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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9460 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, fissato il termine perentorio del 18.12.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n . 27728/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone presso il cui studio è elett.te Parte_1 dom.ta in Napoli alla Via . Giordano n. 15; ricorrente
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via A. Diaz n.11; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato come docente di religione presso il resistente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato CP_1 di durata annuale e scadenza al 31 agosto stipulati a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto negli anni scolastici 2003/04, 2005/06 e poi negli aa.ss. succedutisi ininterrottamente a decorrere dall'a.s. 2013/2014 fino all'a.s. 2016/2017 e poi, ancora, dall'a.s. 2018/19 all'a.s. 2024/25. Ricostruita la normativa disciplinante la materia, la docente denunciava l' abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato ed agìva in giudizio per sentir accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti;
chiedeva, altresì, condannarsi il al risarcimento del danno dovutole quale sanzione della CP_1 condotta posta in essere in violazione della normativa nazionale ed europea, da quantificarsi secondo i criteri indicati dall'art.32, comma 5, L.183/10 (ora art. 28 d.lvo n.81/2015), avuto riguardo all'ultima retribuzione globale valida per il calcolo del TFR nella misura compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità, vinte le spese. Il convenuto, costituitosi in giudizio contestava le avverse difese concludendo per il CP_1 rigetto del ricorso. Depositate le note di trattazione scritta nel termine del 18.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Non è contestato, oltre ad essere documentalmente provato, che la ricorrente abbia sottoscritto con il convenuto contratti annuali a termine decorrenti dalla data dell'1 settembre e con CP_1 scadenza al 31 agosto negli anni scolastici 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/05 (solo per gli aa.ss. 2003/04, 2005/06 e 2014/15 la decorrenza è stata rispettivamente 7.10.2003, 21.9.2005 e 3.9.2014). La materia delle supplenze temporanee del personale scolastico è stata oggetto di una pluralità di interventi del legislatore italiano nonchè della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia europea, oltre che dei giudici nazionali. La normativa applicabile ratione temporis è il D.Lgvo n. 165 del 2001 e il D.Lgvo n. 81/2015. Occorre, in primo luogo, richiamare la sentenza n. 22552/16 con cui la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: "118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. 119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11 legge n. 124 del 3.5.1999 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, legge n.124 del 3.5.1999, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/1999, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge n.107/2015, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 legge n.107/2015. 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, c.1, l. n. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. Come emerge anche dallo stato matricolare depositato, la ricorrente non ha avuto accesso alla stabilizzazione, ma ha continuato a prestare servizio quale docente di religione con contratti a termine anche dopo la legge n. 107/2015, la quale, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 ss.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma 105), ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, (art. 1, comma 113), ha inserito un limite nella reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131). L'art. 1, comma 131 legge 107/2015 ha, in particolare previsto, che "A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi". Tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 375, legge n. 232/2016, il quale ha stabilito che " L'art. 1, comma 131, legge 13 luglio 2015 n.107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1 settembre 2016", è stata abrogata dall'art 4bis del D.L. 12 luglio 2018 n.87, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018. A fronte dell'abrogazione del termine massimo di 36 mesi anche non continuativi per la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, inizialmente riferita ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1 settembre 2016, il limite di durata complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il singolo docente non può dunque essere esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015.
Né può trovare applicazione il termine di durata massima previsto dalle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato nel settore privato. La Corte di Cassazione aveva già ritenuto l'inapplicabilità del D.Lgvo n. 368/2001- secondo cui costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi -ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica (Cass. SS.UU. n. 18353/2014) che era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dai suddetti interventi riformatori, dai quali non si ricavava alcun elemento che consentisse di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D.Lgvo n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA. Analoghe considerazioni valevano per l'inapplicabilità del D.Lgvo n. 81/2015, che ha abrogato il D.Lgvo n. 368/2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA. La Suprema Corte, ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. D.Lgs. n. 297/1994. Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, legge 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo). L'art.1, comma 113, legge n. 107/2015 ha infatti modificato l'art. 400 cit. prevedendo che "I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio". La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata al rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C- 418/13, e altri, la quale ha statuito: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro Per_1 a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che “deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo". La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 11 legge n.124/99 nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, "il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino" (v. anche Cass. n.22552/16) e ha, in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in cui si legge Per_1 rispettivamente: "...quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro."; "quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti. Ebbene, per quanto attiene ai contratti a termine nei confronti dei docenti di religione, l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore. Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo (cfr. Cass. n.9049 del 6.4.2025; Cass. n.18698/22) Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti). Pertanto, posto che ad oggi la ricorrente non risulta essere stata immessa in ruolo, essa ha "diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU ... n. 5072 del 2016". Infatti, sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art.97 Cost., è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art.28, c.2, d.lgs. n.81/2015 (prima art. 32, c. 5, L. n. 183/2010 qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. S.U. n.5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 marzo 2018 n. C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Ebbene, nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente, docente precaria di religione, da anni opera alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale in virtù di incarichi di supplenza annuale per un totale di 15 anni scolastici senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo (circostanza neanche dedotta dal CP_1 resistente) e che tale situazione integri, pertanto, un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro. Infondata è l'eccezione sollevata dal di prescrizione quinquennale. CP_1 Deve, sul punto, richiamarsi l'orientamento per cui "nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente" (Cass. n. 34741/2023; Cass. n. 31104/24; Cass. n. 21136/25). Sulla quantificazione del danno, tenuto conto delle circostanze del caso concreto ed il conseguente pregiudizio sofferto dalla ricorrente, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 32, in forza del quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, si ritiene di quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto , oltre interessi. Tale indennità, come precisato dalla Suprema Corte deve ritenersi esaustiva ed omnicomprensiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accerta il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno nella misura corrispondente a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla data del deposito del ricorso al saldo
- Condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1 spese che si liquidano in euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA, CPA, con attribuzione;
-Si comunichi. Napoli, 19.12.2025 Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, fissato il termine perentorio del 18.12.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n . 27728/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone presso il cui studio è elett.te Parte_1 dom.ta in Napoli alla Via . Giordano n. 15; ricorrente
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via A. Diaz n.11; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato come docente di religione presso il resistente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato CP_1 di durata annuale e scadenza al 31 agosto stipulati a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto negli anni scolastici 2003/04, 2005/06 e poi negli aa.ss. succedutisi ininterrottamente a decorrere dall'a.s. 2013/2014 fino all'a.s. 2016/2017 e poi, ancora, dall'a.s. 2018/19 all'a.s. 2024/25. Ricostruita la normativa disciplinante la materia, la docente denunciava l' abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato ed agìva in giudizio per sentir accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti;
chiedeva, altresì, condannarsi il al risarcimento del danno dovutole quale sanzione della CP_1 condotta posta in essere in violazione della normativa nazionale ed europea, da quantificarsi secondo i criteri indicati dall'art.32, comma 5, L.183/10 (ora art. 28 d.lvo n.81/2015), avuto riguardo all'ultima retribuzione globale valida per il calcolo del TFR nella misura compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità, vinte le spese. Il convenuto, costituitosi in giudizio contestava le avverse difese concludendo per il CP_1 rigetto del ricorso. Depositate le note di trattazione scritta nel termine del 18.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Non è contestato, oltre ad essere documentalmente provato, che la ricorrente abbia sottoscritto con il convenuto contratti annuali a termine decorrenti dalla data dell'1 settembre e con CP_1 scadenza al 31 agosto negli anni scolastici 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/05 (solo per gli aa.ss. 2003/04, 2005/06 e 2014/15 la decorrenza è stata rispettivamente 7.10.2003, 21.9.2005 e 3.9.2014). La materia delle supplenze temporanee del personale scolastico è stata oggetto di una pluralità di interventi del legislatore italiano nonchè della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia europea, oltre che dei giudici nazionali. La normativa applicabile ratione temporis è il D.Lgvo n. 165 del 2001 e il D.Lgvo n. 81/2015. Occorre, in primo luogo, richiamare la sentenza n. 22552/16 con cui la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: "118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. 119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11 legge n. 124 del 3.5.1999 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, legge n.124 del 3.5.1999, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/1999, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge n.107/2015, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 legge n.107/2015. 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, c.1, l. n. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. Come emerge anche dallo stato matricolare depositato, la ricorrente non ha avuto accesso alla stabilizzazione, ma ha continuato a prestare servizio quale docente di religione con contratti a termine anche dopo la legge n. 107/2015, la quale, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 ss.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma 105), ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, (art. 1, comma 113), ha inserito un limite nella reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131). L'art. 1, comma 131 legge 107/2015 ha, in particolare previsto, che "A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi". Tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 375, legge n. 232/2016, il quale ha stabilito che " L'art. 1, comma 131, legge 13 luglio 2015 n.107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1 settembre 2016", è stata abrogata dall'art 4bis del D.L. 12 luglio 2018 n.87, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018. A fronte dell'abrogazione del termine massimo di 36 mesi anche non continuativi per la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, inizialmente riferita ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1 settembre 2016, il limite di durata complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il singolo docente non può dunque essere esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015.
Né può trovare applicazione il termine di durata massima previsto dalle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato nel settore privato. La Corte di Cassazione aveva già ritenuto l'inapplicabilità del D.Lgvo n. 368/2001- secondo cui costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi -ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica (Cass. SS.UU. n. 18353/2014) che era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dai suddetti interventi riformatori, dai quali non si ricavava alcun elemento che consentisse di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D.Lgvo n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA. Analoghe considerazioni valevano per l'inapplicabilità del D.Lgvo n. 81/2015, che ha abrogato il D.Lgvo n. 368/2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA. La Suprema Corte, ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. D.Lgs. n. 297/1994. Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, legge 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo). L'art.1, comma 113, legge n. 107/2015 ha infatti modificato l'art. 400 cit. prevedendo che "I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio". La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata al rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C- 418/13, e altri, la quale ha statuito: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro Per_1 a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che “deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo". La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 11 legge n.124/99 nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, "il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino" (v. anche Cass. n.22552/16) e ha, in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in cui si legge Per_1 rispettivamente: "...quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro."; "quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti. Ebbene, per quanto attiene ai contratti a termine nei confronti dei docenti di religione, l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore. Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo (cfr. Cass. n.9049 del 6.4.2025; Cass. n.18698/22) Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti). Pertanto, posto che ad oggi la ricorrente non risulta essere stata immessa in ruolo, essa ha "diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU ... n. 5072 del 2016". Infatti, sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art.97 Cost., è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art.28, c.2, d.lgs. n.81/2015 (prima art. 32, c. 5, L. n. 183/2010 qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. S.U. n.5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 marzo 2018 n. C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Ebbene, nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente, docente precaria di religione, da anni opera alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale in virtù di incarichi di supplenza annuale per un totale di 15 anni scolastici senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo (circostanza neanche dedotta dal CP_1 resistente) e che tale situazione integri, pertanto, un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro. Infondata è l'eccezione sollevata dal di prescrizione quinquennale. CP_1 Deve, sul punto, richiamarsi l'orientamento per cui "nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente" (Cass. n. 34741/2023; Cass. n. 31104/24; Cass. n. 21136/25). Sulla quantificazione del danno, tenuto conto delle circostanze del caso concreto ed il conseguente pregiudizio sofferto dalla ricorrente, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 32, in forza del quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, si ritiene di quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto , oltre interessi. Tale indennità, come precisato dalla Suprema Corte deve ritenersi esaustiva ed omnicomprensiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accerta il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno nella misura corrispondente a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla data del deposito del ricorso al saldo
- Condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1 spese che si liquidano in euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA, CPA, con attribuzione;
-Si comunichi. Napoli, 19.12.2025 Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)