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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 24/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 17/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Parte_1 C.F._1
Farese, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dina Controparte_1 C.F._2
Maria Guarneri, presso il cui studio in Milano (MI), Via Luciano Manara n.15, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza già fissata del 10.12.2024 il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero – che in data 17.02.2025 ha espresso il proprio parere favorevole – e ha rimesso, quindi, la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 11
Con ricorso depositato il 09.01.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario in Termoli (CB) il 11.07.2015 con - trascritto presso l'Ufficio Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Termoli al N. 45, Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2015 – e che dalla loro unione è nata la figlia (prossima ai 6 anni), ha Per_1 chiesto a questo Tribunale, preliminarmente, di pronunciare sentenza sullo status e, quindi, la separazione personale dei coniugi;
di accogliere le richieste di affidamento e collocazione della prole di cui al Piano genitoriale indicato nel ricorso;
di prevedere il versamento, da parte del e in P_ favore della di un assegno mensile di € 1.000, rivalutabile annualmente, quale contributo Parte_1 per il mantenimento suo e della figlia minore, con suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie occorrenti per quest'ultima, nella misura della metà (50%); di riconoscere interamente a favore della ricorrente l'intero ammontare dell' assegno unico. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Evocato in giudizio, si è costituito chiedendo: “Nel merito ed in via Controparte_1 riconvenzionale: -Accertarsi e dichiararsi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta del coniuge IG ed in particolare per Parte_1 violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale come descritto e documentato in fatto e in diritto, per l'effetto, pronunciare la separazione legale dei coniugi con addebito alla stessa IG Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.”. Nel merito in via principale: “- per l'effetto rigettare la domanda di mantenimento della IG per carenza dei presupposti di legge, - rigettare Parte_1 la domanda di collocamento prevalente di presso la madre e, conseguentemente, affidare la Per_1 figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la casa Per_1 coniugale di Via Perugia 3 Termoli con collocamento paritario alternato settimanale a rotazione annuale durante le festività pasquali e natalizi e il periodo di rispettiva permanenza di presso i Per_1 genitori comprenda la metà del periodi di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 45 giorni non consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
- conseguentemente rigettare la domanda di mantenimento di e disporre che ciascuno genitore provveda al mantenimento Per_1 diretto di nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione delle spese di natura straordinaria Per_1 che gravano su entrambi i genitori al 50% come da protocollo del tribunale di Larino;
- disporre che ogni agevolazione fiscale, ivi inclusi gli assegni familiari, correlata alla minore venga fruita in Per_1 modo proporzionale rispetto ai provvedimenti che verranno statuiti in ambito della regolamentazione del collocamento della figlia e quindi al 50% in caso di collocamento paritario alternato Per_1 settimanale;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi che codesto Tribunale non ritenga di addebitare la separazione alla IG , comunque, pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e collaborazione nell'interesse della figlia minore;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui Per_1 il Giudice non dovesse accogliere la domanda di affido condiviso con collocazione alternata settimanale a rotazione annuale disporre che il diritto di visita del Sig venga articolato P_ come segue: - due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola alla domenica sera, con rientro presso il domicilio materno entro le ore 21:00; - un giorno infrasettimanale, da comunicare ogni fine settimana, dall'uscita dalla scuola fino alle 21.00 del giorno stesso, quando le riaccompagnerà dalla madre;
Le festività verranno ripartite sempre secondo il criterio dell'alternanza e cioè: - le festività natalizie verranno divise in due periodi: dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre al termine delle vacanze scolastiche;
- le festività pasquali (da intendersi come intero periodo di sospensione scolastica) ad anni alterni con ciascun genitore;
- gli altri “ponti” civili e religiosi (da intendersi come periodo di sospensione scolastica) ad anni alterni con ciascun genitore: il primo ponte 2024 (25-28 aprile) sarà trascorso con il padre e il 29 aprile-1 maggio 2024 con la madre;
- metà delle vacanze scolastiche estive, da intendersi come
pagina 2 di 11 l'intero periodo di sospensione scolastica, con il padre ad anni alterni, concordando con la IG i rispettivi periodi di permanenza entro il giorno 5 del mese di giugno di ogni anno (ad Parte_1 esempio se le vacanze avranno una durata di 90 giorni, la minore trascorrerà 45 giorni non consecutivi con ciascun genitore. I genitori sottrarranno dal computo dei giorni totali gli eventuali periodi di vacanza che la minore dovesse trascorrere da sola (campi scout, colonie vacanze studio) e successivamente divideranno in maniera paritaria i giorni restanti, facendo in modo di alternare i diversi periodi di anno in anno;
- salvo diverso accordo tra le parti, la minore trascorrerà una settimana invernale (possibilmente quella di carnevale dalla domenica alla domenica successiva) ad anni alterni con uno dei genitori;
- negli orari e/o periodi che la minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, si garantirà sempre e comunque il contatto telefonico con l'altro genitore, soprattutto durante il periodo estivo;
- disporre che il Sig. debba contribuire al mantenimento della P_ figlia minore corrispondendo alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni Per_1 Parte_1 mese, euro 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, o quel diverso importo maggiore o minore che il Tribunale di Larino riterrà congruo ed idoneo, alla luce delle risultanze e capacità reddituali delle rispettive parti;
- porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Larino che deve intendersi qui integralmente richiamato;
- disporre che gli assegni familiari correlati alla minore vengano fruiti per il 50% dalla IG e Per_1 Parte_1 per il restante 50% dal Sig. - rigettare la domanda di corresponsione di un assegno P_ mensile di mantenimento in favore della Signora per carenza di ogni presupposto di Parte_1 legge avendo la stessa piena capacità lavorativa e reddituale”.
Nella memoria ex art 473 bis.17 cpc la contestando la avversa ricostruzione dei fatti, ha Parte_1 chiesto a sua volta, modificando la propria domanda, che la separazione venga addebitata al P_
– per una serie di episodi (per essere stata costretta ad eliminare la foto del defunto padre dalla residenza familiare, per la circostanza di non conoscere la collocazione dei beni familiari che i suoceri hanno sempre tenuto celati, per il trattamento riservato alla lasciata ai margini della vita Parte_1 della famiglia patriarcale) -, escludendo, inoltre, che possano essere adottate le modalità di affidamento e di collocazione della minore proposte dal avendo la bambina necessità di stabilità, per età P_
e per indole caratteriale.
All'udienza del 22.05.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “affidamento congiunto della minore , Per_1 con collocazione presso la madre;
assegnazione della casa coniugale al padre;
versamento da parte del sig. della somma di €. 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici P_
ISTAT, e da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
facoltà per il papa di tenere con sè la bambina all'uscita della scuola, per tre pomeriggi a settimana, o la mattina, nei di periodi di chiusura della scuola;
la bambina pernotterà con il padre il venerdì ed il sabato, a settimane alterne, salvi diversi impegni lavorativi dei genitori;
il padre potrà tenere la bambina con sé per quindi giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre;
le festività natalizie (dal 24 al 30
e dal 31 al 6) e pasquali (dal venerdì santo al lunedì in albis) saranno trascorse, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, così come pure il giorno del compleanno”.
La nella memoria depositata il 27.05.2024, ha dichiarato di accettare - al fine di Parte_1 garantire alla piccola una crescita non traumatica, ma serena - la suddetta proposta conciliativa, Per_1 chiedendo, però, che fosse specificato che la somma di € 400 per il mantenimento mensile sia così divisa: € 300 per la figlia ed € 100 per la stessa ricorrente. Per_1
Il resistente, all'udienza del 29.05.2024, ha invece dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice.
pagina 3 di 11 A scioglimento della riserva assunta all'esito della stessa udienza, con ordinanza del 19.06.2024 il Giudice ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la casa coniugale, con avvicendamento nella stessa da parte dei genitori a settimane alterne;
ha disposto le modalità con le quali il genitore - nella settimana in cui non dimorerà presso l'abitazione coniugale, compatibilmente con le esigenze lavorative di essi genitori e delle esigenze della minore - potrà tenere con sè la bambina e le modalità di visita e frequentazione della stessa durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
ha posto a carico del l'obbligo di P_ versare alla un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente, a titolo di Parte_1 contributo nel mantenimento della figlia, di provvedere al pagamento, per intero, del canone di locazione della casa coniugale, della relativa imposta di registro e di eventuali oneri accessori, oltre che del 50% delle utenze domestiche, il cui restante 50% sarà a carico della ha infine posto a Parte_1 carico di entrambi i genitori l'onere di provvedere al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la minore, in ragione della metà (50%). Ha inoltre escluso il versamento da parte del di un P_ assegno a titolo di mantenimento della moglie.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, e fissata l'udienza del 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione, nelle more dello svolgimento della suddetta udienza, in data 25.07.2024 la NN ha depositato un'istanza ex art. 473-bis.23 cpc per la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con l'ordinanza del 19.06.2024 – con riferimento in particolare all'affidamento e la collocazione della minore - in ragione di “fatti nuovi e sopravvenuti attinenti le variazioni altamente destabilizzanti e traumatiche per e all'inosservanza– inadempienza da parte del resistente delle prescrizioni Per_1 presidenziali in merito alla collocazione della bambina, nonché in virtù di un'accurata e realistica descrizione delle dinamiche famigliari, della quotidianità della bambina e dei suoi rapporti con ogni membro della famiglia, antecedenti l'emissione dell'ordinanza di nostro interesse”.
Nello specifico, la ricorrente ha rappresentato che: di fatto, ad oggi, nelle settimane nelle quali ella resta fuori dalla casa familiare, la bambina risulta essere interamente collocata presso i nonni paterni, che vivono nell'appartamento situato al piano superiore rispetto alla casa familiare (posta al piano terra della villetta), e, dunque, dorme, mangia, e vive sempre con i nonni unitamente allo zio paterno
(fratello del resistente); che il (dato anche il lavoro di vigile del fuoco che svolge e che si P_ articola su turni anche notturni) conduce quasi una vita a sé, avendo lasciato la casa familiare trasferendosi al terzo piano della stessa villetta dove si trova una mansarda utilizzata dai congiunti del condividendo pochi momenti della propria vita con la figlia e, soprattutto, non nella casa P_ familiare.
Alla luce di ciò, la ricorrente, nel preminente interesse della minore e a modifica dell'ordinanza del
19.06.2024, ha chiesto che venga disposta la collocazione prevalente della figlia presso di sé, l'assegnazione ad essa della casa familiare, con regolamentazione del diritto di visita della bambina da parte del padre nel modo ritenuto più opportuno, nonché l'aumento dell'assegno per il mantenimento della minore nella misura di € 800,00, o in quella ritenuta più equa, con conferma di quanto già statuito circa il riparto delle spese straordinarie per la bambina e il diritto della a percepire per Parte_1 intero l'assegno unico universale.
Il ha depositato un ricorso incidentale ex art. 473-bis.39 cpc, lamentando ripetuti P_ inadempimenti e violazioni da parte della e ha chiesto tra le altre cose, in via principale, Parte_1 la modifica dell'ordinanza provvisoria del 19.06.2024. In particolare, di disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre nella Per_1 casa familiare, con obbligo per lo stesso di provvedere al pagamento del canone di locazione di € 600,00 mensili;
l'obbligo per la di contribuire al mantenimento della minore Parte_1
pagina 4 di 11 corrispondendo al un assegno mensile di € 200,00 mensili (o nella diversa somma ritenuta di P_ giustizia); l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la minore, in ragione della metà (50%); il diritto del di percepire per intero P_ l'assegno unico universale;
l'ammonimento della al rispetto delle prescrizioni Parte_1 dell'ordinanza suddetta, nonché ad astenersi da condotte negative, svalutative e denigratorie della figura paterna, con condanna della stessa al pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni singola violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, della somma di € 200,00 al giorno in favore del P_
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 23.10.2024 fissata per la nuova comparizione delle parti, il Presidente del Collegio ha respinto le richieste avanzate dalla ritenendo gli assunti e le argomentazioni addotte inidonee a giustificare una Parte_1 rimeditazione del provvedimento in precedenza adottato e, a parziale modifica dell'ordinanza del 19.06.2024, ha rideterminato in € 200,00 mensili (in luogo dei 400,00 originariamente previsti) il contributo paterno per il mantenimento della figlia minore, ponendo però a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del 100% delle spese straordinarie per la minore. Ha altresì P_ ammonito la al rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza suddetta, dovendo ciascun Parte_1 genitore ottemperare ai provvedimenti giudiziari, non essendogli consentito nascondersi dietro i desiderata di un figlio (per lo più di tenera età e quindi incapace di sicuri e convinti discernimenti), a maggior ragione quando si tratta di garantire, nell'interesse del figlio stesso, la coltivazione del rapporto con l'altro genitore.
All'udienza già fissata del 10.12.2024 il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero – che in data 17.02.2025 ha espresso il proprio parere favorevole – e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituita l'affectio coniugalis.
In merito alla richiesta avanzata dalle parti di addebito reciproco della separazione, si osserva quanto segue.
Non vi è dubbio che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex plurimis Cass. civ., 10.07.2023, n. 19502; Cass. civ., 20.12.2021, n. 40795).
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
Nel caso di specie il a fondamento della propria richiesta di addebito della separazione alla P_ moglie, afferma che la rottura dell'unione familiare e, dunque, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sia imputabile in via esclusiva alla ricorrente, la quale ha assunto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, violando nello specifico l'obbligo di fedeltà, intesa in senso ampio, comprensivo cioè anche di un legame di natura sentimentale intrattenuto in modo virtuale. Ha sostenuto, infatti: che la ha condotto una doppia vita ed ha intrattenuto Parte_1
pagina 5 di 11 relazioni extraconiugali con due persone molto tempo prima che iniziasse il procedimento di separazione;
di aver scoperto il tradimento della moglie nel settembre 2023 quando la stessa aveva lasciato il proprio smartwatch, collegato con il proprio telefono cellulare, sul tavolo e aveva ricevuto il messaggio “Buongiorno amore” seguito da un emoticon con cuore;
che tale messaggio era solo il primo di una lunga serie di chat dalle quali è risultato che la ricorrente conduceva una doppia vita ed era dedita a coltivare relazioni extraconiugali su più fronti (Whatsapp, Facebook …) e con uomini diversi;
che dal 21 settembre 2023 la ha aperto un profilo TikTok dove pubblicava, con Parte_1 profilo aperto a tutti, foto hot di sè e chattava con uomini che la lusingavano per le foto pubblicate;
che la scoperta dei comportamenti assunti dalla moglie lo ha totalmente destabilizzato e a seguito di ciò ha incaricato un'agenzia di investigazioni per far pedinare la moglie;
che a seguito della scoperta dei tradimenti vi è stato un totale allontanamento affettivo, sentimentale e sessuale da parte sua, mentre la moglie si dichiara pentita. Ha infine prodotto una relazione investigativa e la messagistica intercorrente tra la ricorrente e i suddetti uomini, evidenziando come dalla stessa risulti non solo che la conoscenza tra la ricorrente e detti soggetti fosse anteriore alla separazione ma altresì l'intenzione e la volontà della NN di intrattenere un rapporto di natura sessuale e amorosa.
Dal proprio canto, la contesta la ricostruzione dei fatti operata dal marito, ritenendo che Parte_1 lo stesso abbia artatamente “costruito” le prove delle chat, foto e video prodotte in giudizio, al solo fine di sottrarsi dall'obbligo di mantenimento della coniuge;
che dette prove sono false;
che le chat in questione non appartengono alla propria utenza telefonica, né il profilo TikTok è il proprio;
che già in passato il proprio profilo social era stato hackerato, tanto che la aveva segnalato al Parte_1 gestore di Facebook il problema;
che si è in presenza di fotografie di un telefono e conversazioni non riconducibili all'utenza telefonica della ricorrente né il telefono fotografato è il suo;
che dall'esame dei video depositati si comprende chiaramente che non si tratta della ma di un'altra persona, Parte_1
a lei somigliante;
che, in ogni caso, il rapporto matrimoniale è inesistente già da anni, non condividendo i coniugi più alcuna intimità da tempo e vivendo da perfetti estranei nella stessa abitazione;
che la richiesta di separazione è motivata non soltanto dalla mancanza di affetto e amore tra i coniugi, ma anche dalle continue mortificazioni e penalizzazioni subite dalla per Parte_1 mancanza delle risorse minime per fare la spesa e per curarsi.
L'obbligo di fedeltà deve essere inteso come impegno, ricadente su ciascun coniuge, a non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, nonché la fiducia reciproca, e non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali. In giurisprudenza si affermato che, ai fini dell'addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, non è richiesta la prova dell'infedeltà e la flagranza dell'amplesso, essendo sufficienti le sole effusioni affettuose, compatibili con il luogo pubblico e allo stesso tempo sintomatiche di un rapporto amoroso, intimo, fisico;
effusioni che possono desumersi anche dal contenuto di messaggi inviati dal coniuge all'amante (Cass. civ., Sez. I, Per_2
08.05.2023, n. 12190).
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale.
Sarà onere della parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e, dunque, l'assenza di violazione del dovere di fedeltà dimostrare che la crisi coniugale, in caso di conclamato accertamento della violazione del dovere in esame, fosse anteriore al momento in cui la condotta infedele si sia concretizzata (Cass. civ., Sez. VI, 19.02.2018, n. 3923; Cass. civ., Sez. VI, 08.04.2015,
n. 7057). L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile pagina 6 di 11 d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ., Sez. I, 29.04.2024, n. 11394).
La giurisprudenza ha altresì rilevato che anche una frequentazione che non integri una effettiva violazione del dovere di fedeltà può costituire motivo di addebito, allorquando sia posta in essere con modalità che, facendo ipotizzare la sussistenza di una relazione extraconiugale, per ciò solo, ed anche in difetto di effettivo adulterio, costituiscano motivo di offesa al decoro ed alla dignità del coniuge (App. Genova, Sez. III, 18.01.2008, n. 97).
La afferma che «un marito che “tace” sui fatti, che non si irrita, che non si irrigidisce, Parte_1 che non mostra alla “traditrice” le prove del tradimento e che non agisce giudizialmente - di sua iniziativa, per chiedere la separazione - è perché è ben consapevole della falsità delle sue accuse oltre che della" fine del suo matrimonio " oramai da anni».
L'assunto però non può esserecondiviso. Deve a tal riguardo osservarsi, infatti, che l'atteggiamento di tolleranza assunto da un coniuge (nella fattispecie il nei confronti della moglie non può P_ essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà (…) (Cass. civ., Sez. I, 02.09.2022, n. 25966).
A proposito del comportamento da lui assunto, il resistente afferma di aver taciuto finché ha dovuto
(come ha in effetti fatto) raccogliere le prove atte a dimostrare i tradimenti della moglie e gli atteggiamenti inopportuni assunti dalla stessa sui vari social network, dove la IG si è professata addirittura “single” (doc. 100), su una propria storia su Instagram). Circostanza, questa, che appare alquanto significativa, se si considera che le indicazioni contenute sul proprio profilo social pur non essendo, ovviamente, prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono, tuttavia, un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentano ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d'animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio (Trib. Palmi, 07.01.2021 n. 6).
Da quanto emerge dalla documentazione versata in atti dal resistente, la relazione intrattenuta dalla con un terzo estraneo, non si traduce in una relazione solo platonica, la quale, a detta Parte_1 della giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, 12.04.2013, n. 8929), non rende addebitabile la separazione qualora non si sostanzi in una relazione sentimentale adulterina, non dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e non comporti offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge.
Nel caso in esame emerge, anche dal tenore delle conversazioni e dalle espressioni affettuose usate tra la e il terzo, che intrattiene senz'altro con quest'ultimo una relazione extraconiugale che Parte_1 si concreta in rapporti di tipo sentimentale e sessuale. I messaggi e le foto che i due si scambiano sono espliciti, lasciano poco spazio all'immaginazione e sono, in ogni caso, sia precedenti che successivi all'introduzione del presente giudizio.
Non può ritenersi valida l'argomentazione della secondo la quale le conversazioni Parte_1
(messaggistica Whatsapp) intrattenute con altri (due) uomini, di contenuto peraltro alquanto esplicito, non sarebbero riconducibili all'utenza telefonica della stessa, tenuto conto del fatto che in alcune chat (doc.67, doc. 69) la ricorrente è espressamente chiamata per nome (“ ”) e in altre (doc. 95) si fa Pt_1 espresso riferimento al procedimento giudiziario di separazione in corso e viene indicata la data del 17.04.2024, fissata proprio per la comparizione delle parti dinanzi all'odierno giudicante.
Detto questo, la non ha fornito alcuna prova in giudizio che la crisi tra i coniugi fosse Parte_1 precedente all'infedeltà e già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. A tal proposito osserva il collegio che la circostanza secondo la quale i coniugi pagina 7 di 11 avevano cominciato a seguire in passato un corso di mediazione familiare (circostanza che si chiedeva di provare a mezzo testi) è, non solo generica, ma inidonea a dimostrare una la irrimediabile rottura del rapporto di coniugio;
semmai, avrebbe potuto dimostrare (ove le richieste istruttorie fossero state articolate in modo circostanziato, sì da essere ammissibili) proprio la volontà delle parti di mantenere integro il talamo coniugale, sulla quale ha fatto irruzione il tradimento. .
Alla luce delle suddette osservazioni nonché della produzione documentale in atti, il Collegio ritiene che una valutazione complessiva degli elementi acquisiti giustifichi la conclusione in termini di addebito della separazione in capo a Parte_1
Va invece rigettata la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito, in quanto basata su argomentazioni e motivazioni relative a profili non aventi rilievo giuridico.
In merito all'affidamento della minore nelle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 il Per_1 ha chiesto in via principale di affidare la stessa in via condivisa ad entrambi i genitori, con P_ residenza anagrafica presso la casa coniugale, con collocamento paritario alternato settimanale presso la madre, nella casa della nonna materna (come richiesto dalla medesima), e con il padre presso la casa familiare. In via subordinata, qualora non fosse accolta la propria richiesta di affidamento condiviso con collocazione alternata della minore, di confermare l'ordinanza provvisoria del 19.06.2024 limitatamente all'affidamento condiviso della figlia minore, ferma la collocazione alternata settimanale. Dal canto suo, la ha ribadito la propria richiesta di collocare la minore in via prevalente Parte_1 presso la madre con l'assegnazione a costei della casa familiare, tenuto conto del fatto che la collocazione paritaria della minore presso i genitori con alternanza dei medesimi nella casa familiare è di grave pregiudizio per la salute della bimba, nonché del fatto che il padre, per la propria attività lavorativa, non vive con nella casa familiare. Per_1
Tutto ciò premesso, quanto all'affidamento della minore si conferma quanto disposto con Per_1 l'ordinanza del 19.06.2024, per le ragioni esplicitate in quella sede, e che si abbiano qui per integralmente richiamate. La minore, pertanto, resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, non sussistendo, allo stato, ragioni che sconsiglino detto regime. In merito alla collocazione della stessa si ribadisce quanto già si è avuto modo di evidenziare nel provvedimento del 19.11.2024, ossia che l'alterazione del quotidiano è insito in ogni provvedimento che, autorizzando i genitori a vivere separati, collochi il minore presso uno di essi. Infatti, sotto questo profilo, ogni possibile statuizione adottata dal giudice, proprio perché modificativa di una pregressa condizione, è per ciò solo capace di incidere sulle abitudini della prole, la quale deve senz'altro confrontarsi con la nuova situazione nella quale i genitori non vivono più sotto lo stesso tetto.
Per realizzare la finalità di cui al comma 1 dell'art. 337 ter c.c., intesa a consentire il pieno esercizio della bigenitorialità, il legislatore affida al giudice il compito di adottare i provvedimenti necessari con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori. E in questo ambito egli "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce
a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,
l'affidamento familiare".
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sul collocamento di una minore in seguito alla rottura della convivenza more uxorio dei genitori, non ha escluso in teoria la possibilità di assegnare la casa familiare alla prole, prevedendo la rotazione dei genitori, ma ha sottolineato la percorribilità di tale forma di collocamento soltanto in caso di una seria e concordata organizzazione dei genitori, nel rispetto e nell'esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno (Cass. civ., Sez. I, 07.03.2023, n. pagina 8 di 11 6810. Si veda anche Trib. Varese, 24.01.2013 n. 158; Trib. Milano,13.06.2013; Trib. Min. Trieste,
29.02.2012; Trib. Genova, 25.06.2015 n. 3523; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 13.01.2017 n. 1054).
Si è però recentemente sostenuto che, in presenza di determinati presupposti, quali l'idoneità genitoriale e la presenza regolare dei genitori nelle vite dei figli, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico, non essendoci ragioni per preferire l'uno o l'altro quale collocatario della prole, può essere disposto che siano i genitori ad alternarsi a settimane alterne nella casa familiare. Il giudice dovrà fare una valutazione caso per caso tenendo conto del preminente interesse dei minori (App. Torino, 14.03.2024 n. 314, che ha individuato i presupposti di tale decisione nella costante presenza nella vita della prole e nella piena realizzazione dei bisogni primari della stessa da parte dei genitori,
“accudenti, consolanti e protettivi”)
Pertanto, l'affidamento congiunto dei figli minori a entrambi i genitori, con il collocamento della prole presso la casa familiare e la turnazione settimanale della madre e del padre, secondo schemi prestabiliti, può trovare applicazione se non appare in contrasto con l'interesse dei minori. In quest'ottica, infatti, sembra più equo ritenere che siano gli adulti, unici responsabili della fine dell'unione familiare, a doversi spostare, adattandosi secondo i turni alle esigenze dei figli, piuttosto che questi ultimi a dover subire le conseguenze della crisi, traslocando continuamente, per veder garantito il proprio diritto alla continuità affettiva con i genitori. Detta forma di collocamento consente alla minore di restare nell'ambiente domestico nel quale è cresciuta, conservando le proprie abitudini, evitandole al contempo continui spostamenti presso le dimore dei due genitori.
A ciò si aggiunga che sia il padre che la madre dispongono di altre abitazioni nelle quali possono dimorare nella settimana in cui la casa familiare sarà occupata dall'altro (il nell'abitazione P_ dei di lui genitori o nella casa sita al terzo piano della villetta;
la presso l'abitazione della Parte_1 di lei madre, già indicata in ricorso come iniziale soluzione abitativa con la minore).
Tutto ciò premesso, alla luce delle suddette considerazioni e nell'ottica di salvaguardia delle abitudini e della serenità della minore, nonché della preminenza del suo interesse, questo Tribunale conferma quanto già disposto nell'ordinanza del 19.06.2024.
La minore resterà collocata presso la casa familiare, nella quale i genitori si alterneranno Per_1 settimanalmente, in modo da consentire alla bambina di conservare quanto più possibile inalterate le proprie abitudini di vita. Nella settimana in cui un genitore non dimorerà presso l'abitazione coniugale, deve essere garantito un programma di frequentazione che deve prevedere, compatibilmente con le esigenze di lavorative di entrambi e della minore, tre pomeriggi alla settimana, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con entro il mese di maggio;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Le parti, di comune accordo fra loro e tenendo conto delle aspirazioni della figlia, senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, potranno di volta in volta modificare la collocazione degli stessi.
Rilevato dalla documentazione prodotta che la situazione economica del (Vigile del Fuoco) P_ appare certamente più florida rispetto a quella della (disoccupata, ma con una sicura Parte_1 capacità lavorativa in ragione dell'età) - la cui richiesta appare peraltro spropositata rispetto alle effettive e presumibili esigenze di una bambina ancora piccola e del contesto socio-economico di riferimento, al tenore di vita goduto in corso di convivenza dei genitori e in relazione ai tempi di permanenza paritari della minore con i genitori - questo Tribunale ritiene equo confermare l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando mensilmente alla pagina 9 di 11 un assegno mensile pari ad € 200,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia Parte_1 postale, alla fine di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il inoltre, continuerà a provvedere, per P_ intero, al pagamento del canone di locazione della casa coniugale, della relativa imposta di registro e di eventuali oneri accessori, oltre che del 50% delle utenze domestiche, (il cui restante 50% sarà a carico della percependo invece per intero l'assegno unico universale. Parte_1
In merito alle spese straordinarie occorrenti per la minore, queste saranno sostenute dal per P_ intero, in ciò confermandosi il provvedimento Presidenziale che, preso atto del mancato pagamento delle stesse da parte della ha dimezzato la misura dell'assegno di mantenimento Parte_1 ponendo a carico del medesimo, nella misura del 100%, le spese straordinarie. P_
In merito poi alla richiesta della di riconoscimento in suo favore di un assegno di Parte_1 mantenimento a carico del resistente si osserva quanto segue.
L'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge.
La pronuncia di addebito della separazione a un coniuge determina delle conseguenze di carattere patrimoniale e sanzionatorie per la condotta tenuta.
Infatti, il coniuge al quale venga addebitata la separazione subisce la perdita del diritto all'assegno di mantenimento (art. 156 comma 1 c.c.) e la perdita dei diritti successori nei confronti dell'altro coniuge (art. 548 comma 2 c.c.). Ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'addebito, infatti, non elimina il dovere del coniuge di versare gli alimenti all'altro, in caso versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento (art. 433 c.c.) (Cass. civ., Sez. II, 23.01.2023, n. 1998).
Nel nostro caso, il riconosciuto addebito della separazione alla comporta il rigetto della Parte_1 domanda di mantenimento formulata dalla stessa, in virtù dell'art. 156 c.c.
In ragione della decisione, le spese di lite devono essere poste a carico della nella misura Parte_1 di 2/3, e vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022 (valore della causa: indeterminabile - complessità bassa- valori minimi), dovendo essere compensate per la restante parte (1/3).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 09.01.2024 da nata a [...] il [...], contro Parte_1 P_
nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra
[...] istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, con addebito della stessa a
[...] Parte_1
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla Parte_1
3) conferma l'affidamento della figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con facoltà, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della potestà genitoriale da parte del genitore presso il quale la minore si trova nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
4) conferma, in merito all'assegnazione della casa familiare e al collocamento della minore, nonché al diritto di ciascun genitore di visita e frequentazione della stessa, quanto stabilito nell'ordinanza del 19.06.2024;
pagina 10 di 11 5) conferma l'obbligo posto a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1 entro la fine di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 200,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché di provvedere al pagamento, per intero, del canone di locazione della casa coniugale, della relativa imposta di registro e di eventuali oneri accessori, oltre che del 50% delle utenze domestiche, il cui restante 50% sarà a carico della sig.ra Parte_1
6) pone a carico del l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie P_ occorrenti per la minore, in ragione del 100%;
7) attribuisce a il diritto di percepire per intero l'assegno unico universale;
Controparte_1
8) rigetta la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di Parte_1 mantenimento a carico del resistente;
9) condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 P_
che si liquidano, per tale misura, in complessivi € 2.539,00 per compensi, oltre
[...] rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
10) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 24.04.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 17/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Parte_1 C.F._1
Farese, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dina Controparte_1 C.F._2
Maria Guarneri, presso il cui studio in Milano (MI), Via Luciano Manara n.15, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza già fissata del 10.12.2024 il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero – che in data 17.02.2025 ha espresso il proprio parere favorevole – e ha rimesso, quindi, la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
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Con ricorso depositato il 09.01.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario in Termoli (CB) il 11.07.2015 con - trascritto presso l'Ufficio Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Termoli al N. 45, Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2015 – e che dalla loro unione è nata la figlia (prossima ai 6 anni), ha Per_1 chiesto a questo Tribunale, preliminarmente, di pronunciare sentenza sullo status e, quindi, la separazione personale dei coniugi;
di accogliere le richieste di affidamento e collocazione della prole di cui al Piano genitoriale indicato nel ricorso;
di prevedere il versamento, da parte del e in P_ favore della di un assegno mensile di € 1.000, rivalutabile annualmente, quale contributo Parte_1 per il mantenimento suo e della figlia minore, con suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie occorrenti per quest'ultima, nella misura della metà (50%); di riconoscere interamente a favore della ricorrente l'intero ammontare dell' assegno unico. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Evocato in giudizio, si è costituito chiedendo: “Nel merito ed in via Controparte_1 riconvenzionale: -Accertarsi e dichiararsi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta del coniuge IG ed in particolare per Parte_1 violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale come descritto e documentato in fatto e in diritto, per l'effetto, pronunciare la separazione legale dei coniugi con addebito alla stessa IG Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.”. Nel merito in via principale: “- per l'effetto rigettare la domanda di mantenimento della IG per carenza dei presupposti di legge, - rigettare Parte_1 la domanda di collocamento prevalente di presso la madre e, conseguentemente, affidare la Per_1 figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la casa Per_1 coniugale di Via Perugia 3 Termoli con collocamento paritario alternato settimanale a rotazione annuale durante le festività pasquali e natalizi e il periodo di rispettiva permanenza di presso i Per_1 genitori comprenda la metà del periodi di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 45 giorni non consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
- conseguentemente rigettare la domanda di mantenimento di e disporre che ciascuno genitore provveda al mantenimento Per_1 diretto di nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione delle spese di natura straordinaria Per_1 che gravano su entrambi i genitori al 50% come da protocollo del tribunale di Larino;
- disporre che ogni agevolazione fiscale, ivi inclusi gli assegni familiari, correlata alla minore venga fruita in Per_1 modo proporzionale rispetto ai provvedimenti che verranno statuiti in ambito della regolamentazione del collocamento della figlia e quindi al 50% in caso di collocamento paritario alternato Per_1 settimanale;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi che codesto Tribunale non ritenga di addebitare la separazione alla IG , comunque, pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e collaborazione nell'interesse della figlia minore;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui Per_1 il Giudice non dovesse accogliere la domanda di affido condiviso con collocazione alternata settimanale a rotazione annuale disporre che il diritto di visita del Sig venga articolato P_ come segue: - due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola alla domenica sera, con rientro presso il domicilio materno entro le ore 21:00; - un giorno infrasettimanale, da comunicare ogni fine settimana, dall'uscita dalla scuola fino alle 21.00 del giorno stesso, quando le riaccompagnerà dalla madre;
Le festività verranno ripartite sempre secondo il criterio dell'alternanza e cioè: - le festività natalizie verranno divise in due periodi: dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre al termine delle vacanze scolastiche;
- le festività pasquali (da intendersi come intero periodo di sospensione scolastica) ad anni alterni con ciascun genitore;
- gli altri “ponti” civili e religiosi (da intendersi come periodo di sospensione scolastica) ad anni alterni con ciascun genitore: il primo ponte 2024 (25-28 aprile) sarà trascorso con il padre e il 29 aprile-1 maggio 2024 con la madre;
- metà delle vacanze scolastiche estive, da intendersi come
pagina 2 di 11 l'intero periodo di sospensione scolastica, con il padre ad anni alterni, concordando con la IG i rispettivi periodi di permanenza entro il giorno 5 del mese di giugno di ogni anno (ad Parte_1 esempio se le vacanze avranno una durata di 90 giorni, la minore trascorrerà 45 giorni non consecutivi con ciascun genitore. I genitori sottrarranno dal computo dei giorni totali gli eventuali periodi di vacanza che la minore dovesse trascorrere da sola (campi scout, colonie vacanze studio) e successivamente divideranno in maniera paritaria i giorni restanti, facendo in modo di alternare i diversi periodi di anno in anno;
- salvo diverso accordo tra le parti, la minore trascorrerà una settimana invernale (possibilmente quella di carnevale dalla domenica alla domenica successiva) ad anni alterni con uno dei genitori;
- negli orari e/o periodi che la minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, si garantirà sempre e comunque il contatto telefonico con l'altro genitore, soprattutto durante il periodo estivo;
- disporre che il Sig. debba contribuire al mantenimento della P_ figlia minore corrispondendo alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni Per_1 Parte_1 mese, euro 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, o quel diverso importo maggiore o minore che il Tribunale di Larino riterrà congruo ed idoneo, alla luce delle risultanze e capacità reddituali delle rispettive parti;
- porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Larino che deve intendersi qui integralmente richiamato;
- disporre che gli assegni familiari correlati alla minore vengano fruiti per il 50% dalla IG e Per_1 Parte_1 per il restante 50% dal Sig. - rigettare la domanda di corresponsione di un assegno P_ mensile di mantenimento in favore della Signora per carenza di ogni presupposto di Parte_1 legge avendo la stessa piena capacità lavorativa e reddituale”.
Nella memoria ex art 473 bis.17 cpc la contestando la avversa ricostruzione dei fatti, ha Parte_1 chiesto a sua volta, modificando la propria domanda, che la separazione venga addebitata al P_
– per una serie di episodi (per essere stata costretta ad eliminare la foto del defunto padre dalla residenza familiare, per la circostanza di non conoscere la collocazione dei beni familiari che i suoceri hanno sempre tenuto celati, per il trattamento riservato alla lasciata ai margini della vita Parte_1 della famiglia patriarcale) -, escludendo, inoltre, che possano essere adottate le modalità di affidamento e di collocazione della minore proposte dal avendo la bambina necessità di stabilità, per età P_
e per indole caratteriale.
All'udienza del 22.05.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “affidamento congiunto della minore , Per_1 con collocazione presso la madre;
assegnazione della casa coniugale al padre;
versamento da parte del sig. della somma di €. 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici P_
ISTAT, e da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
facoltà per il papa di tenere con sè la bambina all'uscita della scuola, per tre pomeriggi a settimana, o la mattina, nei di periodi di chiusura della scuola;
la bambina pernotterà con il padre il venerdì ed il sabato, a settimane alterne, salvi diversi impegni lavorativi dei genitori;
il padre potrà tenere la bambina con sé per quindi giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre;
le festività natalizie (dal 24 al 30
e dal 31 al 6) e pasquali (dal venerdì santo al lunedì in albis) saranno trascorse, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, così come pure il giorno del compleanno”.
La nella memoria depositata il 27.05.2024, ha dichiarato di accettare - al fine di Parte_1 garantire alla piccola una crescita non traumatica, ma serena - la suddetta proposta conciliativa, Per_1 chiedendo, però, che fosse specificato che la somma di € 400 per il mantenimento mensile sia così divisa: € 300 per la figlia ed € 100 per la stessa ricorrente. Per_1
Il resistente, all'udienza del 29.05.2024, ha invece dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice.
pagina 3 di 11 A scioglimento della riserva assunta all'esito della stessa udienza, con ordinanza del 19.06.2024 il Giudice ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la casa coniugale, con avvicendamento nella stessa da parte dei genitori a settimane alterne;
ha disposto le modalità con le quali il genitore - nella settimana in cui non dimorerà presso l'abitazione coniugale, compatibilmente con le esigenze lavorative di essi genitori e delle esigenze della minore - potrà tenere con sè la bambina e le modalità di visita e frequentazione della stessa durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
ha posto a carico del l'obbligo di P_ versare alla un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente, a titolo di Parte_1 contributo nel mantenimento della figlia, di provvedere al pagamento, per intero, del canone di locazione della casa coniugale, della relativa imposta di registro e di eventuali oneri accessori, oltre che del 50% delle utenze domestiche, il cui restante 50% sarà a carico della ha infine posto a Parte_1 carico di entrambi i genitori l'onere di provvedere al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la minore, in ragione della metà (50%). Ha inoltre escluso il versamento da parte del di un P_ assegno a titolo di mantenimento della moglie.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, e fissata l'udienza del 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione, nelle more dello svolgimento della suddetta udienza, in data 25.07.2024 la NN ha depositato un'istanza ex art. 473-bis.23 cpc per la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con l'ordinanza del 19.06.2024 – con riferimento in particolare all'affidamento e la collocazione della minore - in ragione di “fatti nuovi e sopravvenuti attinenti le variazioni altamente destabilizzanti e traumatiche per e all'inosservanza– inadempienza da parte del resistente delle prescrizioni Per_1 presidenziali in merito alla collocazione della bambina, nonché in virtù di un'accurata e realistica descrizione delle dinamiche famigliari, della quotidianità della bambina e dei suoi rapporti con ogni membro della famiglia, antecedenti l'emissione dell'ordinanza di nostro interesse”.
Nello specifico, la ricorrente ha rappresentato che: di fatto, ad oggi, nelle settimane nelle quali ella resta fuori dalla casa familiare, la bambina risulta essere interamente collocata presso i nonni paterni, che vivono nell'appartamento situato al piano superiore rispetto alla casa familiare (posta al piano terra della villetta), e, dunque, dorme, mangia, e vive sempre con i nonni unitamente allo zio paterno
(fratello del resistente); che il (dato anche il lavoro di vigile del fuoco che svolge e che si P_ articola su turni anche notturni) conduce quasi una vita a sé, avendo lasciato la casa familiare trasferendosi al terzo piano della stessa villetta dove si trova una mansarda utilizzata dai congiunti del condividendo pochi momenti della propria vita con la figlia e, soprattutto, non nella casa P_ familiare.
Alla luce di ciò, la ricorrente, nel preminente interesse della minore e a modifica dell'ordinanza del
19.06.2024, ha chiesto che venga disposta la collocazione prevalente della figlia presso di sé, l'assegnazione ad essa della casa familiare, con regolamentazione del diritto di visita della bambina da parte del padre nel modo ritenuto più opportuno, nonché l'aumento dell'assegno per il mantenimento della minore nella misura di € 800,00, o in quella ritenuta più equa, con conferma di quanto già statuito circa il riparto delle spese straordinarie per la bambina e il diritto della a percepire per Parte_1 intero l'assegno unico universale.
Il ha depositato un ricorso incidentale ex art. 473-bis.39 cpc, lamentando ripetuti P_ inadempimenti e violazioni da parte della e ha chiesto tra le altre cose, in via principale, Parte_1 la modifica dell'ordinanza provvisoria del 19.06.2024. In particolare, di disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre nella Per_1 casa familiare, con obbligo per lo stesso di provvedere al pagamento del canone di locazione di € 600,00 mensili;
l'obbligo per la di contribuire al mantenimento della minore Parte_1
pagina 4 di 11 corrispondendo al un assegno mensile di € 200,00 mensili (o nella diversa somma ritenuta di P_ giustizia); l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la minore, in ragione della metà (50%); il diritto del di percepire per intero P_ l'assegno unico universale;
l'ammonimento della al rispetto delle prescrizioni Parte_1 dell'ordinanza suddetta, nonché ad astenersi da condotte negative, svalutative e denigratorie della figura paterna, con condanna della stessa al pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni singola violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, della somma di € 200,00 al giorno in favore del P_
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 23.10.2024 fissata per la nuova comparizione delle parti, il Presidente del Collegio ha respinto le richieste avanzate dalla ritenendo gli assunti e le argomentazioni addotte inidonee a giustificare una Parte_1 rimeditazione del provvedimento in precedenza adottato e, a parziale modifica dell'ordinanza del 19.06.2024, ha rideterminato in € 200,00 mensili (in luogo dei 400,00 originariamente previsti) il contributo paterno per il mantenimento della figlia minore, ponendo però a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del 100% delle spese straordinarie per la minore. Ha altresì P_ ammonito la al rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza suddetta, dovendo ciascun Parte_1 genitore ottemperare ai provvedimenti giudiziari, non essendogli consentito nascondersi dietro i desiderata di un figlio (per lo più di tenera età e quindi incapace di sicuri e convinti discernimenti), a maggior ragione quando si tratta di garantire, nell'interesse del figlio stesso, la coltivazione del rapporto con l'altro genitore.
All'udienza già fissata del 10.12.2024 il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero – che in data 17.02.2025 ha espresso il proprio parere favorevole – e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituita l'affectio coniugalis.
In merito alla richiesta avanzata dalle parti di addebito reciproco della separazione, si osserva quanto segue.
Non vi è dubbio che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex plurimis Cass. civ., 10.07.2023, n. 19502; Cass. civ., 20.12.2021, n. 40795).
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
Nel caso di specie il a fondamento della propria richiesta di addebito della separazione alla P_ moglie, afferma che la rottura dell'unione familiare e, dunque, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sia imputabile in via esclusiva alla ricorrente, la quale ha assunto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, violando nello specifico l'obbligo di fedeltà, intesa in senso ampio, comprensivo cioè anche di un legame di natura sentimentale intrattenuto in modo virtuale. Ha sostenuto, infatti: che la ha condotto una doppia vita ed ha intrattenuto Parte_1
pagina 5 di 11 relazioni extraconiugali con due persone molto tempo prima che iniziasse il procedimento di separazione;
di aver scoperto il tradimento della moglie nel settembre 2023 quando la stessa aveva lasciato il proprio smartwatch, collegato con il proprio telefono cellulare, sul tavolo e aveva ricevuto il messaggio “Buongiorno amore” seguito da un emoticon con cuore;
che tale messaggio era solo il primo di una lunga serie di chat dalle quali è risultato che la ricorrente conduceva una doppia vita ed era dedita a coltivare relazioni extraconiugali su più fronti (Whatsapp, Facebook …) e con uomini diversi;
che dal 21 settembre 2023 la ha aperto un profilo TikTok dove pubblicava, con Parte_1 profilo aperto a tutti, foto hot di sè e chattava con uomini che la lusingavano per le foto pubblicate;
che la scoperta dei comportamenti assunti dalla moglie lo ha totalmente destabilizzato e a seguito di ciò ha incaricato un'agenzia di investigazioni per far pedinare la moglie;
che a seguito della scoperta dei tradimenti vi è stato un totale allontanamento affettivo, sentimentale e sessuale da parte sua, mentre la moglie si dichiara pentita. Ha infine prodotto una relazione investigativa e la messagistica intercorrente tra la ricorrente e i suddetti uomini, evidenziando come dalla stessa risulti non solo che la conoscenza tra la ricorrente e detti soggetti fosse anteriore alla separazione ma altresì l'intenzione e la volontà della NN di intrattenere un rapporto di natura sessuale e amorosa.
Dal proprio canto, la contesta la ricostruzione dei fatti operata dal marito, ritenendo che Parte_1 lo stesso abbia artatamente “costruito” le prove delle chat, foto e video prodotte in giudizio, al solo fine di sottrarsi dall'obbligo di mantenimento della coniuge;
che dette prove sono false;
che le chat in questione non appartengono alla propria utenza telefonica, né il profilo TikTok è il proprio;
che già in passato il proprio profilo social era stato hackerato, tanto che la aveva segnalato al Parte_1 gestore di Facebook il problema;
che si è in presenza di fotografie di un telefono e conversazioni non riconducibili all'utenza telefonica della ricorrente né il telefono fotografato è il suo;
che dall'esame dei video depositati si comprende chiaramente che non si tratta della ma di un'altra persona, Parte_1
a lei somigliante;
che, in ogni caso, il rapporto matrimoniale è inesistente già da anni, non condividendo i coniugi più alcuna intimità da tempo e vivendo da perfetti estranei nella stessa abitazione;
che la richiesta di separazione è motivata non soltanto dalla mancanza di affetto e amore tra i coniugi, ma anche dalle continue mortificazioni e penalizzazioni subite dalla per Parte_1 mancanza delle risorse minime per fare la spesa e per curarsi.
L'obbligo di fedeltà deve essere inteso come impegno, ricadente su ciascun coniuge, a non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, nonché la fiducia reciproca, e non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali. In giurisprudenza si affermato che, ai fini dell'addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, non è richiesta la prova dell'infedeltà e la flagranza dell'amplesso, essendo sufficienti le sole effusioni affettuose, compatibili con il luogo pubblico e allo stesso tempo sintomatiche di un rapporto amoroso, intimo, fisico;
effusioni che possono desumersi anche dal contenuto di messaggi inviati dal coniuge all'amante (Cass. civ., Sez. I, Per_2
08.05.2023, n. 12190).
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale.
Sarà onere della parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e, dunque, l'assenza di violazione del dovere di fedeltà dimostrare che la crisi coniugale, in caso di conclamato accertamento della violazione del dovere in esame, fosse anteriore al momento in cui la condotta infedele si sia concretizzata (Cass. civ., Sez. VI, 19.02.2018, n. 3923; Cass. civ., Sez. VI, 08.04.2015,
n. 7057). L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile pagina 6 di 11 d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ., Sez. I, 29.04.2024, n. 11394).
La giurisprudenza ha altresì rilevato che anche una frequentazione che non integri una effettiva violazione del dovere di fedeltà può costituire motivo di addebito, allorquando sia posta in essere con modalità che, facendo ipotizzare la sussistenza di una relazione extraconiugale, per ciò solo, ed anche in difetto di effettivo adulterio, costituiscano motivo di offesa al decoro ed alla dignità del coniuge (App. Genova, Sez. III, 18.01.2008, n. 97).
La afferma che «un marito che “tace” sui fatti, che non si irrita, che non si irrigidisce, Parte_1 che non mostra alla “traditrice” le prove del tradimento e che non agisce giudizialmente - di sua iniziativa, per chiedere la separazione - è perché è ben consapevole della falsità delle sue accuse oltre che della" fine del suo matrimonio " oramai da anni».
L'assunto però non può esserecondiviso. Deve a tal riguardo osservarsi, infatti, che l'atteggiamento di tolleranza assunto da un coniuge (nella fattispecie il nei confronti della moglie non può P_ essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà (…) (Cass. civ., Sez. I, 02.09.2022, n. 25966).
A proposito del comportamento da lui assunto, il resistente afferma di aver taciuto finché ha dovuto
(come ha in effetti fatto) raccogliere le prove atte a dimostrare i tradimenti della moglie e gli atteggiamenti inopportuni assunti dalla stessa sui vari social network, dove la IG si è professata addirittura “single” (doc. 100), su una propria storia su Instagram). Circostanza, questa, che appare alquanto significativa, se si considera che le indicazioni contenute sul proprio profilo social pur non essendo, ovviamente, prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono, tuttavia, un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentano ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d'animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio (Trib. Palmi, 07.01.2021 n. 6).
Da quanto emerge dalla documentazione versata in atti dal resistente, la relazione intrattenuta dalla con un terzo estraneo, non si traduce in una relazione solo platonica, la quale, a detta Parte_1 della giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, 12.04.2013, n. 8929), non rende addebitabile la separazione qualora non si sostanzi in una relazione sentimentale adulterina, non dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e non comporti offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge.
Nel caso in esame emerge, anche dal tenore delle conversazioni e dalle espressioni affettuose usate tra la e il terzo, che intrattiene senz'altro con quest'ultimo una relazione extraconiugale che Parte_1 si concreta in rapporti di tipo sentimentale e sessuale. I messaggi e le foto che i due si scambiano sono espliciti, lasciano poco spazio all'immaginazione e sono, in ogni caso, sia precedenti che successivi all'introduzione del presente giudizio.
Non può ritenersi valida l'argomentazione della secondo la quale le conversazioni Parte_1
(messaggistica Whatsapp) intrattenute con altri (due) uomini, di contenuto peraltro alquanto esplicito, non sarebbero riconducibili all'utenza telefonica della stessa, tenuto conto del fatto che in alcune chat (doc.67, doc. 69) la ricorrente è espressamente chiamata per nome (“ ”) e in altre (doc. 95) si fa Pt_1 espresso riferimento al procedimento giudiziario di separazione in corso e viene indicata la data del 17.04.2024, fissata proprio per la comparizione delle parti dinanzi all'odierno giudicante.
Detto questo, la non ha fornito alcuna prova in giudizio che la crisi tra i coniugi fosse Parte_1 precedente all'infedeltà e già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. A tal proposito osserva il collegio che la circostanza secondo la quale i coniugi pagina 7 di 11 avevano cominciato a seguire in passato un corso di mediazione familiare (circostanza che si chiedeva di provare a mezzo testi) è, non solo generica, ma inidonea a dimostrare una la irrimediabile rottura del rapporto di coniugio;
semmai, avrebbe potuto dimostrare (ove le richieste istruttorie fossero state articolate in modo circostanziato, sì da essere ammissibili) proprio la volontà delle parti di mantenere integro il talamo coniugale, sulla quale ha fatto irruzione il tradimento. .
Alla luce delle suddette osservazioni nonché della produzione documentale in atti, il Collegio ritiene che una valutazione complessiva degli elementi acquisiti giustifichi la conclusione in termini di addebito della separazione in capo a Parte_1
Va invece rigettata la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito, in quanto basata su argomentazioni e motivazioni relative a profili non aventi rilievo giuridico.
In merito all'affidamento della minore nelle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 il Per_1 ha chiesto in via principale di affidare la stessa in via condivisa ad entrambi i genitori, con P_ residenza anagrafica presso la casa coniugale, con collocamento paritario alternato settimanale presso la madre, nella casa della nonna materna (come richiesto dalla medesima), e con il padre presso la casa familiare. In via subordinata, qualora non fosse accolta la propria richiesta di affidamento condiviso con collocazione alternata della minore, di confermare l'ordinanza provvisoria del 19.06.2024 limitatamente all'affidamento condiviso della figlia minore, ferma la collocazione alternata settimanale. Dal canto suo, la ha ribadito la propria richiesta di collocare la minore in via prevalente Parte_1 presso la madre con l'assegnazione a costei della casa familiare, tenuto conto del fatto che la collocazione paritaria della minore presso i genitori con alternanza dei medesimi nella casa familiare è di grave pregiudizio per la salute della bimba, nonché del fatto che il padre, per la propria attività lavorativa, non vive con nella casa familiare. Per_1
Tutto ciò premesso, quanto all'affidamento della minore si conferma quanto disposto con Per_1 l'ordinanza del 19.06.2024, per le ragioni esplicitate in quella sede, e che si abbiano qui per integralmente richiamate. La minore, pertanto, resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, non sussistendo, allo stato, ragioni che sconsiglino detto regime. In merito alla collocazione della stessa si ribadisce quanto già si è avuto modo di evidenziare nel provvedimento del 19.11.2024, ossia che l'alterazione del quotidiano è insito in ogni provvedimento che, autorizzando i genitori a vivere separati, collochi il minore presso uno di essi. Infatti, sotto questo profilo, ogni possibile statuizione adottata dal giudice, proprio perché modificativa di una pregressa condizione, è per ciò solo capace di incidere sulle abitudini della prole, la quale deve senz'altro confrontarsi con la nuova situazione nella quale i genitori non vivono più sotto lo stesso tetto.
Per realizzare la finalità di cui al comma 1 dell'art. 337 ter c.c., intesa a consentire il pieno esercizio della bigenitorialità, il legislatore affida al giudice il compito di adottare i provvedimenti necessari con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori. E in questo ambito egli "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce
a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,
l'affidamento familiare".
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sul collocamento di una minore in seguito alla rottura della convivenza more uxorio dei genitori, non ha escluso in teoria la possibilità di assegnare la casa familiare alla prole, prevedendo la rotazione dei genitori, ma ha sottolineato la percorribilità di tale forma di collocamento soltanto in caso di una seria e concordata organizzazione dei genitori, nel rispetto e nell'esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno (Cass. civ., Sez. I, 07.03.2023, n. pagina 8 di 11 6810. Si veda anche Trib. Varese, 24.01.2013 n. 158; Trib. Milano,13.06.2013; Trib. Min. Trieste,
29.02.2012; Trib. Genova, 25.06.2015 n. 3523; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 13.01.2017 n. 1054).
Si è però recentemente sostenuto che, in presenza di determinati presupposti, quali l'idoneità genitoriale e la presenza regolare dei genitori nelle vite dei figli, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico, non essendoci ragioni per preferire l'uno o l'altro quale collocatario della prole, può essere disposto che siano i genitori ad alternarsi a settimane alterne nella casa familiare. Il giudice dovrà fare una valutazione caso per caso tenendo conto del preminente interesse dei minori (App. Torino, 14.03.2024 n. 314, che ha individuato i presupposti di tale decisione nella costante presenza nella vita della prole e nella piena realizzazione dei bisogni primari della stessa da parte dei genitori,
“accudenti, consolanti e protettivi”)
Pertanto, l'affidamento congiunto dei figli minori a entrambi i genitori, con il collocamento della prole presso la casa familiare e la turnazione settimanale della madre e del padre, secondo schemi prestabiliti, può trovare applicazione se non appare in contrasto con l'interesse dei minori. In quest'ottica, infatti, sembra più equo ritenere che siano gli adulti, unici responsabili della fine dell'unione familiare, a doversi spostare, adattandosi secondo i turni alle esigenze dei figli, piuttosto che questi ultimi a dover subire le conseguenze della crisi, traslocando continuamente, per veder garantito il proprio diritto alla continuità affettiva con i genitori. Detta forma di collocamento consente alla minore di restare nell'ambiente domestico nel quale è cresciuta, conservando le proprie abitudini, evitandole al contempo continui spostamenti presso le dimore dei due genitori.
A ciò si aggiunga che sia il padre che la madre dispongono di altre abitazioni nelle quali possono dimorare nella settimana in cui la casa familiare sarà occupata dall'altro (il nell'abitazione P_ dei di lui genitori o nella casa sita al terzo piano della villetta;
la presso l'abitazione della Parte_1 di lei madre, già indicata in ricorso come iniziale soluzione abitativa con la minore).
Tutto ciò premesso, alla luce delle suddette considerazioni e nell'ottica di salvaguardia delle abitudini e della serenità della minore, nonché della preminenza del suo interesse, questo Tribunale conferma quanto già disposto nell'ordinanza del 19.06.2024.
La minore resterà collocata presso la casa familiare, nella quale i genitori si alterneranno Per_1 settimanalmente, in modo da consentire alla bambina di conservare quanto più possibile inalterate le proprie abitudini di vita. Nella settimana in cui un genitore non dimorerà presso l'abitazione coniugale, deve essere garantito un programma di frequentazione che deve prevedere, compatibilmente con le esigenze di lavorative di entrambi e della minore, tre pomeriggi alla settimana, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con entro il mese di maggio;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Le parti, di comune accordo fra loro e tenendo conto delle aspirazioni della figlia, senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, potranno di volta in volta modificare la collocazione degli stessi.
Rilevato dalla documentazione prodotta che la situazione economica del (Vigile del Fuoco) P_ appare certamente più florida rispetto a quella della (disoccupata, ma con una sicura Parte_1 capacità lavorativa in ragione dell'età) - la cui richiesta appare peraltro spropositata rispetto alle effettive e presumibili esigenze di una bambina ancora piccola e del contesto socio-economico di riferimento, al tenore di vita goduto in corso di convivenza dei genitori e in relazione ai tempi di permanenza paritari della minore con i genitori - questo Tribunale ritiene equo confermare l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando mensilmente alla pagina 9 di 11 un assegno mensile pari ad € 200,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia Parte_1 postale, alla fine di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il inoltre, continuerà a provvedere, per P_ intero, al pagamento del canone di locazione della casa coniugale, della relativa imposta di registro e di eventuali oneri accessori, oltre che del 50% delle utenze domestiche, (il cui restante 50% sarà a carico della percependo invece per intero l'assegno unico universale. Parte_1
In merito alle spese straordinarie occorrenti per la minore, queste saranno sostenute dal per P_ intero, in ciò confermandosi il provvedimento Presidenziale che, preso atto del mancato pagamento delle stesse da parte della ha dimezzato la misura dell'assegno di mantenimento Parte_1 ponendo a carico del medesimo, nella misura del 100%, le spese straordinarie. P_
In merito poi alla richiesta della di riconoscimento in suo favore di un assegno di Parte_1 mantenimento a carico del resistente si osserva quanto segue.
L'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge.
La pronuncia di addebito della separazione a un coniuge determina delle conseguenze di carattere patrimoniale e sanzionatorie per la condotta tenuta.
Infatti, il coniuge al quale venga addebitata la separazione subisce la perdita del diritto all'assegno di mantenimento (art. 156 comma 1 c.c.) e la perdita dei diritti successori nei confronti dell'altro coniuge (art. 548 comma 2 c.c.). Ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'addebito, infatti, non elimina il dovere del coniuge di versare gli alimenti all'altro, in caso versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento (art. 433 c.c.) (Cass. civ., Sez. II, 23.01.2023, n. 1998).
Nel nostro caso, il riconosciuto addebito della separazione alla comporta il rigetto della Parte_1 domanda di mantenimento formulata dalla stessa, in virtù dell'art. 156 c.c.
In ragione della decisione, le spese di lite devono essere poste a carico della nella misura Parte_1 di 2/3, e vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022 (valore della causa: indeterminabile - complessità bassa- valori minimi), dovendo essere compensate per la restante parte (1/3).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 09.01.2024 da nata a [...] il [...], contro Parte_1 P_
nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra
[...] istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, con addebito della stessa a
[...] Parte_1
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla Parte_1
3) conferma l'affidamento della figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con facoltà, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della potestà genitoriale da parte del genitore presso il quale la minore si trova nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
4) conferma, in merito all'assegnazione della casa familiare e al collocamento della minore, nonché al diritto di ciascun genitore di visita e frequentazione della stessa, quanto stabilito nell'ordinanza del 19.06.2024;
pagina 10 di 11 5) conferma l'obbligo posto a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1 entro la fine di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 200,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché di provvedere al pagamento, per intero, del canone di locazione della casa coniugale, della relativa imposta di registro e di eventuali oneri accessori, oltre che del 50% delle utenze domestiche, il cui restante 50% sarà a carico della sig.ra Parte_1
6) pone a carico del l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie P_ occorrenti per la minore, in ragione del 100%;
7) attribuisce a il diritto di percepire per intero l'assegno unico universale;
Controparte_1
8) rigetta la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di Parte_1 mantenimento a carico del resistente;
9) condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 P_
che si liquidano, per tale misura, in complessivi € 2.539,00 per compensi, oltre
[...] rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
10) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 24.04.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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