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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 09 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1571/2025 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), in Parte_1 C.F._1 proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
(C.F.: ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Domenico Pace e dall'avv. Agostino Parisi ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio, in Tito Scalo, alla via E. De Nicola n. 40, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 06.06.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-
003264810 relativa all'atto di accertamento n. .6400.27/11/2024.0313508 CP_2 del 27/11/2024 riferito all'anno 2023 (prot. .6400.23/04/2025.0127832) e n. CP_2
OI-003360619 relativa all'atto di accertamento n.
.6400.27/11/2024.0313507 del 27/11/2024 riferito all'anno 2023 (prot. CP_2
.6400.23/04/2025.0127834), notificate entrambe il 12 maggio 2025, con le CP_2 quali veniva ordinato il pagamento della somma di euro 3.115,28, quale sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
638 del 1983, sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016 e recentemente novellato dall'art. 23 del d.l. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 85 del 2023.
Deduceva in diritto: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 18, L.
689/1981; omessa notificazione dell'atto di accertamento;
violazione procedurale, nullità dell'ordinanza ingiunzione;
2) la prescrizione dell'illecito e del diritto di applicare le sanzioni amministrative, principale ed accessoria.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare ovvero dichiarare nulle le ordinanze- ingiunzione n. OI-003264810 relativa all'atto di accertamento n.
.6400.27/11/2024.0313508 del 27/11/2024 riferito all'anno 2023 (prot. CP_2
.6400.23/04/2025.0127832) e n. OI-003360619 relativa all'atto di CP_2 accertamento n. .6400.27/11/2024.0313507 del 27/11/2024 riferito all'anno CP_2
2023 (prot. .6400.23/04/2025.0127834), con le quali si ordinava ai CP_2 ricorrenti il pagamento della somma di euro 3.115,28 essendo le stesse nulle ed inefficaci, per quanto osservato al motivo di diritto n. 1 del presente ricorso;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'illecito e del diritto di applicare le sanzioni amministrative principale ed accessoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. e domandava di CP_2 respingere il ricorso avversario siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare le ordinanze ingiunzione opposte integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 09 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso 1) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
003264810, relativa all'atto di accertamento n. .6400.27/11/2024.0313508 CP_2 del 27/11/2024 riferito all'anno 2023 (prot. .6400.23/04/2025.0127832) e CP_2
2) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-003360619, relativa all'atto di accertamento n.
.6400.27/11/2024.0313507 del 27/11/2024 riferito all'anno 2023 (prot. CP_2
.6400.23/04/2025.0127834), notificate entrambe il 12 maggio 2025, con le CP_2 quali veniva intimato il pagamento della somma di euro 3.115,28, quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 638 del 1983, sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016 e novellato dall'art. 23 del d.l. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla l. n.
85 del 2023.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della presente opposizione depositata il 06 giugno 2025 avverso le ordinanza-ingiunzione notificate il 12 maggio 2025, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del
3 provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa di dare continuità all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio e, in particolare, dal Tribunale di Catania sentenza
3520 del 26.06.2024 e sentenza n. 3869 del 16.07.2024 le cui motivazioni si richiamano, quasi testualmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c.
Parte opponente ha contestato il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Al riguardo va rilevato che: 1) gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; 2) tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, 67; 3) che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4 La materia in esame è quindi regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Segnatamente l'art. 14 della l. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
5 Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art.
14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019).
Nel caso di specie l' ha accertato con atto n. CP_2
.6400.27/11/2024.0313508 del 27/11/2024 una omissione riferita all'anno CP_2
2023 e con atto n. .6400.27/11/2024.0313507 del 27/11/2024 una CP_2 omissione riferita all'anno 2023, dei quali non vi è prova della ritualità delle notifiche alla parte ricorrente.
Ne consegue, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981
(L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), che l'ordinanza ingiunzione n. OI-003264810 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
003360619, notificate il 12 maggio 2025, vadano annullate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato espletamento di attività istruttoria ed al carattere
6 seriale della questione di rito avente carattere assorbente e risolutivo della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio ed in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
con ricorso depositato il 06.06.2025, ogni altra domanda
[...] eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-003264810 e l'ordinanza- ingiunzione n. OI-003360619, notificate il 12 maggio 2025;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione CP_2 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.300,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 09 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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