anche in via equitativa, a titolo di conguagli, maggiori costi e danni da ritardo.
pagina 25 di 40 Precisate ritualmente le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7806/2023:
- dichiarava la carenza di legittimazione passiva di considerato che Controparte_5
quest'ultima non era stata parte dell'accordo transattivo e che non aveva svolto Parte_1 alcuna domanda nei suoi confronti;
- dichiarava l'inammissibilità della memoria di replica depositata da e Controparte_8
. Queste ultime, infatti, si erano inizialmente costituite insieme a Controparte_9 CP_6 instando per il rigetto delle domande attoree per poi mutare completamente impostazione
[...] difensiva in sede di memoria di replica, arrivando financo, in totale spregio del contraddittorio,
a sostenere le ragioni di Parte_1
- rigettava la domanda di annullamento della transazione per temerarietà formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 1971 c.c., difettando la prova tanto della manifesta infondatezza delle pretese di quanto della mala fede di quest'ultima; Controparte_5
- disattendeva altresì la domanda di annullamento formulata da ai sensi dell'art. 1434 e Parte_1
ss. c.c. La documentazione versata in atti attestava, invero, l'esistenza di una lunga, meditata e ragionata trattativa, del tutto incompatibile con i presupposti dell'annullamento per violenza morale;
- dichiarava conseguentemente assorbite le ulteriori domande attoree, nonché le domande riconvenzionali proposte dalle convenute (perché subordinate all'accoglimento della domanda di annullamento);
- compensava le spese processuali tra e le parti e Parte_1 Controparte_8 CP_9
e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti delle altre parti
[...] convenute.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame articolando quattro motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di annullamento ex art. 1971 c.c., sulla base della ritenuta insussistenza tanto del requisito oggettivo (manifesta infondatezza delle pretese di , quanto di quello Controparte_5 soggettivo (malafede di quest'ultima). Nella prospettazione dell'appellante, al contrario, dalla documentazione versata in atti emergerebbe chiaramente la temerarietà delle pretese di Controparte_5 sarebbe, infatti, documentalmente dimostrato che prima della missiva del 2.12.2019, Controparte_5
pagina 26 di 40 non avesse mai contestato a la debenza di somme a titolo di conguagli, maggiori costi di Parte_1 progetto e danni da ritardo. Al contrario, prima del dicembre 2019, avrebbe Controparte_5 espressamente riconosciuto il credito di a titolo di penali per i ritardi;
circostanza, Parte_1 quest'ultima, ammessa anche dai soci e nella loro memoria di replica. CP_9 CP_8
Oltretutto, le pretese avanzate - per la prima volta - da con la missiva del 2.12.2019 non Controparte_5 troverebbero alcun fondamento contrattuale: in nessuno degli accordi stipulati dalle parti, infatti, sarebbe stata prevista la risarcibilità dei maggiori costi sostenuti da per la demolizione Controparte_5 delle travi e per le migliorie apportate ai progetti.
In definitiva, secondo l'appellante, con la missiva del 2.12.2019, avrebbe costruito ad Controparte_5 arte delle pretese creditorie, prive di qualsivoglia fondamento, al solo fine di intimidire sì da Parte_1 indurla alla stipula di un accordo transattivo iniquo. E ciò sarebbe vieppiù dimostrato dalla circostanza per cui, in una missiva datata 11 luglio 2019, aveva qualificato quelle stesse voci Controparte_5 oggetto delle pretese creditorie avanzate nella successiva missiva del dicembre 2019 non come debiti di ma semplicemente come poste da sottrarre dal fatturato ai fini del calcolo dell'earn out. Parte_1
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare la domanda di annullamento dell'accordo transattivo, ha ritenuto giustificata la presenza alla transazione del sig. in proprio. Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, la CP_7 presenza del non solo rappresenterebbe “ulteriore e palpabile indice della temerarietà CP_7 della lite, ma risulta anche connotata da mancanza di lecita causa, dato che la sentenza non chiarisce in alcun modo quale sarebbe, sul punto, il rapporto sinallagmatico della transazione CP_19
” (testuale appello pag. 27).
[...]
Con il terzo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda di annullamento per violenza morale, ancorché il consenso di alla stipula della transazione fosse stato carpito Parte_1 attraverso la minaccia di un male ingiusto: e cioè la minaccia di un danno di oltre 5,4 milioni di euro, pari alle somme che l'appellante avrebbe dovuto restituire ai terzi promissari acquirenti ove CP_5 si fosse rifiutata di dare seguito al trasferimento delle unità immobiliari oggetto del preliminare.
[...]
Nella prospettazione di parte appellante, sussisterebbe anche l'ulteriore requisito previsto dall'art. 1438
c.c. e cioè quello del vantaggio ingiusto: ed infatti il beneficiario della transazione è risultato essere un soggetto che non si trovava in alcun modo in una posizione litigiosa rispetto a vale a dire il Parte_1 sig. personalmente. CP_7
pagina 27 di 40 Né la violenza morale potrebbe dirsi esclusa, in tesi, per il sol fatto che alla transazione fosse Parte_1 stata assistita dal proprio legale.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato le istanze istruttorie avanzate dall'allora attrice (prova testimoniale e interpello), così giungendo ad un'erronea ricostruzione dei fatti di causa.
Si sono costituiti, con un unico procuratore, i sig.ri e contestando Controparte_1 Controparte_10 quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto del gravame avversario. In particolare, gli appellati hanno dedotto:
- che la spesa originariamente preventivata per la realizzazione del complesso immobiliare (euro
9.800.000) era significativamente aumentata (di euro 4.000.000) a causa dell'errata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte di (che aveva omesso di segnalare Parte_1
l'esistenza di una trave internata), nonché in conseguenza della decisione di aumentare il numero degli appartamenti e di introdurre migliorie nella scelta dei materiali;
- che era perfettamente a conoscenza di tale aumento dei costi avendo sempre Parte_1
partecipato, per il tramite del proprio titolare (ing. , nonché di un proprio esperto di Tes_1 fiducia, a tutte le fasi esecutive e decisionali del progetto immobiliare;
- che nel corso dei lavori era emerso che avesse altresì errato nell'indicare la corretta Parte_1
altezza degli edifici confinanti e che ciò aveva causato un temporaneo blocco del cantiere in attesa della nuova autorizzazione comunale;
- che dalla comunicazione di tale circostanza a avvenuta nell'ottobre 2019, era nato un Parte_1
fitto scambio di missive tra le due società, sfociato in reciproche contestazioni e recriminazioni;
- che gli amministratori di affidarono quindi al socio , imprenditore Controparte_5 CP_7
esperto nel settore immobiliare, il compito di condurre una trattativa per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia insorta, onde evitare le conseguenze di un eventuale giudizio;
- che nel corso delle trattative aveva proposto, quale soluzione conciliativa finale, che Parte_1
le due società rinunciassero alle reciproche pretese e che il sig. personalmente CP_7
(vista l'imminente liquidazione di rilasciasse una garanzia per il recupero Controparte_5 dell'investimento che aveva effettuato nella società (a fronte Parte_1 Controparte_5 della rinuncia da parte di agli eventuali utili di;
Parte_1 Controparte_5
pagina 28 di 40 - che aderiva a siffatta proposta conciliativa, provvedendo a stipulare l'accordo Controparte_5
transattivo del 20.1.2020 che era frutto di concessioni e rinunce reciproche;
- che, conseguentemente, non sussistevano i presupposti per l'annullamento della transazione né per temerarietà delle pretese, né per violenza morale;
- che l'infondatezza delle doglianze avversarie era emersa anche in sede penale, ove il PM., nel richiedere l'archiviazione della posizione del sig. e del sig. per i CP_7 CP_2 delitti di cui agli artt. 640 e 393 c.p. (poi accolta dal GIP), ha ritenuto che: “L'avvenuta stipulazione dell'accordo transattivo del 20.1.2020 lungi dal porsi quale atto di disposizione patrimoniale concluso da una vittima coartata da una altrui minaccia, appare più come il naturale epilogo di una trattativa volta a trovare una soluzione bonaria di un insorto conflitto”.
Si è costituita altresì eccependo l'intervenuto passaggio in giudicato per difetto Controparte_5 di impugnazione del capo di sentenza che ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è inoltre costituita articolando difese del tutto sovrapponibili a quelle svolte dagli Controparte_6 appellati sig.ri e e instando, quindi, per il rigetto del gravame. In Controparte_1 Controparte_10 via di mero appello incidentale condizionato, l'appellata ha domandato la condanna di al Parte_1 pagamento in suo favore del 40% (pari alla sua quota di partecipazione nell'estinta Controparte_5 della somma di euro 2.149.437,98 per conguagli, maggiori costi di progetto e danni da ritardo come da missiva di del 2.12.2019. Controparte_5
Anche si è costituito in giudizio aderendo alle difese dei convenuti Controparte_7 CP_1
e . L'appellato ha, inoltre, precisato:
[...] Controparte_10
- che le pretese avanzate da nei confronti di lungi dal rivestire carattere Controparte_5 Parte_1
di pretestuosità, erano specifiche e debitamente documentate;
- che era stato lo stesso ing. titolare di a chiedere che la garanzia per il Tes_1 Parte_1
recupero dell'investimento in venisse rilasciata dal sig. Controparte_5 CP_7 personalmente, in quanto soggetto ritenuto maggiormente solvibile rispetto a Controparte_5
Quest'ultima, infatti, era una società veicolo costituita al solo scopo di realizzare l'operazione immobiliare di via Lazzaro Papi, sicché di lì a poco sarebbe stata messa in liquidazione;
- che l'accordo transattivo era stato il frutto di una lunga trattativa tra due professionisti del settore (l'ing. e il sig. ), assistiti dai rispettivi legali che avevano di volta Tes_1 CP_7 in volta provveduto a modificare la bozza dell'accordo secondo i desiderata della stessa Pt_1
[...]
pagina 29 di 40 Ha, dunque, concluso per il rigetto del gravame e, in via di appello incidentale condizionato, per la condanna di al pagamento dell'importo di euro 2.149.437,98. Parte_1
Si sono, inoltre, costituite e che, dopo aver precisato le Controparte_8 Controparte_9 ragioni sottese al mutamento di impostazione difensiva (all'atto della costituzione in giudizio le due società si sarebbero trovate in uno stato di soggezione e coazione morale nei confronti del sig.
che aveva concesso loro taluni finanziamenti), hanno proposto appello incidentale CP_7 avverso la sentenza di primo grado, articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello incidentale, e censurano Controparte_8 Controparte_9
l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande contenute nella memoria di replica, ancorché non si trattasse di domande “nuove” in senso proprio, ma di mere adesioni alle domande già formulate dall'attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio. Nella Parte_1 prospettazione delle appellanti incidentali, dunque, in mancanza di un ampliamento del thema decidendum, non si sarebbe verificata alcuna violazione del contraddittorio, sicché la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale sarebbe del tutto priva di giustificazione.
Con il secondo motivo di appello incidentale, e Controparte_8 Controparte_9 aderiscono alla domanda di annullamento dell'accordo transattivo formulata da precisando Parte_1 però che i conseguenti obblighi restitutori dovrebbero gravare esclusivamente sul sig. (e CP_7 al più sui sig.ri e in quanto amministratori di , atteso che le odierne CP_2 CP_1 Controparte_5 appellanti incidentali non avevano in alcun modo preso parte alla transazione per cui è causa.
Infine, si sono costituiti in giudizio i sig.ri e instando per il Controparte_3 Controparte_4 rigetto sia dell'appello principale di che dell'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_8
e In particolare, parte appellata ha dedotto:
[...] Controparte_9
- che non corrisponde al vero che avesse sollevato le proprie contestazioni nei Controparte_5
confronti di solo con la missiva del 2.12.2019: quest'ultima, infatti, era stata Parte_1 preceduta da numerose contestazioni verbali, nonché da una lettera datata 19.10.2018;
- che non ha diritto ad alcuna somma a titolo di earn out, considerato che tale Parte_1
meccanismo era stato previsto esclusivamente in sede di contratto preliminare, poi integralmente superato dal contratto definitivo;
- che i costi addebitati a da trovano puntuale riscontro nelle previsioni Parte_1 Controparte_5
contrattuali;
pagina 30 di 40 - che, in ogni caso, non ha mai contestato i fatti posti a fondamento delle pretese di Parte_1
(omessa segnalazione della trave internata, inadempimento all'obbligo di Controparte_5 bonifica, errata rappresentazione delle altezze degli edifici confinanti etc.);
- che, quindi, è del tutto infondata la domanda di annullamento per asserita temerarietà delle pretese di Controparte_5
- che è parimenti priva di fondamento la domanda di annullamento per violenza morale, non essendo configurabile alcun “vantaggio ingiusto” : infatti, attraverso la stipula Controparte_5 della transazione ha semplicemente tentato di ottenere la soddisfazione dei propri diritti nei modi consentiti dall'ordinamento;
- che la partecipazione del sig. alla transazione trovava giustificazione negli CP_7
ulteriori rapporti giuridici e commerciali allora intercorrenti tra il medesimo e il CP_7 legale rappresentante di (primo fra tutti “l'affare” ; Parte_1 Controparte_5
- che il Tribunale ha correttamente disatteso le istanze istruttorie avanzate da che si Parte_1
sarebbero rilevate del tutto superflue ai fini del decidere;
- che l'appello incidentale di e dovendosi invero Controparte_8 Controparte_9
qualificare in termini di appello principale, è tardivo perché proposto successivamente allo spirare dei termini previsti dall'art. 325 e ss. c.p.c.;
- che, in ogni caso, e non hanno in alcun modo Controparte_8 Controparte_9
dimostrato la violenza morale asseritamente subita dal sig. . CP_7
All'udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 2.10.2024, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29.10.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. In quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di né Controparte_5 Parte_1 né gli appellanti incidentali e infatti, hanno sollevato Controparte_8 Controparte_9 censure sul punto. Anzi, ha espressamente allegato di aver notificato l'atto di appello anche Parte_1
a ai soli fini della litis denuntiatio. Controparte_5
Tanto premesso, passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
pagina 31 di 40 Il primo motivo dell'appello principale di avente ad oggetto la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 1971 c.c., non può trovare accoglimento.
L'art. 1971 c.c. statuisce che “Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa,
l'altra può chiedere l'annullamento della transazione”.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, una pretesa può considerarsi temeraria solo ove la stessa risulti assolutamente e obiettivamente infondata, sì da escludere che la transazione abbia avuto ad oggetto una res dubia. (Cass. n. 5139/2003; cass. n. 19023/2015; Cass. n. 12744/2022).
Nella prospettazione di parte appellante, la prova della temerarietà delle pretese di si Controparte_5 ricaverebbe dal difetto di tempestività delle relative contestazioni: la circostanza stessa per cui tali ragioni creditorie non fossero state avanzate nell'immediatezza dei fatti che ne avevano dato origine, ma solo con la missiva del 2.12.2019, sarebbe di per sé prova della relativa infondatezza.
L'assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, è da ritenersi pacifico in atti che fosse stata resa costantemente edotta delle Parte_1 circostanze fattuali poste a fondamento delle pretese creditorie di (omessa Controparte_5 comunicazione della trave internata, errata rappresentazione delle altezze degli edifici confinanti, aumento del numero degli appartamenti, modifiche nella scelta dei materiali utilizzati etc.). Tutti gli appellati hanno infatti allegato che l'ing. titolare e legale rappresentante di aveva Tes_1 Parte_1 partecipato attivamente a tutte le fasi esecutive e decisionali del progetto immobiliare ed era perciò conscio di tutte le problematiche verificatesi nel corso dei lavori che avevano comportato un aumento dei costi e delle tempistiche. Tale circostanza, non essendo mai stata oggetto di specifica contestazione da parte di può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Parte_1
È inoltre documentalmente dimostrato che, quanto meno l'erronea rappresentazione da parte di Pt_1 delle altezze degli edifici confinanti, fosse stata comunicata a quest'ultima per iscritto più di un
[...] anno prima rispetto alla missiva del 2.12.2019. Ed invero con comunicazione del 19.10.2018, aveva informato della problematica riscontrata e del fermo del cantiere che Controparte_5 Parte_1 ne era conseguito (cfr. doc. 12 fascicolo primo grado ). CP_7
A ciò si aggiunga che la circostanza per cui avesse formalizzato per iscritto tutte le Controparte_5 proprie pretese creditorie solo in data 2.12.2019 trova una plausibile giustificazione.
Tale missiva, infatti, è stata elaborata in risposta alla lettera di del 20.9.2019 (cfr. doc. 11 Parte_1 fascicolo primo grado ) che, solo in quella data (e quindi solo un paio di mesi prima), CP_7
pagina 32 di 40 aveva comunicato a il conteggio definitivo delle somme asseritamente dovute a titolo di Controparte_5 earn out, quantificate in complessivi euro 671.110,11
Fermo quanto sopra, giova tuttavia osservare che la mera intempestività di una contestazione non è di per sé sintomo di temerarietà, soprattutto ove si tratti, come nella fattispecie, di contestazioni estremamente specifiche, circostanziate e supportate da adeguato compendio probatorio.
Ed invero nell'articolata missiva del 2.12.2019, ha individuato in maniera puntuale e Controparte_5 dettagliata le singole voci del proprio complessivo controcredito di euro 2.149.437,98.
In particolare, ha contestato a Controparte_5 Parte_1
- che le modifiche progettuali concordate inter partes avevano determinato un aumento del valore degli immobili promessi in vendita a pari ad euro 1.111.2888,85 rispetto Parte_1 all'originario valore di listino;
- che la costruzione del terzo piano interrato di box aveva determinato un ulteriore aumento rispetto al listino di vendita di euro 458.250,00;
- che tali somme, quindi, dovevano essere detratte dall'earn out;
- che risultava, inoltre, debitrice delle seguenti ulteriori somme: Parte_1
i. euro 385.992, 00 per la necessaria demolizione del sistema di travi di contrasto che Pt_1 aveva omesso di segnalare;
[...]
ii. euro 296.841 per i danni subiti a causa del ritardo di cinque mesi che tale operazione di demolizione aveva determinato;
iii. euro 210.135,00 per i ritardi causati dall'erronea rappresentazione delle altezze degli edifici confinanti;
iv. euro 30.00 per le opere di bonifica resesi necessarie in corso di esecuzione;
v. euro 83.122 per i ritardi che tale operazione aveva causato;
vi. euro 312.580 per la costruzione del terzo piano interrato;
vii. euro 74.211 per i danni da ritardo provocati dalla costruzione del terzo piano interrato;
viii. euro 490.711 per le migliorie progettuali concordate con che avevano Parte_1 determinato un incremento del valore degli immobili oggetto della promessa di vendita rispetto al prezzo di listino originario;
ix. euro 184.273 per i costi di marketing di cui aveva usufruito per la vendita Parte_1 delle unità immobiliari ai terzi sub acquirenti.
pagina 33 di 40 ha replicato nel merito a tali contestazioni, sollevando difese di natura tecnica e giuridica. In Parte_1 particolare, ha contestato la tempestività della denuncia relativa alle travi e negato la Parte_1 debenza dei costi sostenuti da per le migliorie, le opere di bonifica e il marketing, sul Controparte_5 presupposto che la risarcibilità di tali voci non trovasse fondamento contrattuale.
Ebbene, come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, proprio le difese spiegate nel merito da attraverso i suoi legali – sia in fase giudiziale che extragiudiziale – consentono di Parte_1 escludere la temerarietà delle pretese di dimostrando che, al contrario, si trattava di Controparte_5 questioni controversie che avrebbero potuto sfociare in un contenzioso dall'esito tutt'altro che certo.
Basti pensare che gli appellati hanno replicato puntualmente alle doglianze di in ordine Parte_1 all'asserito difetto di fondamento contrattuale delle pretese di deducendo che: Controparte_5
- i costi addebitati a per le bonifiche non eseguite troverebbero fondamento negli artt. Parte_1
6 e 20 del contratto integrativo del 22.6.2015,
- gli addebiti per le varianti e le migliorie rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto originario troverebbero conforto nell'art. 17 del medesimo contratto e l'addebito dei costi di marketing nell'art. 29;
- i costi per la realizzazione del terzo piano dovrebbero essere addebitati pro quota a in Parte_1
base ai criteri di cui all'art. 3 dell'addendum.
Non senza considerare che molte di tali voci (terzo piano interrato, bonifica, conguaglio box, marketing) sono menzionate dalla stessa nella missiva del 20.9.2019, il che lascia quanto Parte_1 meno dubitare della fondatezza della tesi dell'appellante secondo cui si tratterebbe di poste “create ad arte” da con la lettera del dicembre 2019. Controparte_5
Per queste ragioni deve ritenersi che l'accordo transattivo del 20.1.2020, con il quale e Parte_1 hanno rinunciato alle reciproche pretese creditorie, abbia effettivamente avuto ad Controparte_5 oggetto una res dubia, vale a dire una situazione di incertezza circa i diritti e le posizioni contrattuali delle parti, la cui risoluzione avrebbe indubbiamente richiesto una delicata delibazione in sede giudiziale.
E tale considerazione è di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda di annullamento ex art. 1971 c.c. La norma, come ut supra evidenziato, presuppone infatti che le pretese della parte contro cui si chiede l'annullamento siano manifestamente e totalmente infondate, cioè tali da escludere in radice che la transazione possa aver avuto ad oggetto una res incerta.
pagina 34 di 40 Parimenti infondato si rivela il secondo motivo dell'appello principale, con il quale si Parte_1 duole che il Tribunale abbia ritenuto giustificata la presenza del in proprio all'accordo CP_7 transattivo.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la partecipazione all'accordo del sig. CP_7 fosse stata espressamente convenuta dalle parti. Il riferimento è, in particolare, all'email del 21.12.2019 inviata dall'ing. proprio al sig. , nella quale il primo riepiloga sinteticamente il Tes_1 CP_7 contenuto dell'accordo raggiunto tra i due il giorno precedente. (doc. 21 fascicolo primo grado
). Dalla lettura dell'e-mail emerge che avrebbe acconsentito a cedere le proprie CP_7 Parte_1 quote in al sig. , a condizione che le fosse assicurato, attraverso il Controparte_5 CP_7 rilascio di apposita fideiussione, il recupero di quanto investito nella società di Controparte_5 cui il sig. era socio. La partecipazione di quest'ultimo all'accordo transattivo, quindi, era CP_7 stata espressamente concordata tra le parti, sicché non può ora dolersi di un profilo Parte_1 soggettivo del negozio al quale aveva prestato adesione nel legittimo esercizio della propria autonomia privata.
A ciò si aggiunga che, comunque, vi sono plurimi elementi indiziari che depongono nel senso che la transazione per cui è causa intendesse tacitare tutta una serie di questioni insorte non solo tra CP_5
e ma anche tra quest'ultima e il sig. . Nella citata e-mail del 21.12.2019,
[...] Parte_1 CP_7
l'ing. fa infatti riferimento anche all'azzeramento di un debito di euro 470.000,00 che Tes_1 Pt_1 vantava nei confronti di – società di scopo avente ad oggetto l'acquisto, la
[...] Controparte_5 ristrutturazione e la rivendita frazionata di un immobile sito in via Verona a Milano – come detto partecipata dal sig. . CP_7
Appare, quindi condivisibile, la sentenza di primo grado laddove il Tribunale, nel giustificare la presenza del sig. all'accordo transattivo, ha affermato che “La transazione era CP_7 evidentemente finalizzata a mettere la parola fine a tutta una serie di questioni che coinvolgevano anche altri affari”.
Per queste ragioni anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
Quanto al terzo motivo di appello principale, avente ad oggetto la pretesa violazione degli artt. 1434 ss. c.c., si osserva quanto segue.
Nella prospettazione di parte appellante, l'accordo transattivo sarebbe stato frutto di violenza morale: il consenso di sarebbe stato, infatti, estorto attraverso la minaccia, avanzata da Parte_1 Controparte_5 di non dare seguito al trasferimento delle unità immobiliari promesse in vendita (il che avrebbe pagina 35 di 40 comportato il dissesto finanziario di obbligata alla restituzione delle ingenti caparre ricevute Parte_1 dai terzi sub acquirenti).
La tesi di parte appellante non può trovare accoglimento.
In primo luogo, giova osservare che la minaccia allegata dall'odierna appellante non risulta supportata da adeguato compendio probatorio.
Dalla documentazione versata, infatti, non emerge in alcun modo il rifiuto di al Controparte_5 trasferimento degli immobili promessi in vendita: ciò a cui opponeva resistenza era la Controparte_5 richiesta, avanzata da e ritenuta iniqua e ingiustificata, di provvedere alla trascrizione del Parte_1 preliminare sull'intero compendio immobiliare (e non già sulle sole unita promesse in vendita a Pt_1
(cfr. docc. 16, 17, 18 e 19 ). La trascrizione globale avrebbe, infatti, reso più
[...] CP_7 difficoltosa per la rivendita delle restanti unità immobiliari a soggetti terzi. Controparte_5
È quindi da escludersi che il contegno assunto da rispetto alla richiesta di trascrizione Controparte_5 del preliminare avanzata da possa assumere i connotati di una violenza morale, vieppiù ove Parte_1 si consideri che ai sensi dell'art. 1438 c.c., la minaccia di far valere un diritto è causa di annullamento del contratto solo ove diretta a conseguire un “vantaggio ingiusto”, in alcun modo ravvisabile nel caso di specie.
Né, in ogni caso, può ritenersi che l'eventuale timore ingeneratosi in (e, per essa, nell'ing. Parte_1
in relazione all'eventuale restituzione delle caparre ricevute dai terzi su acquirenti sia Tes_1 direttamente riconducibile al contegno di Come condivisibilmente rilevato anche dal Controparte_5
PM nella richiesta di archiviazione del procedimento penale instaurato ai danni del sig. CP_7 per i medesimi fatti per cui è causa “lo stato di coazione ingenerato in – e che quest'ultimo Tes_1 riconduce alla“minaccia” di inadempimento proferita da , deve piuttosto la propria CP_7 scaturigine, non tanto dal timore di vedere risolto il contratto stipulato con quanto Controparte_5 piuttosto dal rischio di dover restituire le caparre già versate. È sul punto però evidente come detto timore, più che indotto da , risenta di scelte imprenditoriali poste in essere dalla stessa CP_7 parte lesa nell'ordinaria articolazione dell'attività contrattuale (peraltro condotto da professionisti del settore)”
Nello stesso senso, d'altronde, depone anche la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui
“non costituisce minaccia invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti” (cfr. Cass.n. 235/2007; Cass. n. 20305/2015; Cass. n. 12058/2022).
pagina 36 di 40 A ciò si aggiunga che la transazione per cui è causa è stata preceduta da una lunga e complessa trattativa, condotta con l'assistenza dei legali delle parti, fatta di continue e ragionate modifiche di volta in volta concordate nel miglior contemperamento dei contrapposti interessi (Cfr. docc. 20, 21 e 22 fascicolo primo e docc. da 25 a 30 fascicolo primo grado ). Controparte_20 CP_7
Per queste ragioni merita condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la situazione emergente dai documenti di causa “appare del tutto incompatibile con i presupposti dell'annullamento del contratto per violenza morale.” (sentenza pag. 25).
Infondato, infine, si rivela anche il quarto e ultimo motivo dell'appello principale, con il quale l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Ritiene la Corte che il Tribunale, correttamente, non abbia dato corso all'ulteriore attività istruttoria richiesta dall'allora attore. Ed invero tutti i capitoli di prova articolati da si rivelano Parte_1 inammissibili vuoi perché generici, vuoi perché formulati in termini valutativi, vuoi perché, comunque, irrilevanti ai fini del decidere.
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello principale proposto da deve Parte_1 essere integralmente rigettato.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto da e Controparte_8 Controparte_9
deve anzitutto essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dai sig.ri
[...] CP_3
Nella prospettazione degli appellati, il gravame di e Controparte_8 Controparte_9 avrebbe invero natura di appello principale (avendo contenuto analogo a quello di , sicché il Parte_1 medesimo si rivelerebbe tardivo perché proposto oltre i termini previsti di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Un appello può definirsi a tutti gli effetti “incidentale” ove proposto da una parte contro cui sia stata proposta l'impugnazione principale.
Ebbene, ancorché e abbiano aderito alla domanda di Controparte_8 Controparte_9 annullamento della transazione formulata da quest'ultima ha chiesto, quale conseguenza Parte_1 dell'annullamento, la condanna di tutti gli appellati, ivi compresi e Controparte_8 [...]
al pagamento delle somme dovute a titolo di penali, earn out e minor valore CP_9 dell'immobili per inosservanza del capitolato, nonché al risarcimento dei danni patiti.
Dunque, le posizioni processuali di da un lato, e di e Parte_1 Controparte_8 Controparte_9
dall'altro, ancorché convergenti in punto di annullamento della transazione, si rivelano tra loro
[...]
pagina 37 di 40 contrapposte, sì da precludere la qualificazione del gravame di e Controparte_8 Controparte_9 in termini di appello principale.
[...]
L'appello proposto da e integra a tutti gli effetti un appello Controparte_8 Controparte_9 incidentale, come tale soggetto alle regole sull'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 c.p.c.
Tanto premesso in punto di ammissibilità, l'appello incidentale si rivela, comunque, infondato nel merito.
Ed invero il primo motivo, avente ad oggetto la pretesa ammissibilità delle domande sollevate per la prima volta e in sede di memoria di replica non può Controparte_8 Controparte_9 trovare accoglimento. Nella prospettazione degli appellanti incidentali, siffatte domande, siccome analoghe a quelle già formulate da non potrebbero considerarsi “nuove”. Parte_1
Sul punto è sufficiente osservare che la “novità” rilevante ai fini dell'operatività delle preclusioni processuali deve essere valutata in relazione alle domande che la medesima parte ha avanzato con i propri precedenti scritti difensivi e non già rispetto al complesso delle domande e allegazioni di tutte le altre parti del giudizio. Ebbene, considerato che la domanda di annullamento della transazione e le conseguenti domande di condanna nei confronti del sig. e degli amministratori di CP_7 non erano mai state formulate da e Controparte_5 Controparte_8 Controparte_9 antecedentemente alla memoria di replica, correttamente il Tribunale ne ha dichiarato l'inammissibilità.
Né comunque e hanno in alcun modo dimostrato l'allegato Controparte_8 Controparte_9 stato di coazione morale nei confronti del sig. la cui cessazione avrebbe, in tesi, CP_7 giustificato l'improvviso mutamento di impostazione difensiva.
Infine, il secondo motivo di appello incidentale, avente ad oggetto la pretesa annullabilità dell'accordo transattivo per temerarietà ovvero per violenza morale, non può trovare accoglimento per le medesime ragioni sottese al rigetto dell'appello principale cui integralmente si rimanda.
In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannata alla Parte_1 refusione delle spese processuali in favore di e , Controparte_1 Controparte_10 Controparte_6
, nonché in favore dei sig.ri Controparte_7 CP_3
La liquidazione avviene unitariamente nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_10
e , da intendersi quali creditori solidali. Questi ultimi, infatti, Controparte_6 Controparte_7 ancorché costituitisi con separati atti, sono stati assistititi dal medesimo difensore (avv. PP), sicché trova applicazione il disposto di cui all'art. 4 co. 2 d.m. 155/2014. La pluralità di parti giustifica,
pagina 38 di 40 ad opinione della Corte, la maggiorazione del 30% per ogni soggetto assistito oltre il primo, secondo il meccanismo previsto dal citato art. 4.
e devono invece essere condannate alla refusione delle Controparte_8 Controparte_9 spese di lite in favore di e della parte e , Controparte_7 Controparte_1 Controparte_10 secondo liquidazione unitaria e maggiorazione del 30% ex art. 4 co. 2 d.m. 155/214 per le medesime ragioni di cui sopra.
Infine, devono essere integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra da un lato, e Parte_1
e dall'altro. Ed invero a fronte della peculiarità della Controparte_8 CP_9 CP_9 presente controversia che, per un verso, ha visto l'adesione di e Controparte_8 Controparte_9 alla domanda di annullamento formulata da e, per altro verso, non ha richiesto l'esame
[...] Parte_1 della domanda di condanna che le vedeva contrapposte (perché rimasta assorbita dal rigetto della domanda comune), sussistono, ad avviso della Corte, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese.
La liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile complessità media), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Nulla sulle spese con riferimento a attesa l'assenza di domande nei suoi Controparte_5 riguardi.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico sia dell'appellante principale che degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_8 Controparte_9
- per, l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7806/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_10
, e , liquidate in complessivi euro 13.552,00
[...] Controparte_6 Controparte_7
(comprensivi di maggiorazione ex art. 4 co. 2 dn 155/2014), oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
pagina 39 di 40 - condanna alla refusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_3
liquidate in complessivi euro 8.470, oltre spese generali (15%), iva e cpa, Controparte_4 come per legge;
- condanna e alla refusione delle spese di lite in Controparte_8 Controparte_9
favore di , e , liquidate in Controparte_7 Controparte_1 Controparte_10 complessivi euro 11.011,00 (comprensivi di maggiorazione ex art. 4 co. 2 dn 155/2014), oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra e parte e Parte_1 Controparte_8 [...]
CP_9
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e di Parte_1 [...]
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_8 Controparte_9 di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
LA ZZ LA NE
pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NE Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa LA ZZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data 9. 4.2024
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Murdolo ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via F. Daverio n. 6, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Paolo RI PP ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Milano Via Visconti di Modrone 18, giusta procura in atti
APPELLATI
E DI
pagina 1 di 40 (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Manlio Marino ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso il suo studio in Milano, Corso Italia n. 50, giusta procura in atti
APPELLATI
E
[...]
P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo RI Controparte_5 P.IVA_2
PP ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone 18, giusta procura in atti
APPELLATA
NONCHE'
[...]
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo RI PP ed Controparte_6 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone 18, giusta procura in atti
APPELLATA
E
[...]
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_7 C.F._5
RI PP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone
18, giusta procura in atti
APPELLATO
E
[...]
(P.I. e (P.I. Controparte_8 P.IVA_4 Controparte_9
), rappresentate e difese dall'Avv. Luigi Borlone ed elettivamente domiciliate presso il P.IVA_5 suo studio in Milano, Via San Damiano, 4, giusta procura in atti
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza n. 7806/2023, emessa dal Tribunale di
Milano il 5.10.2023, pubblicata il 9.10.2023 e non notificata, previo ogni accertamento ritenuto opportuno e/o necessario da Codesta Ecc.ma Corte, così giudicare:
Nel merito:
pagina 2 di 40 1. Accogliere l'appello e riformare e dichiarare nulla, priva d'effetto, errata in fatto e in diritto la sentenza n. 7806/2023 del Tribunale di Milano, Sez. Quindicesima – Tribunale delle Imprese –
Specializzata Impresa “B” Civile, Giudice relatore dott. Nicola Fascilla, emessa in data 5 ottobre
2023, depositata in data 9 ottobre 2023 e non notificata, all'esito della causa rubricata al numero di ruolo generale 39277/2020
- per l'effetto accogliere tutte le domande formulate avanti al Tribunale da in primo grado e Parte_1 pertanto, come meglio in fatto:
2. in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le domande formulate in primo grado e pertanto:
- accertare e dichiarare l'annullamento della transazione 20.1.2020 (datata erroneamente 20.1.2019) ex art 1971 c.c. o, in subordine, ex art 1435 c.c.;
- dichiarare tenuto e condannare a restituire all'attore le quote di Controparte_7 CP_5 nella misura del 10% o, in caso di valore inferiore delle stesse rispetto alla data del
[...]
20.1.20, o di trasferimento a terzi, condannare a versare all'attore somma equivalente CP_7 al loro valore in misura da determinarsi in corso di causa, in ogni caso non minore di euro 1.004.500;
- dichiarare tenuto a restituire alla la somma di euro 172.000, quale quota CP_7 Parte_1 parte del finanziamento soci effettuato da quest'ultima a Controparte_5
- dichiarare tenuti e condannare in via tra loro solidale , , Controparte_3 Controparte_4
già soci di al versamento a favore CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_5 dell'attore della somma di euro 1.444.110,11 o in quella diversa misura emergente in corso di causa per penali da ritardo, earn out, minor valore dell'immobile per inosservanza degli elementi del capitolato;
- dichiarare la responsabilità dei signori , e Controparte_10 Controparte_1
quali amministratori i primi due di diritto, il terzo di fatto, per il danno creato a Controparte_7 con la scrittura 20.1.20; Parte_1
- dichiarare tenuti e condannare e in via tra loro solidale anche CP_2 CP_1 CP_7 con , , già soci Controparte_3 Controparte_4 CP_6 Controparte_8 CP_9 di a risarcire all'attore i danni nella misura di euro 2.621.110,11, o in quella diversa CP_5 misura emergente in corso di causa in via solidale con , , Controparte_3 Controparte_4
già soci di o in via subordinata nel caso in CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_5 cui i predetti già soci fossero incapiente;
pagina 3 di 40 - condannare in via tra loro solidale , , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 [...]
già soci di , CP_8 CP_9 CP_5 Controparte_10 Controparte_1
e per quanto di ragione a pagare gli interessi sulle somme cui verranno Controparte_7 condannati a versare all'attrice;
- con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite. In via subordinata
- accertare e dichiarare l'annullamento della transazione 20.1.2020 (datata erroneamente 20.1.2019) ex art 1971 c.c. o, in subordine, ex art 1435 c.c.;
- dichiarare tenuto e condannare a restituire all'attore le quote di CP_7 Controparte_5 nella misura del 10% o, in caso di valore inferiore delle stesse rispetto alla data del 20.1.20, o di trasferimento a terzi, condannare a versare all'attore somma equivalente al loro valore CP_7 in misura da determinarsi in corso di causa, in ogni caso non minore di euro 1.004.500;
- dichiarare tenuto a restituire all'attore la somma di euro 172.000 quale quota parte CP_7 del finanziamento soci effettuato da quest'ultimo a - dichiarare tenuti e Controparte_5 condannare in via tra loro solidale , , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 [...]
già soci di al versamento a favore dell'attore della somma di CP_8 CP_9 CP_5 euro 1.444.110,11 o in quella diversa misura emergente in corso di causa per penali da ritardo, earn out, minor valore dell'immobile per variazione in minor valore degli elementi del capitolato;
- dichiarare la responsabilità di e per il danno creato a Controparte_10 Controparte_1 Pt_1 con la scrittura 20.1.20 ai sensi dell'art 2467 c.c.;
[...]
- dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art 2476 co. 8 c.c.; CP_7
- dichiarare tenuti e condannare e in via tra loro solidale, e/o CP_2 CP_1 CP_7 alternativa, a risarcire all'attore i danni a nella misura di euro 2.621,110,11, o in quella Parte_1 diversa misura emergente in corso di causa, in via solidale con , Controparte_3 [...]
, già soci di o in via subordinata CP_4 CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_5 nel caso in cui i predetti già soci fossero incapienti;
- condannare in via tra loro solidale , , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 [...]
già soci di e per quanto di CP_8 CP_9 CP_5 CP_2 CP_7 ragione a pagare gli interessi sulle somme cui verranno condannati a versare all'attrice;
- con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In via di ulteriore subordine previe le declaratorie necessarie e opportune pagina 4 di 40 - condannare , , , Controparte_7 Controparte_10 Controparte_1 Controparte_3
, , già soci di in
[...] Controparte_4 CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_5 via tra loro solidale o alternativa a risarcire i danni subiti da ammontanti a euro Parte_1
2.621.110,11 o nella diversa misura che emergerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Si precisa che la condanna di , , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 CP_8
[...
dovrà avvenire nei limiti di quanto ad essi attribuito da nel piano di CP_9 Controparte_5 riparto di liquidazione essendo essi successori nel diritto e nei limiti di quanto ricevuto, oltre interessi e rivalutazione.
In via istruttoria:
3. Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse in primo grado e precisamente:
A - Prova per interrogatorio formale di , e Controparte_7 Controparte_10 CP_11
, sui seguenti capitoli:
[...]
1. - Vero che fino a luglio 2019 ha gestito le trattative e gli accordi per conto di Parte_2 CP_5 con l'ing. relativamente alla compravendita dell'area e alla distinta compra-vendita degli Tes_1 appartamenti da costruire;
2. - Vero che nel mese di aprile/maggio 2019 l'ing direttore generale di Tes_2 CP_5 informava il sig. , socio al 40% di che la costruzione di via L. Papi 14 CP_7 CP_5
Milano aveva richiesto l'impiego di costi di costruzione maggiori rispetto al preventi-vato;
3. - Vero che in tale occasione reagiva con insulti urlati a gran voce ai due soci CP_7 operativi, e di incompetenza e condotta irresponsa-bile e la Controparte_12 Controparte_13 pretesa di recuperare dalle loro spettanze l'utile a lui mancante rispetto alle previsioni iniziali;
4. - Vero che nella stessa riunione asseriva che l'unico a guadagnare vera-mente CP_7 dall'operazione era la dell'ing. e che occorreva recuperare l'utile da Parte_1 Tes_1 Parte_1
5. - Vero che fino a quel momento (maggio 2019) nelle scritture contabili di a credito di CP_5 questa società verso erano iscritti i soli saldi dei corrispettivi per la com-pravendita degli Parte_1 appartamenti di cui al preliminare 16.2.16;
5. - Vero che nessuna delle cifre riportate e dei titoli di cui alla lettera 2.12.19 di (all. 14) CP_5 era iscritta nelle scritture contabili di fino a tutto il novembre 2019; CP_5
pagina 5 di 40 6. - Vero che gli addebiti di responsabilità (derivanti dalla vendita dell'area (all. 5) e le somme indicate nella lettera 2.12.19 sono stati sollevati e richiesti da per la prima vol-ta con la CP_5 lettera 2.12.19, salvo la questione delle altezze che è stata sollevata da nel 2018 ed è stata CP_5 oggetto di scambio di corrispondenza che si mostra (all. da 42 a 45);
7. - Vero che nei mesi di giugno e luglio 2019 si susseguivano incontri tra e l'ing. Controparte_12
durante i quali si discuteva dei crediti di verso per penali e earn out Tes_1 Parte_1 CP_5
(adeguamento prezzi);
8. - Vero che nel luglio 2019 proponeva di corrispondere a 350.000 euro Parte_2 Parte_1 complessivi a definizione delle sue richieste per penali e earn out,
9. - Vero che faceva presente che la mancata accettazione di tale proposta avrebbe Parte_2 comportato il subentro di nella gestione della questione;
CP_7
10. - Vero che ha comunicato a che non accettava la proposta ma che era Tes_1 Parte_2 disponibile a discuterne;
11. - Vero che a luglio 2019 ha incaricato di chiedere a la CP_7 Parte_2 Parte_1 cancellazione della trascrizione del preliminare;
12. - Vero che dopo tale cancellazione, ha cambiato i poteri a Bezziccheri co-me da all CP_7
8;
13. - Vero che Il 7.9.19 aveva completato la vendita (su preliminare) delle unità immobiliari CP_5 ed aveva fornito i dati relativi alle somme di vendita a Parte_1
14. - Vero che con tali dati ha sviluppato e inviato la lettera 20.9.19 (all. 11) con la Parte_1 quantificazione del meccanismo di adeguamento del prezzo contrattuale earn out dovuto in base al contratto e precisamente:
a - Adeguamento del prezzo contrattuale in funzione degli incassi di , secondo i criteri CP_5 indicati nei documenti contrattuali, oggetto di una lettera di del settembre 2019, quando gli Parte_1 incassi definitivi di erano noti CP_5
b - Penali per ritardata consegna rispetto al termine contrattuale del 19.4.2019. dettagliate in contratto per ogni singola unità immobiliare e ammontanti a 648.000 euro alla data di stipula dei primi rogiti (gli altri hanno avuto luogo successivamente fino a luglio 2020)
c - Variazioni volte a risparmiare effettuate negli ultimi mesi del cantiere, cui non si era Parte_1 opposta, come era suo pieno diritto in base alle clausole contrattuali, nel proposito di andare incontro alle necessità dei presunti amici soci di , che lamentavano il notevole degrado economico del CP_5
pagina 6 di 40 progetto. Quando si è resa conto che non le sarebbe stata riconosciuta la quota di risparmi Parte_1 relativa al 25% di sua competenza, ha dato incarico all'ing. di valutarne l'entità, risultata pari Per_1
a 77.229,75 euro.
16. - Vero che dopo tale lettera ha conferito incarico all'avv. PP e ha fatto CP_7 comunicare ciò da a Parte_2 Tes_1
17. - Vero che nella riunione del 11.12.19, indetta per discutere i contenuti delle richieste di Parte_1
e di , erano presenti nello studio dell'avv. PP lo stesso avvocato, l'avv. Pirola, CP_5
e l'arch. CP_7 Per_2
18. - Vero che nell'occasione e hanno affermato che aveva sostenuto Per_2 CP_7 CP_5 per la costruzione di via L. Papi 14, consistenti maggiori costi non previsti;
19. - Vero che e hanno affermato che doveva farsi carico di tali Per_2 CP_7 Parte_1 oneri non previsti nonostante gli accordi scritti non prevedessero alcun “contributo” a tale riguardo di Parte_1
20. - Vero che ha dichiarato che la quota di maggiori costi che intendeva at-tribuire a CP_7 variava tra €1.380.000 e 1.400.000€, somma che doveva assolutamente Parte_1 Parte_1 riconoscergli;
21. - Vero che ha evidenziato che la richiesta era senza fondamento e che gli accordi Tes_1 contrattuali confermavano l'insussistenza di qualsiasi ragione creditoria di;
CP_5
22. - Vero che ha replicato che ciò che contava era soltanto il costo sopportato e la realtà Per_2 fattuale, mentre i contratti non contavano niente;
23. - Vero che ha aggiunto che se avesse voluto affrontare la questio-ne in CP_7 Tes_1 tribunale, non avrebbe trasferito a le unità immobiliari promesse, e a quel CP_5 Parte_1 punto chissà i figli di chi avrebbero potuto vedere la fine del contenzioso;
23 - Vero che nel contempo ha invitato a tornare sui banchi della scuola CP_7 Tes_1 elementare per non avere imparato neppure a fare di conto, nonostante le sue due lauree e l'età di 74 anni;
24. - Vero che ha aggiunto che l'ing. non doveva permettersi di rubare i soldi a CP_7 Tes_1 lui non contribuendo nelle spese di costruzione, e che se si fosse in altri tempi, lo avrebbe quantomeno sfidato a duello;
25 - Vero che ha dichiarato di avere importanti entrature nel tribunale per vincere le CP_7 cause;
pagina 7 di 40 26 - Vero che dopo tali esternazioni, nel corso dell'incontro 11.12.19 ha proposto a Tes_1
: CP_7
- la cessione, a titolo gratuito della quota di partecipazione del 10% di Petra s.r.l. in CP_5
, società creata con i soci di ( , e e altri per
[...] CP_5 CP_7 Parte_2 CP_13 realizzare una operazione immobiliare il cui utile previsto, in base agli ultimi prospetti previsionali circolati, era pari a 10.000.000 di euro;
- la riduzione delle proprie richieste per a) meccanismo contrattuale di adeguamento del prezzo (“earn out” del valore dei 720.000 euro, come da lettera del 12/09/2019), b) penali contrattuali Parte_1
(già ammontanti a circa 650.000 euro a quella data), c) riduzione di valore delle proprie unità immobiliari stimata in almeno 75.000 euro;
- l'abbuono del saldo dovuto di 470.000 euro per l'acquisto dell'appartamento prenotato da Pt_1 nel costruendo complesso immobiliare da parte di , per il quale
[...] Controparte_5 Parte_1 aveva già versato l'importo di 120.000 euro, a titolo di caparra confirmato-ria;
27 - Vero che immediatamente dopo la proposta di cui sopra, nel corso della riunio-ne 11.12.19,
ha informato i partecipanti (avv. PP, arch. avv. Pirola) che gli CP_7 Per_2 Tes_1 aveva formulato una proposta interessante e che l'avrebbe tenuta in considerazione;
28 - Vero che la sera stessa del 11.12.19 ha inviato l'email all. 20 /41 che si mostra con CP_7 cui ha dettato le sue condizioni dell'accordo e che ha indicato come valide fino al 21.12.19;
29 - Vero che ha chiamato e scritto a diverse volte nei giorni tra il 12.12 e il Tes_1 CP_7
15.12. per discutere di quelle condizioni, senza che rispondesse all. 21; CP_7
30 - Vero che con l'email del 15.12.19 che si mostra all. 22/40 ha riti-rato la proposta CP_7 di cui all'email 11.12.19;
31 - Vero che nelle giornate successive ha modificato le condizioni di cui alla email CP_7
11.12.19, fino a puntualizzare come categoriche le condizioni indicate nel testo del 20.1.20;
32 - Vero che ha preteso per sé la partecipazione di nella so-cietà CP_7 Tes_1 CP_5
estranea alle controversie tra e come risulta dal doc. 23 che si
[...] Parte_1 CP_5 mostra;
33 - Vero che Il 20.1.20 aveva proibito a di firmare gli atti di vendita degli CP_7 CP_5 appartamenti a favore di fissati per il 21.1.21 se quest'ultimo non avesse firmato la Tes_1 transazione nel testo imposto dallo stesso del 20.1.20; CP_7
pagina 8 di 40 34 - Vero che a giugno 2020 ha preteso il pagamento di costi extra contratto relativi a CP_7 tutti gli appartamenti venduti e da vendere a invitando a non sottoscrivere gli Parte_1 CP_5 atti di vendita in mancanza del pagamento integrale di tutti i costi extra contratto;
35 - Vero che il 4.8.20 ha negato a l'autorizzazione di per la CP_7 Parte_1 CP_5 finestratura chiusa dei locali a ristorante, affermando che non poteva tollerare le ri-serve di azione del sig. rispetto alla scrittura 20.1.20. Tes_1
B - Prova per testi sulle seguenti circostanze:
1 - Vero che nei mesi di ottobre e novembre l'avv. Pirola su incarico di ing. ha pre-so Tes_1 contatti con l'avv. PP, il quale ha sempre affermato di essere in attesa di ricevere istruzioni dai propri clienti;
2 - Vero che nella riunione del 11.12.19, indetta per discutere i contenuti delle richieste di Pt_1
e di , erano presenti nello studio dell'avv. PP lo stesso avvocato, l'avv.
[...] CP_5
Pirola, e l'arch. CP_7 Per_2
3 - Vero che nell'occasione e hanno affermato che aveva Per_2 CP_7 CP_5 sostenuto per la costruzione di via L. Papi 14, maggiori costi non previsti;
4 - Vero che e hanno affermato che doveva farsi carico di tali Per_2 CP_7 Parte_1 oneri non previsti nonostante gli accordi scritti non prevedessero alcun “contributo” a tale riguardo di Parte_1
5 - Vero che ha affermato che la quota di maggiori costi che intendeva attri-buire CP_7
a variava tra €1.380.000 e 1.400.000€, somma che doveva assolutamente Parte_1 Parte_1 ri-conoscergli;
6 - Vero che ha evidenziato che la richiesta era senza fondamento e che gli accordi Tes_1 contrattuali confermavano l'insussistenza di qualsiasi ragione creditoria di;
CP_5
7 - Vero che ha replicato che ciò che contava era soltanto il costo sopportato e la realtà Per_2 fattuale, mentre i contratti non contavano niente;
8 - Vero che ha aggiunto che se avesse voluto affrontare la questio-ne in CP_7 Tes_1 tribunale, non avrebbe trasferito a le unità immobiliari promesse, e a CP_5 Parte_1 quel punto chissà i figli di chi avrebbero potuto vedere la fine del contenzioso;
9 - Vero che nel contempo ha invitato a tornare sui banchi della scuola CP_7 Tes_1 elementare per non avere imparato neppure a fare di conto, nonostante le sue due lau-ree e l'età di 74 anni;
pagina 9 di 40 10 - Vero che ha aggiunto che l'ing. non doveva permettersi di ruba-re i CP_7 Tes_1 soldi a lui non contribuendo nelle spese di costruzione, e che se si fosse in altri tempi, lo avrebbe quantomeno sfidato a duello;
11 - Vero che ha dichiarato di avere importanti entrature nel tribunale per vincere CP_7 le cause;
12 - Vero che l'ing. ha dato istruzioni all'avv. Pirola di non contestare il contenuto della Tes_1 scrittura 20.1.20 che si mostra, precisandogli che si trattava di imposizione di , e CP_7 che la mancata accettazione di tale accordo da parte di avrebbe comportato di non Parte_1 sottoscrivere i rogiti degli appartamenti di cui al preliminare 16.2.2016, e per Parte_1
l'inevitabile tracollo finanziario;
13 - Vero che ha dichiarato di essere spaventato dal comportamento di e di Tes_1 CP_7 non potersi permettere di risultare inadempiente alle obbligazioni assunte verso i suoi promissari acquirenti. Si indica a teste l'avv. ; Testimone_3
14 - Vero che durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, quale promissaria acqui- Parte_1 rente di diverse costruende unità immobiliari, ha nominato una societa' di supervisione (QSC) per controllare il rispetto del capitolato riferito alle unità immobiliari oggetto del promesso acquisto;
15 - Vero che a seguito di tale incarico contestava le difformità del capitolato che gli Parte_1 venivano segnalate dai tecnici e , senza interferenza nei lavori che Parte_3 Parte_4
era libera di eseguire a propria discrezione. Si indicano a testi l'Arch. CP_5 [...]
e l'Ing. ; Tes_4 Testimone_5
C - Disporre consulenza tecnica al fine di accertare la congruità delle poste di cui alla lettera
20.9.2019 da a (all. 11) con confronto con il doc. 14 di parte e con Parte_1 CP_5 CP_7
i docc. 3, 4, 9 e Respingere tutte le domande, di merito, in via principale e subordinata, e tutte le istanze istruttorie proposte da e e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
In caso di ammissione delle prove per testi dedotte da e Controparte_6 Controparte_3
e l'appellante chiede di essere Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6 Parte_1 abilitata a prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta.
In ogni caso:
pagina 10 di 40 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, dovuti come per legge, e con condanna degli appellati a restituire le somme pagate da in ottemperanza alla sentenza di primo grado.” Parte_1
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.mo, contariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'Appello proposto da perché infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto e confermare la Sentenza n. 7806/23;
2. IN OGNI CASO: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i Gradi del Giudizio.”
Per Controparte_3 Controparte_4
“Chiedono a codesto Ecc.mo Tribunale, omniis contrariis rejectis, di voler
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare tutte le domande degli appellanti, principale e incidentale, perché infondate in fatto e in diritto nonché, quanto all'appello cosiddetto “incidentale”, tardive, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la
Sentenza n. 7806/2023 del Tribunale di Milano;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale di e/o Parte_1 degli appellanti incidentali:
-. In via preliminare/pregiudiziale, dichiarare la carenza di competenza/giurisdizione e/o comunque l'impossibilità/carenza di potere di codesto Tribunale a pronunciarsi in relazione alle domande dell'attrice riferite a “penali da ritardo”, “minor valore” dell'immobile per inosservanza degli elementi del capitolato” ed a qualsivoglia altra domanda attorea riconducibile alle materie di cui agli artt. 8 e 17 del preliminare 19 febbraio 2016 (nonché agli artt. 10 e 14 della scrittura del 22 giugno
2015), in quanto contrattualmente assoggettate ad Arbitrato Tecnico, così come meglio descritto in narrativa;
-. Nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto a Pt_1
a titolo di earn-out, o, in subordine, rideterminare l'earn-out contrattuale a favore di
[...] Parte_1 nell'importo di euro 94.019,60, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia anche secondo equità, per i motivi indicati nella lettera di del 2 CP_5 dicembre 2019, comunque compensandola con gli importi rivendicati da in tale missiva a CP_5 titolo di maggiori costi, conguagli e danni da ritardo, la cui quantificazione venga ritenuta di pagina 11 di 40 competenza di codesto Giudice e contenendo, in ogni caso, la responsabilità dei soci entro i limiti di quanto da questi ultimi percepito a titolo di dividendi all'esito della liquidazione di Controparte_5
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento della scrittura transattiva del 20 gennaio 2020, e di rigetto dell'eccezione preliminare:
-. In via riconvenzionale, per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare al pagamento in Parte_1 favore dei signori e dell'importo pari a 322.415,7 euro ciascuno, in CP_3 Controparte_4 proporzione alle rispettive quote di capitale sociale possedute in (15% cadauno) Controparte_5 attualmente cancellata dal Registro Imprese, o del maggiore/minore importo che verrà determinato in corso di causa o ritenuto di giustizia anche facendo ricorso a criteri equitativi, in ragione di tutte le causali indicate nella lettera di Bluestone del 2 dicembre 2019 ed in particolare per conguagli, maggiori costi e danni da ritardo;
-. in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto a Pt_1
a titolo di earn-out o, in subordine, rideterminare l'earn-out contrattuale a favore di
[...] Parte_1 nell'importo di euro 94.019,60, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia anche secondo equità, per i motivi indicati nella lettera di del 2 CP_5 dicembre 2019, ponendo detto importo in compensazione con la somma liquidata in favore dei soci di in ragione della precedente domanda e contenendo, comunque, la responsabilità dei soci CP_5 entro i limiti di quanto da questi ultimi percepito a titolo di dividendi all'esito della liquidazione di
Controparte_5
-. statuire che , e così i signori e per tutti i motivi di cui in CP_5 CP_3 Controparte_4 narrativa, nulla devono a né per “minore valore degli immobili”, né a titolo di penali per il Parte_1 ritardo nella consegna delle unità promesse in vendita - derivando detti ritardi unicamente da fatti addebitabili a stessa e/o per temporanea oggettiva impossibilità di eseguire la prestazione - Parte_1 né per qualsivoglia ulteriore “danno” da rivendicato;
Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente un qualsivoglia titolo di responsabilità dei soci e nei confronti di contenere in Controparte_4 CP_3 Parte_1 ogni caso l'eventuale condanna entro i limiti di quanto da questi ultimi percepito a titolo di dividendi all'esito della liquidazione di Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 12 di 40 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Illustre Giudicante dovesse decidere di disporre l'istruttoria orale e/o accogliere la domanda avversaria di annullamento della transazione del
20.1.2020, nonché che sia sussistente la propria competenza/giurisdizione in ordine alle ulteriori domande avanzate da nei confronti dei signori si richiede: Parte_1 CP_3
1) che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e definire sia nell'an che nel quantum, le pretese di relative al pagamento di somme a titolo di “penali da ritardo, earn Parte_1 out, minor valore dell'immobile per variazione in minor valore degli elementi del capitolato”, nonché la sussistenza e la quantificazione di tutte le poste rivendicate da nei confronti di CP_5 Parte_1
a titolo di maggiori costi, conguagli, spese e danni da ritardo di cui alla missiva del 2 dicembre 2019
(allegata quale doc. 7);
2) che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Arch. Persona_3 affinché produca nel presente giudizio tutta la documentazione tecnica dallo stesso elaborata “a supporto” delle contestazioni sollevate da nei confronti di di cui alla missiva del CP_5 Parte_1
2 dicembre 2019 (di cui al doc. 7).
Nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova ex adverso dedotti, se ne eccepisce l'inammissibilità per tutte le ragioni dedotte nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. e si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
Si indica, a tale scopo, quale testimone, l'Architetto residente in [...]
Lomazzo 19.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA,
IVA e spese generali come per legge.”
Per Controparte_5
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.mo, contariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'Appello proposto da perché infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto e confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata;
2. IN OGNI CASO: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i Gradi del Giudizio.”
Per Controparte_6
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.mo, contariis reiectis:
pagina 13 di 40 1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'Appello proposto da perché infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto;
2. IN VIA SUBORDINATA E INCIDENTALE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della
Sentenza n. 7806/23 con conseguente accoglimento della domanda di annullamento della scrittura transattiva del 20 gennaio 2020 limitare la responsabilità di e determinare l'importo Controparte_6 eventualmente dovuto nel rispetto dei termini disposti dall'art. 2495 c.c., ovvero sino alla concorrenza massima di euro 856.090,00 per Controparte_6
3. SEMPRE IN VIA SUBORDINATA E INCIDENTALE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della Sentenza n. 7806/23 con conseguente accoglimento della domanda di annullamento della scrittura transattiva del 20 gennaio 2020:
3.1. Condannare al pagamento a favore di quale socia di Bluestone s.r.l. in Parte_1 Controparte_6
Liquidazione attualmente cancellata dal Registro Imprese, dell'importo di euro 2.149.437,98, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche secondo equità, così ripartita:
- Euro 265.845,73 per conguagli così come indicati nella lettera di del 2 dicembre 2019; CP_5
- Euro 1.219.283,25 per maggiori costi di progetto, così come indicati nella lettera di del 2 CP_5 dicembre 2019;
- Euro 664.309,00 per danni derivanti dai ritardi imputabili a così come indicati nella Parte_1 lettera di del 2 dicembre 2019, e per quanto concerne l'odierna Appellata, in ragione della CP_5 quota posseduta di Euro 859.775,19
3.2. rideterminare l'earn-out contrattuale a favore di nell'importo di euro 94.019,60, o Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche secondo equità, per i motivi indicati nella lettera di Bluestone del 2 dicembre 2019, ponendo detto importo in compensazione con la somma liquidata e di cui al precedente punto 3.1.;
3.3. statuire che non ha diritto ad alcuna penale per il ritardo nella consegna delle unità Parte_1 promessele in vendita, derivando detti ritardi unicamente da fatti addebitabili ad essa Parte_1
4. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, se del caso, Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare i maggiori costi sostenuti da a seguito delle modifiche contrattuali nonché del costo di Controparte_5 costruzione del terzo piano interrato dell'immobile di Milano, Via Lazzaro Papi 14.
5. IN OGNI CASO: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrami i gradi del Giudizio.”
Per : Controparte_7
pagina 14 di 40 “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.mo, contariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'Appello proposto da perché infondato in punto di fatto Parte_1
e di diritto;
2. IN VIA SUBORDINATA E INCIDENTALE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della
Sentenza n. 7806/23 con conseguente accoglimento della domanda di annullamento della scrittura transattiva del 20 gennaio 2020
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore di Parte_1
, quale socio di in Liquidazione attualmente cancellata dal Controparte_7 Controparte_5
Registro Imprese, dell'importo di euro
2.149.437,98, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche secondo equità, così ripartita:
Ø Euro 265.845,73 per conguagli così come indicati nella lettera di CP_5 del 2 dicembre 2019;
Ø Euro 1.219.283,25 per maggiori costi di progetto, così come indicati nella lettera di del 2 dicembre 2019; CP_5
Ø Euro 664.309,00 per danni derivanti dai ritardi imputabili a così Parte_1 come indicati nella lettera di del 2 dicembre 2019; CP_5
- rideterminare l'earn-out contrattuale a favore di nell'importo di euro 94.019,60, o Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche secondo equità, per i motivi indicati nella lettera di del 2 dicembre 2019, ponendo detto importo in compensazione con la somma CP_5 liquidata e di cui al precedente punto
- statuire che non ha diritto ad alcuna penale per il ritardo nella consegna delle unità Parte_1 promessele in vendita, derivando detti ritardi unicamente da fatti addebitabili ad essa Parte_1
3. IN OGNI CASO: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i Gradi del Giudizio.
4. IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova ammettersi, se ritenuto opportuno:
A) CAPITOLI DI PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE E
PER TESTI sulle seguenti circostanze
1) Vero che il Signor ha incontrato per la prima volta l'ing. in Controparte_7 Persona_4 data 12.06.2015 in occasione della costituzione della società Controparte_5
pagina 15 di 40 2) Vero che nel 2016 in occasione dell'esecuzione degli scavi nell'area di Milano via Lazzaro Papi n.
14, l'impresa incaricata da rinveniva una trave interrata della dimensione di 250x180 Controparte_5
(come da doc.n. 33 da rammostrare al teste);
3) Vero che la trave interrata della dimensione di 250x180 rinvenuta nell'anno 2016 non era segnalata nei documenti progettuali allegati al permesso di costruire n. 115 del 3 luglio 2015 sub doc. n. 8 del fascicolo del Convenuto da rammostrare al teste;
4) Vero che nel giugno 2018 i signori e hanno per la Controparte_12 Testimone_6 prima volta comunicato all'ing. e ai soci di che i costi di costruzione Persona_4 Controparte_5 dell'immobile di via Lazzaro Papi 14 sarebbero aumentati a causa della realizzazione di un terzo piano interrato nonché delle modifiche, anche strutturali, da doversi eseguire per imprevisti tecnici;
5) Vero che, in particolare, gli imprevisti costruttivi comunicati dai signori
[...] nel giugno 2018 all'ing. e ai soci di Parte_5 Persona_4 Controparte_5 riguardavano l'esistenza di una trave interrata non segnalata nei documenti progettuali, che avrebbe reso necessario effettuarsi fondazioni e palificazioni con una più costosa tecnica e aumentare lo scavo sino al terzo piano interrato;
6) Vero che, in particolare, i signori e nel giugno Controparte_12 Testimone_6
2018, avevano altresì a comunicare all'ing. e ai soci di che i maggiori Persona_4 Controparte_5 costi delle strutture, delle murature e degli impianti da sostenersi nell'immobile di via Lazzaro Papi 14 erano dovuti al maggior numero degli appartamenti definiti congiuntamente con nonché Parte_1 alle migliorie introdotte nella scelta dei materiali di facciata e di finitura;
7) Vero che nell'anno 2016 l'ing. conveniva, nell'interesse di e i signori Persona_4 Parte_1
e nell'interesse di di alzare i prezzi del Controparte_12 Testimone_6 Controparte_5 listino della vendita degli appartamenti da realizzarsi in considerazione delle migliorie introdotte nel permesso di costruire n. 97 del 18 maggio 2017 (sub doc. n. 9 da rammostrare a teste) rispetto al progetto originario di cui al permesso di costruire n. 115 del3 luglio 2015 sub doc. n. 8 del fascicolo del Convenuto da rammostrare al teste;
8) Vero che l'ing. ha nominato la società QSC srl nella persona dell'ing. Persona_4 [...]
come professionista di fiducia con l'incarico di seguire e verificare tutte le opere per Tes_5
l'edificazione del nuovo complesso in via Lazzaro Papi 14;
9) Vero che l'ing. unitamente al sig. era presente nel cantiere di via Lazzaro Testimone_5 Tes_1
Papi 14 in occasione delle opere di realizzazione della nuova costruzione, con cadenza trimestrale;
pagina 16 di 40 10) Vero che UBI Banca nella persona del dr. chiedeva in data 25 luglio 2019 a CP_14
quale condizione per erogare l'ulteriore finanziamento di euro 2.000.000,00 dalla Controparte_5 stesa richiesto, la cancellazione dei contratti preliminari trascritti sul compendio immobiliare di
Milano via Lazzaro Papi 14;
11) Vero che in data 30 luglio 2019 e hanno sottoscritto la scrittura privata Controparte_5 Parte_1 prodotta sub doc n. 10 da rammostrare al teste;
12) Vero che in data 30 luglio 2019 l'Avv. ha inviato all'Avv. l'email Testimone_3 Controparte_15 con allegata la scrittura prodotta sub doc. 10 predisposta dall'Avv. come da doc. n. 32 Testimone_3 da rammostrare al teste;
13) Vero che in data 26.10.2018 ha presentato la pratica al Comune di Milano per la Controparte_5 modifica del progetto (sub doc. n. 34 da rammostrare al teste) di cui al permesso di costruire 115/2015
e successiva variante 97/2017, rappresentando le reali altezze degli stabili limitrofi;
14) Vero che ha sospeso le opere dall'ottobre 2018 al gennaio 2019 in attesa Controparte_5 dell'autorizzazione di detta variante dal Comune di Milano;
15) Vero che tra i mesi di giugno e luglio 2018 il Signor ha appreso dai Signori Controparte_7
e che la rappresentazione delle altezze degli edifici Controparte_12 Testimone_6 confinanti con quello acquistato da , come indicata dal permesso di costruire n. 115 del 3 CP_5 luglio 2015 sub doc. n. 8 da rammostrare al teste, era rappresentata differentemente dalla situazione di fatto;
16) Vero che ha inviato la comunicazione del 19 ottobre 2019 sub doc n. 12 da Controparte_5 rammostrare al teste;
17) Vero che ha inviato in data 25 ottobre 2019 la comunicazione prodotta sub doc. n. 13 Parte_1 da rammostrare al teste;
18) Vero che nel mese di ottobre 2019 il Signor ha nominato l'arch. Controparte_7 Per_3 per verificare i costi sostenuti per la costruzione dell'immobile di Milano via Lazzaro Papi
[...]
14;
19) Vero che ha utilizzato la struttura commerciale predisposta da Bluestone Holding S.r.l. Parte_1
a favore di per la vendita dei propri appartamenti;
Controparte_5
20) Vero che ha inviato in data 2 dicembre 2019 la comunicazione prodotta sub doc. n Controparte_5
14 da rammostrare al teste;
pagina 17 di 40 21) Vero che l'Avv. ha inviato il 5 dicembre 2019 la comunicazione prodotta sub doc. Testimone_3
n. 15 da rammostrare al teste;
22) Vero che in data 6 dicembre 2019 l'Avv. ha inviato al Notaio la Testimone_3 Persona_5 comunicazione prodotta sub doc. n. 16 da rammostrare al teste;
23) Vero che in data 10 dicembre 2019 l'Avv. ha inviato all'Avv. la Controparte_15 Testimone_3 comunicazione sub doc. n. 17 da rammostrare al teste;
24) Vero che l'ing. dopo il 10 dicembre 2019 ha intimato al Notaio di Persona_4 Persona_5 provvedere alla trascrizione del preliminare del 19 febbraio 2016 sub doc. n. 6 del fascicolo del
Convenuto da rammostrare al teste sull'intero compendio immobiliare di Via Lazzaro Papi 14;
25) Vero che nel mese di giugno 2018, a seguito della comunicazione effettuata ai soci di CP_5 della richiesta dell'ing. della trascrizione del contratto preliminare del 19 febbraio
[...] Persona_4
2016 sub doc. n. 6 del fascicolo del Convenuto da rammostrare al teste sull'intero compendio immobiliare di Via Lazzaro Papi 14, il Signor si è fatto rilasciare dai soci di Controparte_7
e da il mandato per trattare la definizione dei rapporti con Controparte_5 Controparte_5 Parte_1
26) Vero che l'11 dicembre 2019 si è tenuto un incontro presso lo studio dell'Avv. in Controparte_15
Milano Via Visconti di Modrone 18 con l'ing. l'Avv. , il Signor Persona_4 Testimone_3 [...]
e l'arch. CP_7 Persona_3
27) Vero che in occasione dell'incontro dell'11 dicembre 2019 presso lo studio dell'Avv. CP_15
il Signor ha rappresentato all'ing. che le migliorie che
[...] Controparte_7 Persona_4 lo stesso aveva concordato con avrebbero portato al doppio vantaggio economico del Controparte_5 maggior corrispettivo al quale aveva venduto i propri appartamenti e dell'incremento Parte_1 dell'earn-out contrattuale per i maggiori ricavi conseguiti da lasciando i costi delle Controparte_5 migliorie in capo a Controparte_5
28) Vero che l'Ing. in occasione dell'incontro dell'11 dicembre 2019 presso lo studio Persona_4 dell'Avv. ha replicato al Signor di essere stato abile nel Controparte_15 Controparte_7 concludere contratti con a proprio favore;
Controparte_5
29) Vero che due giorni dopo la riunione il 13 dicembre 2019 presso lo studio dell'Avv.
[...]
ha inviato al Notaio la comunicazione allegata sub. doc. n. 18 da Controparte_16 Persona_5 rammostrare al teste;
30) Vero che in data 16 dicembre 2019 ha inviato la comunicazione PEC prodotta sub doc. CP_5
n. 19 da rammostrare al teste;
pagina 18 di 40 31) Vero che in data 17 dicembre 2019 il Notaio ha inviato l'e-mail prodotta sub doc. n. 20 Per_5 da rammostrare al teste;
32) Vero che in data 19 dicembre 2019 il Signor ha accettato l'invito dell'Ing. Controparte_7 per una colazione presso il Molinetto Country Club;
Persona_4
33) Vero che in data 19 dicembre 2019, al Molinetto Country Club, l'ing. ha indicato al Persona_4
Signor i termini dell'accordo che lo stesso intendeva concludere tra e CP_7 Parte_1
Controparte_5
34) Vero che il 20 dicembre 2019, l'ing. ha inviato al Signor l'e- Persona_4 Controparte_7 mail prodotta sub doc. n. 21 da rammostrare al teste;
35) Vero che il Signor in data 20 dicembre 2019 ha inviato all'ing. Controparte_7 [...]
l'e-mail prodotta sub doc. n. 22 da rammostrare al teste;
Per_4
36) Vero che il 20 dicembre 2019, l'ing. ha inviato al Signor l'e- Persona_4 Controparte_7 mail prodotta sub doc. n. 23 da rammostrare al teste;
37) Vero che ha incaricato l'Avv. per la predisposizione della bozza Controparte_5 Controparte_15 dell'accordo raggiunto a seguito delle trattative iniziate tra l'ing. per e il Persona_4 Parte_1 signor per iniziate all'incontro del 13 dicembre 2019 tenutosi Controparte_7 Controparte_5 presso lo studio dell'Avv. in Milano via Visconti di Modrone 18; Controparte_15
38) Vero che ha incaricato l'Avv. per la predisposizione della bozza Parte_1 Testimone_3 dell'accordo a seguito delle trattative iniziate tra l'ing. per e il signor Persona_4 Parte_1
per a far data dall'incontro del 13 dicembre 2019 tenutosi Controparte_7 Controparte_5 presso lo studio dell'Avv. in Milano via Visconti di Modrone 18; Controparte_15
39) Vero che, ricevuta la bozza di accordo, l'ing. il 23 dicembre 2019 ha chiamato il Persona_4
Signor chiedendo di cambiare i termini dell'accordo; CP_7
40) Vero che in data 30 dicembre 2019 l'Avv. ha inviato all'Avv. l'e- Testimone_3 Controparte_15 mail sub doc. n. 25 da rammostrare al teste;
41) Vero che in data in data 7 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 26 da rammostrare al teste;
[...]
42) Vero che in data in data 10 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 27 da rammostrare al teste;
[...]
43) Vero che in data in data 15 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 28 da rammostrare al teste;
[...]
pagina 19 di 40 44) Vero che in data in data 17 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 29 da rammostrare al teste;
[...]
45) Vero che in data in data 24 gennaio 2022 l'Avv. ha inviato all'Avv. Testimone_3 CP_15
l'e-mail sub doc. n. 30 da rammostrare al teste;
[...]
46) Vero che in data 20 gennaio 2020 è stato sottoscritto l'accordo prodotto sub doc. n. 24 da rammostrare al teste.
Si indicano a testi:
Arch. in Milano, Via Lomazzo 19; Persona_3
Notaio con studio in Milano, Via Larga 19; Persona_5
Dr. presso UBI Banca sul capitolo n. 10. CP_14
Avv. Sabrina Cesari in via Severoli n. 3, Milano.
Geom. in via G. Di Vittorio n. 51, Settimo Milanese. CP_17
B) CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO: ammettersi, se del caso, Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare i maggiori costi sostenuti da a seguito delle modifiche progettuali ed Controparte_5 esecutive rispetto a quanto convenuto contrattualmente con nonché del costo di costruzione Parte_1 del terzo piano interrato dell'immobile di Milano, Via Lazzaro Papi 14.”
Per Controparte_8 Controparte_9
“così mutate rispetto a quelle iniziali in coerenza con quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti esposti in atti e a verbale, da intendersi richiamati, a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, così giudicare:
1) In via principale: accogliere i due motivi di appello incidentale dedotti nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalle comparenti;
2) previo accoglimento dei pertinenti motivi d'appello, accogliere parzialmente la domanda subordinata formulata da ma nei soli confronti del dott. e del sig. Parte_1 Controparte_7
con conseguente accoglimento delle seguenti domande, respinte le altre: Controparte_10
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'annullamento della transazione 20.1.2020 (datata per errore 20.1.2019) ex art. 1971 c.c. o, in subordine, ex art. 1435 c.c. quanto al solo CP_7
pagina 20 di 40 - dichiarare tenuto e condannare a restituire all'attore le quote di Controparte_7 [...] nella misura del 10% o, in caso di valore inferiore delle stesse rispetto alla data del CP_5
20.1.2020 o di trasferimento a terzi, condannare a versare all'attore la somma Controparte_7 equivalente al loro valore in misura da determinarsi in corso di causa non minore di euro
1.004.500,00;
- dichiarare tenuto a restituire a la somma di euro 172.000,00 quale Controparte_7 Parte_1 quota parte del finanziamento soci effettuato da quest'ultima a Controparte_5
(…)
- dichiarare la responsabilità di (…) per il danno creato a con la Controparte_10 Parte_1 scrittura 20.1.20 ai sensi dell'art. 2467 c.c.
- dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 2476 c.c. co 8 c.c.; CP_7
(omissis)
3) constatata l'assenza di qualsiasi ingerenza e/o partecipazione delle società e Controparte_8 nella trattativa che ha portato alla conclusione dell'accordo transattivo del 20 Controparte_9 gennaio 2020 e, per l'effetto, condannare solo i signori , Controparte_7 Controparte_10
e al pagamento delle somme richieste - a vario titolo - dall'attrice
[...] Controparte_1 Parte_1
[...]
4) respingere tutte le altre domande di nei confronti delle odierne appellate. Parte_1 in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale, risolvendo la transazione, dovesse ritenere fondata la richiesta di risarcimento danni avanzata da nei Parte_1 confronti della cessata escludere o limitare la responsabilità di e Controparte_5 Controparte_8
e determinare l'importo eventualmente dovuto nel rispetto dei termini disposti Controparte_9 dall'art. 2495 c.c., ovvero sino alla concorrenza massima di euro 146.034,00 per Controparte_8
e di euro 146.034,00 per determinandolo in un importo nullo o inferiore a tali Controparte_9 somme per i motivi di cui in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nei confronti della parte che risulti soccombente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Bluestone s.r.l. in Parte_1 liquidazione, i relativi amministratori (sig.ri e ) e il Controparte_1 Controparte_10 socio di maggioranza (sig. ), nonché esponendo in fatto: Controparte_7 Controparte_5
pagina 21 di 40 - che era proprietaria di un immobile cielo-terra adibito ad autorimessa sito in Milano, Parte_1
via Lazzaro Papi, n. 14;
- che, con scrittura privata del 22 giugno 2015, aveva promesso in vendita detto Parte_1
immobile, per il prezzo di euro 9.200.000, a intenzionata a demolirlo e a Controparte_5 costruire sul terreno un nuovo complesso residenziale;
- che, con la medesima scrittura privata, si era a sua volta impegnata a vendere a Controparte_5
per il corrispettivo di euro 6.400.000, il 25% delle unità immobiliari che sarebbero Parte_1 state ivi costruite;
- che siffatta scrittura, poi integrata da un successivo accordo del 5 febbraio 2016:
i. prevedeva un particolare meccanismo, detto “earn out”, in base al quale il prezzo della compravendita si sarebbe incrementato a favore di nell'ipotesi in cui Parte_1 avesse ricavato dall'operazione immobiliare un importo superiore ad Controparte_5 euro 24.000.000;
ii. stabiliva un termine di trentotto mesi dalla data del rogito per il completamento, da parte di del nuovo complesso immobiliare, prevedendo penali a favore di Controparte_5 in caso di ritardo;
Parte_1
iii. era sospensivamente condizionata al rilascio amministrativo del permesso di costruire;
- che ottenuto il permesso di costruire, le parti, in data 19.2.2016, provvedevano alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell'autorimessa;
- che, in pari data, le parti stipulavano altresì un preliminare di vendita avente ad oggetto il 25% delle costruende unità immobiliari, contratto regolarmente iscritto nella Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
- che successivamente alla stipula del predetto preliminare di vendita, prometteva a sua Parte_1
volta in vendita a terzi la maggior parte delle unità immobili che si era Controparte_5 impegnata a trasferirle, ricevendo caparre confirmatorie per complessivi euro 2.373.000.;
- che solo in data 26 febbraio 2019, a ridosso dalla scadenza del termine di trentotto mesi stabilito nella scrittura privata del 22.6.2015, comunicava a che i lavori non Controparte_5 Parte_1 sarebbero stati completati nel termine pattuito;
- che conseguentemente, con missiva del 26.3.2019, comunicava a di Parte_1 Controparte_5
volersi avvalere delle penali per il ritardo;
pagina 22 di 40 - che nel luglio 2019, comunicava a la necessità di ottenere un Controparte_5 Parte_1
finanziamento bancario per il completamento della costruzione e che a tal fine si rendeva necessaria la cancellazione della trascrizione del preliminare di vendita delle unità immobiliari;
- che acconsentiva alla cancellazione, previa promessa scritta della rinnovazione della Parte_1
trascrizione una volta ottenuto il finanziamento;
- che nelle more comunicava a il diritto all'ottenimento di somme in Parte_1 Controparte_5
applicazione del meccanismo dell'earn out (atteso che aveva realizzato un Controparte_5 fatturato superiore ad euro 24.000.000);
- che contestava la debenza di tali somme in punto di quantum, dichiarandosi, con Controparte_5
missiva del 2.12.2019, a sua volta creditrice nei confronti cui imputava i ritardi nelle Parte_1 costruzioni e i maggiori costi di progettazione e realizzazione;
- che in data 11 dicembre 2019, nel corso di una riunione, minacciava di non dare Controparte_5
seguito al trasferimento delle unità immobiliari a paventando altresì, a scopo Parte_1 intimidatorio, il rischio di fallimento di in considerazione delle caparre che Parte_1 quest'ultima avrebbe dovuto restituire ai terzi promissari acquirenti;
- che per tale ragione si determinava ad accettare una scrittura transattiva, formalizzata Parte_1
in data 20.1.2020, con la quale:
i. trasferiva al socio di maggioranza di sig. , la Parte_1 Controparte_5 CP_7 quota del 10% dalla medesima detenuta nella società (del valore Controparte_5 di euro 1.000.000), al corrispettivo -irrisorio- di euro 1.000, nonché parte di un finanziamento soci effettuato da a per euro 172.000, a Parte_1 Controparte_5 fronte di un corrispettivo -ancor più irrisorio- di euro uno;
ii. rinunciava alle somme dovute da a titolo di penali, earn out e Parte_1 Controparte_5 minor valore degli immobili per mancato rispetto del capitolato;
iii. dal conto suo, rinunciava alle pretese creditorie avanzate nei confronti di CP_5
Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'attrice domandava al Tribunale l'annullamento dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1971 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 1434 e ss. c.c., con conseguente condanna:
- del sig. alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della transazione (e, CP_7
quindi, a restituire il 10% delle quote di ovvero il loro valore, da Controparte_5
pagina 23 di 40 quantificarsi in una somma non inferiore ad euro 1.004.500, nonché a restituire la somma di euro 172.000, quale quota parte del finanziamento soci);
- di pagamento di quanto dovuto a titolo di penali, earn out e minor valore degli Controparte_5
immobili trasferiti per mancato rispetto del capitolato, per un importo non inferiore ad euro
1.444.110,11.
Parte attrice domandava altresì la condanna dei sig.ri e , amministratori di CP_2 CP_1
nonché del sig. al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro Controparte_5 CP_7
2.621.110,11
Si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_5 nonché, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese attoree.
Si costituiva altresì il sig. , contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata CP_7 dall'attrice ed eccependo in particolare che:
- le trattative che hanno condotto alla transazione erano state innescate da reciproche pretese economiche;
- le trattive, diversamente da quanto allegato da parte attrice, erano state condotte sotto l'incessante pressione di la quale intendeva ottenere la trascrizione di un contratto Parte_1 preliminare, non solo sugli immobili che le erano stati promessi in vendita, ma sull'intero mappale su cui insistevano appartamenti nel frattempo edificati e promessi in vendita da a terzi acquirenti per decine di milioni;
Controparte_5
- che l'earn out contrattuale, tenuto conto dei maggiori costi resisi necessari a causa della condotta di (che aveva sottaciuto l'esistenza di una trave nel sottosuolo che aveva Parte_1 reso necessari maggiori scavi), nonché del costo della fornitura e degli arredi compresi nella vendita degli immobili, era da quantificarsi in euro 94.019,60 e non già nel maggior importo di euro 677.110,11 allegato da Parte_1
- che non aveva diritto alla penale per i ritardi, essendosi questi ultimi verificati a Parte_1
causa della condotta dell'attrice (che oltre ad aver sottaciuto i problemi strutturali dell'immobile, aveva anche erroneamente indicato, nel progetto dalla medesima realizzato, le altezze degli stabili confinanti con cui allinearsi, rendendo conseguentemente necessario attendere il rilascio dell'autorizzazione comunale alle variazioni progettuali);
pagina 24 di 40 - che vantava nei confronti di un credito per complessivi euro Controparte_5 Parte_1
2.149.437,98 (di cui euro 265.845,73 per conguagli, euro 1.219.283,25 per maggiori costi di progetto ed euro 664.309,00 per i danni derivanti dai ritardi imputabili a;
Parte_1
- che la domanda di annullamento era del tutto infondata.
Concludeva, quindi, domandando, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale subordinata: (i) di condannare al pagamento della somma di euro Parte_1
2.149.437,98; (ii) di accertare l'earn out contrattuale in favore di nella (sola) somma di euro Parte_1
94.019,60.
Si costituivano altresì i sig.ri e , instando per il rigetto delle Controparte_1 Controparte_10 domande attoree.
Alla prima udienza il giudice istruttore, preso atto dell'avvenuta cancellazione di dal Controparte_5 registro delle imprese, dichiarava l'interruzione del giudizio. nel riassumere il giudizio citava innanzi al Tribunale, oltre alle originarie parti del processo, Parte_1 anche i soci della cancellata ( Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
e , domandandone la condanna al Controparte_8 Controparte_4 CP_3 pagamento di quanto dovuto a titolo di penali, earn out e minor valore degli immobili trasferiti per mancato rispetto del capitolato, nonché al risarcimento, in solido con gli altri convenuti, del danno patito. si costituivano in Controparte_6 Controparte_18 giudizio concludendo per il rigetto delle domande attoree o, comunque, per la limitazione della loro responsabilità in proporzione a quanto ricevuto in sede di liquidazione di Formulavano Controparte_5 altresì domanda riconvenzionale condizionata analoga a quella avanzata dal sig. , CP_7 ritualmente costituitosi, al pari degli altri convenuti, nel giudizio riassunto.
Si costituivano altresì i sig.ri e instando per il rigetto delle domande Controparte_4 CP_3 attoree e domandando in via riconvenzionale subordinata:
- di accertare e dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di earn out ovvero, in Parte_1
subordine, di rideterminare l'earn out contrattuale in favore di parte attrice nella somma di euro
94.019,60;
- di condannare al pagamento in favore dei sig.ri in proporzione alle rispettive Parte_1 CP_3
quote sociali, di un importo, da determinarsi anche in via equitativa, a titolo di conguagli, maggiori costi e danni da ritardo.
pagina 25 di 40 Precisate ritualmente le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7806/2023:
- dichiarava la carenza di legittimazione passiva di considerato che Controparte_5
quest'ultima non era stata parte dell'accordo transattivo e che non aveva svolto Parte_1 alcuna domanda nei suoi confronti;
- dichiarava l'inammissibilità della memoria di replica depositata da e Controparte_8
. Queste ultime, infatti, si erano inizialmente costituite insieme a Controparte_9 CP_6 instando per il rigetto delle domande attoree per poi mutare completamente impostazione
[...] difensiva in sede di memoria di replica, arrivando financo, in totale spregio del contraddittorio,
a sostenere le ragioni di Parte_1
- rigettava la domanda di annullamento della transazione per temerarietà formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 1971 c.c., difettando la prova tanto della manifesta infondatezza delle pretese di quanto della mala fede di quest'ultima; Controparte_5
- disattendeva altresì la domanda di annullamento formulata da ai sensi dell'art. 1434 e Parte_1
ss. c.c. La documentazione versata in atti attestava, invero, l'esistenza di una lunga, meditata e ragionata trattativa, del tutto incompatibile con i presupposti dell'annullamento per violenza morale;
- dichiarava conseguentemente assorbite le ulteriori domande attoree, nonché le domande riconvenzionali proposte dalle convenute (perché subordinate all'accoglimento della domanda di annullamento);
- compensava le spese processuali tra e le parti e Parte_1 Controparte_8 CP_9
e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti delle altre parti
[...] convenute.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame articolando quattro motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di annullamento ex art. 1971 c.c., sulla base della ritenuta insussistenza tanto del requisito oggettivo (manifesta infondatezza delle pretese di , quanto di quello Controparte_5 soggettivo (malafede di quest'ultima). Nella prospettazione dell'appellante, al contrario, dalla documentazione versata in atti emergerebbe chiaramente la temerarietà delle pretese di Controparte_5 sarebbe, infatti, documentalmente dimostrato che prima della missiva del 2.12.2019, Controparte_5
pagina 26 di 40 non avesse mai contestato a la debenza di somme a titolo di conguagli, maggiori costi di Parte_1 progetto e danni da ritardo. Al contrario, prima del dicembre 2019, avrebbe Controparte_5 espressamente riconosciuto il credito di a titolo di penali per i ritardi;
circostanza, Parte_1 quest'ultima, ammessa anche dai soci e nella loro memoria di replica. CP_9 CP_8
Oltretutto, le pretese avanzate - per la prima volta - da con la missiva del 2.12.2019 non Controparte_5 troverebbero alcun fondamento contrattuale: in nessuno degli accordi stipulati dalle parti, infatti, sarebbe stata prevista la risarcibilità dei maggiori costi sostenuti da per la demolizione Controparte_5 delle travi e per le migliorie apportate ai progetti.
In definitiva, secondo l'appellante, con la missiva del 2.12.2019, avrebbe costruito ad Controparte_5 arte delle pretese creditorie, prive di qualsivoglia fondamento, al solo fine di intimidire sì da Parte_1 indurla alla stipula di un accordo transattivo iniquo. E ciò sarebbe vieppiù dimostrato dalla circostanza per cui, in una missiva datata 11 luglio 2019, aveva qualificato quelle stesse voci Controparte_5 oggetto delle pretese creditorie avanzate nella successiva missiva del dicembre 2019 non come debiti di ma semplicemente come poste da sottrarre dal fatturato ai fini del calcolo dell'earn out. Parte_1
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare la domanda di annullamento dell'accordo transattivo, ha ritenuto giustificata la presenza alla transazione del sig. in proprio. Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, la CP_7 presenza del non solo rappresenterebbe “ulteriore e palpabile indice della temerarietà CP_7 della lite, ma risulta anche connotata da mancanza di lecita causa, dato che la sentenza non chiarisce in alcun modo quale sarebbe, sul punto, il rapporto sinallagmatico della transazione CP_19
” (testuale appello pag. 27).
[...]
Con il terzo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda di annullamento per violenza morale, ancorché il consenso di alla stipula della transazione fosse stato carpito Parte_1 attraverso la minaccia di un male ingiusto: e cioè la minaccia di un danno di oltre 5,4 milioni di euro, pari alle somme che l'appellante avrebbe dovuto restituire ai terzi promissari acquirenti ove CP_5 si fosse rifiutata di dare seguito al trasferimento delle unità immobiliari oggetto del preliminare.
[...]
Nella prospettazione di parte appellante, sussisterebbe anche l'ulteriore requisito previsto dall'art. 1438
c.c. e cioè quello del vantaggio ingiusto: ed infatti il beneficiario della transazione è risultato essere un soggetto che non si trovava in alcun modo in una posizione litigiosa rispetto a vale a dire il Parte_1 sig. personalmente. CP_7
pagina 27 di 40 Né la violenza morale potrebbe dirsi esclusa, in tesi, per il sol fatto che alla transazione fosse Parte_1 stata assistita dal proprio legale.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato le istanze istruttorie avanzate dall'allora attrice (prova testimoniale e interpello), così giungendo ad un'erronea ricostruzione dei fatti di causa.
Si sono costituiti, con un unico procuratore, i sig.ri e contestando Controparte_1 Controparte_10 quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto del gravame avversario. In particolare, gli appellati hanno dedotto:
- che la spesa originariamente preventivata per la realizzazione del complesso immobiliare (euro
9.800.000) era significativamente aumentata (di euro 4.000.000) a causa dell'errata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte di (che aveva omesso di segnalare Parte_1
l'esistenza di una trave internata), nonché in conseguenza della decisione di aumentare il numero degli appartamenti e di introdurre migliorie nella scelta dei materiali;
- che era perfettamente a conoscenza di tale aumento dei costi avendo sempre Parte_1
partecipato, per il tramite del proprio titolare (ing. , nonché di un proprio esperto di Tes_1 fiducia, a tutte le fasi esecutive e decisionali del progetto immobiliare;
- che nel corso dei lavori era emerso che avesse altresì errato nell'indicare la corretta Parte_1
altezza degli edifici confinanti e che ciò aveva causato un temporaneo blocco del cantiere in attesa della nuova autorizzazione comunale;
- che dalla comunicazione di tale circostanza a avvenuta nell'ottobre 2019, era nato un Parte_1
fitto scambio di missive tra le due società, sfociato in reciproche contestazioni e recriminazioni;
- che gli amministratori di affidarono quindi al socio , imprenditore Controparte_5 CP_7
esperto nel settore immobiliare, il compito di condurre una trattativa per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia insorta, onde evitare le conseguenze di un eventuale giudizio;
- che nel corso delle trattative aveva proposto, quale soluzione conciliativa finale, che Parte_1
le due società rinunciassero alle reciproche pretese e che il sig. personalmente CP_7
(vista l'imminente liquidazione di rilasciasse una garanzia per il recupero Controparte_5 dell'investimento che aveva effettuato nella società (a fronte Parte_1 Controparte_5 della rinuncia da parte di agli eventuali utili di;
Parte_1 Controparte_5
pagina 28 di 40 - che aderiva a siffatta proposta conciliativa, provvedendo a stipulare l'accordo Controparte_5
transattivo del 20.1.2020 che era frutto di concessioni e rinunce reciproche;
- che, conseguentemente, non sussistevano i presupposti per l'annullamento della transazione né per temerarietà delle pretese, né per violenza morale;
- che l'infondatezza delle doglianze avversarie era emersa anche in sede penale, ove il PM., nel richiedere l'archiviazione della posizione del sig. e del sig. per i CP_7 CP_2 delitti di cui agli artt. 640 e 393 c.p. (poi accolta dal GIP), ha ritenuto che: “L'avvenuta stipulazione dell'accordo transattivo del 20.1.2020 lungi dal porsi quale atto di disposizione patrimoniale concluso da una vittima coartata da una altrui minaccia, appare più come il naturale epilogo di una trattativa volta a trovare una soluzione bonaria di un insorto conflitto”.
Si è costituita altresì eccependo l'intervenuto passaggio in giudicato per difetto Controparte_5 di impugnazione del capo di sentenza che ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è inoltre costituita articolando difese del tutto sovrapponibili a quelle svolte dagli Controparte_6 appellati sig.ri e e instando, quindi, per il rigetto del gravame. In Controparte_1 Controparte_10 via di mero appello incidentale condizionato, l'appellata ha domandato la condanna di al Parte_1 pagamento in suo favore del 40% (pari alla sua quota di partecipazione nell'estinta Controparte_5 della somma di euro 2.149.437,98 per conguagli, maggiori costi di progetto e danni da ritardo come da missiva di del 2.12.2019. Controparte_5
Anche si è costituito in giudizio aderendo alle difese dei convenuti Controparte_7 CP_1
e . L'appellato ha, inoltre, precisato:
[...] Controparte_10
- che le pretese avanzate da nei confronti di lungi dal rivestire carattere Controparte_5 Parte_1
di pretestuosità, erano specifiche e debitamente documentate;
- che era stato lo stesso ing. titolare di a chiedere che la garanzia per il Tes_1 Parte_1
recupero dell'investimento in venisse rilasciata dal sig. Controparte_5 CP_7 personalmente, in quanto soggetto ritenuto maggiormente solvibile rispetto a Controparte_5
Quest'ultima, infatti, era una società veicolo costituita al solo scopo di realizzare l'operazione immobiliare di via Lazzaro Papi, sicché di lì a poco sarebbe stata messa in liquidazione;
- che l'accordo transattivo era stato il frutto di una lunga trattativa tra due professionisti del settore (l'ing. e il sig. ), assistiti dai rispettivi legali che avevano di volta Tes_1 CP_7 in volta provveduto a modificare la bozza dell'accordo secondo i desiderata della stessa Pt_1
[...]
pagina 29 di 40 Ha, dunque, concluso per il rigetto del gravame e, in via di appello incidentale condizionato, per la condanna di al pagamento dell'importo di euro 2.149.437,98. Parte_1
Si sono, inoltre, costituite e che, dopo aver precisato le Controparte_8 Controparte_9 ragioni sottese al mutamento di impostazione difensiva (all'atto della costituzione in giudizio le due società si sarebbero trovate in uno stato di soggezione e coazione morale nei confronti del sig.
che aveva concesso loro taluni finanziamenti), hanno proposto appello incidentale CP_7 avverso la sentenza di primo grado, articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello incidentale, e censurano Controparte_8 Controparte_9
l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande contenute nella memoria di replica, ancorché non si trattasse di domande “nuove” in senso proprio, ma di mere adesioni alle domande già formulate dall'attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio. Nella Parte_1 prospettazione delle appellanti incidentali, dunque, in mancanza di un ampliamento del thema decidendum, non si sarebbe verificata alcuna violazione del contraddittorio, sicché la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale sarebbe del tutto priva di giustificazione.
Con il secondo motivo di appello incidentale, e Controparte_8 Controparte_9 aderiscono alla domanda di annullamento dell'accordo transattivo formulata da precisando Parte_1 però che i conseguenti obblighi restitutori dovrebbero gravare esclusivamente sul sig. (e CP_7 al più sui sig.ri e in quanto amministratori di , atteso che le odierne CP_2 CP_1 Controparte_5 appellanti incidentali non avevano in alcun modo preso parte alla transazione per cui è causa.
Infine, si sono costituiti in giudizio i sig.ri e instando per il Controparte_3 Controparte_4 rigetto sia dell'appello principale di che dell'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_8
e In particolare, parte appellata ha dedotto:
[...] Controparte_9
- che non corrisponde al vero che avesse sollevato le proprie contestazioni nei Controparte_5
confronti di solo con la missiva del 2.12.2019: quest'ultima, infatti, era stata Parte_1 preceduta da numerose contestazioni verbali, nonché da una lettera datata 19.10.2018;
- che non ha diritto ad alcuna somma a titolo di earn out, considerato che tale Parte_1
meccanismo era stato previsto esclusivamente in sede di contratto preliminare, poi integralmente superato dal contratto definitivo;
- che i costi addebitati a da trovano puntuale riscontro nelle previsioni Parte_1 Controparte_5
contrattuali;
pagina 30 di 40 - che, in ogni caso, non ha mai contestato i fatti posti a fondamento delle pretese di Parte_1
(omessa segnalazione della trave internata, inadempimento all'obbligo di Controparte_5 bonifica, errata rappresentazione delle altezze degli edifici confinanti etc.);
- che, quindi, è del tutto infondata la domanda di annullamento per asserita temerarietà delle pretese di Controparte_5
- che è parimenti priva di fondamento la domanda di annullamento per violenza morale, non essendo configurabile alcun “vantaggio ingiusto” : infatti, attraverso la stipula Controparte_5 della transazione ha semplicemente tentato di ottenere la soddisfazione dei propri diritti nei modi consentiti dall'ordinamento;
- che la partecipazione del sig. alla transazione trovava giustificazione negli CP_7
ulteriori rapporti giuridici e commerciali allora intercorrenti tra il medesimo e il CP_7 legale rappresentante di (primo fra tutti “l'affare” ; Parte_1 Controparte_5
- che il Tribunale ha correttamente disatteso le istanze istruttorie avanzate da che si Parte_1
sarebbero rilevate del tutto superflue ai fini del decidere;
- che l'appello incidentale di e dovendosi invero Controparte_8 Controparte_9
qualificare in termini di appello principale, è tardivo perché proposto successivamente allo spirare dei termini previsti dall'art. 325 e ss. c.p.c.;
- che, in ogni caso, e non hanno in alcun modo Controparte_8 Controparte_9
dimostrato la violenza morale asseritamente subita dal sig. . CP_7
All'udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 2.10.2024, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29.10.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. In quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di né Controparte_5 Parte_1 né gli appellanti incidentali e infatti, hanno sollevato Controparte_8 Controparte_9 censure sul punto. Anzi, ha espressamente allegato di aver notificato l'atto di appello anche Parte_1
a ai soli fini della litis denuntiatio. Controparte_5
Tanto premesso, passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
pagina 31 di 40 Il primo motivo dell'appello principale di avente ad oggetto la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 1971 c.c., non può trovare accoglimento.
L'art. 1971 c.c. statuisce che “Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa,
l'altra può chiedere l'annullamento della transazione”.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, una pretesa può considerarsi temeraria solo ove la stessa risulti assolutamente e obiettivamente infondata, sì da escludere che la transazione abbia avuto ad oggetto una res dubia. (Cass. n. 5139/2003; cass. n. 19023/2015; Cass. n. 12744/2022).
Nella prospettazione di parte appellante, la prova della temerarietà delle pretese di si Controparte_5 ricaverebbe dal difetto di tempestività delle relative contestazioni: la circostanza stessa per cui tali ragioni creditorie non fossero state avanzate nell'immediatezza dei fatti che ne avevano dato origine, ma solo con la missiva del 2.12.2019, sarebbe di per sé prova della relativa infondatezza.
L'assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, è da ritenersi pacifico in atti che fosse stata resa costantemente edotta delle Parte_1 circostanze fattuali poste a fondamento delle pretese creditorie di (omessa Controparte_5 comunicazione della trave internata, errata rappresentazione delle altezze degli edifici confinanti, aumento del numero degli appartamenti, modifiche nella scelta dei materiali utilizzati etc.). Tutti gli appellati hanno infatti allegato che l'ing. titolare e legale rappresentante di aveva Tes_1 Parte_1 partecipato attivamente a tutte le fasi esecutive e decisionali del progetto immobiliare ed era perciò conscio di tutte le problematiche verificatesi nel corso dei lavori che avevano comportato un aumento dei costi e delle tempistiche. Tale circostanza, non essendo mai stata oggetto di specifica contestazione da parte di può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Parte_1
È inoltre documentalmente dimostrato che, quanto meno l'erronea rappresentazione da parte di Pt_1 delle altezze degli edifici confinanti, fosse stata comunicata a quest'ultima per iscritto più di un
[...] anno prima rispetto alla missiva del 2.12.2019. Ed invero con comunicazione del 19.10.2018, aveva informato della problematica riscontrata e del fermo del cantiere che Controparte_5 Parte_1 ne era conseguito (cfr. doc. 12 fascicolo primo grado ). CP_7
A ciò si aggiunga che la circostanza per cui avesse formalizzato per iscritto tutte le Controparte_5 proprie pretese creditorie solo in data 2.12.2019 trova una plausibile giustificazione.
Tale missiva, infatti, è stata elaborata in risposta alla lettera di del 20.9.2019 (cfr. doc. 11 Parte_1 fascicolo primo grado ) che, solo in quella data (e quindi solo un paio di mesi prima), CP_7
pagina 32 di 40 aveva comunicato a il conteggio definitivo delle somme asseritamente dovute a titolo di Controparte_5 earn out, quantificate in complessivi euro 671.110,11
Fermo quanto sopra, giova tuttavia osservare che la mera intempestività di una contestazione non è di per sé sintomo di temerarietà, soprattutto ove si tratti, come nella fattispecie, di contestazioni estremamente specifiche, circostanziate e supportate da adeguato compendio probatorio.
Ed invero nell'articolata missiva del 2.12.2019, ha individuato in maniera puntuale e Controparte_5 dettagliata le singole voci del proprio complessivo controcredito di euro 2.149.437,98.
In particolare, ha contestato a Controparte_5 Parte_1
- che le modifiche progettuali concordate inter partes avevano determinato un aumento del valore degli immobili promessi in vendita a pari ad euro 1.111.2888,85 rispetto Parte_1 all'originario valore di listino;
- che la costruzione del terzo piano interrato di box aveva determinato un ulteriore aumento rispetto al listino di vendita di euro 458.250,00;
- che tali somme, quindi, dovevano essere detratte dall'earn out;
- che risultava, inoltre, debitrice delle seguenti ulteriori somme: Parte_1
i. euro 385.992, 00 per la necessaria demolizione del sistema di travi di contrasto che Pt_1 aveva omesso di segnalare;
[...]
ii. euro 296.841 per i danni subiti a causa del ritardo di cinque mesi che tale operazione di demolizione aveva determinato;
iii. euro 210.135,00 per i ritardi causati dall'erronea rappresentazione delle altezze degli edifici confinanti;
iv. euro 30.00 per le opere di bonifica resesi necessarie in corso di esecuzione;
v. euro 83.122 per i ritardi che tale operazione aveva causato;
vi. euro 312.580 per la costruzione del terzo piano interrato;
vii. euro 74.211 per i danni da ritardo provocati dalla costruzione del terzo piano interrato;
viii. euro 490.711 per le migliorie progettuali concordate con che avevano Parte_1 determinato un incremento del valore degli immobili oggetto della promessa di vendita rispetto al prezzo di listino originario;
ix. euro 184.273 per i costi di marketing di cui aveva usufruito per la vendita Parte_1 delle unità immobiliari ai terzi sub acquirenti.
pagina 33 di 40 ha replicato nel merito a tali contestazioni, sollevando difese di natura tecnica e giuridica. In Parte_1 particolare, ha contestato la tempestività della denuncia relativa alle travi e negato la Parte_1 debenza dei costi sostenuti da per le migliorie, le opere di bonifica e il marketing, sul Controparte_5 presupposto che la risarcibilità di tali voci non trovasse fondamento contrattuale.
Ebbene, come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, proprio le difese spiegate nel merito da attraverso i suoi legali – sia in fase giudiziale che extragiudiziale – consentono di Parte_1 escludere la temerarietà delle pretese di dimostrando che, al contrario, si trattava di Controparte_5 questioni controversie che avrebbero potuto sfociare in un contenzioso dall'esito tutt'altro che certo.
Basti pensare che gli appellati hanno replicato puntualmente alle doglianze di in ordine Parte_1 all'asserito difetto di fondamento contrattuale delle pretese di deducendo che: Controparte_5
- i costi addebitati a per le bonifiche non eseguite troverebbero fondamento negli artt. Parte_1
6 e 20 del contratto integrativo del 22.6.2015,
- gli addebiti per le varianti e le migliorie rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto originario troverebbero conforto nell'art. 17 del medesimo contratto e l'addebito dei costi di marketing nell'art. 29;
- i costi per la realizzazione del terzo piano dovrebbero essere addebitati pro quota a in Parte_1
base ai criteri di cui all'art. 3 dell'addendum.
Non senza considerare che molte di tali voci (terzo piano interrato, bonifica, conguaglio box, marketing) sono menzionate dalla stessa nella missiva del 20.9.2019, il che lascia quanto Parte_1 meno dubitare della fondatezza della tesi dell'appellante secondo cui si tratterebbe di poste “create ad arte” da con la lettera del dicembre 2019. Controparte_5
Per queste ragioni deve ritenersi che l'accordo transattivo del 20.1.2020, con il quale e Parte_1 hanno rinunciato alle reciproche pretese creditorie, abbia effettivamente avuto ad Controparte_5 oggetto una res dubia, vale a dire una situazione di incertezza circa i diritti e le posizioni contrattuali delle parti, la cui risoluzione avrebbe indubbiamente richiesto una delicata delibazione in sede giudiziale.
E tale considerazione è di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda di annullamento ex art. 1971 c.c. La norma, come ut supra evidenziato, presuppone infatti che le pretese della parte contro cui si chiede l'annullamento siano manifestamente e totalmente infondate, cioè tali da escludere in radice che la transazione possa aver avuto ad oggetto una res incerta.
pagina 34 di 40 Parimenti infondato si rivela il secondo motivo dell'appello principale, con il quale si Parte_1 duole che il Tribunale abbia ritenuto giustificata la presenza del in proprio all'accordo CP_7 transattivo.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la partecipazione all'accordo del sig. CP_7 fosse stata espressamente convenuta dalle parti. Il riferimento è, in particolare, all'email del 21.12.2019 inviata dall'ing. proprio al sig. , nella quale il primo riepiloga sinteticamente il Tes_1 CP_7 contenuto dell'accordo raggiunto tra i due il giorno precedente. (doc. 21 fascicolo primo grado
). Dalla lettura dell'e-mail emerge che avrebbe acconsentito a cedere le proprie CP_7 Parte_1 quote in al sig. , a condizione che le fosse assicurato, attraverso il Controparte_5 CP_7 rilascio di apposita fideiussione, il recupero di quanto investito nella società di Controparte_5 cui il sig. era socio. La partecipazione di quest'ultimo all'accordo transattivo, quindi, era CP_7 stata espressamente concordata tra le parti, sicché non può ora dolersi di un profilo Parte_1 soggettivo del negozio al quale aveva prestato adesione nel legittimo esercizio della propria autonomia privata.
A ciò si aggiunga che, comunque, vi sono plurimi elementi indiziari che depongono nel senso che la transazione per cui è causa intendesse tacitare tutta una serie di questioni insorte non solo tra CP_5
e ma anche tra quest'ultima e il sig. . Nella citata e-mail del 21.12.2019,
[...] Parte_1 CP_7
l'ing. fa infatti riferimento anche all'azzeramento di un debito di euro 470.000,00 che Tes_1 Pt_1 vantava nei confronti di – società di scopo avente ad oggetto l'acquisto, la
[...] Controparte_5 ristrutturazione e la rivendita frazionata di un immobile sito in via Verona a Milano – come detto partecipata dal sig. . CP_7
Appare, quindi condivisibile, la sentenza di primo grado laddove il Tribunale, nel giustificare la presenza del sig. all'accordo transattivo, ha affermato che “La transazione era CP_7 evidentemente finalizzata a mettere la parola fine a tutta una serie di questioni che coinvolgevano anche altri affari”.
Per queste ragioni anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
Quanto al terzo motivo di appello principale, avente ad oggetto la pretesa violazione degli artt. 1434 ss. c.c., si osserva quanto segue.
Nella prospettazione di parte appellante, l'accordo transattivo sarebbe stato frutto di violenza morale: il consenso di sarebbe stato, infatti, estorto attraverso la minaccia, avanzata da Parte_1 Controparte_5 di non dare seguito al trasferimento delle unità immobiliari promesse in vendita (il che avrebbe pagina 35 di 40 comportato il dissesto finanziario di obbligata alla restituzione delle ingenti caparre ricevute Parte_1 dai terzi sub acquirenti).
La tesi di parte appellante non può trovare accoglimento.
In primo luogo, giova osservare che la minaccia allegata dall'odierna appellante non risulta supportata da adeguato compendio probatorio.
Dalla documentazione versata, infatti, non emerge in alcun modo il rifiuto di al Controparte_5 trasferimento degli immobili promessi in vendita: ciò a cui opponeva resistenza era la Controparte_5 richiesta, avanzata da e ritenuta iniqua e ingiustificata, di provvedere alla trascrizione del Parte_1 preliminare sull'intero compendio immobiliare (e non già sulle sole unita promesse in vendita a Pt_1
(cfr. docc. 16, 17, 18 e 19 ). La trascrizione globale avrebbe, infatti, reso più
[...] CP_7 difficoltosa per la rivendita delle restanti unità immobiliari a soggetti terzi. Controparte_5
È quindi da escludersi che il contegno assunto da rispetto alla richiesta di trascrizione Controparte_5 del preliminare avanzata da possa assumere i connotati di una violenza morale, vieppiù ove Parte_1 si consideri che ai sensi dell'art. 1438 c.c., la minaccia di far valere un diritto è causa di annullamento del contratto solo ove diretta a conseguire un “vantaggio ingiusto”, in alcun modo ravvisabile nel caso di specie.
Né, in ogni caso, può ritenersi che l'eventuale timore ingeneratosi in (e, per essa, nell'ing. Parte_1
in relazione all'eventuale restituzione delle caparre ricevute dai terzi su acquirenti sia Tes_1 direttamente riconducibile al contegno di Come condivisibilmente rilevato anche dal Controparte_5
PM nella richiesta di archiviazione del procedimento penale instaurato ai danni del sig. CP_7 per i medesimi fatti per cui è causa “lo stato di coazione ingenerato in – e che quest'ultimo Tes_1 riconduce alla“minaccia” di inadempimento proferita da , deve piuttosto la propria CP_7 scaturigine, non tanto dal timore di vedere risolto il contratto stipulato con quanto Controparte_5 piuttosto dal rischio di dover restituire le caparre già versate. È sul punto però evidente come detto timore, più che indotto da , risenta di scelte imprenditoriali poste in essere dalla stessa CP_7 parte lesa nell'ordinaria articolazione dell'attività contrattuale (peraltro condotto da professionisti del settore)”
Nello stesso senso, d'altronde, depone anche la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui
“non costituisce minaccia invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti” (cfr. Cass.n. 235/2007; Cass. n. 20305/2015; Cass. n. 12058/2022).
pagina 36 di 40 A ciò si aggiunga che la transazione per cui è causa è stata preceduta da una lunga e complessa trattativa, condotta con l'assistenza dei legali delle parti, fatta di continue e ragionate modifiche di volta in volta concordate nel miglior contemperamento dei contrapposti interessi (Cfr. docc. 20, 21 e 22 fascicolo primo e docc. da 25 a 30 fascicolo primo grado ). Controparte_20 CP_7
Per queste ragioni merita condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la situazione emergente dai documenti di causa “appare del tutto incompatibile con i presupposti dell'annullamento del contratto per violenza morale.” (sentenza pag. 25).
Infondato, infine, si rivela anche il quarto e ultimo motivo dell'appello principale, con il quale l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Ritiene la Corte che il Tribunale, correttamente, non abbia dato corso all'ulteriore attività istruttoria richiesta dall'allora attore. Ed invero tutti i capitoli di prova articolati da si rivelano Parte_1 inammissibili vuoi perché generici, vuoi perché formulati in termini valutativi, vuoi perché, comunque, irrilevanti ai fini del decidere.
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello principale proposto da deve Parte_1 essere integralmente rigettato.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto da e Controparte_8 Controparte_9
deve anzitutto essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dai sig.ri
[...] CP_3
Nella prospettazione degli appellati, il gravame di e Controparte_8 Controparte_9 avrebbe invero natura di appello principale (avendo contenuto analogo a quello di , sicché il Parte_1 medesimo si rivelerebbe tardivo perché proposto oltre i termini previsti di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Un appello può definirsi a tutti gli effetti “incidentale” ove proposto da una parte contro cui sia stata proposta l'impugnazione principale.
Ebbene, ancorché e abbiano aderito alla domanda di Controparte_8 Controparte_9 annullamento della transazione formulata da quest'ultima ha chiesto, quale conseguenza Parte_1 dell'annullamento, la condanna di tutti gli appellati, ivi compresi e Controparte_8 [...]
al pagamento delle somme dovute a titolo di penali, earn out e minor valore CP_9 dell'immobili per inosservanza del capitolato, nonché al risarcimento dei danni patiti.
Dunque, le posizioni processuali di da un lato, e di e Parte_1 Controparte_8 Controparte_9
dall'altro, ancorché convergenti in punto di annullamento della transazione, si rivelano tra loro
[...]
pagina 37 di 40 contrapposte, sì da precludere la qualificazione del gravame di e Controparte_8 Controparte_9 in termini di appello principale.
[...]
L'appello proposto da e integra a tutti gli effetti un appello Controparte_8 Controparte_9 incidentale, come tale soggetto alle regole sull'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 c.p.c.
Tanto premesso in punto di ammissibilità, l'appello incidentale si rivela, comunque, infondato nel merito.
Ed invero il primo motivo, avente ad oggetto la pretesa ammissibilità delle domande sollevate per la prima volta e in sede di memoria di replica non può Controparte_8 Controparte_9 trovare accoglimento. Nella prospettazione degli appellanti incidentali, siffatte domande, siccome analoghe a quelle già formulate da non potrebbero considerarsi “nuove”. Parte_1
Sul punto è sufficiente osservare che la “novità” rilevante ai fini dell'operatività delle preclusioni processuali deve essere valutata in relazione alle domande che la medesima parte ha avanzato con i propri precedenti scritti difensivi e non già rispetto al complesso delle domande e allegazioni di tutte le altre parti del giudizio. Ebbene, considerato che la domanda di annullamento della transazione e le conseguenti domande di condanna nei confronti del sig. e degli amministratori di CP_7 non erano mai state formulate da e Controparte_5 Controparte_8 Controparte_9 antecedentemente alla memoria di replica, correttamente il Tribunale ne ha dichiarato l'inammissibilità.
Né comunque e hanno in alcun modo dimostrato l'allegato Controparte_8 Controparte_9 stato di coazione morale nei confronti del sig. la cui cessazione avrebbe, in tesi, CP_7 giustificato l'improvviso mutamento di impostazione difensiva.
Infine, il secondo motivo di appello incidentale, avente ad oggetto la pretesa annullabilità dell'accordo transattivo per temerarietà ovvero per violenza morale, non può trovare accoglimento per le medesime ragioni sottese al rigetto dell'appello principale cui integralmente si rimanda.
In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannata alla Parte_1 refusione delle spese processuali in favore di e , Controparte_1 Controparte_10 Controparte_6
, nonché in favore dei sig.ri Controparte_7 CP_3
La liquidazione avviene unitariamente nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_10
e , da intendersi quali creditori solidali. Questi ultimi, infatti, Controparte_6 Controparte_7 ancorché costituitisi con separati atti, sono stati assistititi dal medesimo difensore (avv. PP), sicché trova applicazione il disposto di cui all'art. 4 co. 2 d.m. 155/2014. La pluralità di parti giustifica,
pagina 38 di 40 ad opinione della Corte, la maggiorazione del 30% per ogni soggetto assistito oltre il primo, secondo il meccanismo previsto dal citato art. 4.
e devono invece essere condannate alla refusione delle Controparte_8 Controparte_9 spese di lite in favore di e della parte e , Controparte_7 Controparte_1 Controparte_10 secondo liquidazione unitaria e maggiorazione del 30% ex art. 4 co. 2 d.m. 155/214 per le medesime ragioni di cui sopra.
Infine, devono essere integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra da un lato, e Parte_1
e dall'altro. Ed invero a fronte della peculiarità della Controparte_8 CP_9 CP_9 presente controversia che, per un verso, ha visto l'adesione di e Controparte_8 Controparte_9 alla domanda di annullamento formulata da e, per altro verso, non ha richiesto l'esame
[...] Parte_1 della domanda di condanna che le vedeva contrapposte (perché rimasta assorbita dal rigetto della domanda comune), sussistono, ad avviso della Corte, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese.
La liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile complessità media), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Nulla sulle spese con riferimento a attesa l'assenza di domande nei suoi Controparte_5 riguardi.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico sia dell'appellante principale che degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_8 Controparte_9
- per, l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7806/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_10
, e , liquidate in complessivi euro 13.552,00
[...] Controparte_6 Controparte_7
(comprensivi di maggiorazione ex art. 4 co. 2 dn 155/2014), oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
pagina 39 di 40 - condanna alla refusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_3
liquidate in complessivi euro 8.470, oltre spese generali (15%), iva e cpa, Controparte_4 come per legge;
- condanna e alla refusione delle spese di lite in Controparte_8 Controparte_9
favore di , e , liquidate in Controparte_7 Controparte_1 Controparte_10 complessivi euro 11.011,00 (comprensivi di maggiorazione ex art. 4 co. 2 dn 155/2014), oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra e parte e Parte_1 Controparte_8 [...]
CP_9
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e di Parte_1 [...]
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_8 Controparte_9 di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
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