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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 168 /2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CRISCUOLO ERNESTO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: avviso di addebito n. 32820220003202579000 CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 04/01/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per accertare la nullità e/o annullamento e/o invalidità e disapplicazione dell'avviso di addebito n. 32820220003202579000, formato il 23/07/2022, contemplante il pagamento dell'importo complessivo di €. 4.266,88 a carico del ricorrente per crediti da contributi previdenziali gestione commercianti periodo dal gennaio al dicembre del 2020. A fondamento della domanda deduceva la carenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva. Non si costituiva l' sebbene chiamato ritualmente in giudizio a mezzo pec. CP_1
In corso di causa, nelle note di trattazione scritta, il ricorrente allegava provvedimento di sgravio, intervenuto nel dicembre 2024; chiedeva pertanto, pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno 1 la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' dal momento che il provvedimento di sgravio è intervenuto dopo il CP_1 deposito del ricorso, nel dicembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
2
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 168 /2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CRISCUOLO ERNESTO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: avviso di addebito n. 32820220003202579000 CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 04/01/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per accertare la nullità e/o annullamento e/o invalidità e disapplicazione dell'avviso di addebito n. 32820220003202579000, formato il 23/07/2022, contemplante il pagamento dell'importo complessivo di €. 4.266,88 a carico del ricorrente per crediti da contributi previdenziali gestione commercianti periodo dal gennaio al dicembre del 2020. A fondamento della domanda deduceva la carenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva. Non si costituiva l' sebbene chiamato ritualmente in giudizio a mezzo pec. CP_1
In corso di causa, nelle note di trattazione scritta, il ricorrente allegava provvedimento di sgravio, intervenuto nel dicembre 2024; chiedeva pertanto, pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno 1 la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' dal momento che il provvedimento di sgravio è intervenuto dopo il CP_1 deposito del ricorso, nel dicembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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