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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5394/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. IM IO EV - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5394/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 luglio 2025 e hanno premesso di avere Parte_3 Parte_2 intrattenuto una relazione more uxorio dal 2022 al febbraio 2025 e che dalla loro unione è nato (il 18 giugno 2024) il figlio minorenne . Persona_1
Allegando la sopravvenuta cessazione del suddetto rapporto, anche di coabitazione, e fornendo indicazioni sulle rispettive condizioni economiche, oltre che sulle esigenze proprie del minore, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio , la sua collocazione privilegiata presso la madre, i tempi di permanenza con il Per_1 padre, il suo mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte pagina 1 di 2 autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Rimessa la causa alla decisione collegiale, ritiene quindi il Collegio che debba provvedersi in conformità all'accordo concluso dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 9 giugno 2025 e depositato il 14 luglio 2025
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
IM IO EV
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. IM IO EV - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5394/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 luglio 2025 e hanno premesso di avere Parte_3 Parte_2 intrattenuto una relazione more uxorio dal 2022 al febbraio 2025 e che dalla loro unione è nato (il 18 giugno 2024) il figlio minorenne . Persona_1
Allegando la sopravvenuta cessazione del suddetto rapporto, anche di coabitazione, e fornendo indicazioni sulle rispettive condizioni economiche, oltre che sulle esigenze proprie del minore, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio , la sua collocazione privilegiata presso la madre, i tempi di permanenza con il Per_1 padre, il suo mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte pagina 1 di 2 autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Rimessa la causa alla decisione collegiale, ritiene quindi il Collegio che debba provvedersi in conformità all'accordo concluso dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 9 giugno 2025 e depositato il 14 luglio 2025
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
IM IO EV
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