Decreto cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 16/01/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14805/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14805 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cristina e Paolo Messineo, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota della Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui stabilisce il divieto assoluto di utilizzo di “dizionari o vocabolari, formulari, tavole periodiche degli elementi, mappe concettuali, personal computer, tablet, smartphone o dispositivi similari” per tutti gli studenti con DSA, senza alcuna valutazione individualizzata;
- del provvedimento del CInAP dell’Università degli Studi di Catania, comunicato al ricorrente in data 19 novembre 2025, con cui venivano concesse soltanto alcune delle misure compensative richieste per lo svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, negando l’uso della calcolatrice scientifica, delle mappe concettuali, dei formulari nonché del correttore ortografico;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa EO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il ricorrente - certificato quale soggetto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 nonché affetto da DSA, come da relative certificazioni in atti – impugnava gli atti in epigrafe con cui il CInAP dell’Università degli Studi di Catania, con riferimento alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “ Medicina e Chirurgia ” da tenersi presso tale ateneo il 10 dicembre 2025, disattendeva in parte la richiesta, da costui avanzata, di usufruire di misure compensative in tesi “ indispensabili per assicurare pari opportunità nella prova selettiva ”.
Il Presidente della Sezione, con decreto n. -OMISSIS-, respingeva l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche formulata in ricorso, nella considerazione “ che la concessione, in sede monocratica, di ulteriori misure – ulteriori rispetto a quelle previste e riconosciute – laddove determinassero un vantaggio per il candidato, determinerebbe una situazione non più reversibile, ponendo in dubbio la stessa validità delle prove per l’ipotesi in cui si accertasse che taluno degli strumenti utilizzati contenesse la risposta a uno o più quesiti ”.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi Catania si costituivano in giudizio con memoria di pura forma.
Successivamente il ricorrente, con memoria depositata il 12 gennaio 2026 dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in relazione all’aver egli “ nelle more del giudizio ” superato il test di ammissione al corso di laurea di interesse “con conseguente diritto del ricorrente ad essere immatricolato presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Catania ”.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ST, Presidente
EO NI, Consigliere, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EO NI | EL ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.