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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6107/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AR Srl - 02971560046 Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - e Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto JO Cosent - 94017400782 Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21815607 CONTRIB CONSORT 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2994/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, difesa dall'avv. , con ricorso depositato il 30/8/2024, si oppone alla Richiesta Formale di Pagamento n. 21815607 del 29/5/2024, notificata il 5/6/2024 da AR RL (concessionario) per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello JO IN (consorzio), con richiesta di versamento di tot. € 48,00 per “contributo consortile cod. 1H78 anno 2022”, riservandosi, in caso di mancato pagamento, “di attivare, all'occorrenza, il Fermo Amministrativo”.
La parte ricorrente chiede, invece, l'annullamento dell'atto opposto, sostenendo, in sintesi: a) l'omessa notifica degli atti presupposti;
b) la carenza di motivazione dello stesso atto, che, in particolare, non contiene, sempre a parere della parte ricorrente, dati ed elementi essenziali per la completa conoscenza del contributo consortile richiesto, quali ad es.: l'esatta individuazione degli immobili oggetto di tassazione;
l'individuazione del RUP;
mancata indicazione procedura per autotutela, ecc., nonché le modalità e il calcolo dello stesso contributo in proporzione al beneficio/vantaggio ricevuto da ogni singolo consorziato;
c) l'assenza del presupposto impositivo, in quanto nessuna opera e/o servizio del Consorzio risulta effettuata sui terreni in questione, con l'assenza, quindi, di qualsiasi beneficio/vantaggio -diretto e specifico- a favore degli stessi, per come invece richiesto dalla vigente normativa e dalla prevalente giurisprudenza. L'Amministratore Delegato-l.r.p.t. di AR RL –Nominativo_1-, difeso in questo giudizio Difensore_3 Difensore_2dall'avv. , insieme alla dott.ssa , dottore commercialista, nel costituirsi in giudizio con controdeduzioni del 18/8/2024, precisa, in via preliminare, i termini dell'incarico ricevuto (la sola riscossione del credito), come da relativo “contratto in essere”. Invoca, perciò, la carenza di legittimazione passiva del concessionario per quanto concerne tutte le eccezioni (notifica atti prodromici;
“merito”; an e quantum debeatur;
adozione atti amministrativi pregressi, ecc.) relative ad attività precedenti all'incarico (di riscossione) ricevuto, perché afferenti la esclusiva attività (e responsabilità) proprio dell'Ente impositore e riconducibili “al merito” della controversia. Rigetta, quindi, tutto quanto sostenuto nel ricorso perché, a suo parere, infondato, a fronte della legittimità dell'incarico ricevuto dal concessionario, della regolarità della notifica (a mezzo racc. a/r) e della completezza e legittimità dell'atto opposto, correttamente sottoscritto con “firma a stampa”. In particolare, afferma, poi, che la suddetta Richiesta Formale di Pagamento è stata emessa a seguito delle indicazioni ricevute dall'Ente impositore ed è stata preceduta “dall'Avviso Ordinario n. 13082094 del 8/7/2022 (allegato) spedito tramite Posta Ordinaria”, che, richiamato nell'atto oggi opposto, rende, sempre a parere del concessionario, anche la odierna “Richiesta di pagamento”, adeguatamente motivata “per relationem”, riportando i riferimenti normativi ed amministrativi, posti a base della determinazione del contributo consortile richiesto. Rivendica, infine, la legittimità della procedura utilizzata per la riscossione del contributo spettante al Consorzio, che può ricorrere anche ad un soggetto (terzo) abilitato ed iscritto al relativo Albo, come AR RL.
Con Memorie del 24/11/2025, il difensore della parte ricorrente impugna e contesta quanto eccepito negli atti della parte resistente costituita, insistendo nelle ragioni esposte nel ricorso e nell'accoglimento dello stesso. Allega sentenza n. 6590/2025 di questa CGT, relativa al contributo consortile per l'anno 2023, favorevole alla ricorrente.
Il Consorzio, ente impositore, non risulta costituito in giudizio, seppure il ricorso risulta proposto anche nei suoi confronti, con pec del 2/7/2024.
Alla odierna pubblica udienza la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo giudicante ritiene che la opposta “Richiesta Formale di Pagamento”, pur non rientrando la stessa nel novero degli atti autonomamente impugnabili, di cui all'elenco ex art. 19 del D. Lgs n. 546/92 (c.d. tipici), può, comunque, essere impugnata dal ricorrente. E' infatti noto, per come anche condiviso dalla prevalente giurisprudenza, che l'elenco ex art. 19 cit. non può essere considerato “tassativo ed esaustivo”, per cui il contribuente può autonomamente decidere di opporsi a qualsiasi altro atto (c.d. atipico) che, contenendo comunque una specifica pretesa tributaria, possa incidere nella sua sfera patrimoniale. Per il principio di carattere generale di tutela del suo diritto di difesa, il contribuente, quindi, può, autonomamente, anche decidere di impugnarlo per chiarire e difendere da subito (ed in anticipo) la propria posizione nei confronti del presunto creditore, specialmente quando, come nel caso in esame, sostiene che trattasi del primo ed unico atto ricevuto (di accertamento e/o di riscossione). Ciò posto, sempre in via preliminare, questa Corte deve, anche in questo caso, accertare e verificare la imprescindibile emissione e notifica (al contribuente) di formali “atti di accertamento della pretesa tributaria richiesta”, prodromici alla “Richiesta Formale di Pagamento”, emessi a cura dell'Ente impositore (o da soggetto incaricato) e che abbiano anche determinato, attraverso il legittimo e previsto iter logico-giuridico, l'entità del richiesto “contributo consortile”. In verità, nel caso in esame, anche per espressa dichiarazione in atti del “concessionario”, si evince la sola emissione del richiamato “Avviso Ordinario” dell'8/7/2022 , che, però, è stato inviato alla parte ricorrente tramite “Posta Ordinaria”. Per lo stesso Avviso, quindi, non esiste alcuna prova sulla effettiva ricezione da parte dell'odierno ricorrente, che, di contra, ne nega la ricezione e la conoscenza. Ciò posto, è pacifico che la prova certa sulla notifica di un Atto prodromico di Accertamento della pretesa tributaria richiesta (nell'an e nel quantum debeatur), su cui si fonda la stessa, è presupposto imprescindibile, ai fini della legittimazione della successiva fase della riscossione in forma coatta (o della esecuzione forzata), dal momento che, come detto, il contribuente nega l'avvenuta ricezione, conoscenza e/o la correttezza della notifica di altri atti prodromici. L'atto “conseguente/successivo” deve, quindi, essere dichiarato nullo, atteso, fra l'altro, che l'Avviso Ordinario è anche l'unico atto di accertamento (nel merito), emesso anche a firma dell'Ente Impositore. Inoltre, l'atto oggi opposto, quale unico atto formalmente notificato (e ricevuto) dal contribuente, legittima questi ultimo a sollevare, in questo giudizio, anche eccezioni che riguardano (il merito di) altri atti adottati precedentemente all'atto opposto, autonomamente impugnabili e che, però, non risultano notificati-ricevuti dal contribuente (art. 19 c. 3 D. Lgs n. 546/92). A ciò si aggiunga che l'acclarata mancata ricezione/notifica dell'atto presupposto, rende la
“Richiesta Formale di Pagamento” opposta, quale unico atto ricevuto, anche carente di motivazione. Motivo già di per sé sufficiente per l'annullamento della stessa, anche per violazione del diritto di difesa che il contribuente, rispetto all'accertamento del contributo consortile richiesto, lamenta di non avere potuto esercitare in pienezza. In ogni caso, la eccepita carenza di motivazione dell'atto opposto è, nel caso specifico, sottesa anche alla assenza (e comunque alla mancanza di prove) sulla obbligatoria sussistenza (prova) del
“presupposto impositivo”, che avrebbe dovuto legittimare la odierna richiesta di pagamento del “Contributo Consortile”. Presupposto che, come noto, consiste, come da normativa vigente, così come interpretata dalla più autorevole giurisprudenza, proprio nella “prova del beneficio/del vantaggio diretto e specifico” di cui i terreni interessati dovrebbero usufruire grazie alle opere e/o ai servizi resi dal Consorzio stesso e che, invece, la parte ricorrente dichiara del tutto inesistenti ed inefficaci sui terreni di sua proprietà. Infatti, la stessa giurisprudenza ha ormai consolidato il principio in base al quale è proprio il
“beneficio/vantaggio ricevuto” che legittima, appunto, la riscossione del tributo, ai sensi dell'art. 860 c.c. dell'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, nonchè della legge Regione Calabria n. 11 del 23/7/2003, così come interpretate dalla giurisprudenza più autorevole. Infatti, a proposito di quest'ultimo aspetto (sussistenza del beneficio vantaggio anche per le c.d. “spese istituzionali” del Consorzio) la questione ha, dopo anni di problematiche interpretative, trovato compiuta composizione nei “principi” stabiliti, in particolare, dalla decisione della Corte Costituzionale del 25/9/2018 n. 188/2018 (depositata il 19/10/2018), che finalmente ha posto fine (si spera) alle incertezze ed alle varie diatribe, discusse negli anni precedenti, trovando, poi, autorevole sostegno anche nella giurisprudenza della Suprema Corte. In buona sostanza, nella suddetta dirimente decisione, la Corte Costituzionale, come noto, dopo avere anche affrontato le altre diverse tematiche riguardanti la materia dei Consorzi di Bonifica e del contributo consortile (ex art. 860 c.c.) e riaffermata la natura tributaria dello stesso (nonché la potestà dei consorzi a richiedere i “contributi” previsti), ha sancito, proprio ad impulso di questa CTP di Cosenza, che, anche per la riscossione della quota di cui alla lettera a) del contributo consortile, ex art. 23 della l.r. n. 11/2003, afferente le c.d. spese istituzionali del Consorzio, non è sufficiente la sola inclusione del terreno nel perimetro consortile, ma necessita che lo stesso abbia ricevuto un beneficio/vantaggio immediato (o potenziale) dall'attività (delle opere) di bonifica del consorzio. In altri termini il Giudice della legge, ha stabilito che anche la riscossione della più volte richiamata quota per le spese istituzionali del Consorzio (lett. a), non può essere
“indipendente dal beneficio fondiario”, per cui, sul punto, è stata dichiarata la incostituzionalità della norma (art. 23, c. 1 lett. a, L.R. n. 11/2003). D'altro canto, lo stesso legislatore della Regione Calabria con le modifiche alla l.r. n. 13/2017 aveva, comunque, rimediato alla anomalia censurata con la richiamata decisione della C.C., prevedendo, in pratica, che il contribuente-consorziato fosse tenuto al pagamento del contributo consortile (non più diviso in quote), ma solo se, anche attraverso il piano di classifica, veniva provata la effettiva sussistenza di un beneficio/vantaggio a favore del terreno, derivante dalle opere di bonifica (anche di mantenimento) poste in essere dal Consorzio, ente impositore. In altri termini, nel caso in esame, stante anche la mancata costituzione in giudizio del soggetto impositore (Consorzio), nella “Richiesta Formale di Pagamento” de qua manca, di fatto, qualsiasi riferimento e una qualsiasi prova –oggettiva e certa- sulle opere/sui servizi realizzate/i dal Consorzio e sul “vantaggio/beneficio” diretto e specifico che i terreni tassati avrebbero ricevuto dall'operato del Consorzio, (negato, invece, dalla parte ricorrente), così da rendere legittima la riscossione del relativo “contributo consortile”, che, in ogni caso, andrebbe riscosso “in ragione ed in proporzione al beneficio ricevuto” (e ciò da valere sia per le spese c.d. “istituzionali” sia per le altre, quali, quelle per “opere irrigue”, ecc.). Inoltre, su questo punto (prova del beneficio/vantaggio e proporzionalità del Contributo), anche per prevalente orientamento giurisprudenziale, in presenza della provata adozione degli “atti amministrativi” previsti per la riscossione dei “contributi consortili”, quali la delimitazione del Perimetro Consortile, la adozione di un Piano di Classifica approvato dalla Regione, la determinazione (annuale) dell'Indice di Contribuenza, ecc., spetta al contribuente l'onere della prova sull'assenza di un qualsivoglia “beneficio/vantaggio” sul proprio terreno in conseguenza delle opere o dei servizi realizzati (o da realizzare) dal Consorzio. Invece in assenza della prova sulla effettiva e regolare adozione, da parte del Consorzio, dei suddetti atti-adempimenti, da portare a conoscenza del consorziato, l'onere di provare il “beneficio/vantaggio” resta a carico del Consorzio stesso se costituito (o del Concessionario, costituito), pena la declaratoria di illegittimità della pretesa tributaria richiesta. Sul punto cfr: Cass Sez Tribut. Sent n. 11431/2022 ed idem n. 20359/2021. Sul punto (adozione Piano di Classifica) è necessario, infatti, aggiungere che, una parte della giurisprudenza, anche a volere ritenere esaustivo il richiamo alla adozione del “Piano di Classifica” (quando dovesse esserci ed essere pertinente all'anno di riscossione), ritiene che questo non legittimerebbe, comunque, “l'inversione dell'onere della prova” (sul beneficio) in testa al contribuente, fino a quando nello stesso Piano di Classifica o negli altri Atti Amministrativi che il Consorzio deve, annualmente, adottare, non viene riportato il riferimento (calcolo) alla prevista “proporzionalità” che il contributo richiesto ha con la incidenza del “beneficio/vantaggio, diretto, concreto e specifico” ricevuto dai terreni stessi, derivante, appunto, dalle opere/dai servizi realizzati e/o da realizzare da parte del Consorzio. In altri termini è stato ritenuto non del tutto legittimo e corretto che il calcolo (quantizzazione) del “contributo consortile” avvenga –genericamente- sulla sola base di un'operazione aritmetica, escludendo, appunto, qualsiasi riferimento alla specifica, diversa usufruibilità del servizio consortile per ogni singolo terreno (per come, d'altro canto, avviene nella determinazione delle “quote condominiali”, differenti per ogni singolo appartamento).
In conclusione, quindi, il contributo consortile richiesto con l'atto opposto, alla luce degli atti in giudizio e per i motivi esposti (assorbenti le altre ragioni di cui al ricorso), è illegittimo e l'atto impugnato va annullato.
Si dispone, infine, il pagamento delle spese del presente giudizio a carico, in solido, del concessionario (costituito) ed, in ossequio al principio sulla “soccombenza virtuale”, anche del Consorzio, ente impositore (vocato in giudizio, ma non costituitosi), liquidate in € 140,00 per onorario, oltre alle spese ed agli oneri, come per legge. Spese da distrarre a favore del difensore della parte ricorrente che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese dio giudizio, così come disposto nella parte motiva.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6107/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AR Srl - 02971560046 Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - e Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto JO Cosent - 94017400782 Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21815607 CONTRIB CONSORT 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2994/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, difesa dall'avv. , con ricorso depositato il 30/8/2024, si oppone alla Richiesta Formale di Pagamento n. 21815607 del 29/5/2024, notificata il 5/6/2024 da AR RL (concessionario) per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello JO IN (consorzio), con richiesta di versamento di tot. € 48,00 per “contributo consortile cod. 1H78 anno 2022”, riservandosi, in caso di mancato pagamento, “di attivare, all'occorrenza, il Fermo Amministrativo”.
La parte ricorrente chiede, invece, l'annullamento dell'atto opposto, sostenendo, in sintesi: a) l'omessa notifica degli atti presupposti;
b) la carenza di motivazione dello stesso atto, che, in particolare, non contiene, sempre a parere della parte ricorrente, dati ed elementi essenziali per la completa conoscenza del contributo consortile richiesto, quali ad es.: l'esatta individuazione degli immobili oggetto di tassazione;
l'individuazione del RUP;
mancata indicazione procedura per autotutela, ecc., nonché le modalità e il calcolo dello stesso contributo in proporzione al beneficio/vantaggio ricevuto da ogni singolo consorziato;
c) l'assenza del presupposto impositivo, in quanto nessuna opera e/o servizio del Consorzio risulta effettuata sui terreni in questione, con l'assenza, quindi, di qualsiasi beneficio/vantaggio -diretto e specifico- a favore degli stessi, per come invece richiesto dalla vigente normativa e dalla prevalente giurisprudenza. L'Amministratore Delegato-l.r.p.t. di AR RL –Nominativo_1-, difeso in questo giudizio Difensore_3 Difensore_2dall'avv. , insieme alla dott.ssa , dottore commercialista, nel costituirsi in giudizio con controdeduzioni del 18/8/2024, precisa, in via preliminare, i termini dell'incarico ricevuto (la sola riscossione del credito), come da relativo “contratto in essere”. Invoca, perciò, la carenza di legittimazione passiva del concessionario per quanto concerne tutte le eccezioni (notifica atti prodromici;
“merito”; an e quantum debeatur;
adozione atti amministrativi pregressi, ecc.) relative ad attività precedenti all'incarico (di riscossione) ricevuto, perché afferenti la esclusiva attività (e responsabilità) proprio dell'Ente impositore e riconducibili “al merito” della controversia. Rigetta, quindi, tutto quanto sostenuto nel ricorso perché, a suo parere, infondato, a fronte della legittimità dell'incarico ricevuto dal concessionario, della regolarità della notifica (a mezzo racc. a/r) e della completezza e legittimità dell'atto opposto, correttamente sottoscritto con “firma a stampa”. In particolare, afferma, poi, che la suddetta Richiesta Formale di Pagamento è stata emessa a seguito delle indicazioni ricevute dall'Ente impositore ed è stata preceduta “dall'Avviso Ordinario n. 13082094 del 8/7/2022 (allegato) spedito tramite Posta Ordinaria”, che, richiamato nell'atto oggi opposto, rende, sempre a parere del concessionario, anche la odierna “Richiesta di pagamento”, adeguatamente motivata “per relationem”, riportando i riferimenti normativi ed amministrativi, posti a base della determinazione del contributo consortile richiesto. Rivendica, infine, la legittimità della procedura utilizzata per la riscossione del contributo spettante al Consorzio, che può ricorrere anche ad un soggetto (terzo) abilitato ed iscritto al relativo Albo, come AR RL.
Con Memorie del 24/11/2025, il difensore della parte ricorrente impugna e contesta quanto eccepito negli atti della parte resistente costituita, insistendo nelle ragioni esposte nel ricorso e nell'accoglimento dello stesso. Allega sentenza n. 6590/2025 di questa CGT, relativa al contributo consortile per l'anno 2023, favorevole alla ricorrente.
Il Consorzio, ente impositore, non risulta costituito in giudizio, seppure il ricorso risulta proposto anche nei suoi confronti, con pec del 2/7/2024.
Alla odierna pubblica udienza la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo giudicante ritiene che la opposta “Richiesta Formale di Pagamento”, pur non rientrando la stessa nel novero degli atti autonomamente impugnabili, di cui all'elenco ex art. 19 del D. Lgs n. 546/92 (c.d. tipici), può, comunque, essere impugnata dal ricorrente. E' infatti noto, per come anche condiviso dalla prevalente giurisprudenza, che l'elenco ex art. 19 cit. non può essere considerato “tassativo ed esaustivo”, per cui il contribuente può autonomamente decidere di opporsi a qualsiasi altro atto (c.d. atipico) che, contenendo comunque una specifica pretesa tributaria, possa incidere nella sua sfera patrimoniale. Per il principio di carattere generale di tutela del suo diritto di difesa, il contribuente, quindi, può, autonomamente, anche decidere di impugnarlo per chiarire e difendere da subito (ed in anticipo) la propria posizione nei confronti del presunto creditore, specialmente quando, come nel caso in esame, sostiene che trattasi del primo ed unico atto ricevuto (di accertamento e/o di riscossione). Ciò posto, sempre in via preliminare, questa Corte deve, anche in questo caso, accertare e verificare la imprescindibile emissione e notifica (al contribuente) di formali “atti di accertamento della pretesa tributaria richiesta”, prodromici alla “Richiesta Formale di Pagamento”, emessi a cura dell'Ente impositore (o da soggetto incaricato) e che abbiano anche determinato, attraverso il legittimo e previsto iter logico-giuridico, l'entità del richiesto “contributo consortile”. In verità, nel caso in esame, anche per espressa dichiarazione in atti del “concessionario”, si evince la sola emissione del richiamato “Avviso Ordinario” dell'8/7/2022 , che, però, è stato inviato alla parte ricorrente tramite “Posta Ordinaria”. Per lo stesso Avviso, quindi, non esiste alcuna prova sulla effettiva ricezione da parte dell'odierno ricorrente, che, di contra, ne nega la ricezione e la conoscenza. Ciò posto, è pacifico che la prova certa sulla notifica di un Atto prodromico di Accertamento della pretesa tributaria richiesta (nell'an e nel quantum debeatur), su cui si fonda la stessa, è presupposto imprescindibile, ai fini della legittimazione della successiva fase della riscossione in forma coatta (o della esecuzione forzata), dal momento che, come detto, il contribuente nega l'avvenuta ricezione, conoscenza e/o la correttezza della notifica di altri atti prodromici. L'atto “conseguente/successivo” deve, quindi, essere dichiarato nullo, atteso, fra l'altro, che l'Avviso Ordinario è anche l'unico atto di accertamento (nel merito), emesso anche a firma dell'Ente Impositore. Inoltre, l'atto oggi opposto, quale unico atto formalmente notificato (e ricevuto) dal contribuente, legittima questi ultimo a sollevare, in questo giudizio, anche eccezioni che riguardano (il merito di) altri atti adottati precedentemente all'atto opposto, autonomamente impugnabili e che, però, non risultano notificati-ricevuti dal contribuente (art. 19 c. 3 D. Lgs n. 546/92). A ciò si aggiunga che l'acclarata mancata ricezione/notifica dell'atto presupposto, rende la
“Richiesta Formale di Pagamento” opposta, quale unico atto ricevuto, anche carente di motivazione. Motivo già di per sé sufficiente per l'annullamento della stessa, anche per violazione del diritto di difesa che il contribuente, rispetto all'accertamento del contributo consortile richiesto, lamenta di non avere potuto esercitare in pienezza. In ogni caso, la eccepita carenza di motivazione dell'atto opposto è, nel caso specifico, sottesa anche alla assenza (e comunque alla mancanza di prove) sulla obbligatoria sussistenza (prova) del
“presupposto impositivo”, che avrebbe dovuto legittimare la odierna richiesta di pagamento del “Contributo Consortile”. Presupposto che, come noto, consiste, come da normativa vigente, così come interpretata dalla più autorevole giurisprudenza, proprio nella “prova del beneficio/del vantaggio diretto e specifico” di cui i terreni interessati dovrebbero usufruire grazie alle opere e/o ai servizi resi dal Consorzio stesso e che, invece, la parte ricorrente dichiara del tutto inesistenti ed inefficaci sui terreni di sua proprietà. Infatti, la stessa giurisprudenza ha ormai consolidato il principio in base al quale è proprio il
“beneficio/vantaggio ricevuto” che legittima, appunto, la riscossione del tributo, ai sensi dell'art. 860 c.c. dell'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, nonchè della legge Regione Calabria n. 11 del 23/7/2003, così come interpretate dalla giurisprudenza più autorevole. Infatti, a proposito di quest'ultimo aspetto (sussistenza del beneficio vantaggio anche per le c.d. “spese istituzionali” del Consorzio) la questione ha, dopo anni di problematiche interpretative, trovato compiuta composizione nei “principi” stabiliti, in particolare, dalla decisione della Corte Costituzionale del 25/9/2018 n. 188/2018 (depositata il 19/10/2018), che finalmente ha posto fine (si spera) alle incertezze ed alle varie diatribe, discusse negli anni precedenti, trovando, poi, autorevole sostegno anche nella giurisprudenza della Suprema Corte. In buona sostanza, nella suddetta dirimente decisione, la Corte Costituzionale, come noto, dopo avere anche affrontato le altre diverse tematiche riguardanti la materia dei Consorzi di Bonifica e del contributo consortile (ex art. 860 c.c.) e riaffermata la natura tributaria dello stesso (nonché la potestà dei consorzi a richiedere i “contributi” previsti), ha sancito, proprio ad impulso di questa CTP di Cosenza, che, anche per la riscossione della quota di cui alla lettera a) del contributo consortile, ex art. 23 della l.r. n. 11/2003, afferente le c.d. spese istituzionali del Consorzio, non è sufficiente la sola inclusione del terreno nel perimetro consortile, ma necessita che lo stesso abbia ricevuto un beneficio/vantaggio immediato (o potenziale) dall'attività (delle opere) di bonifica del consorzio. In altri termini il Giudice della legge, ha stabilito che anche la riscossione della più volte richiamata quota per le spese istituzionali del Consorzio (lett. a), non può essere
“indipendente dal beneficio fondiario”, per cui, sul punto, è stata dichiarata la incostituzionalità della norma (art. 23, c. 1 lett. a, L.R. n. 11/2003). D'altro canto, lo stesso legislatore della Regione Calabria con le modifiche alla l.r. n. 13/2017 aveva, comunque, rimediato alla anomalia censurata con la richiamata decisione della C.C., prevedendo, in pratica, che il contribuente-consorziato fosse tenuto al pagamento del contributo consortile (non più diviso in quote), ma solo se, anche attraverso il piano di classifica, veniva provata la effettiva sussistenza di un beneficio/vantaggio a favore del terreno, derivante dalle opere di bonifica (anche di mantenimento) poste in essere dal Consorzio, ente impositore. In altri termini, nel caso in esame, stante anche la mancata costituzione in giudizio del soggetto impositore (Consorzio), nella “Richiesta Formale di Pagamento” de qua manca, di fatto, qualsiasi riferimento e una qualsiasi prova –oggettiva e certa- sulle opere/sui servizi realizzate/i dal Consorzio e sul “vantaggio/beneficio” diretto e specifico che i terreni tassati avrebbero ricevuto dall'operato del Consorzio, (negato, invece, dalla parte ricorrente), così da rendere legittima la riscossione del relativo “contributo consortile”, che, in ogni caso, andrebbe riscosso “in ragione ed in proporzione al beneficio ricevuto” (e ciò da valere sia per le spese c.d. “istituzionali” sia per le altre, quali, quelle per “opere irrigue”, ecc.). Inoltre, su questo punto (prova del beneficio/vantaggio e proporzionalità del Contributo), anche per prevalente orientamento giurisprudenziale, in presenza della provata adozione degli “atti amministrativi” previsti per la riscossione dei “contributi consortili”, quali la delimitazione del Perimetro Consortile, la adozione di un Piano di Classifica approvato dalla Regione, la determinazione (annuale) dell'Indice di Contribuenza, ecc., spetta al contribuente l'onere della prova sull'assenza di un qualsivoglia “beneficio/vantaggio” sul proprio terreno in conseguenza delle opere o dei servizi realizzati (o da realizzare) dal Consorzio. Invece in assenza della prova sulla effettiva e regolare adozione, da parte del Consorzio, dei suddetti atti-adempimenti, da portare a conoscenza del consorziato, l'onere di provare il “beneficio/vantaggio” resta a carico del Consorzio stesso se costituito (o del Concessionario, costituito), pena la declaratoria di illegittimità della pretesa tributaria richiesta. Sul punto cfr: Cass Sez Tribut. Sent n. 11431/2022 ed idem n. 20359/2021. Sul punto (adozione Piano di Classifica) è necessario, infatti, aggiungere che, una parte della giurisprudenza, anche a volere ritenere esaustivo il richiamo alla adozione del “Piano di Classifica” (quando dovesse esserci ed essere pertinente all'anno di riscossione), ritiene che questo non legittimerebbe, comunque, “l'inversione dell'onere della prova” (sul beneficio) in testa al contribuente, fino a quando nello stesso Piano di Classifica o negli altri Atti Amministrativi che il Consorzio deve, annualmente, adottare, non viene riportato il riferimento (calcolo) alla prevista “proporzionalità” che il contributo richiesto ha con la incidenza del “beneficio/vantaggio, diretto, concreto e specifico” ricevuto dai terreni stessi, derivante, appunto, dalle opere/dai servizi realizzati e/o da realizzare da parte del Consorzio. In altri termini è stato ritenuto non del tutto legittimo e corretto che il calcolo (quantizzazione) del “contributo consortile” avvenga –genericamente- sulla sola base di un'operazione aritmetica, escludendo, appunto, qualsiasi riferimento alla specifica, diversa usufruibilità del servizio consortile per ogni singolo terreno (per come, d'altro canto, avviene nella determinazione delle “quote condominiali”, differenti per ogni singolo appartamento).
In conclusione, quindi, il contributo consortile richiesto con l'atto opposto, alla luce degli atti in giudizio e per i motivi esposti (assorbenti le altre ragioni di cui al ricorso), è illegittimo e l'atto impugnato va annullato.
Si dispone, infine, il pagamento delle spese del presente giudizio a carico, in solido, del concessionario (costituito) ed, in ossequio al principio sulla “soccombenza virtuale”, anche del Consorzio, ente impositore (vocato in giudizio, ma non costituitosi), liquidate in € 140,00 per onorario, oltre alle spese ed agli oneri, come per legge. Spese da distrarre a favore del difensore della parte ricorrente che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese dio giudizio, così come disposto nella parte motiva.