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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. LO VA EL ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 307 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], con gli Parte_1
avv.ti CASTELLI CARMELO e CASTELLI CARLO;
– attore –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], e Controparte_1
, nata ad [...] in data [...], con l'avv. POMA CP_2
CATERINA;
– convenuto –
OGGETTO: Annullamento donazione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del giorno 21.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e , esponendo che: Controparte_1 CP_2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
- in data 6.9.2018, decedeva , nato a [...] il 1 maggio Persona_1
1935, e si apriva la successione legittima in favore del figlio Pt_1
della coniuge e delle figlie e
[...] Controparte_1 CP_2
; Controparte_3
- il de cuius, nel 2001, subiva un ictus cerebrale che comportava gravi conseguenze fisiche e psichiche, documentate da certificazioni mediche che ne attestavano invalidità totale, handicap grave, demenza,
broncopneumopatia cronica ostruttiva, insufficienza respiratoria e leucemia linfatica cronica;
- nonostante tale complesso quadro clinico, in data 15.2.2018 il de cuius stipulava atto di donazione in favore della figlia CP_2
trasferendole la nuda proprietà di un immobile sito in Paceco, riservando l'usufrutto vitalizio per sé e, dopo di lui, per la moglie.
L'attore deduceva che, al momento della stipula dell'atto di donazione,
il padre si trovava in stato di incapacità di intendere e di volere, come risultava dalla documentazione sanitaria prodotta.
L'attore concludeva chiedendo al Tribunale:
“accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di
intendere e di volere del Sig. al momento della stipula e Persona_1
della sottoscrizione dell'atto di donazione del 15.2.2018, rogato dal Notaio
in Trapani, Dott. , Rep. n. 24022, Racc. 6158, trascritto il Persona_2
27.2.2018 Reg. Gen. 4117/4118, Reg. Part. 3184/3185, registrato in
Trapani il 27.2.2018 al n.1330 Serie 1T e, per l'effetto, annullare ex art.
775 c.c. il predetto atto di donazione;
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
condannare la Sig.ra e la Sig.ra al CP_2 Controparte_1
pagamento delle spese e dei compensi”.
Si costituivano in giudizio le convenute, contestando le pretese avverse e chiedendo il rigetto della domanda, esponendo che, in un precedente procedimento di mediazione tra le parti, non si era arrivati ad un accordo a causa delle rilevate irregolarità edilizie ed urbanistiche dell'immobile donato.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, l'attore chiedeva, quindi,
pronunciarsi la nullità dell'atto in ragione delle irregolarità evidenziate dalle convenute in comparsa di risposta.
Le convenute si opponevano anche a questa domanda.
Disposta CTU, la causa viene ora in decisione.
Va accolta la domanda di annullamento della donazione ai sensi dell'art. 775 c.c.
Dalle risultanze della CTU, condivisibili perché scevre da vizi logici e metodologici, e fondata sulla documentazione sanitaria in atti, emerge l'incapacità di intendere e di volere di al momento della Persona_1
stipula dell'atto di donazione del 15 febbraio 2018.
Dall'esame operato dal CTU sulla documentazione in atti, emerge che risultava affetto da una grave e progressiva malattia Persona_1
cerebrovascolare, con esiti di ictus ischemico sin dal luglio 2001, come attestato dalla relazione di dimissione dell'U.O. Medicina Interna
dell'Ospedale S. Antonio Abate di Trapani del 24.07.2001 (“Ictus cerebrale
con emiplegia sinistra. Broncopatia cronica ostruttiva”). Ancora, il CTU dà
conto delle seguenti risultanze documentali:
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
- la Commissione Invalidi AUSL di Trapani nel verbale del 3.12.2004
certificava “esiti di ictus cerebrale con emiparesi sx ed andatura falciante a
sx con appoggio monolaterale. Depressione post-ictale. BPCO. Invalido
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della sua età – 100%”;
- la visita neurologica del Dott. del 13.04.2005 evidenziava Per_3
“iperemotività coattiva, mutismo, bradicinesia”, con impossibilità a svolgere autonomamente le normali funzioni quotidiane;
- la CTP del Dott. del 09.09.2005 rilevava “grave depressione Per_4
involutiva senile che interferisce in maniera significativa sulla volontà e
sulla capacità di pianificare azioni anche semplici, deteriorando in maniera
significativa la residua autonomia del soggetto, già ulteriormente
compromessa dall'ingravescente quadro neurologico e pneumologico”;
- la CTU del Dott. per il Tribunale del Lavoro (29.08.2005) Persona_5
confermava “grave sindrome depressiva non trattata”, con necessità di accompagnatore permanente per deambulare e assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita;
- il verbale della Commissione Medica per l'Handicap del 16.11.2005
diagnosticava “esiti di ictus cerebrale con emiplegia sinistra con grave
iperemotività coatta, mutismo e bradicinesia. BPCO ed enfisema bilaterale.
Natura Handicap: cognitivo-decisionale e fisico. Persona handicappata con
situazione di gravità”.
Per come indicato dal CTU, e coerente con le risultanze documentali,
negli anni successivi dalla documentazione sanitaria si evidenzia un peggioramento del quadro clinico. E' possibile in questo senso citare:
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
- Visita urologica del 14.07.2015: ipertensione arteriosa, leucemia linfatica cronica, cisti renale;
- Relazione di dimissione UOC Malattie Apparato Respiratorio del
29.09.2016: BPCO, ipertensione arteriosa, encefalopatia vascolare.
- Visita psichiatrica del 05.11.2016: “MCVC ed esiti di ictus in
emiparesi dx e manifestazioni similallucinatorie”, con prescrizione di terapia psicofarmacologica;
- Verbale di visita al Pronto Soccorso del 07.11.2016: “Paziente con
demenza – ha iniziato terapia con ansiolitici e neurolettici – stato soporoso,
non collaborante per demenza”;
- Certificazione per attivazione di cure domiciliari del Dott. del Pt_2
17.11.2016: “stato mentale confuso, incontinenza doppia, deficit uditivo e
visivo, condizioni generali scadenti, costretto su sedia”;
- Visita ematologica del 22.01.2018: presenza di leucemia linfatica cronica e malattia cerebrovascolare cronica.
Il CTU, analizzando i referti e le certificazioni, conclude condivisibilmente che presentava un quadro di Persona_1
deterioramento cognitivo ingravescente, con perdita della capacità di critica e di giudizio, suggestionabilità, influenzabilità e incapacità a mantenere un adeguato contatto con la realtà. Alla data della stipula dell'atto di donazione, il de cuius si trovava in stato di incapacità
naturale, non essendo in grado di autodeterminarsi e di decidere autonomamente in ordine ai propri beni patrimoniali.
Le conclusioni del CTU resistono alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta.
- 5 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
Il CTP di parte convenuta, Dott. nelle osservazioni critiche, ha Per_6
sostenuto che non vi fosse prova diagnostica di demenza e che il periziando presentasse uno stato mentale generalmente lucido, con occasionali episodi di confusione.
Il CTU, nelle risposte alle osservazioni, ha chiarito condivisibilmente che la documentazione sanitaria acquisita agli atti è idonea a fondare un giudizio di incapacità naturale del donante. In particolare, il consulente ha sottolineato come la progressione della malattia cerebrovascolare,
documentata dai referti specialistici, verbali di commissioni mediche e certificazioni cliniche, ha determinato un decadimento cognitivo irreversibile nel de cuius. Il CTU ha evidenziato che le facoltà cognitive perdute, in presenza di patologie neurologiche croniche e ingravescenti,
non risultavano recuperabili secondo la letteratura medico-legale e la prassi clinica menzionata. Tale irreversibilità è confermata dai referti neurologici e psichiatrici, che attestano la presenza di sintomi quali mutismo, bradicinesia, iperemotività coatta, depressione involutiva, turbe allucinatorie e stato confusionale, oltre a una compromissione della capacità di critica e di giudizio.
Sono, quindi, da condividere le conclusioni del CTU secondo cui il quadro clinico documentato non consente di ritenere il donante capace di intendere e di volere al momento dell'atto, in quanto la compromissione delle funzioni cognitive e della capacità di giudizio era tale da escludere la formazione di una volontà cosciente e libera.
D'altronde, per giurisprudenza costante (cfr. Cassazione civile, sez. II,
ordinanza 18 luglio 2024, n. 19874), per addivenire a una pronuncia di
- 6 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
annullamento di donazione non è necessaria la prova di uno stato di incapacità assoluta del disponente, essendo sufficiente dimostrare che le facoltà psichiche del donante fossero perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti della donazione (negli stessi termini Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 4539/2002, e
Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 12532/2011).
Alla luce delle conclusioni del CTU, condivise e ritenute coerenti con i referti e la documentazione sanitaria prodotta, risultano superflue le prove orali articolate dalla convenuta per dimostrare la capacità naturale al momento dell'atto del de cuius.
Deve, quindi, accogliersi la domanda di annullamento dell'atto di donazione proposta dall'attore, ai sensi dell'art. 775 c.c., per incapacità
naturale del donante.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti in atti, vengono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- Annulla il contratto di donazione del 15.2.2018, rogato dal Notaio in
Trapani, Dott. , Rep. n. 24022, Racc. 6158, trascritto il Persona_2
27.2.2018 Reg. Gen. 4117/4118, Reg. Part. 3184/3185, registrato in
Trapani il 27.2.2018 al n. 1330 Serie 1T, avente ad oggetto la nuda
- 7 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
proprietà dell'immobile a destinazione abitativa sito nel Comune di
Paceco, Frazione Nubia, Via della Salicornia 4, identificato in Catasto al
Foglio 372, sub 3, 7 e 1, stipulato da in favore di Persona_1 CP_2
con riserva di usufrutto in proprio favore e, dopo la sua morte, in
[...]
favore della moglie;
Controparte_1
- Ordina al Dirigente del Servizio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia
del Territorio competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità.
- Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 2.350,00, oltre spese generali IVA e CPA
come per legge.
- Spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Trapani in data 02/12/2025
Il Giudice
LO VA EL
- 8 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. LO VA EL ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 307 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], con gli Parte_1
avv.ti CASTELLI CARMELO e CASTELLI CARLO;
– attore –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], e Controparte_1
, nata ad [...] in data [...], con l'avv. POMA CP_2
CATERINA;
– convenuto –
OGGETTO: Annullamento donazione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del giorno 21.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e , esponendo che: Controparte_1 CP_2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
- in data 6.9.2018, decedeva , nato a [...] il 1 maggio Persona_1
1935, e si apriva la successione legittima in favore del figlio Pt_1
della coniuge e delle figlie e
[...] Controparte_1 CP_2
; Controparte_3
- il de cuius, nel 2001, subiva un ictus cerebrale che comportava gravi conseguenze fisiche e psichiche, documentate da certificazioni mediche che ne attestavano invalidità totale, handicap grave, demenza,
broncopneumopatia cronica ostruttiva, insufficienza respiratoria e leucemia linfatica cronica;
- nonostante tale complesso quadro clinico, in data 15.2.2018 il de cuius stipulava atto di donazione in favore della figlia CP_2
trasferendole la nuda proprietà di un immobile sito in Paceco, riservando l'usufrutto vitalizio per sé e, dopo di lui, per la moglie.
L'attore deduceva che, al momento della stipula dell'atto di donazione,
il padre si trovava in stato di incapacità di intendere e di volere, come risultava dalla documentazione sanitaria prodotta.
L'attore concludeva chiedendo al Tribunale:
“accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di
intendere e di volere del Sig. al momento della stipula e Persona_1
della sottoscrizione dell'atto di donazione del 15.2.2018, rogato dal Notaio
in Trapani, Dott. , Rep. n. 24022, Racc. 6158, trascritto il Persona_2
27.2.2018 Reg. Gen. 4117/4118, Reg. Part. 3184/3185, registrato in
Trapani il 27.2.2018 al n.1330 Serie 1T e, per l'effetto, annullare ex art.
775 c.c. il predetto atto di donazione;
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
condannare la Sig.ra e la Sig.ra al CP_2 Controparte_1
pagamento delle spese e dei compensi”.
Si costituivano in giudizio le convenute, contestando le pretese avverse e chiedendo il rigetto della domanda, esponendo che, in un precedente procedimento di mediazione tra le parti, non si era arrivati ad un accordo a causa delle rilevate irregolarità edilizie ed urbanistiche dell'immobile donato.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, l'attore chiedeva, quindi,
pronunciarsi la nullità dell'atto in ragione delle irregolarità evidenziate dalle convenute in comparsa di risposta.
Le convenute si opponevano anche a questa domanda.
Disposta CTU, la causa viene ora in decisione.
Va accolta la domanda di annullamento della donazione ai sensi dell'art. 775 c.c.
Dalle risultanze della CTU, condivisibili perché scevre da vizi logici e metodologici, e fondata sulla documentazione sanitaria in atti, emerge l'incapacità di intendere e di volere di al momento della Persona_1
stipula dell'atto di donazione del 15 febbraio 2018.
Dall'esame operato dal CTU sulla documentazione in atti, emerge che risultava affetto da una grave e progressiva malattia Persona_1
cerebrovascolare, con esiti di ictus ischemico sin dal luglio 2001, come attestato dalla relazione di dimissione dell'U.O. Medicina Interna
dell'Ospedale S. Antonio Abate di Trapani del 24.07.2001 (“Ictus cerebrale
con emiplegia sinistra. Broncopatia cronica ostruttiva”). Ancora, il CTU dà
conto delle seguenti risultanze documentali:
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
- la Commissione Invalidi AUSL di Trapani nel verbale del 3.12.2004
certificava “esiti di ictus cerebrale con emiparesi sx ed andatura falciante a
sx con appoggio monolaterale. Depressione post-ictale. BPCO. Invalido
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della sua età – 100%”;
- la visita neurologica del Dott. del 13.04.2005 evidenziava Per_3
“iperemotività coattiva, mutismo, bradicinesia”, con impossibilità a svolgere autonomamente le normali funzioni quotidiane;
- la CTP del Dott. del 09.09.2005 rilevava “grave depressione Per_4
involutiva senile che interferisce in maniera significativa sulla volontà e
sulla capacità di pianificare azioni anche semplici, deteriorando in maniera
significativa la residua autonomia del soggetto, già ulteriormente
compromessa dall'ingravescente quadro neurologico e pneumologico”;
- la CTU del Dott. per il Tribunale del Lavoro (29.08.2005) Persona_5
confermava “grave sindrome depressiva non trattata”, con necessità di accompagnatore permanente per deambulare e assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita;
- il verbale della Commissione Medica per l'Handicap del 16.11.2005
diagnosticava “esiti di ictus cerebrale con emiplegia sinistra con grave
iperemotività coatta, mutismo e bradicinesia. BPCO ed enfisema bilaterale.
Natura Handicap: cognitivo-decisionale e fisico. Persona handicappata con
situazione di gravità”.
Per come indicato dal CTU, e coerente con le risultanze documentali,
negli anni successivi dalla documentazione sanitaria si evidenzia un peggioramento del quadro clinico. E' possibile in questo senso citare:
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
- Visita urologica del 14.07.2015: ipertensione arteriosa, leucemia linfatica cronica, cisti renale;
- Relazione di dimissione UOC Malattie Apparato Respiratorio del
29.09.2016: BPCO, ipertensione arteriosa, encefalopatia vascolare.
- Visita psichiatrica del 05.11.2016: “MCVC ed esiti di ictus in
emiparesi dx e manifestazioni similallucinatorie”, con prescrizione di terapia psicofarmacologica;
- Verbale di visita al Pronto Soccorso del 07.11.2016: “Paziente con
demenza – ha iniziato terapia con ansiolitici e neurolettici – stato soporoso,
non collaborante per demenza”;
- Certificazione per attivazione di cure domiciliari del Dott. del Pt_2
17.11.2016: “stato mentale confuso, incontinenza doppia, deficit uditivo e
visivo, condizioni generali scadenti, costretto su sedia”;
- Visita ematologica del 22.01.2018: presenza di leucemia linfatica cronica e malattia cerebrovascolare cronica.
Il CTU, analizzando i referti e le certificazioni, conclude condivisibilmente che presentava un quadro di Persona_1
deterioramento cognitivo ingravescente, con perdita della capacità di critica e di giudizio, suggestionabilità, influenzabilità e incapacità a mantenere un adeguato contatto con la realtà. Alla data della stipula dell'atto di donazione, il de cuius si trovava in stato di incapacità
naturale, non essendo in grado di autodeterminarsi e di decidere autonomamente in ordine ai propri beni patrimoniali.
Le conclusioni del CTU resistono alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta.
- 5 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
Il CTP di parte convenuta, Dott. nelle osservazioni critiche, ha Per_6
sostenuto che non vi fosse prova diagnostica di demenza e che il periziando presentasse uno stato mentale generalmente lucido, con occasionali episodi di confusione.
Il CTU, nelle risposte alle osservazioni, ha chiarito condivisibilmente che la documentazione sanitaria acquisita agli atti è idonea a fondare un giudizio di incapacità naturale del donante. In particolare, il consulente ha sottolineato come la progressione della malattia cerebrovascolare,
documentata dai referti specialistici, verbali di commissioni mediche e certificazioni cliniche, ha determinato un decadimento cognitivo irreversibile nel de cuius. Il CTU ha evidenziato che le facoltà cognitive perdute, in presenza di patologie neurologiche croniche e ingravescenti,
non risultavano recuperabili secondo la letteratura medico-legale e la prassi clinica menzionata. Tale irreversibilità è confermata dai referti neurologici e psichiatrici, che attestano la presenza di sintomi quali mutismo, bradicinesia, iperemotività coatta, depressione involutiva, turbe allucinatorie e stato confusionale, oltre a una compromissione della capacità di critica e di giudizio.
Sono, quindi, da condividere le conclusioni del CTU secondo cui il quadro clinico documentato non consente di ritenere il donante capace di intendere e di volere al momento dell'atto, in quanto la compromissione delle funzioni cognitive e della capacità di giudizio era tale da escludere la formazione di una volontà cosciente e libera.
D'altronde, per giurisprudenza costante (cfr. Cassazione civile, sez. II,
ordinanza 18 luglio 2024, n. 19874), per addivenire a una pronuncia di
- 6 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
annullamento di donazione non è necessaria la prova di uno stato di incapacità assoluta del disponente, essendo sufficiente dimostrare che le facoltà psichiche del donante fossero perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti della donazione (negli stessi termini Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 4539/2002, e
Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 12532/2011).
Alla luce delle conclusioni del CTU, condivise e ritenute coerenti con i referti e la documentazione sanitaria prodotta, risultano superflue le prove orali articolate dalla convenuta per dimostrare la capacità naturale al momento dell'atto del de cuius.
Deve, quindi, accogliersi la domanda di annullamento dell'atto di donazione proposta dall'attore, ai sensi dell'art. 775 c.c., per incapacità
naturale del donante.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti in atti, vengono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- Annulla il contratto di donazione del 15.2.2018, rogato dal Notaio in
Trapani, Dott. , Rep. n. 24022, Racc. 6158, trascritto il Persona_2
27.2.2018 Reg. Gen. 4117/4118, Reg. Part. 3184/3185, registrato in
Trapani il 27.2.2018 al n. 1330 Serie 1T, avente ad oggetto la nuda
- 7 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 307/2023
proprietà dell'immobile a destinazione abitativa sito nel Comune di
Paceco, Frazione Nubia, Via della Salicornia 4, identificato in Catasto al
Foglio 372, sub 3, 7 e 1, stipulato da in favore di Persona_1 CP_2
con riserva di usufrutto in proprio favore e, dopo la sua morte, in
[...]
favore della moglie;
Controparte_1
- Ordina al Dirigente del Servizio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia
del Territorio competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità.
- Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 2.350,00, oltre spese generali IVA e CPA
come per legge.
- Spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Trapani in data 02/12/2025
Il Giudice
LO VA EL
- 8 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile